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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 29213/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12140/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da sé stesso (p.e.c. [OSCURATO:PERSONA] civile generale indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1093 /2022 depositata in data 31marzo 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 2 5 otto bre 20 2 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con cinque motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]., per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano indicata in epigrafe che ne ha rigettato il gravame avverso la sentenza n. 1223/2020 del Tribunale di Milano, condannandolo alle spese del grado, liquidate in € 8.815,00, oltre spese generali e accessori, in favore di ciascuno degli appellati.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con controricorso.

2. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata datarituale comunicazione alle parti.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Alle pagine 6 –8 del ricorso è esposta la seguente «Sintesi dei motivi»: «Primo motivo, travisamento del fatto e negligenza inesplicabile, violazione degli artt. 2697 e segg. -2729 c.c.: inesistenza della prova della spedizione della lettera del 14 giugno 2007 a firma [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA]., il documento falsificato per corroborare la falsa testimonianza della stessa del 23 febbraio 2013.

Non solo manca la prova documentale dell'invio della lettera (neppure tentata altra, lo smarrimento della prova dell'invio, oppure con l'interrogatorio formale o il deferimento del giuramento decisorio), ma si ipotizza vera la lettera al fine di smontare i fatti narrati nella lettera del 13 giugno 2007, prodotta dalla stessa Gritti e della quale la lettera 14 giugno 2007 dovrebbe costituire la smentita.

Mancando la prova di questa si tratta solamente di illazioni fondate sulla INVEROSIMILE E [OSCURATO:PERSONA] spedizione.

«Secondo motivo, travisamento del fatto e negligenza inesplicabile in relazione al difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:SOCIETA]. - violazione dell'art. 167 e 202 e segg. 210 c.p.c.; la corte territoriale non riesce a comprendere che, se anche l'eccezione sia rilevabile d'ufficio, si deve basare su fatti dedotti sin dalla comparsa di costituzione (nella specie la presa di posizione della [OSCURATO:SOCIETA] riguardo al dissociarsi dal comportamento del rag.

Unito, suo legale rappresentante).

Se la [OSCURATO:SOCIETA] non si dissocia si attua quella "immedesimazione organica" tra la società e il suo legale rappresentante.

«Terzo motivo, travisamento del fatto e negligenza inesplicabile con riguardo alla domanda di risarcimento del danno per il contenuto della comparsa di costituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la Gritti, e anche per le allegazioni, cialtronesche produzioni di articoli di giornale.

Salvato dalla responsabilità con ragionamenti funambolici, bisogna riconoscere che il ragionamento "per analogia" (una trappola per gli incauti) proposto da quel legale non appartiene alle argomentazioni consentite: egli deve rimanere attinente ai fatti, e come vedremo non riuscirà neppure in questo.

Non a caso la narrazione contenuta nell'atto di citazione sarà smentita nel seguito, e nel processo penale.«Quarto motivo, travisamento del fatto e negligenza inesplicabile con riguardo alla ipotesi di associazione a delinquere nel reato di calunnia costituita dalla costituzione di parte civile della Gritti, che non era nemmeno stata individuata quale parte offesa dal PM di Monza, con la usuale tecnica che ha portato in altro caso alla stessa illiceità.

«Quinto motivo, la liquidazione delle spese legali è stata fatta sul presupposto di una diversa posizione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla Gritti, cosa non vera sicuramente anche in questo processo.

Del resto sono state liquidate compensi anche per la fase decisionale, nonostante l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato alcuna comparsa conclusionale».

2. Il ricorso — oltre ad essere affidato a motivi che già in sé si esauriscono in confuse e frammentarie considerazioni legate al merito della vicenda secondo paradigmi censori non consentiti oltre che palesemente inosservanti degli oneri di specificità e autosufficienza di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. nella indicazione degli atti e dei documenti richiamati — si espone ad un preliminare e assorbente rilievo di inammissibilità perché gravemente carente del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ..

