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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18461/2026

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s.p.a., rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata diSassari, n. 561/2018, depositata il 14/12/2018.Numero registro generale 1775/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 18461/2026Data pubblicazione 08/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiamato in giudizio il fratello [OSCURATO:PERSONA],chiedendo di dichiarare la nullità dei testamenti della madre Maria DeMontis, con i quali era stato nominato quale unico erede Piero, e didividere il compendio ereditario.È intervenuta in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratore di SGAs.p.a., per fare valere le proprie ragioni creditorie nei confronti di PieroIl Tribunale di Sassari ha accertato il patrimonio relitto di [OSCURATO:PERSONA];ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] era legittimario per 1/3 dei beni e chele disposizioni testamentarie della madre avevano leso la sua quota dilegittima; ha rigettato la domanda di divisione in quanto avente adoggetto beni parzialmente abusivi.

Il Tribunale di Sassari, pur non avendoPiero Fadda dimostrato l’autenticità della sottoscrizione dei testamenti, loha ritenuto unico erede testamentario in base al giudicato esternocostituito dalla sentenza n. 18175/2004 del Tribunale di Roma, con cui erastato dichiarato il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] alla domanda di pagamento degli oneri condominiali di uncondominio in Roma, sul presupposto della “diseredazione” di Giommariada parte della madre con i testamenti oggetto del presente giudizio eprodotti da Giommaria per negare qualsiasi suo onere di pagamento neiconfronti del condominio.

Il Tribunale di Sassari ha affermato lalegittimazione di [OSCURATO:PERSONA] all’azione di riduzione.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello nei confronti della parte della sentenzache ha riconosciuto il fratello erede legittimario per la quota di 1/3,deducendo che il Tribunale, in base alla sentenza del Tribunale di Roma n.18175/2004, avrebbe dovuto ritenere sussistente la volontà di rinuncia incapo al fratello ai diritti di erede anche legittimario, in quanto - nelNumero registro generale 1775/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 18461/2026Data pubblicazione 08/06/2026dichiararsi privo di qualsiasi legittimazione passiva in quel processo -aveva di fatto rinunciato anche alla sua quota di legittima.[OSCURATO:PERSONA], con appello incidentale, ha ribadito la domanda dideclaratoria di nullità dei testamenti e la richiesta di apertura della suasuccessione legittima sui beni ereditari.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] dedotto che il Tribunale di Sassari, non avendo il fratello coltivatol’istanza di verificazione, aveva superato la questione, attribuendo rilievoal giudicato esterno, mentre invece dal suo comportamento non erapossibile inferire alcuna volontà di riconoscimento e di attuazione delledisposizioni testamentarie nulle; il Tribunale di Roma si era pronunciatosolo in via incidentale, cosicché non poteva ritenersi sussistente ungiudicato sullo status di erede.Si è costituita – si legge nella sentenza impugnata – “[OSCURATO:PERSONA] IMI, cuinelle more è subentrata [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito” e a sua voltaha proposto appello incidentale.Con la sentenza n. 561/2018 la Corte d’appello di Cagliari, sezionedistaccata di Sassari, ha rigettato sia l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] gli appelli incidentali di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:SOCIETA]3.

Avverso la sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] in viaprincipale e [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]., nel frattempo divenuta aseguito di variazione della denominazione AM.CO – [OSCURATO:SOCIETA]Memoria è stata depositata dalla controricorrente.CONSIDERATO CHE1.

Preliminarmente si rileva che la controricorrente ha eccepito che ilricorso principale è stato notificato non a SGA, ma a [OSCURATO:PERSONA] IMI,società estinta per incorporazione in base ad atto di fusione del 2006 inBanca [OSCURATO:SOCIETA]. con modifica della denominazione in [OSCURATO:PERSONA].p.a.Numero registro generale 1775/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 18461/2026Data pubblicazione 08/06/2026A prescindere dal fatto che il ricorso principale risulta dalla relata dinotifica essere stato notificato, ai sensi della legge n. 53/1994, a “[OSCURATO:SOCIETA]. – SGA” presso l’indirizzo di posta elettronica certificatadell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che in base alla intestazione dellasentenza impugnata ha difeso SGA in appello, l’eventuale vizio dellanotificazione è stato sanato dalla costituzione della controricorrente.Il difensore del ricorrente principale ha poi presentato istanza diinterruzione del processo a seguito del decesso del proprio assistito.L’istanza non può essere accolta.

Il processo di cassazione, caratterizzatodall'impulso d'ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza deglieventi di cui agli art. 299 e seguenti c.p.c., tenendo conto che tali normesi riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili diapplicazione analogica in quello di legittimità (cfr. in tal senso, ex multis,Cass. n. 20325/2004).Il ricorrente principale, infine, a pagina 8 del ricorso presenta un’istanzadi riunione a un altro giudizio con “oggetto identico e connesso a quelloesaminato”.

L’istanza va respinta in quanto tale giudizio (r.g.n.11648/2016) è stato deciso da questa Corte con sentenza n. 21625/2021,che ha ritenuto tardivo, e quindi inammissibile, il ricorso principale diGiommaria Fadda e, conseguentemente, inefficace il ricorso incidentale diPiero Fadda.2.

Il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi tra lorostrettamente connessi:A) il primo motivo denuncia, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di azione diriduzione e di rinuncia al proprio diritto per comportamenti concludenti; laCorte d’appello, da un lato, afferma che in base alla sentenza n.18175/2004 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non può essereconsiderato erede; dall’altro lato sostiene che il medesimo vada qualificatoerede legittimario pretermesso e che lo stesso non avrebbe rinunciato inNumero registro generale 1775/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 18461/2026Data pubblicazione 08/06/2026modo inequivoco, anche se tacitamente, a fare valere l’azione diriduzione; la sentenza n. 18175/2004 ha accolto l’eccezione di difetto dilegittimazione passiva, essendo risultata provata nel corso del processo ladiseredazione dello stesso da parte della madre con testamento olografo el’istituzione quale erede universale dell’altro figlio, e ha poi affermato che“ciò posto, nessun diritto può vantare l’odierno convenuto sull’ereditàlasciata dalla madre, neanche con riferimento alla quota di legittima”;B) il secondo motivo contesta, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., nullitàdella sentenza impugnata per violazione delle norme relative al giudicato,artt. 113 e 324 c.p.c., 2909 c.c.; la Corte d’appello non ha applicato laregola del giudicato formale e sostanziale, non avendo considerato che lapronuncia del Tribunale di Roma è passata in giudicato in relazione alconcetto “nessun diritto può vantare l’odierno convenuto sull’ereditàlasciata dalla madre, neanche con riferimento alla quota di legittima”.2.1 I motivi sono infondati.Con la sentenza n. 18175/2004, il Tribunale di Roma - nel decidere ladomanda del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 130, in Roma, che avevachiesto di condannare [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di erede dellamadre, al pagamento di oneri condominiali - ha accolto l’eccezione didifetto di legittimazione passiva del convenuto, essendo risultata provatanel corso del processo la diseredazione dello stesso da parte della madrecon testamento olografo.

Il Tribunale (la cui rilevanza come giudicatosostanziale tra le parti è stata ribadita dalla sentenza di appello, il cuiricorso è stato dichiarato inammissibile dalla citata sentenza di questaCorte n. 21625/2021) ha poi aggiunto: “ciò posto, nessun diritto puòvantare l’odierno convenuto sull’eredità lasciata dalla madre, neanche conriferimento alla quota di legittima”.

Tale affermazione del Tribunaleandrebbe letta secondo il ricorrente quale esclusione di [OSCURATO:PERSONA] quota di legittima, alla quale il medesimo avrebbe rinunciato con laproposizione dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva.Numero registro generale 1775/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 18461/2026Data pubblicazione 08/06/2026All’affermazione del Tribunale non può essere riconosciuta l’efficacia digiudicato invocata dal ricorrente: il Tribunale si è limitato ad affermareche, al momento della pronuncia della sentenza e a fronte della mancatadeduzione della rivendicazione della quota di legittima con l’eserciziodell’azione di riduzione, andava accolta l’eccezione del difetto dilegittimazione passiva, risultando quale erede universale [OSCURATO:PERSONA].Va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la confermadelle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse nonopera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetticonvalidativi di cui all'art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizionitestamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa allegittimario l'azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato inmodo non equivoco la volontà di rinunciare a fare valere la lesionemediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa (cfr.in tal senso, da ultimo, Cass. n. 12764/2025).Nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] si è limitato ad eccepire il propriodifetto di legittimazione passiva nel processo nel quale gli era stato chiestoil pagamento di oneri condominiali di un immobile ereditario, ma la nellacondotta non appare ravvisabile – come ha sostenuto il giudice di merito –un comportamento concludente, incompatibile con la volontà di fare valerela lesione di legittima, lesione di legittima che, d’altro canto, harivendicato instaurando il presente processo.Il ricorso principale va pertanto rigettato.3.

Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi.A) Il primo motivo lamenta, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,“violazione e falsa applicazione degli artt. 590 e 2909 c.c. per non avere laCorte territoriale riformato la sentenza di primo grado riconoscendo lostatus di erede legittimo” del ricorrente, “attribuendo valore di giudicatoesterno alla sentenza del Tribunale di Roma n. 18175/2004”: il Tribunale epoi la Corte d’appello hanno ritenuto superata la problematicaNumero registro generale 1775/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 18461/2026Data pubblicazione 08/06/2026dell’invalidità delle schede testamentarie, attribuendo rilievo al giudicatoesterno, costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 18175/2004; siribadisce che il ricorrente, richiamando le schede testamentarie nelcontenzioso pendente davanti al Tribunale di Roma, non ha maimanifestato alcuna intenzione di volere dare concreta attuazione alcontenuto delle disposizioni in esse contenute, ma solo di fare constatarein quel particolare contesto un preciso fatto storico e cioè l’esistenza dellecitate schede che lo escludevano dalla successione; quindi al suocomportamento non può essere attribuito valore di riconoscimento delledisposizioni testamentarie, non rientrando la fattispecie tra quellesuscettibili di applicazione dell’art. 590 c.c.; perché si abbia sanatoria delledisposizioni testamentarie nulle occorre che esse promanino dal testatore,invece il ricorrente ha impugnato nel presente processo le schede,contestandone la veridicità sia del contenuto che della relativasottoscrizione, eccependone pertanto la falsità; non essendovi quindi aborigine alcuna volontà del testatore, è irrilevante il comportamento di coluiche, seppur conoscendo la nullità, abbia comunque confermato o datopronunciato solo incidentalmente sullo status di erede o meno delricorrente e si richiama il principio per cui nessun giudicato può desumersida affermazioni contenute nella sola parte motiva della sentenza e neldispositivo della sentenza del Tribunale di Roma non si fa riferimento allostatus erede legittimo o meno del ricorrente; in ogni caso il contenziosodeciso dal Tribunale di Roma riguardava il pagamento di onericondominiali relativi a un immobile che non era parte del patrimonio dellade cuius, in quanto nella dichiarazione di successione del coniuge il bene èindicato tra quelli appartenenti a quest’ultimo e la de cuius ha rinunciatoall’eredità del marito, come statuito dallo stesso Tribunale di Roma consentenza n. 16385/1993 passata in giudicato.Numero registro generale 1775/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 18461/2026Data pubblicazione 08/06/2026Il motivo è infondato.

Il ricorrente contesta il rilievo riconosciuto daigiudici di merito alla pronuncia del Tribunale di Roma n. 18175/2004, cuisui è fatto riferimento in relazione al ricorso principale.Una prima obiezione attiene alla sanatoria di cui all’art. 590 c.c., sanatoriache sarebbe esclusa avendo il ricorrente impugnato nel presente processole schede testamentarie, contestando la veridicità della sottoscrizione.

