CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33711/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] E DAMIANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 del TRIBUNALE di CASSINO Caatoavviso alle paTt71 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Cassino ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla penale di 3.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008. 2. Avverso l'indicata sentenza l'imputato, tramite il difensore d'ufficio, ha proposto "appello", con cui contesta l'affermazione della penale responsabilità. 3. Contro l'impugnata sentenza, la quale ha inflitto la sola pena dell'ammenda, è tuttavia esperibile unicamente il ricorso per cassazione, e tale deve qualificarsi, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., l'impugnazione proposta come appello. 4. Ciò chiarito, il ricorso è inammissibile perché proposto da difensore — Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cassino - non iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione (cfr. Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616_cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Am