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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 2026

Cassazione n. 34755/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 23/03/2026 del Tribunale di Parma;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio;udito il difensore:l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratoregenerale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa in data 23 marzo 2026 il Tribunale di Parma haassolto [OSCURATO:PERSONA], con la formula “perché il fatto non sussiste”, dalreato di cui all'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 commesso il 18/04/2023, pernon avere ottemperato all'ordine dei Carabinieri di esibire il permesso disoggiorno e il passaporto o altro documento di identità.Il giudice ha valutato che all'imputato, munito di regolare permesso disoggiorno, fu richiesto di esibire i documenti durante un controllo successivo aduna rissa, ma egli era ben conosciuto dai Carabinieri intervenuti ed era estraneoalla rissa, peraltro in quel momento già conclusa, e rispose di non avere con sétale permesso, ma di detenere solo la copia della denuncia di smarrimento dellasua carta di identità e del telefono cellulare.

Venne perciò condotto in Casermaed ivi identificato, accertando il possesso del permesso di soggiorno.

In udienzaegli aveva giustificato la mancanza del documento con il timore di perderlo,come già avvenutogli per altri documenti.

Il giudice ha dato atto che iCarabinieri avevano giustificato la richiesta di identificazione con la situazione ditensione e di pericolo da loro avvertita, e ha ritenuto che essi non potesserodesistere dalla loro richiesta, ma ha poi assolto l'imputato valutando che l'ordinedi esibizione rivolto ad un soggetto conosciuto e già più volte controllato, di cuiera nota la situazione di regolare presenza in Italia, fosse sproporzionato e privodi una funzione concreta, per cui il rifiuto opposto dall'imputato non recavaoffesa all'interesse protetto, e costituiva un “giustificato motivo” a non sottostaread un controllo reiterativo o discriminatorio.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso laCorte di appello di Bologna, articolando un unico motivo, con il quale deduce laviolazione di legge.Il giudice ha interpretato in modo erroneo il concetto di “giustificato motivo”,idoneo ad escludere la rilevanza penale della condotta dell'imputato.

Secondo lagiurisprudenza di legittimità, esso deve avere una base oggettiva, ma il giudice,dopo avere richiamato la giustificazione che l'imputato ha addotto, peraltro, soloin udienza, non ha valutato la plausibilità di questa, ma ha valutato lapretestuosità della richiesta di esibizione avanzata dai Carabinieri.

Talepretestuosità, però, è stata affermata solo sulla base di una opinione del tuttopersonale, espressa dopo che lo stesso giudice aveva precisato che l'interventodei Carabinieri era successivo ad una rissa ed era avvenuto in una situazioneancora tesa, che aveva fatto sentire in pericolo gli operatori, situazione che,secondo il giudice, rendeva comprensibile la richiesta di identificare tutti ipresenti, e alla quale l'imputato aveva reagito in modo scomposto.

In effetti,dagli atti del procedimento risulta che l'imputato aveva reagito alla richiesta diesibizione dei documenti dando in escandescenze, lanciando a terra una bottigliadi vetro, facendo intervenire altri soggetti e poi tentando di allontanarsiapprofittando dell'assembramento che era riuscito a creare.La motivazione, pertanto, è quanto meno incoerente nell'affermare, dopoavere brevemente ricostruito detta situazione, che la richiesta dei Carabiniericostituiva un controllo meramente reiterativo o discriminatorio, senza neppureconsiderare che, pur essendo noto il possesso del permesso di soggiorno, essopoteva essere scaduto o essere stato revocato, e che la conoscenza personale daparte di un operatore di polizia giudiziaria intervenuto a seguito di un delitto nonpuò sostituire l'accertamento formale circa l'attualità della regolare presenza inItalia.Dalla violazione di legge circa i corretti canoni interpretativi del “giustificatomotivo” scaturisce, perciò, un vizio di motivazione, che richiede l'annullamentodella sentenza.3.

