CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38953/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è in parte generico e comunque manifestamente infondato, oltre che volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, avendo la Corte territoriale rilevato in primo luogo ed essenzialmente la gravità del fatto, acuita dalla sua commissione all'interno di una Caserma e comunque da valutarsi anche alla luce dei profili personologici, correlabili ad un episodio di resistenza e lesioni commesso pochi mesi dopo i fatti del presente procedimento, mentre il motivo di ricorso solo genericamente contesta la gravità soffermandosi poi sul profilo dell'abitualità, non costituente ratio decisiva della decisione; Ritenuto che il secondo e il terzo motivo, incentrati sulla pena imputabile ad aumento per la continuazione e sulla concessione delle attenuanti generiche, sono volti a sollecitare un diverso percorso valutativo, ciò che inerisce al merito e non è deducibile in questa sede, in assenza di profili di arbitrarietà della valutazione della Corte sia in punto di pena sia in ordine al diniego delle attenuanti, sul punto dovendosi richiamare l'orientamento per cui che «nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Cass. Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, rv. 259899; Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, rv. 248244); Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos