Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1347/2008
ECLI:EU:C:2008:745
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 18 dicembre 2008
1
(
1
)
Causa C‑343/07
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] eV
(Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Torino)
[Validità dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CE) n. 1347/2001 – Ricevibilità – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Indicazione geografica «[OSCURATO:PERSONA]» – Marchio «[OSCURATO:PERSONA]» – Requisiti formali e sostanziali ai fini della registrazione – Coesistenza tra un marchio e un’indicazione geografica protetta]
Introduzione
1.
Con ordinanza 6 luglio 2007, pervenuta in cancelleria il 25 luglio 2007, la Corte d’Appello di Torino ha proposto diverse
questioni pregiudiziali ai sensi dell’art. 234 CE, concernenti, da un lato, la validità del regolamento (CE) del Consiglio
28 giugno 2001, n. 1347, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della [OSCURATO:PERSONA], relativo alla registrazione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento
(CEE) del Consiglio n. 2081/92 (
2
) (in prosieguo: il «regolamento n. 1347/2001») nonché la validità del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (
3
) (in prosieguo: il «regolamento n. 2081/92») e, dall’altro, l’interpretazione del regolamento n. 1347/2001.
2.
Più in particolare, con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio desidera sostanzialmente sapere se, tenuto conto
dei requisiti formali e sostanziali stabiliti dal regolamento n. 2081/92, il nome «[OSCURATO:PERSONA]» sia stato validamente
registrato ai sensi del regolamento n. 1347/2001 a titolo di indicazione geografica protetta (in prosieguo: «IGP») e, in tal
caso, in quale misura tale IGP influisca sulla validità o utilizzabilità di marchi preesistenti utilizzati per birre in cui
compaia la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]».
3.
Le questioni sono state proposte nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] eV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA] NV e la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:SOCIETA]») dall’altro,
concernente l’impiego, da parte di queste ultime, di marchi internazionali contenenti la parola «[OSCURATO:PERSONA]».
4.
Procedimenti connessi sono stati promossi dinanzi ai giudici comunitari, e precisamente la causa T-178/06, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
dinanzi al Tribunale di primo grado in data 6 dicembre 2007 e la causa C‑120/08, [OSCURATO:PERSONA], dinanzi alla Corte
di giustizia in data 20 marzo 2008. Entrambi i procedimenti sono stati sospesi, rispettivamente il 6 dicembre 2007 e il 20
marzo 2008, fino alla data di pronuncia della sentenza nella presente causa.
I –
Contesto normativo
A –
Il regolamento n. 2081/92
5.
Il regolamento n. 2081/92 si propone di stabilire un quadro normativo comunitario recante un regime di protezione delle denominazioni
d’origine e delle indicazioni geografiche registrate per alcuni prodotti agricoli ed alimentari per i quali esiste un nesso
tra le caratteristiche del prodotto agricolo o alimentare e la sua origine geografica. Siffatto regolamento prevede un sistema
di registrazione a livello comunitario delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine, che garantisce protezione
in ogni Stato membro.
6.
L’art. 1, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2081/92 dispone quanto segue:
«1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli destinati all’alimentazione umana elencati nell’allegato II del Trattato e dei prodotti
alimentari elencati nell’allegato I del presente regolamento, nonché dei prodotti agricoli elencati nell’allegato II del presente
regolamento.
(…)
2. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie particolari».
7.
L’allegato I di tale regolamento, intitolato «Prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1», menziona la «birra»
al primo trattino.
8.
L’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2081/92 dispone quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
(…)
(b) indicazione geografica: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve
a designare un prodotto agricolo o alimentare:
– originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
– di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e
la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata.»
9.
L’art. 3, n. 1, dispone quanto segue:
«Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate.
Ai fini del presente regolamento, si intende per “denominazione divenuta generica” il nome di un prodotto agricolo o alimentare
che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto
o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare.
Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:
– della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo,
– della situazione esistente in altri [OSCURATO:PERSONA] membri,
– delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie.
Nei casi in cui, secondo la procedura prevista agli articoli 6 e 7, venga respinta una domanda di registrazione in quanto
una denominazione è divenuta generica, la [OSCURATO:PERSONA] pubblica la relativa decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee».
10.
Ai sensi dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 2081/92:
«1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro:
(a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di
registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella
misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta;
(b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione
protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o
simili;
(c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali
dei prodotti usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati
nonché l’impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull’origine;
(d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti.
(…)».
11.
L’art. 14 del regolamento n. 2081/92 riguarda il rapporto tra denominazioni d’origine o indicazioni geografiche protette e
marchi. L’art. 14, n. 2 (nella sua versione originaria) e n. 3, dispone quanto segue:
«2. Nel rispetto del diritto comunitario, l’uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’articolo 13,
registrato in buona fede anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione o della denominazione d’origine
o dell’indicazione geografica può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d’origine o di un’indicazione
geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla direttiva 89/104/CEE del
Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri sui marchi, rispettivamente
all’articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e g), e all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b) (
4
).
3. Una denominazione d’origine o un’indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della fama di un marchio,
della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre il consumatore in errore
quanto alla vera identità del prodotto».
12.
L’art. 14 del regolamento n. 2081/92 è stato modificato dal regolamento (CE) del Consiglio, n. 692/2003 (
5
), a decorrere dal 24 aprile 2003.
13.
L’undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 692/2003 dispone a tal proposito:
«L’art. 24, n. 5, dell’[Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio] contempla non
solo i marchi registrati o depositati, ma anche i casi di marchi che possono essere acquisiti con l’uso, anteriormente alla
data di riferimento prevista, in particolare, la data di protezione della denominazione nel paese di origine. È opportuno
pertanto modificare l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92. La data di riferimento ivi prevista diventerebbe
quella di protezione nel paese di origine o quella di presentazione della domanda di registrazione dell’indicazione geografica
o della denominazione d’origine, a seconda che si tratti rispettivamente di una denominazione ai sensi dell’articolo 17 o
dell’articolo 5 dello stesso regolamento. Inoltre, all’articolo 14, paragrafo 1, la data di riferimento diventerebbe quella
di presentazione della domanda di registrazione anziché quella della prima pubblicazione».
14.
L’art. 14, n. 2 del regolamento n. 2081/92, come modificato dal regolamento n. 692/2003, dispone quanto segue:
«Nel rispetto del diritto comunitario, l’uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’articolo 13,
depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l’uso in buona fede sul
territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione nel paese d’origine o anteriormente alla data di presentazione
della domanda di registrazione della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica alla [OSCURATO:PERSONA], può proseguire,
nonostante la registrazione di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica, qualora il marchio non incorra
nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento
delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di marchi d’impresa, e/o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del
20 dicembre 1993, sul marchio comunitario».
15.
In deroga alla normale procedura prevista dagli artt. 5‑7 del regolamento n. 2081/92, l’art. 17 di tale regolamento definisce
una procedura semplificata per la registrazione di una IGP o di una denominazione di origine protetta applicabile alla registrazione
di denominazioni già esistenti alla data di entrata in vigore di tale regolamento. L’art. 17 stabilisce quanto segue:
«1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del presente regolamento, gli [OSCURATO:PERSONA] membri
comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui non vige
un sistema di protezione, sancite dall’uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento.
2. [OSCURATO:PERSONA] registra, secondo la procedura prevista all’articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi
agli articoli 2 e 4. L’articolo 7 non si applica. Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1
sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione».
16.
La procedura semplificata di cui all’art. 17 del regolamento n. 2081/92 è stata abrogata, a decorrere dal 24 aprile 2003,
dal regolamento n. 692/2003.
B –
Il regolamento n. 1347/2001
17.
Il regolamento n. 1347/2001 ha avuto l’effetto di registrare la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]», notificata dalla Germania,
come IGP nel quadro della procedura semplificata di cui all’art. 17 del regolamento n. 2081/92 e di aggiungere tale denominazione
all’allegato del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 1107/96 (
6
) a decorrere dal 5 luglio 2001.
18.
Il terzo e quarto ‘considerando’ del regolamento n. 1347/2001 prevedono quanto segue:
«(3) Dalle informazioni trasmesse è possibile accertare l’esistenza del marchio “[OSCURATO:PERSONA]” e la validità dello stesso. Inoltre,
la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che in base ai fatti e alle informazioni disponibili, la registrazione della denominazione “[OSCURATO:PERSONA]” non è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto. Pertanto, l’indicazione geografica
“[OSCURATO:PERSONA]” e il marchio “[OSCURATO:PERSONA]” non si trovano nella situazione prevista all’art 14, paragrafo 3, del regolamento
(CEE) n. 2081/92.
(4) L’uso di alcuni marchi, come per esempio del marchio olandese “[OSCURATO:PERSONA]” e del marchio danese “[OSCURATO:PERSONA]” può essere
mantenuto, nonostante la registrazione dell’indicazione geografica “[OSCURATO:PERSONA]”, nella misura in cui essi soddisfano
le condizioni previste all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE), n. 2081/92».
II –
Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
19.
[OSCURATO:PERSONA], fondata nel 1880, è un’associazione tedesca avente la finalità di promuovere gli interessi comuni
delle società bavaresi produttrici di birra e, in particolare, di proteggere l’IGP «[OSCURATO:PERSONA]» in Germania e all’estero,
di cui è titolare dal momento della registrazione in forza del regolamento n. 1347/2001. Dal 1968, essa è altresì titolare
dei marchi collettivi internazionali «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]».
20.
[OSCURATO:PERSONA] è un produttore olandese di birra operante sul mercato internazionale. Originariamente denominata «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]» è la sua ragione sociale ufficiale dal 1930. [OSCURATO:PERSONA] fa parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA].
21.
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sono, rispettivamente, titolare e utilizzatore di diversi marchi internazionali, efficaci in
Italia e altrove, contenenti, unitamente ad altre espressioni o ad elementi figurativi, la parola «[OSCURATO:PERSONA]» quale «cuore»
di tali marchi.
22.
Con citazione 27 settembre 2004 presentata dinanzi al Tribunale di Torino la [OSCURATO:PERSONA], facendo seguito ad analoghe
iniziative assunte in altri [OSCURATO:PERSONA] europei, in particolare in Germania e in Spagna, ha chiesto, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]
e della [OSCURATO:SOCIETA], inibitoria all’uso della frazione italiana di siffatti marchi, previa incidentale declaratoria di
nullità o decadenza di essi. [OSCURATO:PERSONA] riteneva che i marchi fossero interferenti con la IGP «[OSCURATO:PERSONA]» nel senso degli artt. 13 e 14 del regolamento n. 2081/92, ed in ogni caso che contenessero un’indicazione geografica
generica e ingannevole, quanto a provenienza geografica, nella dizione «[OSCURATO:PERSONA]», trattandosi di birre olandesi.
23.
Con sentenza 30 novembre 2006, il Tribunale di Torino ha accolto la domanda della [OSCURATO:PERSONA] ed ha inibito l’uso
della frazione italiana dei marchi in questione, ritenendone il carattere decettivo e interferente con la IGP «[OSCURATO:PERSONA]».
24.
La decisione è stata ritualmente impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA] dinanzi al giudice del rinvio sotto numerosi
profili.
25.
Secondo il giudice del rinvio, il motivo di impugnazione determinante per quel che qui importa, è il fatto che il Tribunale
di Torino abbia ritenuto di non poter sollevare, ai sensi dell’art. 234 CE, la eccepita questione pregiudiziale di invalidità
del regolamento n. 1347/2001, motivando tale scelta con la considerazione che il detto regolamento avrebbe dovuto essere impugnato
dalla [OSCURATO:SOCIETA] direttamente ai sensi dell’art. 230 CE, vale a dire entro due mesi dalla sua pubblicazione.
26.
