CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 29229/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato -- con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto della richiesta di affidamento in prova (con ammissione alla detenzione domiciliare) per la assenza di qualsiasi ravvedimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al reato commesso in relazione al quale egli mantiene un atteggiamento vittimistico, nonché per i suoi precedenti penali e per la sua sottoposizione a misura di prevenzione per mafia; Rilevato che, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Palermo per negare la più ampia fra le misure alternative alla detenzione, il ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli, invero presi in esame nell'esercizio del potere discrezionale dal giudice a quo, chiedendo, in realtà„ una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8 giugno 2023.