Èvero che, secondo questa Corte, l’art. 590 c.c., per la sua operatività,presuppone l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che siacomunque frutto della volontà, anche viziata, del de cuius e non trovaapplicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento,che esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore (v. da ultimoCass. n. 9935/2025).Tuttavia, avuto riguardo al sostanziale abbandono della domanda volta afar valere la nullità del testamento, nella fattispecie viene in rilievo, anchealla luce delle deduzioni di cui al ricorso principale, il diverso principio percui la conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzionedi esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto glieffetti convalidativi di cui all'art. 590 c.c. si riferiscono alle soledisposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non èpreclusa al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli non abbiamanifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere lalesione mediante un comportamento concludente incompatibile con lastessa (Cass. n. 12764/2025; Cass. n. 168/2018), circostanza che nellaspecie non è dato ravvisareIl fatto che nella sentenza del 2004 si dica che non può vantare diritti sullalegittima, oltre che essere un’affermazione non pertinente ai fini delladecisione di quella causa, si giustifica per il fatto che solo quando vi siastato il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione il legittimarioacquista diritti sui beni caduti in successione, così che, poiché in quelgiudizio non era stata proposta azione di riduzione, effettivamente nullaNumero registro generale 1775/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 18461/2026Data pubblicazione 08/06/2026poteva vantare a quel titolo in quella sede, impregiudicata la successivaproposizione dell’azione di riduzione.Il ricorrente contesta poi che il Tribunale di Roma, nel dispositivo dellasentenza n. 18175/2004, ha dichiarato il difetto di legittimazione delricorrente senza fare riferimento alla sua qualità o meno di erede e che ilgiudicato si forma unicamente su quanto è stabilito in dispositivo.L’assunto del ricorrente non è corretto.È infatti pacifico il principio per cui il giudice, nell'accertare l'oggetto e ilimiti della decisione, e quindi per interpretare il giudicato, non puòfermarsi all'esame della formula conclusiva in cui si riassume il contenutoprecettivo della sentenza, ma deve individuarne l'essenza e l'effettivaportata, alla stregua non soltanto del dispositivo, ma anche dei motivi chelo sorreggono (per tutte si vedano Cass. n. 1093/2007, Cass. n. 769/2014e Cass. n. 24162/2017).Nel processo deciso con la sentenza n. 18175/2004, un condominio haconvenuto in giudizio il ricorrente nella qualità di erede della madre.

Ilconvenuto ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva nonrivestendo la qualità di erede, chiedendo ed essendo autorizzato achiamare in giudizio il fratello [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha accoltol’eccezione del ricorrente, “essendo risultata provata nel corso delprocedimento la diseredazione dello stesso da parte della madre [..],avvenuta con testamento olografo depositato in data 1° ottobre 1993 [..],e la conseguente istituzione quale erede universale dell’altro figlio LuigiA tale accertamento, avente ad oggetto il fatto costitutivo della domandadell’attore e il fatto posto alla base dell’eccezione del convenuto, non puòessere riconosciuto efficacia solo incidenter tantum come vorrebbe ilricorrente.Infatti “l'ambito oggettivo del giudicato si estende non solo alle ragionigiuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche a tutte le possibiliNumero registro generale 1775/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 18461/2026Data pubblicazione 08/06/2026questioni, proponibili in via di azione o eccezione, le quali, sebbene nonesaminate nel merito, costituiscono presupposti logici, essenziali enecessari, della decisione (così, ex multis, Cass. n. 18439/2023).Va inoltre considerato che vi è un secondo giudicato, rappresentato dallapronuncia della Corte d’appello di Roma n. 1942/2015, alla quale si è giàfatto riferimento supra sub 2), evidenziando che tale pronuncia è passatain giudicato a seguito della sentenza di questa Corte n. 21625/2021.

Pieroaccertare la proprietà dello stesso immobile sito in Roma, Via DianoMarina n. 130.

L’attore aveva dedotto che il padre, originario proprietarioesclusivo dell’immobile, aveva istituito erede universale con testamento lamoglie che, a sua volta, aveva istituito erede il figlio Piero e diseredatol’altro figlio Giommaria con testamento olografo, e che il Tribunale diRoma con la sentenza n. 18175/2004, passata in giudicato, avevaaccertato che proprietario dell’immobile e quindi tenuto al pagamentodegli oneri condominiali era il solo [OSCURATO:PERSONA].

La domanda di [OSCURATO:PERSONA] stata respinta dal Tribunale di Roma con sentenza n. 6602/2008.

Lasentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d’appello di Roma,con la già citata sentenza n. 1942/2015, ha accolto il gravame,affermando che la sentenza n. 18175/2004 ha definitivamente accertatoche [OSCURATO:PERSONA] non è proprietario dell’appartamento in quantoerede è il fratello in base al testamento olografo della madre e alla relativaistituzione di erede.

Con la sopra ricordata declaratoria di inammissibilitàdel ricorso principale e la conseguente inefficacia del ricorso incidentaleproposti avverso questa sentenza della Corte d’appello di Roma (n.1942/2015), è quindi passata in giudicato la declaratoria circa l’efficacia digiudicato, quanto all’accertamento dei rapporti tra le parti della sentenzan. 18175/2004.Il ricorrente, infine, obietta che l’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 130 chenon era parte del patrimonio della de cuius (in quanto nella dichiarazioneNumero registro generale 1775/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 18461/2026Data pubblicazione 08/06/2026di successione del coniuge il bene è indicato tra quelli appartenenti aquest’ultimo) e la de cuius ha rinunciato all’eredità del marito, comestatuito dal Tribunale di Roma con sentenza n. 16385/1992 passata ingiudicato.

