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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 32010/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8062/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n.11/2025 depositata il 23/01/2025. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Numero registro generale 8062/2025 Numero sezionale 868/2025 Numero di raccolta generale 32010/2025 Data pubblicazione 09/12/2025 Così deciso in Roma, il 06/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 8062/2025 Numero sezionale 868/2025 Numero di raccolta generale 32010/2025 Data pubblicazione 09/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8062/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n.11/2025 depositata il 23/01/2025. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 8062/2025 Numero sezionale 868/2025 Numero di raccolta generale 32010/2025 Data pubblicazione 09/12/2025 Così deciso in Roma, il 06/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 8062/2025 Numero sezionale 868/2025 Numero di raccolta generale 32010/2025 Data pubblicazione 09/12/2025
Decreto Cassazione n. 32010/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris