CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2026
Cassazione n. 34486/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che g,i;tt-e [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 483 cod. pen.; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed all'omesso rilievo della prescrizione è del tutto generico, poiché trascura l'epilogo decisorio del procedimento, definito con sentenza dichiarativa della prescrizione, omettendo di considerare, peraltro, che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato (Sez. 6, n. 3927 del 19/01/2026, Rizzo, Rv. 289203 - 01); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M