A tale obiezione ha però dato risposta la Corte d’appello con larichiamata sentenza n. 1942/2015: l’accertamento del Tribunale del 2004si è sovrapposto a quello operato con la precedente sentenza n.16385/1993 del medesimo Tribunale, nella quale era invece stata recepitauna transazione che aveva attribuito a [OSCURATO:PERSONA] la proprietàdell’immobile, in quanto il giudicato successivo prevale su quellopregresso.B) Il secondo motivo fa valere, ai sensi dei nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.,violazione e falsa applicazione degli artt. 713 e seguenti c.c. e 112 c.p.c.,sulla esatta consistenza e successiva richiesta di divisione dei beni cadutiin successione: si contesta anche in questo giudizio l’inserimentodiscrezionale di un bene ulteriore nel patrimonio relitto e il conseguenteampliamento rispetto alla originaria consistenza dei beni individuata eaccertata in fase cautelare; totalmente estranea è la quota di metà di unappartamento e di un’autorimessa, beni che non facevano partedell’originaria consistenza del patrimonio come indicato nella fasecautelare; la Corte d’appello ha confermato la pronuncia del Tribunale cheda un lato si era più volte espresso negativamente sulla possibilità diestendere il patrimonio relitto oltre la consistenza dei beni indicati nelsequestro giudiziario e, dall’altro, ha ampliato tale patrimonio; si contestapoi alla sentenza impugnata di non avere incluso altri beni immobilisopravvenuti che dovevano essere necessariamente compresi nelladivisione, in particolare i beni immobili insistenti sui beni di proprietà dellade cuius, descritti nel ricorso per sequestro giudiziario; la Corte, pertanto,da un lato ha rigettato la richiesta di inclusione di un bene del ricorrenteincidentale, per non esservi stata idonea domanda in corso di causa, edall’altro lato ha rigettato la richiesta di esclusione di un altro bene,Numero registro generale 1775/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 18461/2026Data pubblicazione 08/06/2026ritenendo che tale bene possa comunque includersi anche in assenza dispecifica domanda; inoltre, per quanto concerne i beni mobili, si sottolineache [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto corrispondere l’indennità di occupazionedi parte degli immobili oggetto di sequestro, indennità mai corrisposta finoalla data dell’ordine di rilascio del bene; infine, contrariamente a quantoha stabilito il giudice d’appello, il ricorrente nel corso del giudizio di primogrado aveva chiesto espressamente al Tribunale di procedere alla divisionedel compendio ereditario, rendendosi disponibile a farsi carico anche deibeni non commerciabili, sulla base del progetto di divisione del consulentetecnico d’ufficio.Il motivo è infondato.Rispetto alla censura relativa ai crediti vantati dalla massa a titolo diindennità per occupazione, la Corte d’appello ha rilevato che la domandanon è mai stata formulata in giudizio né nell’atto di citazione, dove nonrisulta alcuna domanda relativa neppure ai frutti del compendio ereditario,né all’udienza di precisazione delle conclusioni, cosicché correttamente inprimo grado nulla è stato deciso in ordine a una domanda mai formulatain giudizio.

Rispetto a tale affermazione nulla deduce nel motivo ilricorrente, limitandosi (cfr. pag. 33 del ricorso incidentale) a ribadirel’esistenza di tali crediti vantati dalla massa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Per quanto riguarda invece la quota di metà dell’appartamento edell’autorimessa, la Corte d’appello ha rilevato che essi sono staticorrettamente ritenuti parte del compendio ereditario in forza di specificadeduzione effettuata da [OSCURATO:PERSONA] nella sua comparsa di costituzione edella produzione in giudizio dell’atto pubblico di acquisto, con cui la decuius aveva acquistato tali beni in regime di comunione con il marito,cosicché – ha giustamente osservato il giudice d’appello – non sicomprende la ragione per la quale gli stessi, effettivamente di proprietàper metà della de cuius, non debbano essere considerati parte del suoNumero registro generale 1775/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 18461/2026Data pubblicazione 08/06/2026patrimonio ereditario solo perché non contenuti nell’elenco di cui all’attointroduttivo del processo.Per quanto concerne, ancora, gli immobili costruiti dalla società Eltrò,oggetto di acquisto da parte della de cuius, la Corte d’appello evidenziache è stato lo stesso ricorrente nel giudizio di primo grado a chiedere chesia dichiarato che il patrimonio della de cuius è costituito dai beni di cui incitazione e quindi non con riferimento a tali beni.

Inoltre, ha ancorasottolineato il giudice d’appello, l’istanza più volte formulata dal ricorrentedi sottoporre a sequestro giudiziario anche gli immobili edificati sopraquelli già soggetti alla misura cautelare è stata rigettata perindeterminatezza dell’oggetto, non potendosi stabilire quale partedell’immobile costruita dalla società Eltrò è stata realizzata sull’immobile diproprietà della de cuius, e sul punto la Corte ha richiamato quantoemergeva dall’ultima consulenza tecnica d’ufficio, ossia che la palazzina èstata costruita solo in parte su area di proprietà della de cuius.

Gliargomenti della Corte non sono stati oggetto di specifica contestazione daparte del ricorrente, che nel motivo (cfr. pag. 31 del ricorso incidentale) silimita a sostenere che detti immobili dovevano essere necessariamentecompresi nella divisione stante il vincolo di accessione, essendo statirealizzati su beni già di proprietà della de cuius e oggetto di sequestro.Nell’ultima parte del motivo il ricorrente contesta la conferma del rigettodella domanda di divisione dei beni a causa delle numerose irregolaritàedilizie riscontrate dal consulente tecnico d’ufficio, sostenendo di averechiesto espressamente al Tribunale di procedere alla divisione delcompendio ereditario e di essersi reso disponibile a farsi carico anche deibeni non commerciabili.La censura è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratiodecidendi della Corte d’appello.Numero registro generale 1775/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 18461/2026Data pubblicazione 08/06/2026Quest’ultima ha infatti sottolineato come nessuna delle parti avesseproposto alcun motivo di censura su tale aspetto della motivazione dellasentenza di primo grado, da ritenersi quindi definitiva sul punto.Il ricorso incidentale va pertanto rigettato.4.