Il Procuratore generale, con memoria scritta e nella requisitoria orale, hachiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello diBologna è fondato, e deve essere accolto.Il suo ricorso al giudice di legittimità è ammissibile, in quanto l'art. 593,comma 2, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 2, comma 1, lett. p), legge n.114 del 09/08/2024, ha stabilito l'inappellabilità, da parte del pubblico ministero,delle sentenze di proscioglimento relative ai reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2,cod. proc. pen., quale è la contravvenzione qui contestata.

Le sentenzeinappellabili, però, sono sempre ricorribili in cassazione per violazione di legge, aisensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.2.

La sentenza impugnata è manifestamente errata e illogica nellainterpretazione ed applicazione dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, chepunisce l'omessa esibizione del permesso di soggiorno e di un documento diidentità, senza giustificato motivo, da parte dello straniero extracomunitario chene sia in possesso.

Il giudice ha ritenuto, infatti, insussistente nella condottadell'imputato l'offesa all'interesse protetto dalla norma, palesemente errandonella individuazione di questo, e nella interpretazione del concetto di “giustificatomotivo”.2.1.

L'interesse protetto dalla norma è quello di consentire l'identificazionecerta del soggetto controllato, da effettuare verificando non solo il materialepossesso del permesso di soggiorno e di un documento di identità, ma anche laregolarità e validità di tali documenti.

Tale ultima verifica richiede,necessariamente, la loro esibizione da parte del soggetto controllato, e ad essanon è, pertanto, equipollente la mera conoscenza personale dell'identità delpredetto, da parte dell'operatore di polizia, né l'astratta consapevolezza,derivante da tale conoscenza personale, che allo stesso siano stati rilasciati unpermesso di soggiorno e un documento di identità.

L'affermazione che il rifiutodi esibire tali documenti possa non recare offesa all'interesse protetto dallanorma è, pertanto, manifestamente errata e contraria alla legge.Questa Corte, in relazione a reati relativi al rifiuto di dare indicazioni sullapropria identità, ha sempre affermato che per la loro sussistenza «è irrilevante,ai fini dell'integrazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornitesuccessivamente o che l'identità del soggetto fosse agevolmente accertabile perla conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione» (Sez.6, n. 598 del 10/11/2023, dep. 2024, Rv. 285884), poiché l'esatta identificazionedel soggetto controllato richiede l'acquisizione in modo sicuro di tutti i datinecessari (vedi Sez. 1, n. 851 del 10/02/1995, Rv. 200588), e la ratio dellenorme incriminatrici di una simile condotta è quella di evitare che l'attività dellapolizia sia ostacolata indebitamente (vedi Sez. 1, n. 9957 del 14/11/2014, Rv.262644)2.2.

Anche l'affermazione che, nel presente caso, il rifiuto fosse scriminatoo comunque non costituisse reato, stante la sussistenza di un giustificato motivo,è palesemente errata.Il «giustificato motivo», nelle varie ipotesi in cui è previsto dal legislatorequale causa scriminante della rilevanza penale di una condotta, è interpretatodalla giurisprudenza di legittimità come una ragione che venga addottanell'immediatezza, così da consentire agli operatori il controllo circa la suaveridicità (vedi Sez. 1, n.19307 del 30/01/2019, Rv. 276187), e che corrispondaa regole comportamentali lecite (vedi Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rv.277878).La sentenza non chiarisce, in realtà, quale sia il “giustificato motivo”addotto dall'imputato, ritenuto tale da escludere la sussistenza del reato.

Questi,infatti, risulta avere, nell'immediatezza del controllo, giustificato l'omessaesibizione solo dicendo di non avere con sé il permesso di soggiorno e didetenere solo una denuncia di smarrimento della carta di identità: in questomomento, quindi, l'imputato giustificò la mancata esibizione del documentoidentificativo, ma non giustificò in alcun modo la omessa esibizione del permessodi soggiorno, limitandosi a dire di non averlo con sé.