Il giudice del rinvio ritiene, a tal proposito, che i dubbi sollevati in merito alla sottoponibilità della questione pregiudiziale
nel caso in esame debbano essere esaminati dalla Corte di giustizia.
27.
Inoltre, il giudice del rinvio si riferisce in maniera dettagliata a diversi argomenti fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla
[OSCURATO:SOCIETA] per contestare la validità del regolamento n. 1347/2001 e la registrazione, in forza di tale regolamento, di
«[OSCURATO:PERSONA]» come IGP, inclusa la violazione di principi generali di diritto e la carenza di diversi requisiti procedurali
e sostanziali stabiliti dal regolamento n. 2081/92, in particolare dagli artt. 2, n. 2, lett. b), 14, n. 3, e 17, del medesimo.
28.
È in tale contesto che la Corte d’Appello di Torino ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1. Se il [regolamento n. 1347/2001] sia o non invalido, eventualmente anche come invalidità derivata da quella di altri atti,
sotto i seguenti profili:
Violazione di principi generali
– per invalidità del combinato disposto dell’art. 1, n. 1, e dell’Allegato I del regolamento n. 2081/1992, nella parte in cui
consente la registrazione di indicazioni geografiche relative alla “birra”, che è bevanda alcolica (erroneamente) ricompresa
nel citato Allegato I tra i “prodotti alimentari” menzionati nel citato art. 1, n. 1, e non è compresa tra i “prodotti agricoli”
di cui all’Allegato I del Trattato CE ed agli artt. 32 (ex 38) e 37 (ex 43) del medesimo, su cui il Consiglio ha fondato i
propri poteri nell’emanare il [regolamento n. 2081/92];
– per invalidità dell’art. 17 del [regolamento n. 2081/92] nella parte in cui prevede una procedura accelerata di registrazione
tale da limitare e pregiudicare in misura sostanziale i diritti dei soggetti interessati, non prevedendo alcun diritto di
opposizione, con una chiara violazione dei principi di trasparenza e di certezza giuridica; ciò, in particolare, sia alla
luce della complessità del procedimento di registrazione della stessa IGP “[OSCURATO:PERSONA]”, durato oltre sette anni dal
1994 al 2001, sia dell’espresso riconoscimento nel tredicesimo ‘considerando’ del [regolamento n. 692/2003], il cui art. 15
ha per le citate ragioni abrogato l’art. 17 del [regolamento n. 2081/92];
Carenza di requisiti formali
– perché l’indicazione “[OSCURATO:PERSONA]” non soddisfa le condizioni richieste dall’art. 17 del [regolamento n. 2081/92] per
poter accedere alla registrazione secondo la procedura semplificata dallo stesso prevista, in quanto tale indicazione, al
momento della presentazione della domanda di registrazione, non era in Germania “giuridicamente protetta” né “sancita dall’uso”;
– perché la ricorrenza dei requisiti per la registrazione dell’indicazione “[OSCURATO:PERSONA]” non è stata debitamente considerata
né dal Governo tedesco prima di presentare alla [OSCURATO:PERSONA] la domanda di registrazione, né dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa dopo
aver ricevuto la domanda, contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 6 dicembre
2001, causa C‑269/99, [OSCURATO:PERSONA] e a., Racc. pag. I-9517);
– perché la domanda di registrazione dell’indicazione «[OSCURATO:PERSONA]» non è stata presentata tempestivamente dal Governo
tedesco, secondo quanto previsto dall’art. 17, n. 1, del [regolamento n. 2081/92] (sei mesi successivamente all’entrata in
vigore del regolamento, avvenuta in data 24 luglio 1993), dal momento che la domanda inizialmente presentata dal richiedente
prevedeva otto diverse indicazioni, con la possibilità di ulteriori e indefinite variazioni, che confluirono nell’attuale
unica indicazione “[OSCURATO:PERSONA]” solo dopo che il termine finale del 24 gennaio 1994 era da lungo tempo scaduto;
Carenza di requisiti sostanziali
– perché l’indicazione “[OSCURATO:PERSONA]” non soddisfa i requisiti sostanziali stabiliti dall’art. 2, n. 2, lett. b), del [regolamento
n. 2081/1992] ai fini della registrazione a titolo di indicazione geografica protetta, stante il carattere generico di questa
indicazione, che ha storicamente designato birra prodotta secondo un particolare metodo di produzione originato in [OSCURATO:PERSONA]
nel corso del XIX secolo e quindi diffusosi nel resto d’Europa ed in tutto il mondo (il cosiddetto “metodo bavarese” a bassa
fermentazione), che anche oggi in alcune lingue europee (danese, svedese, finlandese) è termine generico per la birra, e che,
in ogni caso, al più può solamente e genericamente indicare «birra prodotta nella [OSCURATO:PERSONA] tedesca», di qualsiasi tipologia
tra le numerosissime e diversissime esistenti, senza che sia rinvenibile alcun “nesso diretto” (sentenza della Corte di giustizia
7 novembre 2000, causa C-312/98
,
Warsteiner, Racc. pag. I-9187) tra una specifica qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (birra) e la
sua specifica origine geografica ([OSCURATO:PERSONA]), né ricorrendo i “casi eccezionali” richiesti dall’art. 2, n. 2, lett. b), del
[regolamento n. 2081/92] per consentire la registrazione di un’indicazione geografica comprensiva del nome di un Paese;
– perché, per quanto detto al paragrafo che precede, l’indicazione “[OSCURATO:PERSONA]” è un’indicazione “generica”, in quanto
tale esclusa dalla possibilità di registrazione ai sensi degli artt. 3, n. 1, e 17, n. 2, del [regolamento n. 2081/92];
– perché l’indicazione “[OSCURATO:PERSONA]” non avrebbe dovuto essere registrata ai sensi dell’art. 14, n. 3, del [regolamento
n. 2081/92], dal momento che “[OSCURATO:PERSONA]”, tenuto conto della “fama, della notorietà e della durata di utilizzazione”
dei marchi [OSCURATO:PERSONA], è “tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto”.
2. In subordine, per il caso di ritenuta irricevibilità o di infondatezza della questione sub 1), se il [regolamento n. 1347/2001]
debba ovvero non interpretarsi nel senso che il riconoscimento della IGP «[OSCURATO:PERSONA]» ivi contenuto non pregiudichi
la validità ed utilizzabilità dei preesistenti marchi di terzi in cui compaia la dizione “[OSCURATO:PERSONA]”».
III –
Analisi giuridica
A –
Prima questione
29.
Con la sua prima questione, suddivisa in otto sotto-questioni (o motivi di invalidità), la Corte d’Appello di Torino mette
in discussione la validità del regolamento n. 1347/2001 sotto il profilo di una possibile violazione dei principi generali
di diritto comunitario o delle condizioni, formali o sostanziali, previste nel regolamento n. 2081/92. Le sotto-questioni,
concernenti la conformità ai principi generali di diritto comunitario, riguardano il regolamento n. 2081/92, quale fondamento
normativo per regolamento n. 1347/2001.
1. Ricevibilità
a) Argomenti principali delle parti
30.
Nel presente procedimento sono state presentate osservazioni scritte dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA] (congiuntamente),
dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dal Consiglio, nonché dai governi tedesco, greco, italiano e olandese. Dette
parti erano rappresentate all’udienza del 18 settembre 2008, in cui anche il governo ceco ha esposto oralmente le proprie
osservazioni. Tale governo ha dichiarato di condividere, per quanto concerne il merito della prima questione, il parere della
[OSCURATO:PERSONA], del Consiglio, della Germania e dell’Italia, tuttavia, al di là di questo, ha concentrato le proprie osservazioni
sulla questione della ricevibilità della prima e della seconda questione.
31.
[OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e i governi ceco, tedesco, greco e italiano sostengono che la questione è irricevibile.
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sono direttamente ed individualmente interessate dal regolamento n. 1347/2001, come
risulta chiaramente dal terzo e quarto ‘considerando’ del medesimo, ma non hanno presentato ricorso di annullamento ai sensi
dell’art. 230 CE, esse non possono dedurre dinanzi ai giudici nazionali l’illegittimità di detto regolamento. Secondo il Consiglio,
dalla registrazione avvenuta in forza di detto regolamento risultava chiaramente che l’utilizzo del marchio «[OSCURATO:PERSONA]» può
risultare compromesso. [OSCURATO:PERSONA] era quindi chiaramente in grado di rendersi conto delle conseguenze di tale registrazione.
32.
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] e il governo dei [OSCURATO:PERSONA] sostengono, per contro, che la prima questione
è ricevibile. Tali parti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbero potuto nutrire dubbi legittimi sul fatto di
essere direttamente ed individualmente interessate dalle disposizioni del regolamento n. 1347/2001, dal momento che gli effetti
di siffatto regolamento nei confronti di dette società derivavano dall’applicazione da parte del giudice nazionale, nella
causa di cui era investito, degli artt. 13 e 14 del regolamento n. 2081/92, i quali hanno lo scopo di disciplinare la coesistenza
di marchi esistenti con le IGP registrate successivamente. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che la registrazione
di cui trattasi non implica automaticamente che il marchio «[OSCURATO:PERSONA]» non possa più essere utilizzato.
b) Valutazione
33.
La questione preliminare, sollevata nel caso di specie dal giudice del rinvio nonché da diverse parti, è se la prima questione
sollevata, che mette in discussione la validità del regolamento n. 1347/2001, nonché talune disposizioni del regolamento n. 2081/92
su cui esso si fonda, sia irricevibile in considerazione del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] non hanno chiesto l’annullamento
del regolamento n. 1347/2001 dinanzi al Tribunale di primo grado nel termine previsto dall’art. 230 CE, pur avendone diritto.
34.
Come emerge dalla giurisprudenza TWD [OSCURATO:PERSONA], una persona fisica o giuridica non può, in linea di principio,
contestare indirettamente la validità di un atto di un’istituzione comunitaria per mezzo di un rinvio pregiudiziale se tale
persona sarebbe stata legittimata a proporre tale ricorso direttamente in forza dell’art. 230 CE (
7
).
35.
Tale limitazione della possibilità di impugnare un atto comunitario per mezzo di un rinvio pregiudiziale è volta a preservare
il principio della certezza del diritto, evitando che atti comunitari produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in questione
all’infinito. Diversamente, una persona potrebbe eludere il carattere definitivo di un atto comunitario posto a fondamento
di una decisone nei suoi confronti anche dopo la scadenza dei termini per esperire un ricorso diretto fissati dall’art. 230 CE,
n. 4 (
8
).
36.
Tuttavia, dalla giurisprudenza consolidata risulta in modo chiaro che ad un singolo può essere preclusa la possibilità di
eccepire l’illegittimità di un atto comunitario dinanzi al giudice nazionale e di contestarne indirettamente la validità ai
sensi dell’art. 234 CE, solo se il suo diritto a chiedere l’annullamento di tale atto ai sensi dell’art. 230 CE era sia evidente
che incontestabile (
9
).
37.
Di conseguenza, poiché la causa in esame concerne un regolamento, la questione è se un ricorso della [OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:PERSONA]
Italia avverso il regolamento n. 1347/2001 sarebbe stato senz’altro ricevibile, dal momento che le sue disposizioni costituiscono,
in realtà, una decisione che le riguarda direttamente e individualmente. (
10
)
38.
A mio parere, ciò non è dimostrato nel caso di specie.
39.
Per quanto concerne, in primo luogo, la condizione dell’incidenza diretta (
11
) si deve sottolineare che la questione se, e in quale misura, il regolamento n. 1347/2001 incida sulla situazione giuridica
di società e titolari di marchi diversi dalle società che utilizzano la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]», registrata in forza
dello stesso regolamento come IGP, dipende di fatto dalla portata della tutela collegata a siffatta registrazione. Di conseguenza,
che la registrazione di «[OSCURATO:PERSONA]» come IGP incida sulla situazione dell’utilizzatore di una denominazione come «[OSCURATO:PERSONA]»
dipende sostanzialmente dal fatto che l’uso della denominazione in questione leda la IGP ai sensi dell’art. 13 del regolamento
n. 2081/92, o, ove il nome in questione sia tutelato come marchio, ai sensi dell’art. 14 di detto regolamento.
