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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22247/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso riportandosi alla richiesta di liquidazione di onorari depositata in atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede in data 22 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 582, 583, 585, 61 n.2 cod. pen. (capo a), artt. 110, 4 legge n. 110 del 18 aprile 1975 (capo b), artt. 110, 612, comma 2, cod. pen. (capo c), non applicata la recidiva, ritenuta la continuazione alla pena di anni tre mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato in complessivi euro cinquemila.

2. Avverso l'indicato provvedimento, ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando sei vizi di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 1, 2 e 3, cod. proc. pen. nonché in relazione alle norme processuali di cui agli artt. 530, 533, 546 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 582 cod. pen.e travisamento della prova.

Secondo la prospettazione difensiva, proposta anche in sede di merito, non si era trattato di un'aggressione con un bastone ai danni della persona offesa, alla quale erano state provocate lesioni personali guaribili in più di quaranta giorni ma di una reciproca "zuffa" tanto che entrambe le parti avevano riportato lesioni.

Era stata, inoltre, introdotta, la scriminante della legittima difesa.

Si contesta la motivazione secondo la quale non risulterebbe decisivo che anche l'imputato aveva riportato lesioni, posto che era stato, secondo il giudice di appello, proprio Salio ad avviare la contesa.

Si assume, invece, che la parte civile è a sua volta indagata, tanto che è stata sentita ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. e che, comunque, è portatrice di un proprio interesse personale economicamente valutabile. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, mentre con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione.

Per la difesa andrebbe escluso il reato di porto del bastone, trattandosi di oggetto (bastone chiodato) che è risultato essere stato raccolto estemporaneamente.

La condotta di porto senza motivo giustificato deve avere, invece, durata apprezzabile, oltre il tempo occorrente per cagionare lesioni.

Nella specie il porto del bastone sarebbe stato occasionato dal reato di lesioni non in autonomia.

2.3. Quanto all'eccepito difetto di motivazione si sottolinea che il giudice di appello evidenzia che l'aggressione è stata realizzata scientemente e che, dunque, deve essere considerata inconsapevole la condotta dell'imputato nel momento in cui, in quel momento, si arma di bastone, con una condotta che si esaurirebbe, per la difesa, nella destinazione a provocare lesioni. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale in relazione al reato di minaccia.

Si è trattato di minacce reciproche, tali escludere l'autonoma condotta ascritta al ricorrente. 2.5.Con il quinto motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., 69 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione.

La Corte d'appello esclude le circostanze attenuanti generiche rilevando la generica esistenza di precedenti a carico dell'imputato (che il difensore assume, nel corso della discussione orale, risalire agli anni 1970), mentre il primo giudice, di questi aveva reputato di non tenere conto, tanto da disapplicare la recidiva contestata.

Di qui la riscontrata contraddittorietà della motivazione censurata.

2.6. Con il sesto motivo si denuncia erronea applicazione degli artt. 163, 133 cod. pen.

Tenuto conto dei rilievi di cui al quinto motivo di ricorso, la pena poteva essere ridotta per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

A parere del ricorrente, andrebbe valorizzato il ragionamento del primo giudice che, nell'escludere la recidiva, ha svolto un giudizio di esclusione della pericolosità tanto da poter riconoscere il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. 3.La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, accolta, all'esito della quale le parti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe.

La difesa, Avv.

A. Ingenito, ha fatto pervenire richiesta di liquidazione degli onorari, per essere il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, documentando detto stato.

A tale istanza la difesa si è riportata, all'esito della discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto devolve censure, in parte, manifestamente infondate e, in parte, non consentite in sede di legittimità.

1.1. Il primo motivo, relativo al capo A, è inammissibile.

La censura prende in esame il giudizio di attendibilità della persona offesa svolto, con ragionamento non manifestamente illogico, lineare e privo di censure di ogni tipo, dalle convergenti sentenze di merito.

In ogni caso il motivo trascura che la valutazione della deposizione è stata operata tenendo conto di plurimi elementi di riscontro, provenienti da soggetti risultati del tutto estranei alle parti (testi oculari che hanno a loro volta dichiarato di aver visto il ricorrente impugnare il bastone e picchiare la vittima).Sicché gli argomenti relativi alla qualità del dichiarante e, dunque, alla necessità di una diversa valutazione della deposizione della persona offesa costituita parte civile, appare manifestamente infondata e, comunque, non specificamente calibrata rispetto al contenuto della motivazione della Corte territoriale.

La versione difensiva, peraltro, finisce per prospettare una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella ricavabile della motivazione delle sentenze di merito, non consentita a questa Corte in sede di legittimità.

Si osserva che l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226).

Infine, deve rilevarsi che, alla stregua della stessa ricostruzione recepita nel ricorso, la legittima difesa, comunque esclusa correttamente dai giudici di merito, sarebbe insussistente.

