CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 48943/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( IRAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] tng ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso, con requisitoria scritta rassegnata ai sensi dell'art. 23 D.L. n. 137 del 2020 e successive modificazioni [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 3 ottobre 2016, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona del 22 maggio 2013, con la quale era stato condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, in ordine al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 7 settembre 2012 in Ancona aveva compiuto atti diretti a favorire l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di due cittadini afgani, avendo viaggiato con gli stessi a bordo di un natante proveniente dalla Grecia e avendo mostrato alle Forze dell'ordine due titoli di viaggio falsi. All'imputato era stato contestato anche il reato di uso di atto falso, ai sensi dell'art. 489 cod. pen., perché, al fine di eseguire il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aveva fatto uso di titoli di viaggio contraffatti, in quanto costituenti fotocopie a colori di documenti originali, sui quali era stata apposta la fototessera dei due soggetti trasportati. Tale reato è stato dai giudici di merito dichiarato assorbito nella fattispecie aggravata di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'utilizzo di documenti contraffatti, di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), T.U. imm. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di dichiarare la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio. Secondo il ricorrente, infatti, la notifica dell'atto era avvenuta senza l'attestazione di conformità all'originale dello stesso, come invece richiesta dal G.i.p. del Tribunale di Ancona. 2.2. Con il secondo e il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché la Corte di appello aveva confermato la motivazione della sentenza di primo grado che aveva escluso la circostanza aggravante dell'utilizzo di servizi di trasporto internazionali e di documenti falsi, dopo aver evidenziato che i documenti utilizzati dall'imputato risultavano autentici, mentre poi nella parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio ha tenuto conto dell'aggravante. Il giudice di merito, quindi, pur avendo escluso le circostanze aggravanti ex art. 12, commi 3-bis e 3-ter, T.U. imm., ne avrebbe in maniera errata tenuto conto al momento della determinazione della pena e del bilanciamento tra circostanze, violando anche l'art. 12, comma 3 quater, T.U. imm. con la conseguente nullità della sentenza. Infine, non vi sarebbe prova dell'elemento soggettivo del reato contestato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. La Corte rileva che il primo motivo di ricorso appare inammissibile. In virtù del principio di tassatività delle nullità, la consegna all'interessato da parte dell'ufficiale giudiziario di fotocopia del decreto che dispone il giudizio priva dell'attestazione di conformità all'originale, ma completa di tutti i requisiti di cui all'art. 429, comma 1, cod. proc. pen. non determina la nullità del decreto (Sez. 4, n. 38501 del 11/09/2002, Celeste, Rv. 222787). La mancanza di tale attestazione, infatti, non determina incertezza assoluta sull'autorità giudiziaria che ha emesso l'atto e, quindi, non determina la nullità assoluta dell'atto, anche considerando che, mentre l'art. 148, comma 3, proc. pen. dispone che gli atti siano notificati "per intero", la sanzione di nullità è, poi, comminata dal successivo art. 171, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. solo per il caso in cui l'atto sia notificato "in modo incompleto" (e fuori dei casi in cui è consentita la notifica per estratto). Ne consegue - stante la non piena corrispondenza delle due norme - che deve considerarsi atto completo e quindi utilmente notificabile, quello che, per quanto non "intero", contenga tuttavia gli elementi essenziali di conoscenza per il pieno esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 3273 del 12/07/1993, Gritti, Rv. 194853), come avvenuto nel caso di specie. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è parzialmente fondato. La parte del motivo sulla ritenuta insussistenza della prova dell'elemento psicologico del reato è alquanto generica e non si confronta con i dati fattuali evidenziati in sentenza, sicché va dichiarata inammissibile. Diverso rilievo ha, invece, la questione della circostanza di cui all'art. 12, comma 3 lett. d), T.U. imm. Contrariamente a quanto affermato in ricorso, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente tale circostanza aggravante sia in ordine all'uso dei suindicati documenti falsi sia con riferimento all'utilizzo di una nave come mezzo di trasporto, tuttavia è intervenuta la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 63 del 2022, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 12, comma 3, lett. d), T.U. imm., limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti», sicché deve essere annullata la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui alla lettera d) dell'art. 12, comma 3, T.U. imm.Secondo il giudice delle leggi, il drastico aumento di pena (nel minimo da uno a cinque anni di reclusione e nel massimo da cinque a quindici anni) previsto per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nelle ipotesi aggravate in esame viola i principi di uguaglianza-ragionevolezza e di proporzionalità della pena. Diversamente dalle altre aggravanti speciali, volte a tutelare anche gli stranieri e a contrastare fenomeni di criminalità organizzata, l'utilizzazione di vettori internazionali non offende alcun bene giuridico ulteriore rispetto a quello della fattispecie base (l'ordinata gestione dei flussi migratori), né rappresenta una modalità di condotta particolarmente insidiosa o tale da creare speciali difficoltà di accertamento; quanto all'utilizzazione di documenti falsi o illegalmente ottenuti - certamente offensiva anche della "fede pubblica" - a sfuggire ad ogni plausibile giustificazione è invece l'entità dello scarto sanzionatorio tra la fattispecie base e quella aggravata, che presenta tratti di assoluta anomalia "intrasistematica" rispetto tanto alle pene previste per i delitti di falsità nel codice penale, che non superano nel minimo un anno di reclusione, quanto alla legislazione di settore, risultando così manifestamente sproporzionato. In forza di quanto sopra, i fatti accertati dal giudice di merito possono essere qualificati nel comma 1 dell'art. 12 T.U. imm. e assoggettati alle pene previste per la fattispecie di base, salvo che ricorrano altre circostanze aggravanti e fermo restando il concorso di eventuali reati di falsità documentale. Il giudice del rinvio, pertanto, dovrà accertare l'eventuale sussistenza del reato ex art. 489 cod. pen. di cui al capo b), che il giudice di merito si era limitato a dichiarare assorbito nella fattispecie aggravata di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), T.U. imm. 2. Il rinvio deve essere effettuato alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio e sulle statuizioni consequenziali e sulla determinazione della pena, non essendoci altra sezione penale della Corte di appello di Ancona diversa da quella che si è già pronunciata con la sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui alla lettera d) dell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, circostanza che esclude, e rinvia per nuovo giudizio sulle statuizioni consequenziali e sulla determinazione della pena alla Corte di