40.
La risposta a tale questione non deriva, tuttavia, automaticamente e senz’altro dal regolamento n. 1347/2001 o dal regolamento
n. 2081/92, come peraltro dimostrato dalla sostanza stessa della causa in esame.
41.
In tale contesto è stato inoltre giustamente osservato da alcune delle parti nel presente procedimento che, per quanto riguarda
più in particolare l’art. 14, n. 2, del regolamento n. 2081/92, spetta al giudice nazionale decidere se le condizioni previste
da detta disposizione siano soddisfatte e se, di conseguenza, l’uso di un marchio come «[OSCURATO:PERSONA]» possa continuare (
12
).
42.
Infine, è quantomeno dubbio – e anche questa è una questione che viene sollevata nel presente procedimento – in quale misura
il terzo e il quarto ‘considerando’ del regolamento possano influire direttamente sulla situazione giuridica della [OSCURATO:PERSONA].
43.
Tenuto conto di quanto precede non si può, a mio parere, affermare che sia pacifico il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sia direttamente
interessata dal regolamento n. 1347/2001, in combinato disposto con il regolamento n. 2081/92, ai fini della proposizione
di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art 230 CE, n. 4.
44.
Per quanto concerne, in secondo luogo, la condizione che la misura controversa incida individualmente sui ricorrenti, vale
a dire che li riguardi, conformemente al «criterio Plaumann», «a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze
atte a distinguerli dalla generalità e li identifichi alla stessa stregua dei destinatari» (
13
), la fattispecie in esame deve, a mio parere, essere tenuta distinta dalla causa Codorníu, menzionata da diverse parti nel
presente procedimento.
45.
In primo luogo, diversamente dalla causa Codorníu, in cui era chiaro che le disposizioni comunitarie in questione in tale
causa, riservando il diritto di utilizzare la dicitura «crémant» ai produttori di Francia e Lussemburgo, impedivano alla Codorníu
di utilizzare il suo marchio «[OSCURATO:PERSONA] de Codorníu» (
14
), è molto meno evidente, nella presente controversia, in quale misura l’IGP «[OSCURATO:PERSONA]», in particolare, incida sull’uso
del marchio «[OSCURATO:PERSONA]» differenziando, di conseguenza, il titolare di siffatto marchio da tutti gli altri operatori ai sensi
di detta giurisprudenza.
46.
In secondo luogo, e forse cosa più importante, anche se è vero che il marchio «[OSCURATO:PERSONA]» è individuato esplicitamente – accanto
al marchio «[OSCURATO:PERSONA]» – in quanto menzionato espressamente nel terzo e quarto ‘considerando’ del regolamento controverso,
si deve tenere conto a mio parere, anche dell’aspetto sostanziale di detto riferimento, che è, precisamente, una dichiarazione
secondo cui il marchio ‘[OSCURATO:PERSONA]’ non verrebbe pregiudicato dalla registrazione di «[OSCURATO:PERSONA]» come IGP.
47.
Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] potevano, a mio avviso, nutrire dubbi legittimi sul fatto di essere direttamente
ed individualmente interessate dal regolamento n. 1347/2001, in combinato disposto con il regolamento n. 2081/92, e non appare
manifesto che un ricorso da essa proposto ai sensi dell’art 230 CE sarebbe stato ricevibile (
15
).
48.
Ritengo pertanto che la prima questione pregiudiziale sia ricevibile.
2. Nel merito
a) Prima sotto-questione, concernente il fondamento normativo del regolamento n. 2081/92
49.
Con tale questione, il giudice del rinvio solleva dubbi sulla legittimità del regolamento n. 2081/92, dato che riguarda la
birra. Poiché la birra è una bevanda alcolica, non può essere qualificata come «prodotto alimentare», come è qualificata in
detto regolamento e, di conseguenza, avrebbe dovuto essere esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento. Il giudice
del rinvio si interroga inoltre sulla legittimità del regolamento n. 2081/92 alla luce del fatto che, dal momento che la birra
non è tra i «prodotti agricoli» figuranti nell’allegato I al Trattato CE, gli artt. 32 CE e 37 CE non costituiscono opportuni
fondamenti normativi per l’adozione di detto regolamento.
i) Principali argomenti delle parti
50.
Il governo dei [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] condividono i dubbi espressi nella prima sotto-questione. [OSCURATO:PERSONA]
e la [OSCURATO:SOCIETA] sostengono che l’inclusione della birra tra i «prodotti alimentari» è arbitraria ed errata e che la birra
avrebbe dovuto essere esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 2081/92, tanto quanto il vino è stato escluso
ai sensi dell’art. 1, n. 1, secondo comma del medesimo. Essi aggiungono che la birra non è considerata dai regolamenti nn. 2081/92
e 1347/2001 solo indirettamente. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], la natura giuridica delle IGP come vero e proprio
diritto di proprietà intellettuale rendeva necessario fondare il regolamento n. 2081/92 non sull’art. 37 CE, ma sull’art. 308
CE e/o sugli artt. 94 CE e 95 CE.
51.
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio, nonché i governi tedesco, greco e italiano, contestano l’interpretazione
suggerita dal giudice del rinvio e sostengono che l’art. 37 CE costituisce il fondamento normativo corretto per l’adozione
del regolamento n. 2081/92. Inoltre e, più in generale, il governo italiano si oppone al fatto che la legittimità del regolamento
n. 2081/92 possa essere messa in discussione al fine di contestare la legittimità del regolamento n. 1347/2001.
52.
Secondo il governo tedesco e il Consiglio, la birra è un prodotto alimentare ove si tenga conto della definizione di «prodotti
alimentari» esposta nell’art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 (
16
). Il governo tedesco sostiene inoltre, come il governo italiano, che un’interpretazione sistematica del regolamento n. 2081/92
mostra che l’esclusione di vino e liquori dal suo ambito di applicazione si fonda su ragioni diverse e che non è necessario
escludere tutte le bevande alcoliche.
53.
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio, nonché i governi tedesco e italiano, sostengono inoltre che la finalità
principale o fondamentale del regolamento n. 2081/92 è quella prevista nell’art. 37 CE e che, secondo la giurisprudenza della
Corte, questa è la disposizione da utilizzare come fondamento normativo.
ii) Valutazione
54.
In primo luogo, la tesi secondo cui la birra non deve essere considerata un «prodotto alimentare» e non potrebbe, pertanto,
essere compresa come tale nell’allegato I del regolamento n. 2081/92, dev’essere respinta. Tale tesi non solo è contraddetta
dall’importante ruolo tradizionalmente svolto dalla birra, come sottolineato dal governo ceco all’udienza, nella gastronomia
e nelle abitudini alimentari di diversi [OSCURATO:PERSONA] membri; come hanno osservato il governo tedesco e il Consiglio, la birra sembra
anche corrispondere, ad esempio, alla definizione di «prodotto alimentare» contenuta nell’art. 2 del regolamento n. 178/2002,
ai sensi della quale per «alimento» o «prodotto alimentare» si intende «qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente
trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito,
da esseri umani».
55.
In secondo luogo, si deve sottolineare che, dal fatto che, come specificato nell’art. 1, n. 1, del regolamento n. 2081/92,
il legislatore comunitario abbia deciso di escludere i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose dall’ambito di applicazione
di detto regolamento, non si può dedurre che esso fosse incompetente ad includere qualsivoglia bevanda alcolica o, più in
particolare, la birra, nell’ambito di applicazione di detto regolamento. Come risulta chiaramente dall’ottavo ‘considerando’
del regolamento n. 2081/92, vini e bevande spiritose non sono state incluse nel regolamento con la motivazione che tali bevande
erano già oggetto di una normativa comunitaria specifica, che mira a stabilire un grado di protezione più elevato.
56.
Per quanto concerne, in terzo luogo, il ricorso all’art. 37 CE quale fondamento normativo nonostante il fatto che la birra
non sia uno dei prodotti agricoli menzionati nell’allegato I del Trattato CE, dalla giurisprudenza consolidata risulta che
siffatto articolo costituisce il fondamento appropriato per tutte le normative concernenti la produzione e la vendita dei
prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato, le quali contribuiscono al conseguimento di uno o più degli scopi
della politica agricola comune indicati nell’art. 33 del Trattato (
17
).
57.
Sempre in conformità ad una giurisprudenza consolidata, se l’esame di un atto comunitario dimostra che esso persegue una duplice
finalità o che ha una doppia componente, e se una di queste è identificabile come principale o preponderante mentre l’altra
è solo accessoria, l’atto deve fondarsi su un solo fondamento normativo, ossia quello richiesto dalla finalità o componente
principale o preponderante (
18
).
58.
In modo analogo, la Corte ha osservato che, in un contesto paragonabile a quello della causa in esame, allorché un atto normativo
contribuisca al perseguimento di uno o più obiettivi della politica agricola comune enunciati all’art. 33 CE, esso deve essere
adottato in forza dell’art. 37 CE anche se, oltre ad essere applicabile sostanzialmente ai prodotti menzionati nell’allegato
al Trattato cui fa riferimento tale articolo, esso comprende anche altri prodotti non elencati in detto allegato (
19
).
59.
Sotto tale profilo risulta che il regolamento n. 2081/92 poteva validamente essere adottato in forza dell’art. 37 CE, nella
misura in cui è evidente che esso comprende principalmente prodotti figuranti nell’allegato I del Trattato e solo un numero
limitato di altri prodotti, come la birra, che non sono menzionati nell’allegato. Di conseguenza, il fatto che il regolamento
si riferisca anche alla birra, che non è menzionata nell’allegato I del Trattato, a mio parere non mette in discussione, di
per sé, la scelta dell’art 37 CE quale fondamento normativo, in particolare poiché la birra costituisce un prodotto la cui
produzione e vendita contribuiscono in maniera evidente al raggiungimento degli obiettivi della politica agricola comune.
60.
Ritengo pertanto che la censura di invalidità concernente il fondamento normativo del regolamento n. 2081/92 sia infondata.
b) Seconda sotto-questione, concernente la validità dell’art. 17 del regolamento n. 2081/92
61.
Con la seconda sotto-questione, il giudice nazionale chiede, sostanzialmente, se l’art. 17 del regolamento n. 2081/92 – in
virtù del quale è stato approvato il regolamento n. 1347/2001 – sia nullo dal momento che la procedura accelerata di registrazione
che esso ha istituito è una chiara violazione dei principi di trasparenza e di certezza giuridica, non prevedendo alcun diritto
di opposizione per gli operatori economici interessati.
i) Principali argomenti delle parti
62.
Secondo il governo dei [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], i motivi di invalidità menzionati nella seconda sotto-questione
sono fondati.
63.
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] segnalano la differenza tra l’art. 17 del regolamento n. 2081/92 e l’art. 7 di detto regolamento,
che prevede espressamente il diritto di opposizione alla procedura di registrazione normale. La formulazione del tredicesimo
‘considerando’ del regolamento n. 692/2003 riconosce implicitamente la nullità dell’art. 17 del regolamento n. 2081/92. Inoltre,
la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] (
20
) non è a loro parere applicabile nella fattispecie, nella misura in cui in detta causa i terzi interessati avevano potuto
rivestire un ruolo attivo nella procedura nazionale, in conformità alla quale il governo tedesco aveva proposto la domanda
di registrazione.
64.