Solo in dibattimento, nelcorso dell'esame, egli ha spiegato di non avere portato con sé il documento pertimore di perderlo: se avesse immediatamente dato questa giustificazione, gliagenti avrebbero potuto accompagnarlo a casa al fine di accertare l'effettivopossesso di un documento ancora in corso di validità, mentre il totale silenzio haimpedito qualsiasi verifica, anche della veridicità della sua mera affermazione dinon averlo con sé.Il giudice, peraltro, nella parte finale della motivazione della sentenza haritenuto che il giustificato motivo consistesse nella volontà di non sottostare adun controllo «meramente reiterativo e discriminatorio», senza che l'imputato, perquanto risulta dalla sentenza stessa, abbia mai avanzato tale giustificazione, oabbia riferito di avere omesso l'esibizione richiesta ritenendo di essereingiustamente perseguitato dagli operatori di polizia.

Questi ultimi, peraltro,secondo la sentenza stessa, erano intervenuti a seguito della denuncia di unarissa in corso e stavano operando in un «contesto ostile», in cui la richiestaall'imputato di esibire i propri documenti, pur essendo egli conosciuto, era«comprensibile», e suscitò una reazione «non propriamente composta» da partedi questi.

In nessuna parte della motivazione, pertanto, è spiegato perché quellarichiesta di esibizione dei documenti sarebbe stata inutile, vessatoria eaddirittura discriminatoria: è evidente che tali caratteristiche negative nonpossono derivare dal mero fatto dell'essere l'imputato una persona conosciuta,stante la già indicata ratio della norma, che richiede di poter controllare anche laregolarità e validità dei documenti richiesti, né la ripetizione della richiesta, inmomenti temporali diversi e in contesti diversi, può essere ritenuta vessatoria osuperflua, non essendovi un limite legale al dovere delle Forze dell'ordine dicontrollare i soggetti rinvenuti in situazioni di ipotizzabile commissione di reati.Quanto alla natura discriminatoria del controllo, poi, è evidente che essa non puòderivare dalla qualità dell'imputato di essere di nazionalità straniera, dalmomento che è la legge stessa ad imporre ai soli cittadini stranieri di esibire ilpermesso di soggiorno o di giustificarne l'omessa esibizione, e a prevedere comereato tale omissione, con conseguente dovere, per le Forze dell'ordine, diverificare il rispetto della norma in questione.

Anche a carico dei cittadini italianisussiste, peraltro, l'obbligo di fornire i documenti identificativi ad ogni richiestadell'autorità di pubblica sicurezza, obbligo la cui inosservanza è sanzionatapenalmente dagli artt. 221 T.U.L.P.S. e 294 Reg.

