CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024
Cassazione n. 00404/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la pluralità delle cessioni e la ravvisata continuazione, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, perché meramente reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua motivazione, avendo i giudici dato atto non solo della pluralità di cessioni osservate dagli operanti nel corso del servizio di prevenzione e del riscontro ottenuto dal controllo eseguito nei confronti del minore acquirente, ma, soprattutto, dell'ammissione degli addebiti in sede di interrogatorio, dal rinvenimento di una somma di denaro all'atto del controllo e di sostanza stupefacente della stessa natura presso l'abitazione, suddivisa e confezionata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere est nsore Il esidente