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio, nonché i governi tedesco, greco e italiano contestano l’interpretazione
proposta dal giudice del rinvio. In sostanza, essi sostengono che, sebbene l’art. 17 del regolamento n. 2081/92 non prevedesse
un diritto di opposizione sul modello dell’art. 7, resta il fatto che i terzi interessati sono liberi di sollevare le loro
obiezioni dinanzi alle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che possono quindi comunicarle al comitato di regolamentazione istituito
ai sensi dell’art. 15 del regolamento, come è accaduto d’altronde nella causa in esame. Essi sottolineano, inoltre, che la
ragione fondamentale per abrogare l’art. 17 del regolamento n. 2081/92 era il fatto che esso era stato originariamente concepito
come provvisorio ed aveva esaurito i propri effetti.
65.
[OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio rilevano che la legittimità dell’art. 17 del regolamento n. 2081/92 è stata riconosciuta dalla
Corte in diverse occasioni e che la procedura stabilita in tale disposizione non è tale da portare all’esame non accurato
dei requisiti sostanziali della registrazione – piuttosto il contrario, come appare dalla causa in esame. Essi aggiungono
che nel tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 692/2003 ci si limita a esporre talune riflessioni in merito alle difficoltà
che sorgono in conseguenza dell’assenza di qualsiasi diritto di opposizione ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 2081/92:
esso non mette, tuttavia, in discussione, la legittimità di detta disposizione.
ii) Valutazione
66.
Contrariamente a quanto sostenuto dal governo dei [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA], si può dedurre
dalla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] (
21
) che la procedura di registrazione semplificata prevista dall’art. 17 del regolamento n. 2081/92 non è stata considerata illegittima
dalla Corte a motivo del fatto che – contrariamente a quanto avviene nella procedura normale, dove è applicabile l’art. 7
di detto regolamento – non consentiva a terzi di opporsi ad una registrazione prevista.
67.
In quel caso la Corte ha osservato che, nonostante il riferimento al fatto che la procedura di registrazione semplificata
non prevedeva il diritto a favore di terzi di opporsi ad una registrazione prevista, l’applicazione di detta procedura era
legittima anche qualora terzi avessero sollevato obiezioni, a livello nazionale, in merito alla registrazione della designazione
di cui trattasi (
22
). In tale contesto, la Corte ha inoltre confermato che è in effetti a livello nazionale che devono essere prese in considerazione
eventuali obiezioni di terzi che ritengano i propri diritti violati dalla registrazione o dalla domanda di registrazione (
23
).
68.
A tale riguardo, come sostenuto dal governo tedesco, le parti interessate di altri [OSCURATO:PERSONA] membri avevano inoltre la possibilità
di sollevare obiezioni dinanzi alle competenti autorità tedesche – o al proprio Stato membro – con riferimento alla registrazione
dell’IGP di cui trattasi, sebbene la legittimità della domanda di procedura semplificata non sia, per contro, come si può
dedurre dalla causa [OSCURATO:PERSONA], subordinata alla condizione che i terzi esercitino di fatto tale possibilità (
24
).
69.
Inoltre, dalle informazioni messe a disposizione della Corte risulta che, nel contesto del processo normativo che porta all’adozione
del regolamento n. 1347/2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha di fatto potuto portare la [OSCURATO:PERSONA] a conoscenza della propria tesi tramite
le autorità dei [OSCURATO:PERSONA] e presentare osservazioni dettagliate a tale proposito.
70.
Per quanto riguarda poi l’abolizione della procedura semplificata da parte del regolamento n. 692/2003 e per quanto concerne
il tredicesimo ‘considerando’ di detto regolamento, che fa riferimento a tale abolizione, concordo con il Consiglio e con
la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che detto ‘considerando’ non costituisce un «riconoscimento», da parte del legislatore comunitario,
che la procedura semplificata così abolita fosse illegittima. Innanzitutto, detto ‘considerando’ può essere semplicemente
interpretato come un riconoscimento del fatto che siffatta procedura solleva questioni di certezza del diritto e trasparenza,
il che non significa che sia illegittima per tale ragione. In secondo luogo e ad ogni buon conto, se una disposizione di diritto
comunitario derivato, quale l’art. 17 del regolamento n. 2081/92, sia effettivamente legittima o meno, non dipende da una
eventuale indicazione in tal senso da parte del legislatore comunitario nel preambolo di un atto comunitario che modifica
siffatta disposizione.
71.
Pertanto, il motivo con il quale si deduce l’invalidità dell’art. 17 del regolamento n. 2081/92 è infondato.
c) Terza, quarta e quinta sotto-questione, concernenti l’eventuale carenza di requisiti formali
72.
Con tali questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, se l’indicazione
«[OSCURATO:PERSONA]» soddisfaceva le condizioni per la domanda di procedura semplificata di cui all’art. 17 del regolamento
n. 2081/92, vale a dire, se – al momento della presentazione della domanda di registrazione – l’indicazione in questione era
«giuridicamente protetta» o «sancita dall’uso» nello Stato membro che aveva presentato la domanda. In secondo luogo, il giudice
del rinvio chiede se il regolamento n. 1347/2001 sia nullo, atteso che la ricorrenza dei requisiti per la registrazione dell’IGP
«[OSCURATO:PERSONA]» non è stata debitamente considerata né dal Governo, né dalla [OSCURATO:PERSONA] e che la domanda di registrazione
dell’indicazione non è stata presentata tempestivamente.
i) Principali argomenti delle parti
73.
Il governo dei [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], sostengono che nessuna delle condizioni richieste dall’art. 17
del regolamento n. 2081/92 era soddisfatta e che il regolamento n. 1347/2001 è nullo per i motivi indicati dal giudice del
rinvio.
74.
Per quanto concerne la condizione che la denominazione sia «giuridicamente protetta», la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] rilevano
che, al momento della domanda di registrazione, non esisteva, in Germania, un sistema che fornisse specificamente una protezione
giuridica delle indicazioni geografiche. Su tale punto, essi precisano che né le norme sulla concorrenza sleale, né i marchi
collettivi registrati a nome della [OSCURATO:PERSONA] possono essere considerati come protezione giuridica nel senso dell’art. 17
del regolamento n. 2081/92 – e lo stesso dicasi per quanto concerne gli accordi bilaterali per la protezione di indicazioni
geografiche sottoscritti tra Germania e Francia (1960), Italia (1963), Grecia (1964), Svizzera (1967) e Spagna (1970) (
25
).
75.
Per quanto concerne la condizione che la denominazione sia «sancita dall’uso», la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sostengono che
l’indicazione «[OSCURATO:PERSONA]» non ha mai designato un prodotto specifico: al contrario, essa denota qualsiasi tipo di birra
prodotto in [OSCURATO:PERSONA], sebbene le caratteristiche di dette birre siano molto eterogenee.
76.
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sostengono inoltre che, tenuto conto delle dichiarazioni rese a sostegno della registrazione
e delle osservazioni nel merito in esse contenute, era evidente che la domanda di registrazione era infondata e che, di conseguenza,
la verifica, effettuata sia dal governo tedesco, sia dalla [OSCURATO:PERSONA], del fatto che le condizioni di cui al regolamento
n. 2081/92 fossero soddisfatte, era viziata da errore manifesto. A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] affermano
che la domanda iniziale faceva generico riferimento a tutti i tipi di birra prodotti in [OSCURATO:PERSONA], senza operare distinzioni
con riferimento ad altre birre e che la motivazione fornita nel regolamento n. 1347/2001 è inadeguata.
77.
Da ultimo, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sostengono che le modifiche alla domanda di registrazione, effettuate successivamente
al termine finale previsto nell’art. 17 del regolamento n. 2081/92, sono determinanti e che, pertanto, si può concludere che
l’applicazione non è stata presentata tempestivamente.
78.
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio, nonché i governi tedesco, greco e italiano essenzialmente ritengono,
al contrario, che le condizioni sancite dall’art. 17 del regolamento n. 2081/92 siano soddisfatte nel caso in esame, avuto
riguardo agli accordi bilaterali sopra menzionati e ai documenti prodotti dalle autorità tedesche. Il Consiglio e il governo
italiano sostengono che, ad ogni buon conto, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri valutare se l’indicazione fosse giuridicamente protetta
o sancita dall’uso. In secondo luogo, gli argomenti attinenti all’esame delle condizioni di registrazione dell’IGP e alla
scadenza del termine per presentare domanda di registrazione sono infondati, dal momento che la domanda è stata esaminata
con tutta la necessaria attenzione e la domanda di registrazione è stata presentata tempestivamente. A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA]
rileva che gli elementi sostanziali del disciplinare figuranti nell’art. 4, n. 2, del regolamento n. 2081/92 non sono mai
stati modificati.
ii) Valutazione
79.
Per quanto concerne la questione del rispetto del termine di sei mesi previsto dall’art. 17 del regolamento n. 2081/92, che
deve essere presa in esame per prima, si deve innanzitutto notare che non vi è dubbio sul fatto che la domanda originale sia
stata presentata dal governo tedesco alla [OSCURATO:PERSONA] in data 20 gennaio 1994, e quindi anteriormente alla scadenza di detto
termine il 26 gennaio 1994.
80.
Per quanto concerne le modifiche successive alla domanda originale menzionate dal giudice del rinvio e lo scambio di informazioni
tra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità tedesche, che ha avuto luogo dopo la scadenza del termine di sei mesi, si deve al riguardo
rammentare che la Corte ha osservato, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la quale concerneva anch’essa una domanda depositata dal governo
tedesco, che «contrariamente all’art. 5 del regolamento n. 2081/92, il quale prevede espressamente che, nell’ambito del procedimento
normale, la domanda di registrazione sia accompagnata dal disciplinare, l’art. 17 dello stesso regolamento si limita ad imporre
agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli
[OSCURATO:PERSONA] membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall’uso, essi desiderano far registrare». Ha concluso che,
in siffatte circostanze, l’art. 17 del regolamento n. 2081/92 «non può essere interpretato nel senso che esso impone agli
[OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di comunicare, entro un termine di sei mesi, la versione definitiva del disciplinare e degli altri
documenti rilevanti, con la conseguenza che qualsiasi modifica del disciplinare inizialmente presentato comporterebbe l’applicazione
del procedimento normale» (
26
).
81.
Di conseguenza, in quel caso, la Corte ha dichiarato che le modifiche di cui trattavasi (
27
), apportate dopo la scadenza termine di sei mesi, non rendevano illegittima la domanda di procedura semplificata (
28
).
82.
Sotto tale profilo, e tenendo presente il grado di precisione e completezza che ci si può realisticamente attendere dagli
[OSCURATO:PERSONA] membri per quanto concerne la domanda iniziale da presentare entro il termine di sei mesi previsto dall’art. 17 del
regolamento n. 2081/92, non sembra che le modifiche alla domanda di registrazione e i documenti complementari nonché le informazioni
forniti dal governo tedesco nella fattispecie e concernenti, in particolare, le varietà di birra interessate dalla domanda,
abbiano mutato sostanzialmente l’oggetto della domanda iniziale, in modo tale da rendere illegittima la procedura di registrazione.
83.
A tal proposito si noti, in particolare, che gli elementi sostanziali del disciplinare, come la denominazione del prodotto,
l’indicazione geografica «[OSCURATO:PERSONA]», la descrizione del prodotto e la definizione dell’area geografica, sono rimasti
invariati durante la procedura di registrazione.
84.
Concludo, pertanto, che la domanda di registrazione dell’indicazione «[OSCURATO:PERSONA]» non è da considerarsi effettuata al
di fuori del termine impartito dall’art. 17 del regolamento n. 2081/92.
85.
Al fine di valutare se gli altri motivi sollevati dal giudice del rinvio e concernenti il rispetto dei requisiti formali della
procedura semplificata siano fondati, è opportuno richiamare la ripartizione delle competenze e degli obblighi nel sistema
di registrazione previsto dal regolamento n. 2081/92 tra lo Stato membro in questione, da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA] dall’altro,
enunciata dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
29
).
86.
