CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 24171/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 26377 - 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Cagliari, via Mameli, n. 30, presso e nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Cagliari, via Verdi, n. 15, presso e nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti -controricorrente- avverso la sentenza n. 314/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del 14 marzo 2019, pubblicata il 2 aprile 2019, notificata il 4/06-12/07/2019; Ric. 2019 n. 26377 sez. S2 -ud. 27-04-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 3.6.2006, [OSCURATO:PERSONA] (quale procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA], alla quale sarebbe succeduta in corso di giudizio mortis causa), premettendo di essere proprietaria di un terreno adibito a oliveto, conveniva avanti il Tribunale di Cagliari i proprietari del terreno confinante, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano realizzato l’anno precedente una recinzione tra i fondi che non rispettava i reali confini e che aveva inglobato una porzione del fondo di sua proprietà. Chiedeva pertanto che venisse determinato ilconfine tra i due terreni, con apposizione di termini lapidei. 2. Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali non contestavano che l’attrice fosse proprietaria del terreno confinante, ma chiedevano il rigetto della domanda, escludendo di avere invaso l'altrui proprietà, in quanto i paletti apposti rispettavano la delimitazione già in essere dei due oliveti, posto che la recinzione era conforme ai confini naturali costituiti da alcuni massi infissi nel terreno (c.d. mullonis) e da una striscia di terra destinata a lavori di aratura (c.d. cabitzali) a tal fine utilizzata fin dal 1984. In via riconvenzionale, chiedevano dichiararsi l’avvenuto acquisto per usucapione del tratto di terreno in contesa. 3. Con sentenza n. 1798/2017, il Tribunale di Cagliari – dopo avere istruito la causa con prove testimoniali e disposto una CTU – accoglieva la domanda attorea, accertando che la linea di confine tra i fondi limitrofi era quella risultante dai dati catastali, come delineato dalla consulenza tecnica di ufficio, non essendo emersa in giudizio la prova dell’esistenza di confini diversi da Ric. 2019 n. 26377 sez. S2 -ud. 27-04-2022 -3- questi ultimi. Con lo stesso provvedimento veniva rigettata la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, che venivano condannati al rilascio della porzione di fondo inglobata. 4. La decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Cagliari, con sentenza n. 314/2019, la quale rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta delle seguenti considerazioni: a) quanto al primo motivo di gravame, corretta risultava la qualificazione della domanda, operata nella sentenza impugnata, come azionedi regolamento di confini anziché quale azione di rivendicazione, atteso che non sussisteva nel caso di specie incertezza sul diritto di proprietà dei due fondi confinanti, ma solo sulla loro delimitazione; b) sul secondo motivo di gravame, volto a censurare la non corretta interpretazione delle risultanze testimoniali di parte ricorrente, la corte affermava che dall'esame di queste ultime non era emersa né la prova di una linea di demarcazione tra le due proprietà coincidente con le pietre conficcate nel terreno (mullonis) e con la striscia di terreno destinata ai lavori di aratura (cabitzali), né la dimostrazione di un possesso utile ad usucapire da parte degli appellanti; c) quanto al terzo motivo di appello, la condanna degli appellanti al rilascio della porzione di fondo contesa non era ritenuta in violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c., essendo tale domanda implicita nella proposizione dell’azione di regolamento di confini. La corte distrettuale rigettava inoltre le richieste istruttorie degli appellanti per essere queste state dagli stessi rinunciate. 5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi, articolati in via subordinata. Ric. 2019 n. 26377 sez. S2 -ud. 27-04-2022 -4- 6. [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], ha resistito con controricorso. 