2.1. La premessa espositiva relativa alla«Sintesi del fatto» (pagg. 2-6 del ricorso) in realtà nulla dice né del fatto sostanziale né di quello processuale; da essa non è dato acquisire una sia pur minima notizia di quale fosse la domanda proposta in primo grado e quali i fatti che ne erano posti a fondamento; si risolve piuttosto in confuse e incomprensibili argomentazioni sull’utilizzo processuale di un certa lettera del 13 giugno 2007 (della quale si dice che «descriveva l'estorsione subita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con la richiesta di revoca di tutti i mandati all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]»), sulla mancata effettiva spedizione di altra lettera del 14 giugno 2007, seguite da generiche contumelie nei confronti di chi, parti avverse e giudici, avrebbe da quelle lettere tratto valutazioni sfavorevoli all’odierno ricorrente.

2.2. Il successivo brevissimo paragrafo, leggibile a pag. 8 del ricorso, sotto il titolo «FATTO E [OSCURATO:PERSONA]», ne dà (in otto righe) la seguente testuale descrizione: «Con atto di citazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio i convenuti per gli illeciti commessi (di cui alle conclusioni).

Si costituivano i convenuti, e furbescamente non si costituiva il rag.

Unito, in quanto a suo dire la notifica non sarebbe stata valida.

Il processo proseguiva con il deposito delle memorie istruttorie ed infine - non ammesse le istanze istruttorie - rinviato per la precisazione delle conclusioni.

La sentenza di primo grado ha respinto le domande attoree e per questo è stata impugnata.

Incardinato il giudizio di appello, ancora una volta la corte territoriale rigettava l'appello».

Assolutamente nulla è dato dunque ricavare, nemmeno da tale parte del ricorso,su: ─quale fossa la domanda proposta in primo grado; ─ quali le ragioni in fatto e in diritto che ne erano poste a fondamento; ─ le difese e/o eccezioni ad essa contrapposte nel giudizio di primo grado; ─le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado ; ─i motivi che erano stati proposti a fondamento dell’appello; ─le difese in appello svolte dalle controparti; ─le motivazioni della sentenza d’appello.

2.3. Anche l’illustrazione dei singoli motivi nulla dice della vicenda sostanziale e del modo del dipanarsi della vicenda processuale nei due gradi del giudizio di merito, per comprendere i quali dunque non resterebbe alla Corte che la lettura degli atti del processo; la conoscenza della vicenda processuale nel suo complesso e delle motivazioni della sentenza impugnata viene sempre data per presupposta.

3. Il ricorso si appalesa, dunque, inammissibile per inosservanza dell’art. 366 n. 3 cod. proc. civ., dato che la sua struttura, nella parte preposta all'assolvimento del requisito ivi previsto,ma anche in quella dedicata ai motivi, impedisce qualsivoglia sommaria percezione del fatto sostanziale e processuale, ma pretende che la Corte debba leggere la congerie di atti riprodotti per ricostruirla.

La prescrizione normativa risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez.

U 20/02/2003, n. 2602).

La legittimità di tale requisito di accesso al giudizio di legittimità non può essere messa in dubbio in relazione al diritto di difesa delle parti, o a quello al giusto processo, tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost., ovvero dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata —in uno al protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 — con legge 4 agosto 1955, n. 848, pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 221 del 24 settembre 1955 ed entrata in vigore il 10 ottobre 1955).

Sotto questo profilo, in particolare, giova ribadire che il requisito di contenuto-forma in questione è imposto in modo chiaro e prevedibile, non è eccessivo per il ricorrente e risulta funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte e segnatamente all’esigenza di «consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde , gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti» (Cass. Sez.

U. 10/09/2019, n. 22575; Id. 16/05/2013, n. 11826).Mette conto, altresì, ancora una volta rammentare che la Corte europea, con la sua sentenza 15 settembre 2016, in causa Trevisanato c/ Italia (i cui principi sono stati ribaditi nella sentenza depositata il 31 marzo 2021, nel caso Oorzhak c.

Russia), ha riaffermato — perfino riconoscendo l'astratta ammissibilità del pure abrogato sistema del c.d.