In base a tale sistema, che si tratti di una registrazione derivante da un procedimento normale o da un procedimento semplificato,
spetta allo Stato membro interessato verificare se la domanda di registrazione sia giustificata alla luce delle condizioni
fissate dal regolamento n. 2081/92 e, qualora ritenga che i requisiti di detto regolamento siano soddisfatti, trasmetterla
alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] svolge quindi soltanto un «semplice esame formale» per verificare se tali requisiti siano
soddisfatti (
30
).
87.
La Corte ha osservato che tale sistema di ripartizione delle competenze si spiega, in particolare, con la circostanza che
la registrazione presuppone la verifica che un certo numero di requisiti siano soddisfatti, il che richiede, in larga parte,
conoscenze approfondite di elementi particolari dello Stato membro interessato, elementi che possono essere meglio verificati
dalle autorità competenti di tale Stato (
31
).
88.
In tale contesto, laddove il giudice del rinvio fa innanzitutto riferimento alla possibilità che il governo tedesco non abbia
verificato adeguatamente, prima di presentare la domanda, se i requisiti per la registrazione dell’indicazione «[OSCURATO:PERSONA]» fossero soddisfatti, è sufficiente rilevare che è compito del giudice nazionale statuire sulla legittimità della domanda
di registrazione (
32
).
89.
Per quanto concerne, in secondo luogo, la questione se nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] abbia svolto correttamente il suo
compito di verificare che i requisiti di registrazione previsti dal regolamento n. 2081/92 fossero soddisfatti, occorre precisare
che non esiste alcun indizio nel fascicolo, in generale, del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia adempiuto l’obbligo di effettuare
i necessari esami formali. Al contrario, come giustamente sottolineano la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio, risulta che l’indicazione
di cui trattasi sia stata registrata solo dopo una lunga procedura durata sette anni e a seguito di un’ampia discussione e
valutazione della questione se i vari requisiti di registrazione fossero soddisfatti nella fattispecie. A tale riguardo, occorre
inoltre precisare che il primo ‘considerando’ del regolamento n. 1347/2001 stesso indica che sono state richieste informazioni
complementari al fine di assicurare che la registrazione di «[OSCURATO:PERSONA]» fosse conforme agli artt. 2 e 4 del regolamento
n. 2081/92.
90.
A mio parere, pertanto, la critica generale secondo la quale la questione del rispetto dei requisiti per la registrazione
a norma dell’art. 17 del regolamento n. 2081/92 non è stata debitamente considerata è chiaramente infondata.
91.
Per quanto concerne, infine, la questione con la quale il giudice del rinvio si chiede se l’indicazione «[OSCURATO:PERSONA]»
fosse una denominazione «giuridicamente protetta» o «sancita dall’uso» come previsto dall’art. 17 del regolamento n. 2081/92,
si deve ribadire che spetta alle competenti autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri in questione effettuare detta valutazione, in base
alla quale la [OSCURATO:PERSONA] può procedere alla registrazione dell’indicazione, a meno che tale valutazione appaia viziata da
un errore manifesto (
33
).
92.
A tale riguardo, nel caso di specie si deve rilevare che, nei limiti in cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sostengono che
in Germania non esisteva un sistema che fornisse specificamente una protezione giuridica delle indicazioni geografiche, o
quantomeno un sistema con effetto o finalità paragonabili, gli argomenti da esse sollevati sono, a mio parere, fondati su
un’interpretazione inesatta o, quanto meno, troppo restrittiva dell’art. 17, n. 1 del regolamento n. 2081/92. Deve essere
tenuto in considerazione il fatto che, all’epoca in cui è entrato in vigore il sistema di protezione istituito dal regolamento
n. 2081/92, in diversi [OSCURATO:PERSONA] membri, tra cui la Germania, non esisteva un sistema di questo tipo per la tutela delle denominazioni
d’origine e delle indicazioni geografiche (
34
). I concetti di «denominazioni giuridicamente protette» e «sancite dall’uso» non devono pertanto essere interpretati in maniera
restrittiva, in quanto qualsiasi interpretazione deve avere come risultato il fatto di consentire ai diversi [OSCURATO:PERSONA] membri
di presentare domanda per la registrazione di denominazioni e indicazioni ai sensi della procedura semplificata, malgrado
le loro diverse tradizioni giuridiche.
93.
Detto questo, concordo con il governo tedesco che i cinque accordi bilaterali per la protezione dell’indicazione «[OSCURATO:PERSONA]» menzionati nella domanda di registrazione sarebbero, di per sé, sufficienti ad istituire, in Germania, una tutela giuridica
di tale denominazione ai fini della domanda nell’ambito della procedura semplificata.
94.
Inoltre, sembra, in ogni caso, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia dedotto da siffatti accordi, nonché dall’esistenza di diverse etichette
di birra contenenti la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» e da talune pubblicazioni ad essa presentate dal governo tedesco,
che detta denominazione fosse sancita dall’uso, una conclusione che, a mio parere, può essere validamente tratta o, ad ogni
buon conto, può essere tratta senza commettere un errore manifesto. Occorre aggiungere, a tale proposito, che la protezione
giuridica e l’uso di una denominazione non sono necessariamente concetti che si escludono a vicenda, in particolare in quanto
l’uso di una denominazione, in taluni sistemi, può perfino costituire un requisito per l’ottenimento di protezione giuridica.
95.
Risulta quindi che la [OSCURATO:PERSONA] poteva giustamente ritenere che l’indicazione «[OSCURATO:PERSONA]» soddisfacesse i requisiti
consistenti nell’essere giuridicamente protetta o sancita dall’uso, in modo da giustificare la registrazione ai sensi della
procedura semplificata di cui all’art. 17 del regolamento n. 2081/92.
96.
Di conseguenza, si deve constatare che i motivi indicati dal giudice del rinvio con riferimento ad una possibile carenza di
requisiti formali per l’applicazione della procedura semplificata ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 2081/92 sono infondati.
d) Sesta e settima sotto-questione, concernenti la possibile carenza dei requisiti sostanziali stabiliti dagli artt. 2, n. 2,
lett. b, 3, n. 1, e 17, n. 2, del regolamento n. 2081/92
97.
Con dette sotto-questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la registrazione
di «[OSCURATO:PERSONA]» come IGP possa essere nulla nella misura in cui si tratta, in realtà, di un «termine generico», che
non presenta alcun «nesso diretto», nel significato di cui alla sentenza Warsteiner (
35
), tra una particolare qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e la sua origine specifica ([OSCURATO:PERSONA]),
con la conseguenza che non soddisfa i requisiti sostanziali stabiliti dagli artt. 2, n. 2, lett. b, 3, n. 1, e 17, n. 2, del
regolamento n. 2081/92.
i) Principali argomenti delle parti
98.
Secondo il governo dei [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], i motivi di invalidità sollevati con dette sotto-questioni
sono fondati.
99.
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sostengono, innanzitutto che, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] è un paese, la registrazione di un’IGP
con la stessa denominazione in circostanze in cui non sussista un fattore speciale che giustifichi tale fatto costituisce
una violazione dell’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2081/92. In secondo luogo, non vi è alcun nesso diretto tra
una qualità, la reputazione o un’altra caratteristica della birra in questione e la sua origine geografica in [OSCURATO:PERSONA].
100.
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sostengono poi che il carattere generico dell’indicazione «[OSCURATO:PERSONA]» è il risultato
dell’impiego diffuso del metodo di produzione bavarese a bassa fermentazione. Uno dei modi in cui la veridicità di tale affermazione
viene corroborata è attraverso l’uso della parola «[OSCURATO:PERSONA]», o delle sue traduzioni in altre lingue, come elemento di denominazioni,
marchi ed etichette di società in tutto il mondo, inclusa la Germania, e come sinonimo di birra in almeno tre [OSCURATO:PERSONA] membri
(Danimarca, Svezia e Finlandia).
101.
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio, nonché i governi tedesco, greco e italiano contestano l’interpretazione
proposta dal giudice del rinvio.
102.
Per quanto riguarda, in particolare, le condizioni stabilite dall’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2081/92, la [OSCURATO:PERSONA]
sostiene, in primo luogo, che spetta allo Stato membro interessato verificare che dette condizioni siano soddisfatte, essendo
i controlli effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio marginali e limitati alla conferma dell’assenza di un errore manifesto.
103.
Ad ogni buon conto, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dal Consiglio e dai governi tedesco e
italiano, ai sensi del regolamento n. 1347/2001 il fattore determinante che giustifica la registrazione di «[OSCURATO:PERSONA]»
come IGP non era tanto la qualità della birra, o qualche altra caratteristica, ma la sua reputazione. Inoltre, è evidente
che «paese» si riferisce ad uno Stato membro o ad un paese terzo, ma non ad una regione.
104.
Per quanto concerne il carattere generico del termine, dette parti intervenienti ritengono che non vi sia nulla, nella domanda
di pronuncia pregiudiziale, che invalidi il ragionamento di cui ai ‘considerando’ del regolamento n. 1347/2001. Il governo
italiano aggiunge che si tratta di una questione che può essere sollevata solo nel corso della procedura di registrazione
e che, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] non sono riuscite a dimostrare che, al momento della presentazione della
domanda di registrazione, l’indicazione era divenuta generica. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che si tratta di una questione
di fatto, la cui valutazione si situa al di fuori dell’ambito delle competenze della Corte nel contesto di una domanda di
pronuncia pregiudiziale. Il governo tedesco si riferisce nuovamente agli accordi bilaterali di cui al punto 74 supra, per
dimostrare che l’indicazione non è generica.
ii) Valutazione
105.
Occorre rilevare innanzitutto che, sebbene la registrazione in base alla procedura semplificata presupponga che il nome in
questione soddisfi i requisiti sostanziali del regolamento n. 2081/92, che derivano dalla definizione del concetto di indicazione
geografica stabilita dall’art. 2, n. 2, lett. b), di detto regolamento e dal divieto di registrazione di denominazioni generiche
o divenute tali sancito dagli artt. 3, n. 1, e 17, n. 2, di detto regolamento (
36
), e sebbene la [OSCURATO:PERSONA] abbia il dovere di verificare prima della registrazione che la denominazione sembri soddisfare
tali requisiti (
37
), il sindacato giurisdizionale del merito di tali questioni deve nondimeno restare limitato a taluni aspetti.
106.
Siffatte limitazioni derivano, da un lato, dal fatto che, come menzionato sopra, il dovere della [OSCURATO:PERSONA] di verificare
il rispetto dei requisiti sostanziali del regolamento n. 2081/92 può a sua volta, in quanto conseguenza della ripartizione
delle competenze tra lo Stato membro interessato e la [OSCURATO:PERSONA], essere limitato nella misura in cui detta verifica richiede
conoscenze approfondite di elementi che possono essere meglio verificati dalle autorità competenti di tale Stato (
38
).
107.
D’altro lato, nella misura in cui spetta in effetti alla [OSCURATO:PERSONA] effettuare la necessaria valutazione di conformità ai
requisiti sostanziali per la registrazione, occorre osservare che, essendo chiaro che detta valutazione può comportare determinazioni
complesse e delicate sotto il profilo fattuale – il che è particolarmente vero per quanto riguarda la questione se un termine
sia o meno utilizzato in modo generico negli [OSCURATO:PERSONA] membri – alla [OSCURATO:PERSONA] deve essere, in effetti, accordato un certo margine
discrezionale (
39
).
108.
In tale contesto, non ritengo che i punti sollevati dal giudice del rinvio per quanto riguarda i requisiti sostanziali del
regolamento n. 2081/92 dimostrino che la registrazione della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» per mezzo del regolamento n. 1347/2001
debba essere considerata illegittima.
109.
Per quanto riguarda la conformità all’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2081/92, detto articolo impone, innanzitutto,
l’esistenza di un nesso diretto tra una specifica qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto e la sua specifica
origine geografica (
40
).
110.