7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. 8. In prossimità dell'adunanza camerale ha depositato memoria illustrativa il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la nullità della sentenzaimpugnata , in relazione all’art. 360 n. 4 c.p. c., per violazione del disposto dell’art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c., per essere la sua motivazione manifestamente e irriducibilmente contradditoria. Deduce in particolare che la sentenza di appello ha prima riconosciutocome dalle risultanze istruttorie si potesse ricavare l'esistenza dei massi e l'utilizzo della porzione di terreno contesa da parte degli appellanti sino a tale limite, contraddittoriamente escludendo che da tali circostanze potesse trarsi la conseguenza che tali massi fossero dei reali segni di confine e che tale utilizzo fosse esclusivo. Anche la presenza di un filare con divisione dei frutti al 50% avrebbe dovuto essere ritenuta non in contrasto con la presenza dei massi quali segni di confine e con l'utilizzo del terreno sino al confine delimitato dai massi medesimi. 2.- Il secondo motivo di ricorso , cui è dedicato il maggior numero di pagine illustrative (da p. 6 a p. 24) , è articolato in due profili. Il primo profilo denuncia, in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. Più specificamente, il ricorrente si duole che le deposizioni dei testi di parte appellante – secondo la c orte locale - non avessero fornito prova della presenza di confini reali, differenti da quelli catastali, omettendo Ric. 2019 n. 26377 sez. S2 -ud. 27-04-2022 -5- di considerare le risultanze (a suo dire decisive)sulla sussistenza di una linea di confine naturale tra i fondi. Con il secondo profilo del secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 112 e 244 c.p.c.,per avere la C orte di A ppello di Cagliari omesso di considerare fatti emergenti dalle deposizioni di testi escussi che avrebbero dovuto ritenersi decisivi ai fini del giudizio e per non avere dichiarato la nullità di altra deposizione testimoniale, già dedotta quale motivo di appello o comunque per non avere rilevato il contrasto tra le dichiarazioni rese in giudizio dai testi. Più in particolare il ricorrente si duole che la corte distrettuale non abbia dichiarato la nullità della testimonianza di una teste (la teste [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA]),considerat a la dedotta inammissibilità dei capi di prova, già eccepita nella memoria ex art. 183, comma 6°, n. 3 c.p.c. e sostiene che lo stesso giudice avrebbe dovuto dare prevalenza ai testi del ricorrente piuttosto che all’unica deposizione della teste Fanni o almeno considerare il contrasto tra le deposizioni dei testi delle due parti, “scegliendo” uno dei due confiniquali emergenti dalle rispettive deposizioni. 3.- In ulteriore subordine la sentenza è censurata, con il terzo motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazione – in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. –degli artt. 950 e 2697 c.c. per avere erroneamente il giudice di prime cure ritenuto la sussistenza in capo ai convenuti di un onere probatorio in realtà insussistente, avendo posto in capo ai soli convenuti, poi appellanti (e non già in capo a entrambi) la dimostrazione dell’esistenza di confini reali differenti da quelli catastali. 4.- I n ancora ma ggiore subordine, con il quarto motivo di ricorsoil ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 2 L. 346/1976 o Ric. 2019 n. 26377 sez. S2 -ud. 27-04-2022 -6- comunquedell’art. 1158 c.c. e/o l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetti oggetto di discussione tra le parti, per non avere la sentenza impugnata ritenuto come l'utilizzo congiunto della porzione di terreno a confine tra i due fondi avrebbe determinato una situazione di compossesso utile all'usucapione di quota ideale pro indivisopari a un mezzo della proprietà del tratto di terreno in contestazione. In altri termini, la Corte di Appello di Cagliariavrebbe dovuto dichiarare (come domanda contenuta nella riconvenzionale diretta al riconoscimento dell’avvenuta usucapione dell’intera proprietà) almeno l’avvenuta usucapione di una quota ideale pro indiviso tra [OSCURATO:PERSONA] e la parte Massa - Dessì della striscia di terreno contesa. 