«filtro a quesiti» per l'accesso in cassazione — il basilare principio della piena legittimità di un sistema anche rigoroso di requisiti formali per l'accesso al giudizio di legittimità e per la redazione dei ricorsi introduttivi: il quale non solo non viola l'art. 6 CEDU, ma anzi è funzionale alla tutela del ruolo nomofilattico della Corte di legittimità e quindi al conseguimento dei valori fondamentali, benché non espressamente codificati nella Convenzione, della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia; solo dovendo la compresente esigenza di tutela del diritto del singolo trovare un contemperamento, così che ogni soluzione possa superare il consueto vaglio di proporzionalità tra fine perseguito e mezzi impiegati (così, in motivazione, Cass. n. 26936 del 2016).

A tale contesto ermeneutico di riferimento non apporta significative novità la pronuncia della Corte Edu 28/10/2021, Succi c.

Italia: questa richiama anzi espressamente, confermandone i principi, tra le altre, la propria sentenza 15/09/2016, Trevisanato c.

Italia.

Essa ha bensì riscontrato la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione con riferimento ad uno dei tre casi al suo esame (nel quale venivano in rilievo i diversi requisiti di ammissibilità di cui ai nn. 4 e 6 dell’art. 366 cod. proc. civ.), ma ciò ha fatto considerando, all’esito di un esame in punto di fatto degli atti ivi considerati, non certo che quei requisiti rispondessero di per sé e in astratto a inammissibile formalismo fine a sé stesso ma che nel caso allora in esame, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di cassazione, fossero stati in realtà rispettati.Quel che,dunque, è stat o in quella sede censurata è la concreta applicazione delle formalità previste dall’ordinamento nazionale, che occorre osservare all’atto della proposizione del ricorso, in quanto nel caso esaminato ritenuta (la concreta applicazione, non la previsione n sé delle formalità) in contrasto con il diritto di accesso ad un tribunale perché di fatto ispirata ad eccessivo formalismo e tale, dunque, da impedire il pur possibile esame nel merito del ricorso proposto dall'interessato.

In tale prospettiva, la Corte EDU con la medesima pronuncia ha invece escluso la violazione della detta norma convenzionale in un altro caso contestualmente esaminato in cui veniva in considerazione proprio il requisito dell’art. 366 n. 3 cod. proc. civ. (ritenuto in quel caso non rispettato dalla S.C. per l’utilizzo della tecnica redazionale del c.d. assemblaggio), osservando in particolare che: — l'interpretazione data all'esposizione sommaria dei fatti è compatibile con l'applicazione del principio dell'autosufficienza del ricorso che esige che la Corte di cassazione, ad una lettura globale del ricorso, sia in grado di comprendere l'oggetto della controversia nonché il contenuto delle censure che dovrebbero giustificare l'annullamento della decisione impugnata e sia in grado di pronunciarsi; —la giurisprudenza della Corte di cassazione prevede procedure chiare e definite (si vedano i paragrafi 17 e 30) per la redazione dell'esposizione dei fatti rilevanti; — la procedura davanti alla Corte di cassazione prevede l'assistenza obbligatoria di un avvocato che deve essere iscritto in un albo speciale, sulla base di determinate qualifiche, per garantire la qualità del ricorso e il rispetto di tutte le condizioni formali e sostanziali richieste; l'avvocato del ricorrente era quindi in grado di sapere quali fossero i suoi obblighi al riguardo, sulla base del testo dell'art. 366 e con l'aiuto dell'interpretazione della Corte di cassazione, definita «sufficientemente chiara e coerente».

4. Occorre, quindi , ribadire la piena legittimità del requisito in parola e che per soddisfarlo è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma anzi chiaro e sintetico, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata (v.

Cass. Sez.

U. n. 2602 del 2003; ed ancora da ultimo, ex multis, Cass. 08/08/2023, n. 24149; 03/11/2021, n. 31318; 19/10/2021, n. 28929).