Le spese del giudizio vanno compensate tra il ricorrente principale e ilricorrente incidentale, stante la reciproca soccombenza; i ricorrenti vannoinvece condannati in solido al pagamento delle spese in favore dellacontroricorrente ed a tanto si provvede come da dispositivo.5.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, compensa lespese tra i ricorrenti e li condanna in solido al pagamento delle spese delgiudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.200 di cuieuro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 19 maggio 2026.Il PresidenteMauro Criscuolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
s.p.a., rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata diSassari, n. 561/2018, depositata il 14/12/2018.Numero registro generale 1775/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 18461/2026Data pubblicazione 08/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiamato in giudizio il fratello [OSCURATO:PERSONA],chiedendo di dichiarare la nullità dei testamenti della madre Maria DeMontis, con i quali era stato nominato quale unico erede Piero, e didividere il compendio ereditario.È intervenuta in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratore di SGAs.p.a., per fare valere le proprie ragioni creditorie nei confronti di PieroIl Tribunale di Sassari ha accertato il patrimonio relitto di [OSCURATO:PERSONA];ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] era legittimario per 1/3 dei beni e chele disposizioni testamentarie della madre avevano leso la sua quota dilegittima; ha rigettato la domanda di divisione in quanto avente adoggetto beni parzialmente abusivi. Il Tribunale di Sassari, pur non avendoPiero Fadda dimostrato l’autenticità della sottoscrizione dei testamenti, loha ritenuto unico erede testamentario in base al giudicato esternocostituito dalla sentenza n. 18175/2004 del Tribunale di Roma, con cui erastato dichiarato il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] alla domanda di pagamento degli oneri condominiali di uncondominio in Roma, sul presupposto della “diseredazione” di Giommariada parte della madre con i testamenti oggetto del presente giudizio eprodotti da Giommaria per negare qualsiasi suo onere di pagamento neiconfronti del condominio. Il Tribunale di Sassari ha affermato lalegittimazione di [OSCURATO:PERSONA] all’azione di riduzione.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello nei confronti della parte della sentenzache ha riconosciuto il fratello erede legittimario per la quota di 1/3,deducendo che il Tribunale, in base alla sentenza del Tribunale di Roma n.18175/2004, avrebbe dovuto ritenere sussistente la volontà di rinuncia incapo al fratello ai diritti di erede anche legittimario, in quanto - nelNumero registro generale 1775/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 18461/2026Data pubblicazione 08/06/2026dichiararsi privo di qualsiasi legittimazione passiva in quel processo -aveva di fatto rinunciato anche alla sua quota di legittima.[OSCURATO:PERSONA], con appello incidentale, ha ribadito la domanda dideclaratoria di nullità dei testamenti e la richiesta di apertura della suasuccessione legittima sui beni ereditari. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] dedotto che il Tribunale di Sassari, non avendo il fratello coltivatol’istanza di verificazione, aveva superato la questione, attribuendo rilievoal giudicato esterno, mentre invece dal suo comportamento non erapossibile inferire alcuna volontà di riconoscimento e di attuazione delledisposizioni testamentarie nulle; il Tribunale di Roma si era pronunciatosolo in via incidentale, cosicché non poteva ritenersi sussistente ungiudicato sullo status di erede.Si è costituita – si legge nella sentenza impugnata – “[OSCURATO:PERSONA] IMI, cuinelle more è subentrata [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito” e a sua voltaha proposto appello incidentale.Con la sentenza n. 561/2018 la Corte d’appello di Cagliari, sezionedistaccata di Sassari, ha rigettato sia l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] gli appelli incidentali di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:SOCIETA]3. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] in viaprincipale e [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]., nel frattempo divenuta aseguito di variazione della denominazione AM.CO – [OSCURATO:SOCIETA]Memoria è stata depositata dalla controricorrente.CONSIDERATO CHE1. Preliminarmente si rileva che la controricorrente ha eccepito che ilricorso principale è stato notificato non a SGA, ma a [OSCURATO:PERSONA] IMI,società estinta per incorporazione in base ad atto di fusione del 2006 inBanca [OSCURATO:SOCIETA]. con modifica della denominazione in [OSCURATO:PERSONA].p.a.Numero registro generale 1775/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 18461/2026Data pubblicazione 08/06/2026A prescindere dal fatto che il ricorso principale risulta dalla relata dinotifica essere stato notificato, ai sensi della legge n. 53/1994, a “[OSCURATO:SOCIETA]. – SGA” presso l’indirizzo di posta elettronica certificatadell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che in base alla intestazione dellasentenza impugnata ha difeso SGA in appello, l’eventuale vizio dellanotificazione è stato sanato dalla costituzione della controricorrente.Il difensore del ricorrente principale ha poi presentato istanza diinterruzione del processo a seguito del decesso del proprio assistito.L’istanza non può essere accolta. Il processo di cassazione, caratterizzatodall'impulso d'ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza deglieventi di cui agli art. 299 e seguenti c.p.c., tenendo conto che tali normesi riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili diapplicazione analogica in quello di legittimità (cfr. in tal senso, ex multis,Cass. n. 20325/2004).Il ricorrente principale, infine, a pagina 8 del ricorso presenta un’istanzadi riunione a un altro giudizio con “oggetto identico e connesso a quelloesaminato”. L’istanza va respinta in quanto tale giudizio (r.g.n.11648/2016) è stato deciso da questa Corte con sentenza n. 21625/2021,che ha ritenuto tardivo, e quindi inammissibile, il ricorso principale diGiommaria Fadda e, conseguentemente, inefficace il ricorso incidentale diPiero Fadda.2. Il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi tra lorostrettamente connessi:A) il primo motivo denuncia, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di azione diriduzione e di rinuncia al proprio diritto per comportamenti concludenti; laCorte d’appello, da un lato, afferma che in base alla sentenza n.18175/2004 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non può essereconsiderato erede; dall’altro lato sostiene che il medesimo vada qualificatoerede legittimario pretermesso e che