A tale riguardo, come chiarito dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio, la decisione di registrare la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» come IGP era basata, in conformità al disciplinare presentato, principalmente sulla reputazione attribuita in generale,
a loro parere, alla birra originaria della [OSCURATO:PERSONA].
111.
[OSCURATO:PERSONA] ha apparentemente ritenuto che la particolare reputazione della birra prodotta in [OSCURATO:PERSONA], all’epoca della
registrazione, fosse radicata nella lunga tradizione di produzione della birra in [OSCURATO:PERSONA] e nelle misure ivi adottate precocemente
al fine di garantire una certa qualità della produzione, come dimostrato, ad esempio, dalla legge tedesca di purezza della
birra (Reinheitsgebot), risalente al 1516. Siffatta conclusione potrebbe, a mio parere, essere legittima.
112.
Nella misura in cui il giudice del rinvio ha inoltre osservato che non esiste attualmente sul mercato alcun prodotto denominato
«[OSCURATO:PERSONA]», che presenti siffatto nesso diretto con la propria origine, ma esiste piuttosto una vasta gamma di birre
di tipi diversi, che hanno in comune il solo fatto di essere prodotte da birrifici in [OSCURATO:PERSONA], siffatta obiezione sembra essere
fondata su una concezione erronea della natura di una IGP e su un certo grado di confusione tra il concetto di IGP e quello
di marchio. Ciò che è decisivo ai fini della registrazione di una IGP non è se la qualità, la reputazione o altre caratteristiche
specifiche di un determinato tipo o marca di birra siano attribuibili alla sua origine geografica, ma se un tale nesso possa
essere stabilito tra la bevanda «birra» e l’origine geografica in questione. Allo stesso modo, le IGP non sono volte a differenziare
un prodotto o produttore specifico, ma possono essere utilizzate da tutti i produttori e con riferimento a tutti i prodotti,
in questo caso tutti i tipi di birra, che provengono dall’area geografica in questione e che soddisfano il relativo disciplinare.
113.
In secondo luogo, la definizione di indicazione geografica di cui all’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2081/92 prevede
che detta indicazione contenga «il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese».
114.
Vero è che potrebbe ancora essere eccezionalmente possibile registrare l’IGP in questione anche se la [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere
considerata un «paese», tuttavia ritengo che tale tesi, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA], nonché dal governo
dei [OSCURATO:PERSONA], debba essere respinta. [OSCURATO:PERSONA] è un Land, quindi una delle entità federali dello Stato federale tedesco
e, come tale, non è appropriato ‑ essendo evidente che la Germania è un paese ‑ trattare la [OSCURATO:PERSONA] come se fosse a sua volta
un «paese» ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2081/92. Di conseguenza, ai sensi di tale disposizione
la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe piuttosto essere considerata una «regione» - una regione, si può aggiungere, dotata in un’identità culturale
particolarmente forte e di tradizioni particolari, in cui anche la birra riveste un ruolo fondamentale.
115.
Pertanto, dagli argomenti cui fa riferimento il giudice del rinvio non risulta che la registrazione di «[OSCURATO:PERSONA]»
non sia conforme alle prescrizioni di cui all’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2081/92.
116.
Per quanto concerne la questione se l’indicazione «[OSCURATO:PERSONA]» avrebbe dovuto essere considerata termine generico ai
sensi degli artt. 3, n. 1, e 17, n. 2, del regolamento n. 2081/92, va ricordato che, come risulta da una giurisprudenza consolidata,
al fine di valutare la genericità di una denominazione occorre «prendere in considerazione (...) i luoghi di produzione del
prodotto considerato sia all’interno sia al di fuori dello Stato membro che ha ottenuto la registrazione della denominazione
in oggetto, il consumo di tale prodotto e il modo in cui viene percepita dai consumatori la sua denominazione all’interno
e al di fuori del detto Stato membro, l’esistenza di una normativa nazionale specifica relativa al detto prodotto, nonché
il modo in cui la detta denominazione è stata utilizzata nella legislazione comunitaria» (
41
).
117.
Per quanto concerne, più specificamente, l’argomento esaminato dal giudice del rinvio, secondo il quale l’indicazione in questione
era storicamente usata per designare – fin dal diciannovesimo secolo – un particolare metodo di produzione a bassa fermentazione,
originario della [OSCURATO:PERSONA], e poi si è diffusa in tutta Europa, si deve rilevare, innanzitutto, che anche se così fosse, proprio
come una denominazione che collega originariamente dei prodotti ad una determinata regione può diventare generica nel corso
del tempo, è possibile che termini precedentemente generici vengano nuovamente utilizzati come indicazione geografica di un
prodotto, come è successo, secondo la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio, nel caso di «[OSCURATO:PERSONA]» dopo il 1940.
118.
A tale riguardo, inoltre, come ha rilevato la [OSCURATO:PERSONA] e come risulta anche dal quinto ‘considerando’ del regolamento n. 1347/2001,
la [OSCURATO:PERSONA] ha invitato tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri a presentare informazioni per quanto riguarda l’uso della denominazione
«[OSCURATO:PERSONA]», o di parti di essa, al fine di valutare, con riferimento alla situazione comunitaria nel suo insieme,
se tale termine fosse di natura generica.
119.
Anche se è vero che, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA], cinque [OSCURATO:PERSONA] membri sembrano aver indicato che
detta denominazione, o le sue traduzioni, possono essere diventate generiche nell’ambito dei rispettivi [OSCURATO:PERSONA] membri, la [OSCURATO:PERSONA]
ha constatato, dopo aver valutato gli elementi di prova messi a sua disposizione, che solo in Danimarca i termini «bajersk»
e «[OSCURATO:PERSONA]» sono sul punto di divenire di uso generico per designare la birra.
120.
Siffatta valutazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui in uno Stato membro i termini relativi a «[OSCURATO:PERSONA]» stanno diventando
generici, fondata su una valutazione degli elementi di prova che non considero manifestamente viziata da errore, non osta,
di per sé, al fatto che l’indicazione sia considerata ammissibile alla registrazione in forza degli artt. 3, n. 1, e 17, n. 2,
del regolamento n. 2081/92 (
42
).
121.
Risulta, pertanto, che i fattori enunciati dal giudice del rinvio non giustificano la conclusione secondo cui l’indicazione
«[OSCURATO:PERSONA]» sarebbe stata registrata in contrasto con il divieto di registrazione di denominazioni generiche, o divenute
tali, imposto dagli artt. 3, n. 1, e 17, n. 2, di detto regolamento o la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe oltrepassato il proprio margine
discrezionale nel valutare se detta condizione di registrazione fosse soddisfatta.
122.
Ne consegue che i motivi di invalidità contenuti nella sesta e nella settima sotto-questione sono infondati.
e) Ottava sotto-questione, concernente la possibile carenza dei requisiti sostanziali stabiliti dall’art. 14, n. 3, del regolamento
n. 2081/92
123.
Con tale questione, il giudice del rinvio desidera sostanzialmente sapere se l’indicazione «[OSCURATO:PERSONA]» non avrebbe
dovuto essere registrata ai sensi all’art. 14, n. 3, del Regolamento n. 2081/92, dal momento che, tenuto conto della «fama,
della notorietà» e della durata di utilizzazione dei marchi [OSCURATO:PERSONA], l’indicazione «[OSCURATO:PERSONA]» era «tale da indurre
il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto».
i) Principali argomenti delle parti
124.
Secondo il governo dei [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], la questione in esame dovrebbe ricevere risposta affermativa.
125.
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] considerano detta questione strettamente collegata alla seconda questione, che riguarda la
coesistenza dell’IGP «[OSCURATO:PERSONA]» con il marchio «[OSCURATO:PERSONA]». Esse sostengono che, poiché il terzo ‘considerando’ del
regolamento n. 1347/2001 non ammette il rischio che il consumatore sia indotto in errore ai sensi dell’art. 14, n. 3, del
regolamento n. 2081/92, l’eventualità di tale rischio deve essere respinta anche nel contesto dell’analisi relativa alla coesistenza
dei termini di cui sopra e, di conseguenza, la loro coesistenza deve essere consentita.
126.
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio, nonché i governi tedesco, greco e italiano, sostengono che la situazione
contemplata dall’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92 non è quella di «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]».
127.
[OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio rimandano all’ampio potere discrezionale lasciato alle istituzioni dall’art. 14, n. 3, del regolamento
n. 2081/92. Insieme al governo tedesco, essi sottolineano che, sulla base delle informazioni e dei fatti acquisiti nel corso
della procedura e tenuto conto del numero di marchi registrati contenenti la parola «[OSCURATO:PERSONA]» o termini simili, sebbene non
si possa escludere che detti marchi abbiano acquisito un carattere distintivo attraverso l’uso prolungato e intensivo, gli
elementi probatori forniti non erano sufficienti per suffragare la conclusione che i consumatori avrebbero associato le birre
con etichetta «[OSCURATO:PERSONA]» con (le società) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], anziché con il Land tedesco della [OSCURATO:PERSONA]. Ciò vale, in
particolare, per il fatto che molte birre «Bavarian» ed altri prodotti provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] e recanti tale denominazione
erano disponibili in commercio a quell’epoca. Di conseguenza, sulla base delle informazioni disponibili, si è constatato che
la registrazione di «[OSCURATO:PERSONA]» non avrebbe comportato il rischio di indurre il consumatore in errore quanto alla vera
identità del prodotto.
ii) Valutazione
128.
L’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92 è chiaramente volto a tutelare un marchio esistente al momento della registrazione,
nel senso che vieta la registrazione di una denominazione d’origine o indicazione geografica quando la registrazione sia tale
da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto. A mio modo di vedere, tale disposizione è quindi
volta ad evitare che un prodotto recante un’IGP venga confuso dal consumatore con un dato prodotto contrassegnato da marchio.
129.
Tale valutazione deve essere effettuata dal legislatore comunitario, secondo la formulazione di tale disposizione, «tenuto
conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso».
130.
Nella fattispecie, come risulta dal terzo ‘considerando’ del regolamento n. 1347/2001, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo
l’esistenza della denominazione ‘[OSCURATO:PERSONA]’ come marchio valido, hanno concluso, sulla base dei fatti e delle informazioni a
disposizione, che la registrazione di «[OSCURATO:PERSONA]» come IGP non era tale da indurre il consumatore in errore quanto
alla vera identità del prodotto per quanto concerne il marchio «[OSCURATO:PERSONA]».
131.
A tale proposito va rilevato che né il giudice del rinvio, né le parti del presente procedimento, in particolare la [OSCURATO:PERSONA]
e la [OSCURATO:SOCIETA], nonché il governo dei [OSCURATO:PERSONA], hanno di fatto fornito materiale per dimostrare la misura in cui tale
constatazione potrebbe essere inesatta.
132.
È quindi sufficiente rilevare che è pacifico che la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» sia un marchio noto e affermato che è stato utilizzato
per molto tempo, come sottolineato dalle stesse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. Dagli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio
risulta inoltre che, nel valutare se le condizioni dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92 fossero soddisfatte, essi
hanno tenuto conto, in particolare, della durata e dell’intensità di utilizzazione del marchio [OSCURATO:PERSONA], e del carattere distintivo
da esso acquisito in conseguenza.
133.
Sotto tale profilo, la constatazione che l’indicazione geografica «[OSCURATO:PERSONA]» e il marchio «[OSCURATO:PERSONA]» non rientrano
nella fattispecie che l’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92 è inteso a regolare, non appare inesatta, né sembra eccedere
il potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio nel determinare tale questione (
43
) atteso che, tanto maggiore è la reputazione o la notorietà di un marchio, e quindi tanto più forte il suo carattere distintivo,
quanto minore è il rischio che i consumatori possano essere indotti in errore nel senso di associare un prodotto con una determinata
IGP a tale marchio.
134.