Invero, la legittima difesa non ricorre in caso di reciproca contestuale aggressione e, comunque, in caso di violenze reciproche, come da risalente e consolidato principio affermato da questa Corte di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità (Sez. 5 n. 31633 del 24/06/2008, Biscarini, Rv. 241352; Sez. 5, n. 4016 del 1982; Sez. 1, n. 4313 del 17/11/1978, dep. 1979, Serra, Rv. 141953). 1.2.11 secondo e terzo motivo, relativi al capo B, sono manifestamente infondati.

È noto l'indirizzo di questa Corte di legittimità secondo il quale il porto senza giustificato motivo, disciplinato dall'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975 n. 110, concerne qualsiasi strumento non considerato espressamente come arma da punta e taglio, purché chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e luogo, per l'offesa alla persona (Sez. n. 682 del 13/12/2006, dep. 2007, Badolato, Rv. 235776).

Si è, infatti, considerato tale, secondo la giurisprudenza di legittimità, un bastone di legno, perché atto a cagionare contusioni, dunque, a maggior ragione deve essere ritenuto ricompreso nella norma citata il bastone descritto dai provvedimenti di merito nel caso di specie, in quanto chiodato.

Parimenti è noto l'indirizzo risalente di questa Corte secondo il quale la contravvenzione non sussiste qualora, nel corso del diverbio, il bastone sia stato raccolto estemporaneamente sul luogo e immediatamente utilizzato per ledere; difatti è stato ritenuto necessario che la condotta di porto dello strumento fuori della propria abitazione senza giustificato motivo, abbia una durata apprezzabile, oltre il tempo occorrente per cagionare le lesioni, non ravvisandosi altrimenti una diversa ed autonoma situazione di pericolo, che il reato, cd. di sbarramento, mira ad evitare rispetto all'evento lesivo in concreto cagionato (Sez. 4, n. 8222 del 27/08/1996, Rv. 205926).

Nel caso di specie la sentenza censurata ha dato corretta attuazione a tale principio di diritto, assumendo, in fatto, con ragionamento non manifestamente illogico non censurabile, quindi, in questa sede, che sicuramente quello usato dall'imputato era un bastone chiodato, come poteva ricavarsi, tra l'altro, dalla qualità delle lesioni riportate dalla vittima, come peraltro raffigurate nei rilievi fotografici esaminati.

Inoltre, si descrive la condotta come attuata, dopo il diverbio avvenuto presso il bar del Sapio, attraverso la minaccia, impugnando il bastone, che l'imputato aveva rivolto all'indirizzo della vittima dopo essersi recato presso il suo negozio, seguita, poi, da colpi ripetuti (alla testa e al corpo).

Dunque appare evidente la durata apprezzabile di una condotta autonoma, rispetto a quelle di minaccia, prima, e di lesioni personali, poi, messe a segno ai danni della vittima.

1.3. Sull'eccepito difetto di motivazione si osserva che la lettura complessiva del provvedimento impugnato, evidenzia come la Corte territoriale abbia reso conto, con ragionamento non manifestamente illogico, della condotta attuata dal ricorrente, la quale non si è esaurita nel reperimento, improvviso ed estemporaneo dell'arma usata, ma si è sostanziata in una pluralità di momenti in cui, ingiustificatamente portando il bastone descritto, l'imputato prima ha minacciato la persona offesa e, poi, l'ha colpita.

Tanto a dimostrazione della durata apprezzabile del porto come condotta autonoma e distinta, rispetto a quella delle lesioni personali arrecate. 1.4.11 quarto motivo è inammissibile per genericità.

A fronte di motivazione articolata e logica, che esclude il carattere di reciprocità della condotta con ragionamento lineare e non contraddittorio, il motivo di ricorso si limita a ripetere la versione difensiva della reciprocità del comportamento, senza, peraltro, specificamente confrontarsi con le ragioni sottese al provvedimento impugnato (nella parte in cui sottolinea come alla minaccia, sia poi seguita la condotta di lesioni personali, evidenziando l'avvenuta attuazione del male minacciato), risultando in questa parte aspecifico ( Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 1.5.11 quinto motivo è inammissibile Si attinge un giudizio, quello relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, nella specie esercitato senza arbitrio, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica e, comunque sufficiente, operando rinvio a precedenti penali, pur risalenti, ma valorizzati al (diverso) fine, rispetto a quello della sussistenza della circostanza aggravante della recidiva, di saggiare la personalità dell'imputato medesimo, onde reputarlo non meritevole del beneficio.