lo stesso non avrebbe rinunciato inNumero registro generale 1775/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 18461/2026Data pubblicazione 08/06/2026modo inequivoco, anche se tacitamente, a fare valere l’azione diriduzione; la sentenza n. 18175/2004 ha accolto l’eccezione di difetto dilegittimazione passiva, essendo risultata provata nel corso del processo ladiseredazione dello stesso da parte della madre con testamento olografo el’istituzione quale erede universale dell’altro figlio, e ha poi affermato che“ciò posto, nessun diritto può vantare l’odierno convenuto sull’ereditàlasciata dalla madre, neanche con riferimento alla quota di legittima”;B) il secondo motivo contesta, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., nullitàdella sentenza impugnata per violazione delle norme relative al giudicato,artt. 113 e 324 c.p.c., 2909 c.c.; la Corte d’appello non ha applicato laregola del giudicato formale e sostanziale, non avendo considerato che lapronuncia del Tribunale di Roma è passata in giudicato in relazione alconcetto “nessun diritto può vantare l’odierno convenuto sull’ereditàlasciata dalla madre, neanche con riferimento alla quota di legittima”.2.1 I motivi sono infondati.Con la sentenza n. 18175/2004, il Tribunale di Roma - nel decidere ladomanda del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 130, in Roma, che avevachiesto di condannare [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di erede dellamadre, al pagamento di oneri condominiali - ha accolto l’eccezione didifetto di legittimazione passiva del convenuto, essendo risultata provatanel corso del processo la diseredazione dello stesso da parte della madrecon testamento olografo. Il Tribunale (la cui rilevanza come giudicatosostanziale tra le parti è stata ribadita dalla sentenza di appello, il cuiricorso è stato dichiarato inammissibile dalla citata sentenza di questaCorte n. 21625/2021) ha poi aggiunto: “ciò posto, nessun diritto puòvantare l’odierno convenuto sull’eredità lasciata dalla madre, neanche conriferimento alla quota di legittima”. Tale affermazione del Tribunaleandrebbe letta secondo il ricorrente quale esclusione di [OSCURATO:PERSONA] quota di legittima, alla quale il medesimo avrebbe rinunciato con laproposizione dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva.Numero registro generale 1775/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 18461/2026Data pubblicazione 08/06/2026All’affermazione del Tribunale non può essere riconosciuta l’efficacia digiudicato invocata dal ricorrente: il Tribunale si è limitato ad affermareche, al momento della pronuncia della sentenza e a fronte della mancatadeduzione della rivendicazione della quota di legittima con l’eserciziodell’azione di riduzione, andava accolta l’eccezione del difetto dilegittimazione passiva, risultando quale erede universale [OSCURATO:PERSONA].Va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la confermadelle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse nonopera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetticonvalidativi di cui all'art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizionitestamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa allegittimario l'azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato inmodo non equivoco la volontà di rinunciare a fare valere la lesionemediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa (cfr.in tal senso, da ultimo, Cass. n. 12764/2025).Nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] si è limitato ad eccepire il propriodifetto di legittimazione passiva nel processo nel quale gli era stato chiestoil pagamento di oneri condominiali di un immobile ereditario, ma la nellacondotta non appare ravvisabile – come ha sostenuto il giudice di merito –un comportamento concludente, incompatibile con la volontà di fare valerela lesione di legittima, lesione di legittima che, d’altro canto, harivendicato instaurando il presente processo.Il ricorso principale va pertanto rigettato.3. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi.A) Il primo motivo lamenta, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,“violazione e falsa applicazione degli artt. 590 e 2909 c.c. per non avere laCorte territoriale riformato la sentenza di primo grado riconoscendo lostatus di erede legittimo” del ricorrente, “attribuendo valore di giudicatoesterno alla sentenza del Tribunale di Roma n. 18175/2004”: il Tribunale epoi la Corte d’appello hanno ritenuto superata la problematicaNumero registro generale 1775/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 18461/2026Data pubblicazione 08/06/2026dell’invalidità delle schede testamentarie, attribuendo rilievo al giudicatoesterno, costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 18175/2004; siribadisce che il ricorrente, richiamando le schede testamentarie nelcontenzioso pendente davanti al Tribunale di Roma, non ha maimanifestato alcuna intenzione di volere dare concreta attuazione alcontenuto delle disposizioni in esse contenute, ma solo di fare constatarein quel particolare contesto un preciso fatto storico e cioè l’esistenza dellecitate schede che lo escludevano dalla successione; quindi al suocomportamento non può essere attribuito valore di riconoscimento delledisposizioni testamentarie, non rientrando la fattispecie tra quellesuscettibili di applicazione dell’art. 590 c.c.; perché si abbia sanatoria delledisposizioni testamentarie nulle occorre che esse promanino dal testatore,invece il ricorrente ha impugnato nel presente processo le schede,contestandone la veridicità sia del contenuto che della relativasottoscrizione, eccependone pertanto la falsità; non essendovi quindi aborigine alcuna volontà del testatore, è irrilevante il comportamento di coluiche, seppur conoscendo la nullità, abbia comunque confermato o datopronunciato solo incidentalmente sullo status di erede o meno delricorrente e si richiama il principio per cui nessun giudicato può desumersida affermazioni contenute nella sola parte motiva della sentenza e neldispositivo della sentenza del Tribunale di Roma non si fa riferimento allostatus erede legittimo o meno del ricorrente; in ogni caso il contenziosodeciso dal Tribunale di Roma riguardava il pagamento di onericondominiali relativi a un immobile che non era parte del patrimonio dellade cuius, in quanto nella dichiarazione di successione del coniuge il bene èindicato tra quelli appartenenti a quest’ultimo e la de cuius ha rinunciatoall’eredità del marito, come statuito dallo stesso Tribunale di Roma consentenza n. 16385/1993 passata in giudicato.Numero registro generale 1775/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 18461/2026Data pubblicazione 08/06/2026Il motivo è infondato. Il ricorrente contesta il rilievo riconosciuto daigiudici di merito alla