Ne consegue che il motivo di invalidità concernente la mancata conformità all’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92 deve
essere considerato infondato.
f) Conclusione per quanto riguarda il giudizio di validità
135.
Tenuto conto di quanto precede, si deve constatare che l’esame sin qui condotto non ha rivelato nulla che consenta di dichiarare
l’invalidità del regolamento n. 1347/2001, né del regolamento n. 2081/92, su cui si fonda.
B –
Seconda questione
136.
Con la sua seconda questione, sollevata nell’eventualità di ritenuta irricevibilità o di infondatezza della prima questione,
il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, quali effetti potrebbe avere la registrazione di «[OSCURATO:PERSONA]» come IGP
su marchi preesistenti contenenti la parola «[OSCURATO:PERSONA]». In particolare, desidera sapere se il regolamento n. 1347/2001 debba
essere interpretato nel senso che la registrazione non può pregiudicare la validità ed utilizzabilità di detti marchi.
1. Principali argomenti delle parti
137.
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sostengono che la coesistenza dell’IGP «[OSCURATO:PERSONA]» con i marchi preesistenti contenenti
«[OSCURATO:PERSONA]» è consentita espressamente, con effetto vincolante per i giudici nazionali, in virtù del quarto ‘considerando’ del
regolamento n. 1347/2001. In ogni caso, dal terzo e quarto ‘considerando’ di detto regolamento risulta che le condizioni previste
dall’art. 14, n. 2, del regolamento n. 2081/92 sono soddisfatte.
138.
Esse sottolineano, in primo luogo, che i marchi sono antecedenti la registrazione dell’IGP, così come l’uso del termine «[OSCURATO:PERSONA]»
nella ragione sociale. In secondo luogo, la validità e la buona fede dei marchi, nonché l’assenza di qualsiasi rischio che
questi ultimi possano essere ingannevoli, sono state confermate sia dalla posizione dei diversi rappresentanti nel corso dei
lavori preparatori del regolamento n. 1347/2001, che ha trovato espressione in diversi documenti, nonché nel quarto ‘considerando’
del regolamento, sia dai costanti riferimenti ai [OSCURATO:PERSONA] quale paese di origine della birra nei marchi e nelle indicazioni
di cui sopra.
139.
Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] aderisce alla tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA] ed afferma che, durante l’intera
procedura di registrazione, la [OSCURATO:PERSONA] e il governo tedesco hanno favorito la coesistenza dei marchi registrati «[OSCURATO:PERSONA]»
con l’IGP «[OSCURATO:PERSONA]», e che ciò si è riflettuto sia nei processi verbali inseriti nel fascicolo, sia nel quarto ‘considerando’
del regolamento n. 1347/2001. Anche se spetta al giudice nazionale applicare l’art. 14, n. 2, del regolamento n. 2081/92,
non si può ragionevolmente sostenere che una constatazione da parte del legislatore comunitario non sia valido sia per la
Comunità, sia per gli [OSCURATO:PERSONA] membri. In ogni caso, i giudici nazionali possono applicare l’art. 14, n. 2, solo con riferimento
al periodo successivo alla registrazione.
140.
Per lo stesso motivo, è in contrasto con la logica generale del regolamento n. 2081/92 il fatto che l’indicazione «[OSCURATO:PERSONA]» sia protetta come IGP, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio non hanno rilevato alcun conflitto con i marchi registrati
«[OSCURATO:PERSONA]», mentre, per contro, se i giudici nazionali rilevassero siffatto conflitto, la tutela sarebbe garantita a «[OSCURATO:PERSONA]», a detrimento dei marchi «[OSCURATO:PERSONA]».
141.
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], nonché i governi ceco, tedesco, greco e italiano, sottolineano, al contrario,
che spetta in ogni caso al giudice nazionale valutare se le condizioni di cui all’art. 14, n. 2, del regolamento n. 2081/92
siano soddisfatte e, di conseguenza, se l’uso dei marchi «[OSCURATO:PERSONA]» possa continuare.
142.
Il governo ceco afferma che i nn. 2 e 3, dell’art. 14 del regolamento n. 2081/92 hanno scopi diversi, che non possono essere
confusi. Mentre la conformità all’art. 14, n. 3, deve essere valutata prima della registrazione, l’art. 14, n. 2, riguarda
l’uso di un marchio dopo la registrazione e, pertanto, può comportare il divieto, da parte di un giudice nazionale, di utilizzare
un marchio antecedente.
143.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il regolamento n. 1347/2001 non riflette una posizione definitiva in merito alla coesistenza dell’IGP
«[OSCURATO:PERSONA]» con i marchi contenenti la parola «[OSCURATO:PERSONA]». A parere del governo greco, i ‘considerando’ di detto regolamento
costituiscono prova che i consumatori non rischiano di essere indotti in errore.
144.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il terzo ‘considerando’ del regolamento n. 1347/2001 si riferisce solo all’art. 14,
n. 3, del regolamento n. 2081/92 e non è applicabile all’art. 14, n. 2. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le condizioni richieste
dall’art. 14, n. 2, non sono soddisfatte nel caso in esame, nella misura in cui, in primo luogo, i marchi di cui trattasi
possono essere tali da indurre i consumatori in errore quanto alla provenienza geografica della birra in questione e, in secondo
luogo, i marchi non sono stati registrati in buona fede, dal momento che sono in violazione della normativa nazionale e internazionale
vigente nello Stato di registrazione del marchio al momento della presentazione della domanda di registrazione.
2. Valutazione
145.
Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e dalle osservazioni, tra l’altro, della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA],
la presente questione, con la quale si chiede se la registrazione di «[OSCURATO:PERSONA]» come IGP in virtù del regolamento
n. 1347/2001 possa pregiudicare la validità o l’utilizzabilità di marchi preesistenti contenenti la parola «[OSCURATO:PERSONA]», viene
sollevata con riferimento, in particolare, al terzo e quarto ‘considerando’ di detto regolamento.
146.
Occorre pertanto rilevare, innanzitutto, che il preambolo di un atto comunitario è descrittivo della motivazione e dell’intento
del legislatore comunitario per quanto concerne l’adozione di tale atto. Come tali, i ‘considerando’ di un atto comunitario
possono pertanto fungere da base, per la Corte, ai fini di un giudizio di validità dell’atto in questione in quanto stabiliscono
le ragioni della sua adozione (
44
) o, laddove possono illustrare l’oggetto e la finalità di un atto legislativo, possono essere presi in considerazione anche
in sede di interpretazione della parte dispositiva di detto atto (
45
).
147.
Per contro, i ‘considerando’ di un atto comunitario non hanno alcuna forza giuridica vincolante di per sé e indipendentemente
dalla parte dispositiva di detto atto (
46
).
148.
Di conseguenza, nella fattispecie, il terzo e quarto ‘considerando’ del preambolo del regolamento n. 1347/2001 non possono
essere invocati, in quanto tali, come base per la coesistenza dei marchi contenenti «[OSCURATO:PERSONA]» con l’IGP «[OSCURATO:PERSONA]».
149.
Piuttosto, gli effetti giuridici che comporta un atto di registrazione come IGP, come il regolamento n. 1347/2001 nel caso
di specie, sono determinati dal regolamento n. 2081/92, sul quale detta registrazione si basa (
47
). Se, o in quale misura, la registrazione di «[OSCURATO:PERSONA]» come IGP per mezzo del regolamento n. 1347/2001 possa inficiare
la validità o l’uso dei marchi «[OSCURATO:PERSONA]» preesistenti deve, di conseguenza, essere valutato facendo riferimento all’art. 14
del regolamento n. 2081/92, che disciplina espressamente il rapporto tra denominazioni registrate ai sensi di detto regolamento
e marchi.
150.
A tale riguardo, come correttamente osservato da diverse parti, i nn. 2 e 3 dell’art. 14 del regolamento n. 2081/92 hanno
ciascuno obiettivi e funzioni distinte nell’ambito del bilanciamento che il regolamento cerca di operare tra protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine, da un lato, e diritti di marchio dall’altro.
151.
Per quanto riguarda l’art. 14, n. 3, del regolamento, siffatta disposizione assicura, come sopra indicato, la protezione di
marchi preesistenti nel senso che osta alla registrazione di un’indicazione o denominazione il cui uso comporti un rischio
di confusione con un marchio preesistente (
48
).
152.
L’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92, se correttamente applicato dal legislatore comunitario, funge quindi da ostacolo
alla registrazione di indicazioni geografiche e denominazioni d’origine che comportino un rischio di confusione con un marchio
esistente nel senso specifico di detta disposizione, senza tuttavia escludere la possibilità che il marchio preesistente possa
comunque essere in conflitto con la denominazione registrata ai fini dell’art. 13 del regolamento n. 2081/92.
153.
Il «criterio di compatibilità» basato sul rischio di confusione, così come previsto ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento,
non ricomprende tutte le situazioni in cui, in funzione della portata della tutela assicurata dall’art. 13 del regolamento,
i marchi possono ledere le denominazioni registrate ai sensi di detto regolamento. Ad esempio, è chiaro che potrebbe esservi
l’evocazione di una denominazione protetta, ai sensi dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92, in mancanza
di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa, e anche quando nessuna tutela comunitaria si applichi agli
elementi della denominazione ripresi nei termini controversi (
49
).
154.
Ne consegue che la constatazione del legislatore comunitario nel caso di specie, menzionata nel terzo ‘considerando’ del regolamento
n. 1347/2001, secondo cui la condizione di registrazione prevista dall’art. 14, n. 3, è soddisfatta, non può risolversi in
un precetto vincolante secondo il quale l’indicazione geografica «[OSCURATO:PERSONA]» può coesistere con i marchi contenenti
la parola «[OSCURATO:PERSONA]».
155.
Al contrario, il principio di coesistenza è racchiuso nell’art. 14, n. 2, del regolamento n. 2081/92, che stabilisce le condizioni
in base alle quali un marchio antecedente – anche se il suo utilizzo corrisponde ad una delle situazioni previste dall’art. 13
del regolamento (
50
) – può continuare ad essere utilizzato, nonostante la registrazione di una denominazione o indicazione.
156.
Come risulta chiaramente dalla sua formulazione, questa disposizione consente la prosecuzione dell’uso di un marchio che sia
in conflitto con un’indicazione geografica o denominazione d’origine protetta ai fini dell’art. 13 del regolamento n. 2081/92
solo a condizione, in primo luogo, che detto marchio sia stato registrato in buona fede anteriormente alla data in cui è stata
presentata la domanda di registrazione di una denominazione d’origine o indicazione geografica e, in secondo luogo, che non
sussistano motivi di invalidità o revoca del marchio ai sensi degli artt. 3, n. 1, lett. c) e g), e 12, n. 2, lett. b), della
direttiva sui marchi d’impresa.
157.
In altre parole, in siffatte circostanze limitate, vale a dire allorché il marchio preesistente non è stato registrato in
buona fede – un punto che, come risulta dalla sentenza Gorgonzola, riguarda sostanzialmente la questione se la domanda di
registrazione del marchio in questione sia stata presentata nel rispetto delle norme nazionali e internazionali in vigore
al momento di presentazione di detta domanda – o, anche se registrato in buona fede, allorché con riferimento a detto marchio
sussistono cause di nullità o di decadenza per le ragioni specifiche stabilite nelle pertinenti disposizioni della direttiva
sui marchi d’impresa, la tutela della denominazione d’origine o indicazione geografica registrata prevarrebbe sul marchio
preesistente (
51
).
158.
A tale riguardo, è importante sottolineare che, nella sentenza Gorgonzola, la Corte ha precisato chiaramente che spetta al
giudice nazionale accertare se il marchio in questione sia stato registrato in buona fede e se sussistano cause di nullità
o di decadenza previste dalla direttiva sui marchi d’impresa (
52
).
159.