T.U.L.P.S. (vedi Sez. 1, n. 5397del 01/12/2020, dep. 2021, Rv. 280802).Deve ribadirsi che spetta al giudice stabilire, in concreto, il significato dainterpretativa non esorbitante dai suoi compiti ordinari, individuando le ragionilegittimanti l'inosservanza del precetto e la fondatezza di quelle addottedall'imputato, ma egli deve attenersi ai canoni interpretativi collegati alla finalitàdella incriminazione e al quadro normativo in cui essa si innesta, non potendoarbitrariamente apprezzare quale «giustificato motivo» un elemento di per séprivo di spessore, e neppure verificato (vedi Sez. 1, n. 16973 del 16/04/2009,Rv. 243918, in motivazione).Nel presente caso il giudice, pertanto, ha applicato erroneamente la leggepenale, avendo individuato, come motivi idonei a giustificare l'inosservanza delprecetto penale di cui si tratta, da un lato una situazione addotta solotardivamente dall'imputato ma irrilevante in relazione alle finalità della norma,quale il timore di smarrire il documento stesso, e dall'altro lato una situazioneneppure allegata dall’interessato e non provata, quale la natura vessatoria odiscriminatoria dell'ordine di esibizione, avendo il giudice stesso affermato, inaltra parte della motivazione, che tale ordine era «comprensibile», nella concretasituazione in cui è stato dato, e non avendo descritto alcun atteggiamentovessatorio o discriminatorio degli operatori di polizia.Anche sotto questo aspetto, pertanto, la sentenza impugnata è in contrastocon il contenuto e la ratio della norma contestata.3.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertantoessere accolto, e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alTribunale di Parma, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio, da svolgersicon piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diParma in diversa persona fisica.Così deciso il 08 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 23/03/2026 del Tribunale di Parma;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio;udito il difensore:l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratoregenerale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 23 marzo 2026 il Tribunale di Parma haassolto [OSCURATO:PERSONA], con la formula “perché il fatto non sussiste”, dalreato di cui all'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 commesso il 18/04/2023, pernon avere ottemperato all'ordine dei Carabinieri di esibire il permesso disoggiorno e il passaporto o altro documento di identità.Il giudice ha valutato che all'imputato, munito di regolare permesso disoggiorno, fu richiesto di esibire i documenti durante un controllo successivo aduna rissa, ma egli era ben conosciuto dai Carabinieri intervenuti ed era estraneoalla rissa, peraltro in quel momento già conclusa, e rispose di non avere con sétale permesso, ma di detenere solo la copia della denuncia di smarrimento dellasua carta di identità e del telefono cellulare. Venne perciò condotto in Casermaed ivi identificato, accertando il possesso del permesso di soggiorno. In udienzaegli aveva giustificato la mancanza del documento con il timore di perderlo,come già avvenutogli per altri documenti. Il giudice ha dato atto che iCarabinieri avevano giustificato la richiesta di identificazione con la situazione ditensione e di pericolo da loro avvertita, e ha ritenuto che essi non potesserodesistere dalla loro richiesta, ma ha poi assolto l'imputato valutando che l'ordinedi esibizione rivolto ad un soggetto conosciuto e già più volte controllato, di cuiera nota la situazione di regolare presenza in Italia, fosse sproporzionato e privodi una funzione concreta, per cui il rifiuto opposto dall'imputato non recavaoffesa all'interesse protetto, e costituiva un “giustificato motivo” a non sottostaread un controllo reiterativo o discriminatorio.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso laCorte di appello di Bologna, articolando un unico motivo, con il quale deduce laviolazione di legge.Il giudice ha interpretato in modo erroneo il concetto di “giustificato motivo”,idoneo ad escludere la rilevanza penale della condotta dell'imputato. Secondo lagiurisprudenza di legittimità, esso deve avere una base oggettiva, ma il giudice,dopo avere richiamato la giustificazione che l'imputato ha addotto, peraltro, soloin udienza, non ha valutato la plausibilità di questa, ma ha valutato lapretestuosità della richiesta di esibizione avanzata dai Carabinieri. Talepretestuosità, però, è stata affermata solo sulla base di una opinione del tuttopersonale, espressa dopo che lo stesso giudice aveva precisato che l'interventodei Carabinieri era successivo ad una rissa ed era avvenuto in una situazioneancora tesa, che aveva fatto sentire in pericolo gli operatori, situazione che,secondo il giudice, rendeva comprensibile la richiesta di identificare tutti ipresenti, e alla quale l'imputato aveva reagito in modo scomposto. In effetti,dagli