CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2023
Cassazione n. 20363/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26936/2021R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:EMAIL],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], ; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1943/2021della CORTE D'APPELLO di ROMA depositata i l 14/05/2021 , R.G.N.3090/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 14/5/21 la corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del 12/7/17 del tribunale di Viterbo, che aveva dichiarato il diritto del lavoratore in epigrafe all'indennità di mobilità in ragione della cessazione del rapporto con [OSCURATO:PERSONA] e condannato l’INPS al pagamento delle differenze tra la detta prestazione e l'indennità di disoccupazione corrisposta dall’Istituto in luogo della prestazione dovuta. In particolare, premesso che a fronte delle indicazioni del lavoratore del possesso di requisiti specifici per la mobilità l'INPS non aveva sollevato alcuna contestazione, la corte territoriale ha ritenuto inammissibile per la sua novità il rilievo –formulato solo in appello dall’INPS- secondo cui l'attività datoriale non rientrava tra quelle che consentono la prestazione in discorso, posto che in primo grado l'INPS aveva solo lamentato l'inadempimento contributivo datoriale. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per tre motivi, resiste la controparte con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo deduce violazione degli articoli 2697 c.c. e 416 c.p.c., per avere la corte territoriale omesso di accettare i fatti costitutivi della pretesa. Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. nonché vizio di motivazione ex numero 5 dell’art. 360 c.p.c., per omesso esame dell'estratto telematico da cui risultava il tipo di attività svolta ( indicata dai codici ATECO ) e la tipologia di contribuzione che il datore aveva versato. Con il terzo motivo si lamentaviolazione degli articoli 4-5-7-12 e 16 della legge 223 del 91 nonché 7 comma 7 del decreto legge 148 del 1993,convertito in legge 236 del 1993, nonché 3 comma 1 dellalegge 92 del 2012, per avere la corte territoriale ritenuto [OSCURATO:PERSONA] annoverabile tra le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinari. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono fondati. Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, nel ricorso introduttivo della lite l’attore aveva dedotto la sua iscrizione alle liste di mobilità ed il possesso di anzianità rilevante nonché, per altro verso, l’integrazione del requisito dimensionale datoriale richiesto per fruire della prestazione per cui è causa, ma nulla aveva dedotto circa l’attività del datore. La sentenza impugnata ha però erroneamente ritenuto non contestata la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa, inclusa implicitamente quello inerente la riconducibilità del datore di lavoro -in ragione della sua attività- nel novero delle imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinari e della mobilità; la corte territoriale ha finito così per attribuire una prestazione che giuridicamente potrebbe non spettare in ragione del settore di attività del datore. Sin dal primo grado di giudizio l’INPS aveva del resto prodotto e richiamato nella memoria di costituzione documento dal quale risultava il tipo di attività datoriale ed il mancato versamento dei contributi per la mobilità; l’INPS ha eccepito il mancato pagamento dei contributi (deducendo “che i lavoratori delle [OSCURATO:SOCIETA] non hanno diritto all’erogazione dell’indennità di mobilità ordinaria per non avere l’azienda/datore di lavoro mai versato la relativa aliquota contributiva”), senza chiarire se ciò facesse per dedurre l’assenza conseguente del suo obbligo in ragione dell’inadempimento contributivo datoriale (come inteso dal giudice di primo grado, che vi ha contrapposto il principio di automaticità delle prestazioni), ovvero per affermare l’assenza di riconducibilità del datore all’area di applicazione delle prestazioni di cigs e di mobilità (e quindiper dedurre -a monte- l’assenza stessa dell’obbligo datoriale, come dimostrato proprio dal mancato pagamento dei contributi specifici per le dette prestazioni). La deduzione era sufficiente tuttavia per impedire che sul punto della riconducibilità del datore all’area di applicazione delle prestazioni di cigs e di mobilità, peraltro non compiutamente dedotta dall’attore, si potesse formare una non contestazione, idonea ad esonerare l’attore dall’onere di provare tutti gli elementi costitutivi della sua pretesa, incluso quello di cui si discute. Deve per altro verso escludersi che la non contestazione potesse riguardare elementi normativi della fattispecie, quali l’assoggettabilità del datore al regime previdenziale previsto in relazione al tipo di attività svolta. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e la causa va rinviata alla stessa corte d’appello in diversa composizione, al fine di accertare la riconducibilità del datore di lavoro –in ragione del tipo di attività esercitata- all’area di ap plicazione delle prestazioni di cigs e di mobilità, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa corte d’appello in d