CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08681/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oricorrente-avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 1282/2023 depositata il 03/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheNumero registro generale 11235/2023Numero sezionale 4264/2025Numero di raccolta generale 8681/2026Data pubblicazione 07/04/20261.Con sentenza in data 3.4.2023 il Tribunale di Santa MariaCapua Vetere rigettava l’appello interposto dal Comune diPratella avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace diPiedimonte Matese con la quale era stato dichiarato prescritto ildiritto del Comune di esigere il pagamento del corrispettivodovuto per servizi idrici forniti nell’arco degli anni 2016 e 2017 eper i quali era stata inviata fattura nell’anno 2020.2.Il Comune appellante aveva ivi dedotto che non potevaritenersi maturata la prescrizione del proprio diritto, daintendersi quinquennale e non biennale, non potendosi applicarel’art.1 c.10 l.205/2017 e la successiva delibera ARERAn.547/2019 ai servizi resi prima del gennaio 2020.3.Il convenuto appellato, costituitosi, aveva invece ribadito che ilpredetto art.1 aveva indicato la prescrizione biennale per tutti irapporti anche precedenti all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] purché la relativafatturazione fosse intervenuta successivamente alla data stessa,come nella specie.4.Il giudice dell’impugnazione, ritenuta la correttezza della tesi diparte attrice appellata confermava la sentenza di primo grado.5. avverso tale decisione ricorre per cassazione il Comune diPratella articolando cinque motivi di ricorso.Rilevato che- con il primo motivo si prospetta la «nullità della sentenza, inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 111Cost. e 132 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente,intrinsecamente contraddittoria ed incomprensibile» atteso che ilgiudice a quo, nell’esaminare congiuntamente il secondo e terzomotivo di appello, dopo aver evidenziato che l’art. 1 commi 4 eNumero registro generale 11235/2023Numero sezionale 4264/2025Numero di raccolta generale 8681/2026Data pubblicazione 07/04/2026ss. L. n. 205/2017 ha introdotto il diritto dei consumatori utentidel SII, sia domestici che professionisti e microimprese, dieccepire la prescrizione degli importi riferiti a consumi ultrabiennali indicati nelle fatture emesse a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] eche ARERA, in attuazione del dettato normativo, ha emanato laDelibera n. 547/2019, «ha in un primo momento ricondottol’entrata in vigore della disciplina della prescrizione biennale nelsettore idrico all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, successivamente, all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], iltutto con affermazioni inconciliabili tra loro che l’hanno condottoa ritenere che l’arco temporale intercorrente tra le due date fossestato previsto dal legislatore per consentire ai gestori diadeguarsi alla nuova disciplina e procedere al recupero dei creditipregressi pendenti, al fine di applicare correttamente il terminedi prescrizione biennale dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]»- con il secondo motivo si prospetta la «violazione e falsaapplicazione, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 2comma 37 L. n. 481/95 con riferimento alla ritenuta idoneitàdella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 547/2019/R/Idr. adincidere sul regolamento di servizio. Violazione e falsaapplicazione, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 1commi 4 e 10 L. n. 205/2017 in contrasto con l’art. 11 dellepreleggi nonché con gli artt. 2, 3 e 56 della [OSCURATO:PERSONA] con l’art. 2948 comma 4 c.c..» e si insta altresì, in viasubordinata, per la « valutazione della rilevanza e non manifestainfondatezza della qlc dell’art. 1 commi 4 e 10 l. N. 205/2017 perviolazione delle norme di cui agli artt. 3, 2 e 56 della cartacostituzionale» ritenendosi che l’art.1 c.4 e 10 l.205/2017,diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, non prevedela possibilità per gli utenti del S.I.I. di eccepire la prescrizione deiNumero registro generale 11235/2023Numero sezionale 4264/2025Numero di raccolta generale 8681/2026Data pubblicazione 07/04/2026consumi, risalenti ad oltre due anni, esposti nelle fatture emessea partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] o con scadenza successiva a tale data;- con il terzo motivo si lamenta la « violazione e falsa applicazione,in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 1 comma 4 e 10 L. n.205/2017 in contrasto con l’art. 12 delle preleggi e con gli artt.1562, 1563, 1184, 2710 e 2935 c.c. Violazione e falsaapplicazione, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 3comma 2, 4 ed 11 delle preleggi, nonché degli artt. 2935 e 2936c.c., dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 5 L. n. 2248/1865 All. E, conriferimento alla ritenuta legittimità dell’art. 2.3 dell’All. B allaDeliberazione Arera 17.12.2019 n. 547/2019/R/Idr. ed alla suaritenuta applicabilità con decorrenza antecedente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]»rilevandosi che, diversamente da quanto affermato dal giudicedell’impugnazione, l’art. 1 comma 10 L. n. 205/2017 fissal’exordium della prescrizione biennale nel settore idrico allascadenza del termine di pagamento delle fatture successivoall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con ciò dovendosi confermare che nel contratto disomministrazione la prescrizione del diritto ai corrispettivi per iconsumi idrici comincia a decorrere dal momento in cui il creditoè divenuto esigibile e, dunque, dalla scadenza del termine ultimodi pagamento fissato in favore del debitore;- con il quarto motivo si deduce «in via subordinata e per ladenegata ipotesi di rigetto dei motivi nn. 2 e 3 che precedono,nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cpc in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c.. Omessa pronuncia sulla dedottainapplicabilità dell’art. 1 commi 4 e 10 L. n. 205/2017 ai cc.dd.costi fissi» in quanto non assimilabili ai consumi oggetto dellatutela rafforzata introdotta dalla predetta normativa;- con il quinto ed ultimo motivo si lamenta «in via ancora piùgradata e subordinata al rigetto del motivo n. 4 che precede,Numero registro generale 11235/2023Numero sezionale 4264/2025Numero di raccolta generale 8681/2026Data pubblicazione 07/04/2026violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., dell’art. 1 commi 4 e 10 L. n. 205/2017 ai cc.dd. costifissi, in contrasto con l’art. 12 comma 1 delle preleggi»nuovamente in quanto non assimilabili ai consumi;considerato cheil ricorso pone questioni di rilevanza nomofilattica, in particolareinerenti al perimetro di applicabilità dell’art. 1, comma 10, dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione all’applicazione deltermine di prescrizione ridotto, da cinque a due anni, anche aiconsumi idrici degli anni precedenti all’entrata in vigore dellalegge (nel caso i consumi riguardano gli anni 2016, 2017) edall’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine diprescrizione;osservato che tali questioni sono state oggetto di altro ricorso inrelazione al quale con ordinanza n.19684/2025 la decisione èstata rinviata alla pubblica udienza per i medesimi motivi,che è pertanto necessario disporre il rinvio della decisione anchedel presente ricorso a nuovo ruolo ai fini della fissazione dellostesso in pubblica udienza; P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la relativa trattazionein P.U.Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della TerzaSezione civile in data 6.11.2025.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]