atti del procedimento risulta che l'imputato aveva reagito alla richiesta diesibizione dei documenti dando in escandescenze, lanciando a terra una bottigliadi vetro, facendo intervenire altri soggetti e poi tentando di allontanarsiapprofittando dell'assembramento che era riuscito a creare.La motivazione, pertanto, è quanto meno incoerente nell'affermare, dopoavere brevemente ricostruito detta situazione, che la richiesta dei Carabiniericostituiva un controllo meramente reiterativo o discriminatorio, senza neppureconsiderare che, pur essendo noto il possesso del permesso di soggiorno, essopoteva essere scaduto o essere stato revocato, e che la conoscenza personale daparte di un operatore di polizia giudiziaria intervenuto a seguito di un delitto nonpuò sostituire l'accertamento formale circa l'attualità della regolare presenza inItalia.Dalla violazione di legge circa i corretti canoni interpretativi del “giustificatomotivo” scaturisce, perciò, un vizio di motivazione, che richiede l'annullamentodella sentenza.3. Il Procuratore generale, con memoria scritta e nella requisitoria orale, hachiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello diBologna è fondato, e deve essere accolto.Il suo ricorso al giudice di legittimità è ammissibile, in quanto l'art. 593,comma 2, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 2, comma 1, lett. p), legge n.114 del 09/08/2024, ha stabilito l'inappellabilità, da parte del pubblico ministero,delle sentenze di proscioglimento relative ai reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2,cod. proc. pen., quale è la contravvenzione qui contestata. Le sentenzeinappellabili, però, sono sempre ricorribili in cassazione per violazione di legge, aisensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.2. La sentenza impugnata è manifestamente errata e illogica nellainterpretazione ed applicazione dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, chepunisce l'omessa esibizione del permesso di soggiorno e di un documento diidentità, senza giustificato motivo, da parte dello straniero extracomunitario chene sia in possesso. Il giudice ha ritenuto, infatti, insussistente nella condottadell'imputato l'offesa all'interesse protetto dalla norma, palesemente errandonella individuazione di questo, e nella interpretazione del concetto di “giustificatomotivo”.2.1. L'interesse protetto dalla norma è quello di consentire l'identificazionecerta del soggetto controllato, da effettuare verificando non solo il materialepossesso del permesso di soggiorno e di un documento di identità, ma anche laregolarità e validità di tali documenti. Tale ultima verifica richiede,necessariamente, la loro esibizione da parte del soggetto controllato, e ad essanon è, pertanto, equipollente la mera conoscenza personale dell'identità delpredetto, da parte dell'operatore di polizia, né l'astratta consapevolezza,derivante da tale conoscenza personale, che allo stesso siano stati rilasciati unpermesso di soggiorno e un documento di identità. L'affermazione che il rifiutodi esibire tali documenti possa non recare offesa all'interesse protetto dallanorma è, pertanto, manifestamente errata e contraria alla legge.Questa Corte, in relazione a reati relativi al rifiuto di dare indicazioni sullapropria identità, ha sempre affermato che per la loro sussistenza «è irrilevante,ai fini dell'integrazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornitesuccessivamente o che l'identità del soggetto fosse agevolmente accertabile perla conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione» (Sez.6, n. 598 del 10/11/2023, dep. 2024, Rv. 285884), poiché l'esatta identificazionedel soggetto controllato richiede l'acquisizione in modo sicuro di tutti i datinecessari (vedi Sez. 1, n. 851 del 10/02/1995, Rv. 200588), e la ratio dellenorme incriminatrici di una simile condotta è quella di evitare che l'attività dellapolizia sia ostacolata indebitamente (vedi Sez. 1, n. 9957 del 14/11/2014, Rv.262644)2.2. Anche l'affermazione che, nel presente caso, il rifiuto fosse scriminatoo comunque non costituisse reato, stante la sussistenza di un giustificato motivo,è palesemente errata.Il «giustificato motivo», nelle varie ipotesi in cui è previsto dal legislatorequale causa scriminante della rilevanza penale di una condotta, è interpretatodalla giurisprudenza di legittimità come una ragione che venga addottanell'immediatezza, così da consentire agli operatori il controllo circa la suaveridicità (vedi Sez. 1, n.19307 del 30/01/2019, Rv. 276187), e che corrispondaa regole comportamentali lecite (vedi Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rv.277878).La sentenza non chiarisce, in realtà, quale sia il “giustificato motivo”addotto dall'imputato, ritenuto tale da escludere la sussistenza del reato. Questi,infatti, risulta avere, nell'immediatezza del controllo, giustificato l'omessaesibizione solo dicendo di non avere con