CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 13050/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato in materia di sostanze stupefacenti, e relativo alla mancata motivazione in tema di trattamento sanzionatprio, è inammissibile a fronte di esplicita motivazione sul punto, posto che il giu:ii:e ha espressamente evidenziato che la pena, inferiore al medio edittale, è "adec;uata" alla "reale gravità dei fatti" - precedentemente esposti in sentenza - e "cc norme ai criteri indicati nell'art. 133 c.p.", Si rammenta in tale quadro che la spEci Fica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in rek: zione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti Essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", cori: pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, Sent;y . za n. 36245 del 26/06/2009 Rv. 245596 - OlDenaro). Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib le, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell E! spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammeniii( . Così deciso in Roma il 14.3.2025