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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02611/2026

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE di APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti, i ricorsi e il provvedimento impugnato (sentenza della Corte di appello di Salerno indicata in epigrafe, relativa alla decisione assunta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]); rilevato anzitutto che - a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017 - rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui - in tema di concordato in appello - è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi inerenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; osservato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], non rientra fra i casi appena elencati, così divenendo inammissibile; rilevato che sono inammissibili anche i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - proposti con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - che invocano l'effetto estensivo dell'impugnazione, dovendosi condividere il principio di diritto fissato da Sez. 2, n. 47844 del 13/09/2019, Recca, Rv. 277684 - 01, a mente della quale: «La definizione del giudizio di appello con richiesta dell'imputato a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non comporta l'effetto estensivo dell'accordo ad altri coimputati che abbiano a loro volta proposto un concordato diverso, atteso che la decisione che si fonda sull'accordo non può porsi, neppure in astratto, in contrasto con altri giudicati e l'opzione per il concordato in appello, con parziale rinunzia ai rispettivi motivi, configura una scelta processuale "esclusivamente personale"»; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi debba conseguire - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa, nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE di APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti, i ricorsi e il provvedimento impugnato (sentenza della Corte di appello di Salerno indicata in epigrafe, relativa alla decisione assunta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]); rilevato anzitutto che - a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017 - rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui - in tema di concordato in appello - è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi inerenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; osservato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], non rientra fra i casi appena elencati, così divenendo inammissibile; rilevato che sono inammissibili anche i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - proposti con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - che invocano l'effetto estensivo dell'impugnazione, dovendosi condividere il principio di diritto fissato da Sez. 2, n. 47844 del 13/09/2019, Recca, Rv. 277684 - 01, a mente della quale: «La definizione del giudizio di appello con richiesta dell'imputato a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non comporta l'effetto estensivo dell'accordo ad altri coimputati che abbiano a loro volta proposto un concordato diverso, atteso che la decisione che si fonda sull'accordo non può porsi, neppure in astratto, in contrasto con altri giudicati e l'opzione per il concordato in appello, con parziale rinunzia ai rispettivi motivi, configura una scelta processuale "esclusivamente personale"»; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi debba conseguire - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa, nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 0
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