1.6. Il sesto motivo, a fronte dell'entità della pena irrogata e della declaratoria di inammissibilità del quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

2.1. In ordine alla richiesta di liquidazione degli onorari per il giudizio in cassazione, depositata in questa sede, dovrà provvedere, ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, il giudice di merito, tenendo conto, ovviamente, dell'esito di questo procedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso riportandosi alla richiesta di liquidazione di onorari depositata in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede in data 22 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 582, 583, 585, 61 n.2 cod. pen. (capo a), artt. 110, 4 legge n. 110 del 18 aprile 1975 (capo b), artt. 110, 612, comma 2, cod. pen. (capo c), non applicata la recidiva, ritenuta la continuazione alla pena di anni tre mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato in complessivi euro cinquemila. 2. Avverso l'indicato provvedimento, ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando sei vizi di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 1, 2 e 3, cod. proc. pen. nonché in relazione alle norme processuali di cui agli artt. 530, 533, 546 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 582 cod. pen.e travisamento della prova. Secondo la prospettazione difensiva, proposta anche in sede di merito, non si era trattato di un'aggressione con un bastone ai danni della persona offesa, alla quale erano state provocate lesioni personali guaribili in più di quaranta giorni ma di una reciproca "zuffa" tanto che entrambe le parti avevano riportato lesioni. Era stata, inoltre, introdotta, la scriminante della legittima difesa. Si contesta la motivazione secondo la quale non risulterebbe decisivo che anche l'imputato aveva riportato lesioni, posto che era stato, secondo il giudice di appello, proprio Salio ad avviare la contesa. Si assume, invece, che la parte civile è a sua volta indagata, tanto che è stata sentita ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. e che, comunque, è portatrice di un proprio interesse personale economicamente valutabile. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, mentre con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione. Per la difesa andrebbe escluso il reato di porto del bastone, trattandosi di oggetto (bastone chiodato) che è risultato essere stato raccolto estemporaneamente. La condotta di porto senza motivo giustificato deve avere, invece, durata apprezzabile, oltre il tempo occorrente per cagionare lesioni. Nella specie il porto del bastone sarebbe stato occasionato dal reato di lesioni non in autonomia. 2.3. Quanto all'eccepito difetto di motivazione si sottolinea che il giudice di appello evidenzia che l'aggressione è stata realizzata scientemente e che, dunque, deve essere considerata inconsapevole la condotta dell'imputato nel momento in cui, in quel momento, si arma di bastone, con una condotta che si esaurirebbe, per la difesa, nella destinazione a provocare lesioni. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale in relazione al reato di minaccia. Si è trattato di minacce reciproche, tali escludere l'autonoma condotta ascritta al ricorrente. 2.5.Con il quinto motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., 69 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte d'appello esclude le circostanze attenuanti generiche rilevando la generica esistenza di precedenti a carico dell'imputato (che il difensore assume, nel corso della discussione orale, risalire agli anni 1970), mentre il primo giudice, di questi aveva reputato di non tenere conto, tanto da disapplicare la recidiva contestata. Di qui la riscontrata contraddittorietà della motivazione censurata. 2.6. Con il sesto motivo si denuncia erronea applicazione degli artt. 163, 133 cod. pen. Tenuto conto dei rilievi di cui al quinto motivo di ricorso, la pena poteva essere ridotta per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche. A parere del ricorrente, andrebbe valorizzato il ragionamento del primo giudice che, nell'escludere la recidiva, ha svolto un giudizio di esclusione della pericolosità tanto da poter riconoscere il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. 3.La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, accolta, all'esito della quale le parti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe. La difesa, Avv. A. Ingenito, ha fatto pervenire richiesta di liquidazione degli onorari, per essere il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, documentando detto stato. A tale istanza la difesa si è riportata, all'esito della discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto devolve censure, in parte, manifestamente infondate e, in parte, non consentite in sede di legittimità. 