Ciò implica che non spetta al legislatore comunitario effettuare tale accertamento all’atto della registrazione di una denominazione
d’origine o indicazione geografica ai sensi del regolamento n. 2081/92.
160.
Appare evidente dalle considerazioni che precedono che, affermando nel quarto ‘considerando’ del regolamento n. 1347/2001
che l’utilizzo di taluni marchi come «[OSCURATO:PERSONA]» può proseguire nonostante la registrazione dell’indicazione geografica «[OSCURATO:PERSONA]» a condizione che essi soddisfino le condizioni previste nell’art. 14, n. 2, del regolamento n. 2081/92, il legislatore
comunitario ha semplicemente ribadito la situazione giuridica comunque derivante da siffatto articolo.
161.
Propongo, pertanto, di risolvere la seconda questione dichiarando che il regolamento n. 1347/2001, in combinato disposto con
il regolamento n. 2081/92, deve essere interpretato nel senso che la registrazione di «[OSCURATO:PERSONA]» come indicazione
geografica protetta non pregiudica la validità o l’utilizzabilità di preesistenti marchi di terzi contenenti la parola «[OSCURATO:PERSONA]»,
a condizione, tuttavia, che tali marchi siano stati registrati in buona fede e non sussistano cause di nullità o di decadenza
previste dalla direttiva sui marchi d’impresa, come disposto dall’art. 14, n. 2, del regolamento n. 2081/92, fatto che deve
essere accertato dal giudice nazionale.
IV –
Conclusione
162.
Pertanto, propongo alla Corte di risolvere le questioni sollevate come segue:
(1) La valutazione della questione sollevata non ha rivelato alcun elemento in grado di inficiare la validità del regolamento
(CE) del Consiglio 28 giugno 2001, n. 1347, che completa l’allegato del regolamento (CE), n. 1107/96 della [OSCURATO:PERSONA] relativo
alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17
del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, né la validità del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari,
su cui il primo si fonda.
(2) Il regolamento n. 1347/2001, in combinato disposto con il regolamento n. 2081/92, deve essere interpretato nel senso che la
registrazione di «[OSCURATO:PERSONA]» come indicazione geografica protetta non pregiudica la validità o l’utilizzabilità di
preesistenti marchi di terzi contenenti la parola «[OSCURATO:PERSONA]», a condizione, tuttavia, che tali marchi siano stati registrati
in buona fede e non sussistano cause di nullità o di decadenza ai sensi della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988,
89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di marchi d’impresa, come disposto dall’art. 14,
n. 2, del regolamento n. 2081/92, fatto che deve essere accertato dal giudice nazionale.
1
– Lingua originale: l'inglese.
2
– GU 2001 L 182, pag. 3.
3
– GU 1992 L 208, pag. 1.
4
– GU 1989 L 40, pag. 1 (in prosieguo: la «direttiva sui marchi d'impresa»).
5
– Regolamento 8 aprile 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 99, pag. 1).
6
– Regolamento 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel
quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148, pag. 1).
7
– V. sentenze 9 marzo 1994, causa C‑188/92 (Racc. pag. I‑833, punti 13‑15), nonché 15 febbraio 2001, causa C‑239/99, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1197, punto 36).
8
– V., in tal senso, sentenze TWD [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 7, punti 16-18; [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 7, punto 37,
nonché 8 marzo 2007, causa C‑441/05, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1993, punto 40).
9
– V., in tal senso, tra l'altro, sentenze TWD [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 7, punti 24 e 25; [OSCURATO:PERSONA], cit.
alla nota 7, punto 37; [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 8, punti 40 e 41, nonché 12 dicembre 1996, causa C‑241/95, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑6699, punto 15).
10
– V. sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 8, punto 41, e [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 7, punto 37.
11
– V., per quanto concerne tale condizione, tra l'altro, sentenza 5 maggio 1998, causa C‑386/96 P, Dreyfus/[OSCURATO:PERSONA] (Racc.
pag. I‑2309, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
12
– V. sentenza 4 marzo 1999, causa C‑87/97, Gorgonzola (Racc. pag. I‑1301, punto 36); v. inoltre paragrafi 156-158 infra.
13
– V. sentenze 15 luglio 1963, causa 25/62 Plaumann/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 95, 107); 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Codorníu
(Racc. pag. I‑1853, punto 20) e 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. I‑6677,
punto 36).
14
– Sentenza Codorníu, cit. alla nota 13, punti 21 e 22.
15
– Devo aggiungere che, qualora la Corte concludesse che, nel contesto fattuale e normativo della causa in esame, in cui lo
stesso regolamento in questione sembra suggerire che la registrazione potrebbe non ledere la [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima avrebbe
nondimeno dovuto presentare ricorso per annullamento e qualora la Corte assumesse, di conseguenza, una posizione relativamente
restrittiva con riferimento alla ricevibilità di domande di pronuncia pregiudiziale sulla validità, ciò potrebbe avere l'effetto
di incoraggiare azioni di annullamento «preventive» superflue, ad esempio da parte di titolari di marchi, che non sarebbero
nell'interesse di un'efficace amministrazione della giustizia comunitaria.
16
– Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare (GU 2002 L 31, pag. 1).
17
– V., in tal senso, sentenze 23 febbraio 1988, causa 68/86 [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. 855, punto 14); 23 febbraio
1988, causa 131/86, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. 905, punto 19); 16 novembre 1989, causa C‑131/87, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(Racc. pag. 3743, punto 28); nonché sentenza 5 maggio 1998, causa C‑180/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2265,
punto 133).
18
– V., tra l'altro, sentenze 29 aprile 2004, causa C‑338/01, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. I‑4829, punto 55); 17 marzo
1993, causa C‑155/91, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. I‑939, punti 19 e 21); nonché sentenza 30 gennaio 2001, causa C‑36/98,
Spagna/Consiglio (Racc. pag. I‑779, punto 59).
19
– V., in tal senso, sentenze 16 novembre 1989, causa C‑11/88, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. 3799, punto 15), e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
,
cit. alla nota 17, punti 133 e 134.
20
– Sentenza 6 dicembre 2001, causa C‑269/99 (Racc. pag. I‑9517).
21
– Cit. alla nota 20.
22
– V., in tal senso, in particolare, punti 35 e 40 della sentenza.
23
– V., in tal senso, punti 41, 57 e 58 della sentenza.
24
– V. punto 40 della sentenza.
25
– Francia: BGBl. 1961 II, pag. 23 (Convenzione 8 marzo 1960, [OSCURATO:PERSONA] (UNTS) 1969 II n. 2064, vol. 747,
pag. 2); Italia: BGBl. 1965 II, pag. 157 (Convenzione 23 luglio 1963, [OSCURATO:PERSONA] (UNTS) 1967 II n. 1815);
Grecia: BGBl. 1965 II, pag. 177 (Convenzione 16 aprile 1964, [OSCURATO:PERSONA] (UNTS) 1972 II n. 564, vol. 609,
pag. 27); Svizzera: BGBl. 1969 II, pag. 139 e BGBl. 1965 II, pag. 157 (Convenzione 7 marzo 1967); e Spagna BGBl. 1972 II,
pag. 110 (Convenzione 11 settembre 1970, [OSCURATO:PERSONA] (UNTS) 1995 II n. 492, vol. 992, pag. 87).
26
– V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 20, punto 32.
27
– Le modifiche in parola concernevano una richiesta di registrazione come indicazione geografica, anziché come denominazione
d'origine, una modifica della zona geografica presa in considerazione ed una modifica della percentuale ammessa di materia
prima proveniente dall'esterno di questa zona. V., in tal senso, le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs in tale causa,
cit. alla nota 20, paragrafi 40 e 44.
28
– V. punti 33 e 34 della sentenza.
29
– Cit. alla nota 20, punti 50-54.
30
– V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 20, punto 52.
31
– V. punto 53 di detta sentenza.
32
– V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 20, punti 57 e 58.
33
– V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 20, in particolare, punto 60.
34
– V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 20, punto 33; v. inoltre, in tale contesto, sentenza 25 ottobre 2005, cause riunite C-465/02
e C-466/02, Germania e Danimarca/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑9115, punto 98).
35
– Sentenza 7 novembre 2000, causa C‑312/98, (Racc. pag. II‑9187).
36
– V., in tal senso, tra l'altro, sentenza 16 marzo 1999, cause C‑289/96, C‑293/96 e C‑299/96, Danimarca, Germania e Francia/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑1541, punto 92).
37
– V., a tal proposito, paragrafo 86 supra, nonché sentenza Danimarca, Germania e Francia/[OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 36,
in particolare punto 54.
38
– V. in tal senso paragrafi 85‑87 supra, e sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 20, punti 50‑54 e 59 e segg.
39
– V. in tal senso, la giurisprudenza in diverse aree di diritto comunitario, concernente l'esercizio di competenze da parte
delle istituzioni comunitarie in questioni riguardanti complesse valutazioni di ordine economico e/o sociale: tra l'altro,
sentenze 14 dicembre 2000, causa C‑99/99, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑11535, punto 26); 19 novembre 1998, causa C‑150/94,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. I‑7235, punto 49); 12 marzo 2002, cause riunite C‑27/00 P e C‑122/00, [OSCURATO:PERSONA] (Racc.
pag. I‑2569, punto 65); 12 ottobre 2004, causa C‑87/00, Nicoli/Eridania (Racc. pag. I‑9397, punto 37); 29 aprile 2004, causa
C‑372/97, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3679, punto 83); nonché sentenza 14 gennaio 1997, causa C‑169/95, Spagna/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑135, punto 34).
40
– V. sentenze Warsteiner, cit. alla nota 35, punto 43, e 7 maggio 1997, cause riunite da C‑321/94 a C‑324/94, Pistre e a.
(Racc. pag. I‑2343, punto 35).
41
– V. sentenze 26 febbraio 2008, causa C‑132/05, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc.,pag. I‑957, punto 53), e Germania e Danimarca/[OSCURATO:PERSONA],
cit. alla nota 34, punti 76-99.
42
– V., in questo contesto, sentenza Germania e Danimarca/[OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 34, punti 75-84.
43
– V., a tal proposito, paragrafi 106 e 107 supra.
44
– V., ad esempio, sentenze 9 settembre 2004, causa C‑304/01, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7655, punto 50); 19 settembre
2002, causa C‑336/00, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7699, punto 35); nonché sentenza 22 gennaio 1986, causa 250/84 Eridania e
a. (Racc. pag. 117, punto 37).
45
– V., ad esempio, sentenze 16 ottobre 2007, causa C‑411/05, Palacios de la Villa (Racc. pag. I‑8531, punti 42 e 44), e 20
settembre 2001, causa C‑184/99, Grzelczyk (Racc. pag. I‑6193, punto 44).
46
– V. in tal senso, ad esempio, sentenza 19 novembre 1998, causa C‑162/97, Nilsson (Racc. pag. I‑7477, punto 54).
47
– Il fatto che, nella presente questione, il giudice del rinvio abbia fatto riferimento solo al regolamento n. 1347/2001
non osta a che la Corte prenda in considerazione anche il regolamento n. 2081/92: vedere in tal senso, tra l'altro, sentenze
2 febbraio 1994, causa C‑315/92, [OSCURATO:PERSONA] (‘Clinique’) (Racc. pag. I‑317, punto 7) e 7 luglio 2005, causa
C‑153/03, Weide (Racc. pag. I‑6017, punto 25).
48
– V. paragrafi 128 e 129 supra.
49
– V. sentenza Gorgonzola, cit. alla nota 12, punto 26.
50
– Se così non è, dal punto di vista della protezione garantita in virtù del regolamento n. 2081/92 non sussiste, a priori,
alcun conflitto tra la denominazione registrata e il marchio in questione.
51
– V. sentenza Gorgonzola, cit. alla nota 12, punti 35 e 37.
52
– V. sentenza Gorgonzola, cit. alla nota 12, punti 36 e 42 rispettivamente.