sé il permesso di soggiorno e didetenere solo una denuncia di smarrimento della carta di identità: in questomomento, quindi, l'imputato giustificò la mancata esibizione del documentoidentificativo, ma non giustificò in alcun modo la omessa esibizione del permessodi soggiorno, limitandosi a dire di non averlo con sé. Solo in dibattimento, nelcorso dell'esame, egli ha spiegato di non avere portato con sé il documento pertimore di perderlo: se avesse immediatamente dato questa giustificazione, gliagenti avrebbero potuto accompagnarlo a casa al fine di accertare l'effettivopossesso di un documento ancora in corso di validità, mentre il totale silenzio haimpedito qualsiasi verifica, anche della veridicità della sua mera affermazione dinon averlo con sé.Il giudice, peraltro, nella parte finale della motivazione della sentenza haritenuto che il giustificato motivo consistesse nella volontà di non sottostare adun controllo «meramente reiterativo e discriminatorio», senza che l'imputato, perquanto risulta dalla sentenza stessa, abbia mai avanzato tale giustificazione, oabbia riferito di avere omesso l'esibizione richiesta ritenendo di essereingiustamente perseguitato dagli operatori di polizia. Questi ultimi, peraltro,secondo la sentenza stessa, erano intervenuti a seguito della denuncia di unarissa in corso e stavano operando in un «contesto ostile», in cui la richiestaall'imputato di esibire i propri documenti, pur essendo egli conosciuto, era«comprensibile», e suscitò una reazione «non propriamente composta» da partedi questi. In nessuna parte della motivazione, pertanto, è spiegato perché quellarichiesta di esibizione dei documenti sarebbe stata inutile, vessatoria eaddirittura discriminatoria: è evidente che tali caratteristiche negative nonpossono derivare dal mero fatto dell'essere l'imputato una persona conosciuta,stante la già indicata ratio della norma, che richiede di poter controllare anche laregolarità e validità dei documenti richiesti, né la ripetizione della richiesta, inmomenti temporali diversi e in contesti diversi, può essere ritenuta vessatoria osuperflua, non essendovi un limite legale al dovere delle Forze dell'ordine dicontrollare i soggetti rinvenuti in situazioni di ipotizzabile commissione di reati.Quanto alla natura discriminatoria del controllo, poi, è evidente che essa non puòderivare dalla qualità dell'imputato di essere di nazionalità straniera, dalmomento che è la legge stessa ad imporre ai soli cittadini stranieri di esibire ilpermesso di soggiorno o di giustificarne l'omessa esibizione, e a prevedere comereato tale omissione, con conseguente dovere, per le Forze dell'ordine, diverificare il rispetto della norma in questione. Anche a carico dei cittadini italianisussiste, peraltro, l'obbligo di fornire i documenti identificativi ad ogni richiestadell'autorità di pubblica sicurezza, obbligo la cui inosservanza è sanzionatapenalmente dagli artt. 221 T.U.L.P.S. e 294 Reg. T.U.L.P.S. (vedi Sez. 1, n. 5397del 01/12/2020, dep. 2021, Rv. 280802).Deve ribadirsi che spetta al giudice stabilire, in concreto, il significato dainterpretativa non esorbitante dai suoi compiti ordinari, individuando le ragionilegittimanti l'inosservanza del precetto e la fondatezza di quelle addottedall'imputato, ma egli deve attenersi ai canoni interpretativi collegati alla finalitàdella incriminazione e al quadro normativo in cui essa si innesta, non potendoarbitrariamente apprezzare quale «giustificato motivo» un elemento di per séprivo di spessore, e neppure verificato (vedi Sez. 1, n. 16973 del 16/04/2009,Rv. 243918, in motivazione).Nel presente caso il giudice, pertanto, ha applicato erroneamente la leggepenale, avendo individuato, come motivi idonei a giustificare l'inosservanza delprecetto penale di cui si tratta, da un lato una situazione addotta solotardivamente dall'imputato ma irrilevante in relazione alle finalità della norma,quale il timore di smarrire il documento stesso, e dall'altro lato una situazioneneppure allegata dall’interessato e non provata, quale la natura vessatoria odiscriminatoria dell'ordine di esibizione, avendo il giudice stesso affermato, inaltra parte della motivazione, che tale ordine era «comprensibile», nella concretasituazione in cui è stato dato, e non avendo descritto alcun atteggiamentovessatorio o discriminatorio degli operatori di polizia.Anche sotto questo aspetto, pertanto, la sentenza impugnata è in contrastocon il contenuto e la ratio della norma contestata.3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertantoessere accolto, e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alTribunale di Parma, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio, da svolgersicon piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diParma in diversa persona fisica.Così deciso il 08 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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