5. Il ricorso in esame deve dunque essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidate come da dispositivo.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, nella qualità, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrent i , delle spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuno, in Euro 4.800 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12140/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da sé stesso (p.e.c. [OSCURATO:PERSONA] civile generale indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1093 /2022 depositata in data 31marzo 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 2 5 otto bre 20 2 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con cinque motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]., per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano indicata in epigrafe che ne ha rigettato il gravame avverso la sentenza n. 1223/2020 del Tribunale di Milano, condannandolo alle spese del grado, liquidate in € 8.815,00, oltre spese generali e accessori, in favore di ciascuno degli appellati. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con controricorso. 2. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata datarituale comunicazione alle parti. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Alle pagine 6 –8 del ricorso è esposta la seguente «Sintesi dei motivi»: «Primo motivo, travisamento del fatto e negligenza inesplicabile, violazione degli artt. 2697 e segg. -2729 c.c.: inesistenza della prova della spedizione della lettera del 14 giugno 2007 a firma [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA]., il documento falsificato per corroborare la falsa testimonianza della stessa del 23 febbraio 2013. Non solo manca la prova documentale dell'invio della lettera (neppure tentata altra, lo smarrimento della prova dell'invio, oppure con l'interrogatorio formale o il deferimento del giuramento decisorio), ma si ipotizza vera la lettera al fine di smontare i fatti narrati nella lettera del 13 giugno 2007, prodotta dalla stessa Gritti e della quale la lettera 14 giugno 2007 dovrebbe costituire la smentita. Mancando la prova di questa si tratta solamente di illazioni fondate sulla INVEROSIMILE E [OSCURATO:PERSONA] spedizione. «Secondo motivo, travisamento del fatto e negligenza inesplicabile in relazione al difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:SOCIETA]. - violazione dell'art. 167 e 202 e segg. 210 c.p.c.; la corte territoriale non riesce a comprendere che, se anche l'eccezione sia rilevabile d'ufficio, si deve basare su fatti dedotti sin dalla comparsa di costituzione (nella specie la presa di posizione della [OSCURATO:SOCIETA] riguardo al dissociarsi dal comportamento del rag. Unito, suo legale rappresentante). Se la [OSCURATO:SOCIETA] non si dissocia si attua quella "immedesimazione organica" tra la società e il suo legale rappresentante. «Terzo motivo, travisamento del fatto e negligenza inesplicabile con riguardo alla domanda di risarcimento del danno per il contenuto della comparsa di costituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la Gritti, e anche per le allegazioni, cialtronesche produzioni di articoli di giornale. Salvato dalla responsabilità con ragionamenti funambolici, bisogna riconoscere che il ragionamento "per analogia" (una trappola per gli incauti) proposto da quel legale non appartiene alle argomentazioni consentite: egli deve rimanere attinente ai fatti, e come vedremo non riuscirà neppure in questo. Non a caso la narrazione contenuta nell'atto di citazione sarà smentita nel seguito, e nel processo penale.«Quarto motivo, travisamento del fatto e negligenza inesplicabile con riguardo alla ipotesi di associazione a delinquere nel reato di calunnia costituita dalla costituzione di parte civile della Gritti, che non era nemmeno stata individuata quale parte offesa dal PM di Monza, con la usuale tecnica che ha portato in altro caso alla stessa illiceità. «Quinto motivo, la liquidazione delle spese legali è stata fatta sul presupposto di una diversa posizione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla Gritti, cosa non vera sicuramente anche in questo processo. Del resto sono state liquidate compensi anche per la fase decisionale, nonostante l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato alcuna comparsa conclusionale». 