1.1. Il primo motivo, relativo al capo A, è inammissibile. La censura prende in esame il giudizio di attendibilità della persona offesa svolto, con ragionamento non manifestamente illogico, lineare e privo di censure di ogni tipo, dalle convergenti sentenze di merito. In ogni caso il motivo trascura che la valutazione della deposizione è stata operata tenendo conto di plurimi elementi di riscontro, provenienti da soggetti risultati del tutto estranei alle parti (testi oculari che hanno a loro volta dichiarato di aver visto il ricorrente impugnare il bastone e picchiare la vittima).Sicché gli argomenti relativi alla qualità del dichiarante e, dunque, alla necessità di una diversa valutazione della deposizione della persona offesa costituita parte civile, appare manifestamente infondata e, comunque, non specificamente calibrata rispetto al contenuto della motivazione della Corte territoriale. La versione difensiva, peraltro, finisce per prospettare una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella ricavabile della motivazione delle sentenze di merito, non consentita a questa Corte in sede di legittimità. Si osserva che l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226). Infine, deve rilevarsi che, alla stregua della stessa ricostruzione recepita nel ricorso, la legittima difesa, comunque esclusa correttamente dai giudici di merito, sarebbe insussistente. Invero, la legittima difesa non ricorre in caso di reciproca contestuale aggressione e, comunque, in caso di violenze reciproche, come da risalente e consolidato principio affermato da questa Corte di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità (Sez. 5 n. 31633 del 24/06/2008, Biscarini, Rv. 241352; Sez. 5, n. 4016 del 1982; Sez. 1, n. 4313 del 17/11/1978, dep. 1979, Serra, Rv. 141953). 1.2.11 secondo e terzo motivo, relativi al capo B, sono manifestamente infondati. È noto l'indirizzo di questa Corte di legittimità secondo il quale il porto senza giustificato motivo, disciplinato dall'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975 n. 110, concerne qualsiasi strumento non considerato espressamente come arma da punta e taglio, purché chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e luogo, per l'offesa alla persona (Sez. n. 682 del 13/12/2006, dep. 2007, Badolato, Rv. 235776). Si è, infatti, considerato tale, secondo la giurisprudenza di legittimità, un bastone di legno, perché atto a cagionare contusioni, dunque, a maggior ragione deve essere ritenuto ricompreso nella norma citata il bastone descritto dai provvedimenti di merito nel caso di specie, in quanto chiodato. Parimenti è noto l'indirizzo risalente di questa Corte secondo il quale la contravvenzione non sussiste qualora, nel corso del diverbio, il bastone sia stato raccolto estemporaneamente sul luogo e immediatamente utilizzato per ledere; difatti è stato ritenuto necessario che la condotta di porto dello strumento fuori della propria abitazione senza giustificato motivo, abbia una durata apprezzabile, oltre il tempo occorrente per cagionare le lesioni, non ravvisandosi altrimenti una diversa ed autonoma situazione di pericolo, che il reato, cd. di sbarramento, mira ad evitare rispetto all'evento lesivo in concreto cagionato (Sez. 4, n. 8222 del 27/08/1996, Rv. 205926). Nel caso di specie la sentenza censurata ha dato corretta attuazione a tale principio di diritto, assumendo, in fatto, con ragionamento non manifestamente illogico non censurabile, quindi, in questa sede, che sicuramente quello usato dall'imputato era un bastone chiodato, come poteva ricavarsi, tra l'altro, dalla qualità delle lesioni riportate dalla vittima, come peraltro raffigurate nei rilievi fotografici esaminati. Inoltre, si descrive la condotta come attuata, dopo il diverbio avvenuto presso il bar del Sapio, attraverso la minaccia, impugnando il bastone, che l'imputato aveva rivolto all'indirizzo della vittima dopo essersi recato presso il suo negozio, seguita, poi, da colpi ripetuti (alla testa e al corpo). Dunque appare evidente la durata apprezzabile di una condotta autonoma, rispetto a quelle di minaccia, prima, e di lesioni personali, poi, messe a segno ai danni della vittima. 1.3. Sull'eccepito difetto di motivazione si osserva che la lettura complessiva del provvedimento impugnato, evidenzia come la Corte territoriale abbia reso conto, con ragionamento non manifestamente illogico, della condotta attuata dal ricorrente, la quale non si è esaurita nel reperimento, improvviso ed estemporaneo dell'arma usata, ma si è sostanziata in una pluralità di momenti in cui, ingiustificatamente portando il bastone descritto, l'imputato prima ha minacciato la persona offesa e, poi, l'ha colpita. Tanto a dimostrazione della durata apprezzabile del porto come condotta autonoma e distinta, rispetto a quella delle lesioni personali arrecate. 1.4.11 quarto motivo è inammissibile per genericità. A fronte di motivazione articolata e logica, che esclude il carattere di reciprocità della condotta con ragionamento lineare e non contraddittorio, il motivo di ricorso si limita a ripetere la versione difensiva della reciprocità del comportamento, senza, peraltro, specificamente confrontarsi con le ragioni sottese al provvedimento impugnato (nella parte in cui sottolinea come alla minaccia, sia poi seguita la condotta di lesioni personali, evidenziando l'avvenuta attuazione del male minacciato), risultando in questa parte aspecifico ( Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 1.5.11 quinto motivo è inammissibile Si attinge un giudizio, quello relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, nella specie esercitato senza arbitrio, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica e, comunque sufficiente, operando rinvio a precedenti penali, pur risalenti, ma valorizzati al (diverso) fine, rispetto a quello della sussistenza della circostanza aggravante della recidiva, di saggiare la personalità dell'imputato medesimo, onde reputarlo non meritevole del beneficio. 1.6. Il sesto motivo, a fronte dell'entità della pena irrogata e della declaratoria di inammissibilità del quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. 2.1. In ordine alla richiesta di liquidazione degli onorari per il giudizio in cassazione, depositata in questa sede, dovrà provvedere, ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, il giudice di merito, tenendo conto, ovviamente, dell'esito di questo procedimento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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