5. - C on il quinto motivo, infine, la sentenza di merito è tacciata di violazione e falsa applicazione – in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - dell'art. 950 comma 4° c.c. o in subordine di nullità (in relazione all'art 360 n. 4 c.p.c.)per violazione dell'art. 132, comma 2° n. 4 c.p.c. o, in ulteriore maggiore subordine, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, per avere la decisione impugnata rilevato il confine sulla base delle risultanze catastali anziché sulla base delle risultanze istruttorie. In particolare, ritiene il ricorrente che il giudice di appello avrebbe dovuto identificare il confine sulla base delle risultanze istruttorie e non fare ricorso ai dati catastali, assumendo come rilevante all’uopo la già menzionata d eposizione della teste avversa TizianaFanni che identificava il confine tra i fondi in un luogo diverso da quello indicato dai ricorrenti (precisamente in un filare di olivi, i cui fruttivenivano raccolti in ragione del 50% Ric. 2019 n. 26377 sez. S2 -ud. 27-04-2022 -7- tra i confinanti),ma anche diverso da quello risultante dai dati catastali. 6.Preliminarmente questo Collegio rileva che il ricorso è stato proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA] e non anche da [OSCURATO:PERSONA], convenuti in primo grado e appellanti. Non appare tuttavia necessario integrare il contradditorio versandosi nell'ipotesi di una domanda implicante “ab origine" la tutela di due situazioni sostanziali scindibili, ed essendo nella specie ampiamente decorso il termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c., con conseguente inutilità della litis denuntiatio di cui all’art. 332 c.p.c. (cfr., ad es., Cass. n. 24482/2016 e Cass. n. 11835/2018). 7. Superata l’eccezione del controricorrente, avanzata in via preliminare, sulla inammissibilità del ricorso per assenza dell’esposizione dei fatti sostanziali e processuali della vicenda , posto che risultanocomprensibili e sostanzialmente compiute le critiche rivolte alla sentenza impugnata( anche se l’esposizione dei lamentati vizi appare alquanto affastellata), il ricorso si palesa comunque privo di pregio, sulla base delle considerazioni che seguono. Anzitutto, alcuni dei motivi avanzati dal ricorrenteavverso la sentenza censurata sono dirett i a ri chied ere a questa Corte una diversa valutazione delle risultanze dell ’istruttoria e in particolare delleprove testimoniali svolte . In questo senso si collocano espressamente il primo motivoe parte del secondo profilo del secondo motivo di ricorso che, dietro – rispettivamente – il lamentato vizio di contraddittorietà della motivazione (peraltro neppure più censurabile come autonomo vizioex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del Ric. 2019 n. 26377 sez. S2 -ud. 27-04-2022 -8- 2012: Cass. n. 23940/2017; Cass. SS.UU. n. 8053/2014)e di nullità della sentenza ex art. 360 comma 1° n. 4 c.p.c. per omessa considerazione di fatti emergenti dalle deposizioni di testi escussi,tradiscono censure in fatto che presuppongono un rinnovato apprezzamento della prova assunta e posta a base della decisione impugnata. Ed infatti, la pretesa contraddittorietà della motivazione della sentenza altro non è che la censura volta alla deduzione delgiudice di appello che l’esistenza dei mullonis , dichiarata dai testi di parte ora ricorrente,non valeva a individuare la linea di confine, mentre la nullità della motivazione è erroneamente ricondotta alla mancata considerazione in senso più favorevole al ricorrente delle deposizioni dei suoi testi , ritenute “precise, complete, congruenti e convergenti”. I motivi sono pertanto inammissibili , risolvendo si le doglianze in una valutazione di merito , fondata su un’interpretazione ritenuta implausibile degli esiti dell’istruttoria che non è censurabile in sede di legittimità e che si pone in conflittocon il principio enunciato da questa Corte per cui sono riservate al giudice del merito, nel procedimento civile , la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie,di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione. Tali considerazioni involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito,il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre,non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenut o a discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le deduzioni difensive (Cass. n. 11064/2022; n. 13485/2014; n. 11511/2014; n. 12362/2006). Ric. 2019 n. 26377 sez. S2 -ud. 27-04-2022 -9- 8.