pronuncia del Tribunale di Roma n. 18175/2004, cuisui è fatto riferimento in relazione al ricorso principale.Una prima obiezione attiene alla sanatoria di cui all’art. 590 c.c., sanatoriache sarebbe esclusa avendo il ricorrente impugnato nel presente processole schede testamentarie, contestando la veridicità della sottoscrizione. Èvero che, secondo questa Corte, l’art. 590 c.c., per la sua operatività,presuppone l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che siacomunque frutto della volontà, anche viziata, del de cuius e non trovaapplicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento,che esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore (v. da ultimoCass. n. 9935/2025).Tuttavia, avuto riguardo al sostanziale abbandono della domanda volta afar valere la nullità del testamento, nella fattispecie viene in rilievo, anchealla luce delle deduzioni di cui al ricorso principale, il diverso principio percui la conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzionedi esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto glieffetti convalidativi di cui all'art. 590 c.c. si riferiscono alle soledisposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non èpreclusa al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli non abbiamanifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere lalesione mediante un comportamento concludente incompatibile con lastessa (Cass. n. 12764/2025; Cass. n. 168/2018), circostanza che nellaspecie non è dato ravvisareIl fatto che nella sentenza del 2004 si dica che non può vantare diritti sullalegittima, oltre che essere un’affermazione non pertinente ai fini delladecisione di quella causa, si giustifica per il fatto che solo quando vi siastato il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione il legittimarioacquista diritti sui beni caduti in successione, così che, poiché in quelgiudizio non era stata proposta azione di riduzione, effettivamente nullaNumero registro generale 1775/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 18461/2026Data pubblicazione 08/06/2026poteva vantare a quel titolo in quella sede, impregiudicata la successivaproposizione dell’azione di riduzione.Il ricorrente contesta poi che il Tribunale di Roma, nel dispositivo dellasentenza n. 18175/2004, ha dichiarato il difetto di legittimazione delricorrente senza fare riferimento alla sua qualità o meno di erede e che ilgiudicato si forma unicamente su quanto è stabilito in dispositivo.L’assunto del ricorrente non è corretto.È infatti pacifico il principio per cui il giudice, nell'accertare l'oggetto e ilimiti della decisione, e quindi per interpretare il giudicato, non puòfermarsi all'esame della formula conclusiva in cui si riassume il contenutoprecettivo della sentenza, ma deve individuarne l'essenza e l'effettivaportata, alla stregua non soltanto del dispositivo, ma anche dei motivi chelo sorreggono (per tutte si vedano Cass. n. 1093/2007, Cass. n. 769/2014e Cass. n. 24162/2017).Nel processo deciso con la sentenza n. 18175/2004, un condominio haconvenuto in giudizio il ricorrente nella qualità di erede della madre. Ilconvenuto ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva nonrivestendo la qualità di erede, chiedendo ed essendo autorizzato achiamare in giudizio il fratello [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha accoltol’eccezione del ricorrente, “essendo risultata provata nel corso delprocedimento la diseredazione dello stesso da parte della madre [..],avvenuta con testamento olografo depositato in data 1° ottobre 1993 [..],e la conseguente istituzione quale erede universale dell’altro figlio LuigiA tale accertamento, avente ad oggetto il fatto costitutivo della domandadell’attore e il fatto posto alla base dell’eccezione del convenuto, non puòessere riconosciuto efficacia solo incidenter tantum come vorrebbe ilricorrente.Infatti “l'ambito oggettivo del giudicato si estende non solo alle ragionigiuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche a tutte le possibiliNumero registro generale 1775/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 18461/2026Data pubblicazione 08/06/2026questioni, proponibili in via di azione o eccezione, le quali, sebbene nonesaminate nel merito, costituiscono presupposti logici, essenziali enecessari, della decisione (così, ex multis, Cass. n. 18439/2023).Va inoltre considerato che vi è un secondo giudicato, rappresentato dallapronuncia della Corte d’appello di Roma n. 1942/2015, alla quale si è giàfatto riferimento supra sub 2), evidenziando che tale pronuncia è passatain giudicato a seguito della sentenza di questa Corte n. 21625/2021. Pieroaccertare la proprietà dello stesso immobile sito in Roma, Via DianoMarina n. 130. L’attore aveva dedotto che il padre, originario proprietarioesclusivo dell’immobile, aveva istituito erede universale con testamento lamoglie che, a sua volta, aveva istituito erede il figlio Piero e diseredatol’altro figlio Giommaria con testamento olografo, e che il Tribunale diRoma con la sentenza n. 18175/2004, passata in giudicato, avevaaccertato che proprietario dell’immobile e quindi tenuto al pagamentodegli oneri condominiali era il solo [OSCURATO:PERSONA]. La domanda di [OSCURATO:PERSONA] stata respinta dal Tribunale di Roma con sentenza n. 6602/2008. Lasentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d’appello di Roma,con la già citata sentenza n. 1942/2015, ha accolto il gravame,affermando che la sentenza n. 18175/2004 ha definitivamente accertatoche [OSCURATO:PERSONA] non è proprietario dell’appartamento in quantoerede è il fratello in base al testamento olografo della madre e alla relativaistituzione di erede. Con la sopra ricordata declaratoria di inammissibilitàdel ricorso principale e la conseguente inefficacia del ricorso incidentaleproposti avverso questa sentenza della Corte d’appello di Roma (n.1942/2015), è quindi passata in giudicato la declaratoria circa l’efficacia digiudicato, quanto all’accertamento dei rapporti tra le parti della sentenzan. 