2. Il ricorso — oltre ad essere affidato a motivi che già in sé si esauriscono in confuse e frammentarie considerazioni legate al merito della vicenda secondo paradigmi censori non consentiti oltre che palesemente inosservanti degli oneri di specificità e autosufficienza di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. nella indicazione degli atti e dei documenti richiamati — si espone ad un preliminare e assorbente rilievo di inammissibilità perché gravemente carente del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.. 2.1. La premessa espositiva relativa alla«Sintesi del fatto» (pagg. 2-6 del ricorso) in realtà nulla dice né del fatto sostanziale né di quello processuale; da essa non è dato acquisire una sia pur minima notizia di quale fosse la domanda proposta in primo grado e quali i fatti che ne erano posti a fondamento; si risolve piuttosto in confuse e incomprensibili argomentazioni sull’utilizzo processuale di un certa lettera del 13 giugno 2007 (della quale si dice che «descriveva l'estorsione subita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con la richiesta di revoca di tutti i mandati all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]»), sulla mancata effettiva spedizione di altra lettera del 14 giugno 2007, seguite da generiche contumelie nei confronti di chi, parti avverse e giudici, avrebbe da quelle lettere tratto valutazioni sfavorevoli all’odierno ricorrente. 2.2. Il successivo brevissimo paragrafo, leggibile a pag. 8 del ricorso, sotto il titolo «FATTO E [OSCURATO:PERSONA]», ne dà (in otto righe) la seguente testuale descrizione: «Con atto di citazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio i convenuti per gli illeciti commessi (di cui alle conclusioni). Si costituivano i convenuti, e furbescamente non si costituiva il rag. Unito, in quanto a suo dire la notifica non sarebbe stata valida. Il processo proseguiva con il deposito delle memorie istruttorie ed infine - non ammesse le istanze istruttorie - rinviato per la precisazione delle conclusioni. La sentenza di primo grado ha respinto le domande attoree e per questo è stata impugnata. Incardinato il giudizio di appello, ancora una volta la corte territoriale rigettava l'appello». Assolutamente nulla è dato dunque ricavare, nemmeno da tale parte del ricorso,su: ─quale fossa la domanda proposta in primo grado; ─ quali le ragioni in fatto e in diritto che ne erano poste a fondamento; ─ le difese e/o eccezioni ad essa contrapposte nel giudizio di primo grado; ─le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado ; ─i motivi che erano stati proposti a fondamento dell’appello; ─le difese in appello svolte dalle controparti; ─le motivazioni della sentenza d’appello. 2.3. Anche l’illustrazione dei singoli motivi nulla dice della vicenda sostanziale e del modo del dipanarsi della vicenda processuale nei due gradi del giudizio di merito, per comprendere i quali dunque non resterebbe alla Corte che la lettura degli atti del processo; la conoscenza della vicenda processuale nel suo complesso e delle motivazioni della sentenza impugnata viene sempre data per presupposta. 3. Il ricorso si appalesa, dunque, inammissibile per inosservanza dell’art. 366 n. 3 cod. proc. civ., dato che la sua struttura, nella parte preposta all'assolvimento del requisito ivi previsto,ma anche in quella dedicata ai motivi, impedisce qualsivoglia sommaria percezione del fatto sostanziale e processuale, ma pretende che la Corte debba leggere la congerie di atti riprodotti per ricostruirla. La prescrizione normativa risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U 20/02/2003, n. 2602). La legittimità di tale requisito di accesso al giudizio di legittimità non può essere messa in dubbio in relazione al diritto di difesa delle parti, o a quello al giusto processo, tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost., ovvero dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata —in uno al protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 — con legge 4 agosto 1955, n. 848, pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 221 del 24 settembre 1955 ed entrata in vigore il 10 ottobre 1955). Sotto questo profilo, in particolare, giova ribadire che il requisito di contenuto-forma in questione è imposto in modo chiaro e prevedibile, non è eccessivo per il ricorrente e risulta funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte e segnatamente all’esigenza di «consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde , gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti» (Cass. Sez. U. 10/09/2019, n. 22575; Id. 16/05/2013, n. 11826).Mette conto, altresì, ancora una volta rammentare che la Corte europea, con la sua sentenza 15 settembre 2016, in causa Trevisanato c/ Italia (i cui principi sono stati ribaditi nella sentenza depositata il 31 marzo 