-Il primo profilo del secondo motivo prospetta il vizio di omesso esame di fatti decisivi di cui all’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. (analoga critica viene avanzata in estremo subordine anche nel quinto motivo)e si traduce in una doglianza anch’essa inammissibile, ricorrendo nella specie l'ipo tesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter , commi 4 e 5, c.p.c., che sussiste non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa(Cass. n. 7724/ 2022 ) , non risultando diverse le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello (Cass.26774/2016), come nel caso di specie. Comunque sia, anche a volere accogliere le deduzione contrarie del ricorrente sulla sussistenza del l’ipotesi della “doppia conforme” (posto che –come si legge in ricorso e come meglio chiarito a pag. 2 della memoria – la sen t enza di primo grado avrebbe ritenuto le dichiarazioni dei testi dei convenuti in contrasto con quanto dichiarato dai testi di parte attrice, mentre la sentenza di appello non avrebbe rilevato l’esistenza di tale contrasto) e a volere quindi ritenere che la censura basata sul motivo di ricorso dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. sarebbe ammissibile, il motivo non fa corretta applicazione della nozione di“fatto decisivo” nel modo in cui lo stesso costituisce elemento integrante il controllo ai sensi della disposizione appena ricordata (Cass. n. 27415/2018; Cass. SS.UU. n. 8053/2014), posto che il fatto decisivo indicato è sostanzialmente rappresentato, ancora una volta, da lla valutazione di una risultanza istruttoria. Ric. 2019 n. 26377 sez. S2 -ud. 27-04-2022 -10- Non sussiste poi alcuna omissione della motivazione sul fatto asserito come decisivo dal ricorrente ( la mancata considerazione da parte del giudice del gravame dei “ fatti che emergevano dalle deposizioni dei testimoni Melis, Tiddia e Sogos e cioè l'esistenza dei massi e della cabitzali, nonché l'utilizzo della porzione di terreno contesa da parte degli appellanti sino a tale limite”): la Corte di appello ha invero dedicato un puntuale esame dell’esistenza dei mullonis, ritenendo che i testi indicati dai convenuti si sono limitati “ad affermare che il confine era individuato dei massi, senza,tuttavia, fornire spiegazione alcuna in ordine a tale circostanza se non di aver visto gli odierni appellanti utilizzare il terreno, ararlo e potare gli alberi ”, concludendo che gli appellanti non abbiano fornito la prova sia dell'esistenza di confini reali differenti da quelli catastali sia dell'esercizio di un potere di fatto esclusivo sulla porzione di terreno contesa da qualificarsi possesso. 9. - Il ricorrente si duole ancora (sempre con la seconda parte del se condo motivo ) della nullità della sentenza in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 112 e 244 c.p.c.,per non avere la corte di merito dichiarato la nullità di altra deposizione testimoniale, già dedotta quale motivo di appello. Il motivo è infondato perch é la sentenza ha affermato che all’atto dellaprecisazione delle conclusioni davanti al giudice di primo grado la modifica dell’ordinanza ammissiva dei mezzi di prova non era stata riproposta e quindi doveva reputarsi rinunciata, in ciò rinvenendo il conforto dei reiterati precedenti di questa Corte (tra altri, Cass. 16886/2016; 22709/2017). 10. - Il terzo motivo è in ammissibile perché la doglianza dell’esponenteè rivolta alla decisione del giudice di prime cure , anche se nella sua formulazione il ricorrente si richiama alla fase di appello (“il Giudice di prime cure ha rilevato come gli Ric. 2019 n. 26377 sez. S2 -ud. 27-04-2022 -11- appellantiavessero omesso di fornire la prova della sussistenza di confini reali differenti da quelli catastali e abbia fondato su ciò il rigetto dell’appello). È sufficiente leggere la sentenza di secondo grado per rendersi conto che il profilo non ha formato oggetto di appello e, qualora fosse stato proprio della sentenza di primo grado, in fase di gravamenon risulta censurato. 