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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2020

Cassazione n. 42945/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOrito avviso alle parE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. il 04/03/2020 con la quale la Corte di Appello di Torino, accogliendo il concordato sui motivi di appello, con rinuncia agli altri motivi, lo ha condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione.

Lamenta l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e l'omessa riqualificazione nel reato di bancariotta semplice.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto propone motivi concernenti questioni già oggetto del concordato, avendo le parti processuali concordato la pena oggetto d rideterminazione e rinunciato agli altri motivi.

L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

In seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio - elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati; e non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità); invero, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258).

Nel caso in esame, il ricorrente, pur avendo concordato con il PG la riduzione della pena, ottenendone la riforma in senso favorevole, lamenta l'omessa motivazione su motivi oggetto di rinuncia, quale è quello sulla riqualificazione nel reato di bancarotta semplice.

Le attenuanti generiche erano state già riconosciute nel giudizio di primo grado, e sono state valutate dalla Corte territoriale per formulare il giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che, in ragione della pretestuosità del ricorso, si ritiene equo determinare in Euro 4.000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 20/10/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOrito avviso alle parE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. il 04/03/2020 con la quale la Corte di Appello di Torino, accogliendo il concordato sui motivi di appello, con rinuncia agli altri motivi, lo ha condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione. Lamenta l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e l'omessa riqualificazione nel reato di bancariotta semplice. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto propone motivi concernenti questioni già oggetto del concordato, avendo le parti processuali concordato la pena oggetto d rideterminazione e rinunciato agli altri motivi. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. In seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio - elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati; e non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità); invero, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). Nel caso in esame, il ricorrente, pur avendo concordato con il PG la riduzione della pena, ottenendone la riforma in senso favorevole, lamenta l'omessa motivazione su motivi oggetto di rinuncia, quale è quello sulla riqualificazione nel reato di bancarotta semplice. Le attenuanti generiche erano state già riconosciute nel giudizio di primo grado, e sono state valutate dalla Corte territoriale per formulare il giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che, in ragione della pretestuosità del ricorso, si ritiene equo determinare in Euro 4.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/