2021, nel caso Oorzhak c. Russia), ha riaffermato — perfino riconoscendo l'astratta ammissibilità del pure abrogato sistema del c.d. «filtro a quesiti» per l'accesso in cassazione — il basilare principio della piena legittimità di un sistema anche rigoroso di requisiti formali per l'accesso al giudizio di legittimità e per la redazione dei ricorsi introduttivi: il quale non solo non viola l'art. 6 CEDU, ma anzi è funzionale alla tutela del ruolo nomofilattico della Corte di legittimità e quindi al conseguimento dei valori fondamentali, benché non espressamente codificati nella Convenzione, della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia; solo dovendo la compresente esigenza di tutela del diritto del singolo trovare un contemperamento, così che ogni soluzione possa superare il consueto vaglio di proporzionalità tra fine perseguito e mezzi impiegati (così, in motivazione, Cass. n. 26936 del 2016). A tale contesto ermeneutico di riferimento non apporta significative novità la pronuncia della Corte Edu 28/10/2021, Succi c. Italia: questa richiama anzi espressamente, confermandone i principi, tra le altre, la propria sentenza 15/09/2016, Trevisanato c. Italia. Essa ha bensì riscontrato la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione con riferimento ad uno dei tre casi al suo esame (nel quale venivano in rilievo i diversi requisiti di ammissibilità di cui ai nn. 4 e 6 dell’art. 366 cod. proc. civ.), ma ciò ha fatto considerando, all’esito di un esame in punto di fatto degli atti ivi considerati, non certo che quei requisiti rispondessero di per sé e in astratto a inammissibile formalismo fine a sé stesso ma che nel caso allora in esame, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di cassazione, fossero stati in realtà rispettati.Quel che,dunque, è stat o in quella sede censurata è la concreta applicazione delle formalità previste dall’ordinamento nazionale, che occorre osservare all’atto della proposizione del ricorso, in quanto nel caso esaminato ritenuta (la concreta applicazione, non la previsione n sé delle formalità) in contrasto con il diritto di accesso ad un tribunale perché di fatto ispirata ad eccessivo formalismo e tale, dunque, da impedire il pur possibile esame nel merito del ricorso proposto dall'interessato. In tale prospettiva, la Corte EDU con la medesima pronuncia ha invece escluso la violazione della detta norma convenzionale in un altro caso contestualmente esaminato in cui veniva in considerazione proprio il requisito dell’art. 366 n. 3 cod. proc. civ. (ritenuto in quel caso non rispettato dalla S.C. per l’utilizzo della tecnica redazionale del c.d. assemblaggio), osservando in particolare che: — l'interpretazione data all'esposizione sommaria dei fatti è compatibile con l'applicazione del principio dell'autosufficienza del ricorso che esige che la Corte di cassazione, ad una lettura globale del ricorso, sia in grado di comprendere l'oggetto della controversia nonché il contenuto delle censure che dovrebbero giustificare l'annullamento della decisione impugnata e sia in grado di pronunciarsi; —la giurisprudenza della Corte di cassazione prevede procedure chiare e definite (si vedano i paragrafi 17 e 30) per la redazione dell'esposizione dei fatti rilevanti; — la procedura davanti alla Corte di cassazione prevede l'assistenza obbligatoria di un avvocato che deve essere iscritto in un albo speciale, sulla base di determinate qualifiche, per garantire la qualità del ricorso e il rispetto di tutte le condizioni formali e sostanziali richieste; l'avvocato del ricorrente era quindi in grado di sapere quali fossero i suoi obblighi al riguardo, sulla base del testo dell'art. 366 e con l'aiuto dell'interpretazione della Corte di cassazione, definita «sufficientemente chiara e coerente». 4. Occorre, quindi , ribadire la piena legittimità del requisito in parola e che per soddisfarlo è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma anzi chiaro e sintetico, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata (v. Cass. Sez. U. n. 2602 del 2003; ed ancora da ultimo, ex multis, Cass. 08/08/2023, n. 24149; 03/11/2021, n. 31318; 19/10/2021, n. 28929). 5. Il ricorso in esame deve dunque essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidate come da dispositivo. 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, nella qualità, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrent i , delle spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuno, in Euro 4.800 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un
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