18175/2004.Il ricorrente, infine, obietta che l’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 130 chenon era parte del patrimonio della de cuius (in quanto nella dichiarazioneNumero registro generale 1775/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 18461/2026Data pubblicazione 08/06/2026di successione del coniuge il bene è indicato tra quelli appartenenti aquest’ultimo) e la de cuius ha rinunciato all’eredità del marito, comestatuito dal Tribunale di Roma con sentenza n. 16385/1992 passata ingiudicato. A tale obiezione ha però dato risposta la Corte d’appello con larichiamata sentenza n. 1942/2015: l’accertamento del Tribunale del 2004si è sovrapposto a quello operato con la precedente sentenza n.16385/1993 del medesimo Tribunale, nella quale era invece stata recepitauna transazione che aveva attribuito a [OSCURATO:PERSONA] la proprietàdell’immobile, in quanto il giudicato successivo prevale su quellopregresso.B) Il secondo motivo fa valere, ai sensi dei nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.,violazione e falsa applicazione degli artt. 713 e seguenti c.c. e 112 c.p.c.,sulla esatta consistenza e successiva richiesta di divisione dei beni cadutiin successione: si contesta anche in questo giudizio l’inserimentodiscrezionale di un bene ulteriore nel patrimonio relitto e il conseguenteampliamento rispetto alla originaria consistenza dei beni individuata eaccertata in fase cautelare; totalmente estranea è la quota di metà di unappartamento e di un’autorimessa, beni che non facevano partedell’originaria consistenza del patrimonio come indicato nella fasecautelare; la Corte d’appello ha confermato la pronuncia del Tribunale cheda un lato si era più volte espresso negativamente sulla possibilità diestendere il patrimonio relitto oltre la consistenza dei beni indicati nelsequestro giudiziario e, dall’altro, ha ampliato tale patrimonio; si contestapoi alla sentenza impugnata di non avere incluso altri beni immobilisopravvenuti che dovevano essere necessariamente compresi nelladivisione, in particolare i beni immobili insistenti sui beni di proprietà dellade cuius, descritti nel ricorso per sequestro giudiziario; la Corte, pertanto,da un lato ha rigettato la richiesta di inclusione di un bene del ricorrenteincidentale, per non esservi stata idonea domanda in corso di causa, edall’altro lato ha rigettato la richiesta di esclusione di un altro bene,Numero registro generale 1775/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 18461/2026Data pubblicazione 08/06/2026ritenendo che tale bene possa comunque includersi anche in assenza dispecifica domanda; inoltre, per quanto concerne i beni mobili, si sottolineache [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto corrispondere l’indennità di occupazionedi parte degli immobili oggetto di sequestro, indennità mai corrisposta finoalla data dell’ordine di rilascio del bene; infine, contrariamente a quantoha stabilito il giudice d’appello, il ricorrente nel corso del giudizio di primogrado aveva chiesto espressamente al Tribunale di procedere alla divisionedel compendio ereditario, rendendosi disponibile a farsi carico anche deibeni non commerciabili, sulla base del progetto di divisione del consulentetecnico d’ufficio.Il motivo è infondato.Rispetto alla censura relativa ai crediti vantati dalla massa a titolo diindennità per occupazione, la Corte d’appello ha rilevato che la domandanon è mai stata formulata in giudizio né nell’atto di citazione, dove nonrisulta alcuna domanda relativa neppure ai frutti del compendio ereditario,né all’udienza di precisazione delle conclusioni, cosicché correttamente inprimo grado nulla è stato deciso in ordine a una domanda mai formulatain giudizio. Rispetto a tale affermazione nulla deduce nel motivo ilricorrente, limitandosi (cfr. pag. 33 del ricorso incidentale) a ribadirel’esistenza di tali crediti vantati dalla massa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Per quanto riguarda invece la quota di metà dell’appartamento edell’autorimessa, la Corte d’appello ha rilevato che essi sono staticorrettamente ritenuti parte del compendio ereditario in forza di specificadeduzione effettuata da [OSCURATO:PERSONA] nella sua comparsa di costituzione edella produzione in giudizio dell’atto pubblico di acquisto, con cui la decuius aveva acquistato tali beni in regime di comunione con il marito,cosicché – ha giustamente osservato il giudice d’appello – non sicomprende la ragione per la quale gli stessi, effettivamente di proprietàper metà della de cuius, non debbano essere considerati parte del suoNumero registro generale 1775/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 18461/2026Data pubblicazione 08/06/2026patrimonio ereditario solo perché non contenuti nell’elenco di cui all’attointroduttivo del processo.Per quanto concerne, ancora, gli immobili costruiti dalla società Eltrò,oggetto di acquisto da parte della de cuius, la Corte d’appello evidenziache è stato lo stesso ricorrente nel giudizio di primo grado a chiedere chesia dichiarato che il patrimonio della de cuius è costituito dai beni di cui incitazione e quindi non con riferimento a tali beni. Inoltre, ha ancorasottolineato il giudice d’appello, l’istanza più volte formulata dal ricorrentedi sottoporre a sequestro giudiziario anche gli immobili edificati sopraquelli già soggetti alla misura cautelare è stata rigettata perindeterminatezza dell’oggetto, non potendosi stabilire quale partedell’immobile costruita dalla società Eltrò è stata realizzata sull’immobile diproprietà della de cuius, e sul punto la Corte ha richiamato quantoemergeva dall’ultima consulenza tecnica d’ufficio, ossia che la palazzina èstata costruita solo in parte su area di proprietà della de cuius. Gliargomenti della Corte non sono stati oggetto di specifica contestazione daparte del ricorrente, che nel motivo (cfr. pag. 31 del ricorso incidentale) silimita a sostenere che detti immobili dovevano essere necessariamentecompresi nella divisione stante il vincolo di accessione, essendo statirealizzati su beni già di proprietà della de cuius e oggetto di sequestro.Nell’ultima parte del motivo il ricorrente contesta la conferma del rigettodella domanda di divisione dei beni a causa delle numerose irregolaritàedilizie riscontrate dal consulente tecnico d’ufficio, sostenendo di averechiesto espressamente al Tribunale di procedere alla divisione delcompendio ereditario e di essersi reso disponibile a farsi carico anche deibeni non commerciabili.La censura è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratiodecidendi della Corte d’appello.Numero registro generale 1775/2020Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 18461/2026Data pubblicazione 08/06/2026Quest’ultima ha infatti sottolineato come nessuna delle parti avesseproposto alcun motivo di censura su tale aspetto della motivazione dellasentenza di primo grado, da ritenersi quindi definitiva sul punto.Il ricorso incidentale va pertanto rigettato.4. Le spese del giudizio vanno compensate tra il ricorrente principale e ilricorrente incidentale, stante la reciproca soccombenza; i ricorrenti vannoinvece condannati in solido al pagamento delle spese in favore dellacontroricorrente ed a tanto si provvede come da dispositivo.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, compensa lespese tra i ricorrenti e li condanna in solido al pagamento delle spese delgiudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.200 di cuieuro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 19 maggio 2026.Il PresidenteMauro Criscuolo
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