11.- Anche i l quarto motivo è inammissibile . Il mancato riconoscimento in capo al ricorrente, da parte della sentenza della corte cagliaritana, se non della usucapione della piena proprietà della porzione di terreno in contesa , almeno della usucapione della quota ideale pro indiviso pari al 50% di tale tratto di terreno (quello “compreso tra il confine catastale e quello reale attualmente materializzato dalla recinzione e prima dagli spuntoni rocciosi e dalla cabitzali”) costituisce una richiesta introdotta per la prima volta nel giudizio di cassazione , integrando gli estremi di una questione nuova , come tale inammissibile, secondo quanto eccepito anche dal controricorrente. Si può aggiungere che, sebbene questa Corte , pur in assenza di un esplicito riconoscimento ad opera del vigente diritto positivo, riconosca e ammetta l’istituto del compossesso pro indiviso (Cass. n. 993/2019 ), il motivo di censura stride di per sé con l’invocata usucapione quale contenuto della domanda riconvenzionale atta a respingere la domanda introduttiva di un giudizio quale quello in questione , valendo, di per sé, a reintrodurre un elemento di incertezza sul confine tra fondi. Ad ogni buon conto, la sentenza censurata ha escluso la dimostrazione di un possesso (pertanto, anche di un compossesso) rilevante ai fini dell’usucapione. 12.-Il quinto motivo, infine, è manifestamente infondato . Ritiene il ricorrente che la corte territoriale abbia violato il Ric. 2019 n. 26377 sez. S2 -ud. 27-04-2022 -12- disposto dell’art. 950 c.c., che impone al giudice la determinazione del confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo solo in ultima analisi alle risultanze catastali, le quali hanno, ai fini dell’azione proposta “valore sussidiario" (cfr. Cass. n. 10062/18). È pacifico che in tema di azione di regolamento di confini, per l’individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi la base primaria dell’indagine del giudice di merito siacostituita dall’esame e dalla valutazione dei titoli d’acquisto delle rispettive proprieta’; solo la mancanza o l’insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (Cass. n. 21686/2006; Cass.n. 23720/2007; Cass. n. 10501/2013). Si deve altresì precisare che il ricorso al sistema di accertamento sussidiario configurato dalle mappe catastali èconsentito anche nel caso che questi, per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità, risultino - secondo l'accertamento incensurabile del giudice di merito - comunque inidonei alla determinazione certa del confine (Cass., 10997/1993; 3101/2005). Quando né i titoli di acquisto né altri mezzi di prova (comprese le prove testimoniali: Cass. 8212/1990, 34825/2021) riescano a fornire al giudice certezza sulla delimitazione tra i due fondi, come nel caso di specie, in cui il giudice di appello non ha ritenuto provato né il confine asserito naturale dai convenuti poi appellanti (ossia la presenza dei mullonis, poi sostituiti dai paletti in ferro),né il confine indicato dalla teste Fanni, coincidentecon la presenza di un filare di ulivi (confine che, evidentemente, si configura pi ù vantaggioso al ricorrente rispetto a quello risultante dall’esito finale della causa, visto che lo si invoca in subordine rispetto al prospettato limite Ric. 2019 n. 26377 sez. S2 -ud. 27-04-2022 -13- naturale segnato dai mullonis), ben può lo stesso impiegare le risultanze delle mappe catastalinell'accertamento - basato nel caso de quo anche sulle risultanze emergenti delle indagini peritali svolte nel giudizio di primo grado - della conformità tra il confine sussistente in loco e il confine risultante dal frazionamento iscritto in catasto. L’iter motivazionale che sorregge il dictum del l a corte di merito risulta dunque giuridicamente corretto. 13.- In conclusione, il ri corso deve essere rigettato. Le spese seguonola soccombenza e possono liquidarsi in favore del controricorrente comein dispositivo. Stante l’esito, sussistono i presupposti per dare atto , ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.300,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel D