CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26799/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28214/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] sitoin Roma al [OSCURATO:PERSONA] 67. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 1808/2017 depositata in data 21 aprile 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e de i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli avvisi di Avviso di accertamento – IRAP –IVA – IRPEF -2006 accertamento IRAP, [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle annualità dal 2005 al 2011. 2. Avverso l’ avvis o di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, oggetto del presente giudizio, la società e d i soci proponevano i ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Milano, la quale con sentenza n. 8150/2015 respingeva i ricorsi riuniti. 3. Contro tale sentenza proponevano appello la società e i soci dinanzi alla C.t.r. della Lombardia; l’Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello. 4. La C.t.r. della Lombardia, con sentenza n. 1808/2017, depositata in data 21 aprile 2017, accoglieva l’appello dei contribuenti. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società e i soci hanno resistito con controricorso. Ai fini di aderire alla definizione agevolata di cui al d.l. 118/2018, i contribuenti presentavano istanza di sospensione ex art. 6, comma 10, del d.l. citato. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 17 giugno 2025. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio lamenta la «Violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., artt. 118 disp. att. cod. proc. civ.18, 24, 36, secondo comma, n. 4, 53 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.». 1.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio lamenta la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23, 53, 97, 111 e 136 Cost., 115 e 116 cod. proc. civ. 2697 cod. civ., 18, 53, 57 e 61, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 21 septies, 21 octies e 21 nonies, legge 7 agosto 1990, n. 241, 39, 40, 42, primo comma, e 3, e 60 d.P.r. 29 settembre 1973, n. 600, 54 e 56, primo comma, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 4, 17, 19 e 52, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 66 e 69 legge 30 luglio 1999, n. 300, 5 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, 4 bis d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» 2. Va premesso che in data 6 giugno 2025, i contribuenti hanno depositato telematicamente documentazione dalla quale risulta che la società ed i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, con riferimento agli avvisi relativi ai maggiori redditi da partecipazione contestati (l’[OSCURATO:PERSONA] è stata attinta dal solo accertamento societario notificatole quale socia) hanno aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 allegando la copia della domanda medesima inoltrata in data 27 maggio 2019, la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate dell’importo netto dovuto ed i rispettivi pagamenti della prima (e unica) rata a mezzo modella F24 nei termini previsti. Va precisato che la domanda di definizione agevolata presentata da [OSCURATO:PERSONA], pur riferita formalmente all’avviso di accertamento n. T9D012B00937/14 - che, in realtà è quello avente come destinatario il [OSCURATO:PERSONA], che ha presentato per la sua definizione agevolata regolare domanda e versato nei termini l’importo dovuto – deve essere riferita all’avviso di accertamento che la riguardava – n. T9D013B00980/14. Si tratta, infatti, nella fattispecie, di errore materiale agevolmente riconoscibile quanto all’indicazione degli estremi dell’atto impositivo, ed in tal senso rileva anche la diversità dei rispettivi importi versati, che è maggiore (€ 611,24 per la Wo) rispetto a quello dovuto e versato dal Morelli (€ 436,42), in linea con la maggiore titolarità della quota di partecipazione detenuta dalla Wo del 40% del capitale sociale rispetto al 30% del Morelli. 2.1. Orbene, alla stregua della considerazioni che precedono quanto al la documentazione depositata ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. 3. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anticipate. 4. Non sussistono i presupposti processuali riguardo all’applicabilità del c.d. doppio contributo, in relazione alla modalità di definizione agevolata della controversia ed essendo parte ricorrente amministrazione pubblica ammessa al beneficio della prenotazione a debito. P.Q.M La Corte dichiara l’est