CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 35371/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 1645/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Salerno, presso cui è elettivamente domiciliata in Salerno, Via R. Ricci n. 46 - ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via deiePortoghesi n. 12 - resistente - Avverso il decreto decisorio della Corte d'appello di Salerno n. 2434/2020, pubblicato il 16/04/2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. ?3 ,9 I? t e Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - la Corte di appello di Salerno, con decreto n. 2434 del 2020, rigettando il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ex art. 3 della L. 89/200, ha confermato il giudizio di consapevolezza della infondatezza delle pretese fatte valere nel giudizio presupp"osto di cui al decreto monocratico, giacchè la domanda di rimozione del cancello sul viottolo di accesso alla proprietà dei [OSCURATO:PERSONA] presupponeva l'accertamento della natura pubblica o di uso pubblico della medesima stradina, che ancorchè sollecitata in via incidentale dai convenuti, er-3 stata ritenuta inammissibile dal giudice di prime cure perché non rientrante nella disponibilità di parte attrice. Inoltre la questione della demanialità della stradina era stata riproposta in appello e rigettata per manifesta infondatezza. Del resto anche l'accoglimento della domanda riconvenzionale dimostrava la totale soccombenza della ricorrente; - avverso il decreto della Corte di appello di Salerno la Mirra propone ricorso per Cassazione, fondato su due motivi, cui resiste con controricorso il Ministero della giustizia; - in prossimità crell'adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Atteso che: - va preliminargente esaminata l'eccezione di tardività del ricorso dedotta dall'Amministrazione nel controricorso. Essa è infondata. Va, infatti, rilevata la tempestività del ricorso, notificato a mezzo p.e.c. all'Avvocatura generale dello Stato il 12.10.2020, dovendo applicarsi la sospensione legle disposta in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Infatti il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha sospeso, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civfli e penali, espressamente includendovi i termini stabiliti per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.Il successivo art. 83, comma 21, dello stesso d.l. 17 marzo 2020 n. 18, ha poi previsto che "le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi (...) alle commissioni tributarie". In seguito, con il d.d. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, convertito nella legge n. 40 del 2020, la scadenza del 15 aprile 2020 è stata prorogata all'il maggio Per effetto di tali disposizioni può quindi considerarsi sospesa, dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020, la decorrenza del termine concernente la proposizione del ricorso per cassazione (conforme, sul punto, è peraltro la circolare n. 10/E del 020 dell'Amministrazione). Pertanto, nel caso di specie, il termine per impugnare è rimasto sospeso dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020 e la sua scadenza deve essere incrementata di un numero di giorni (63) corrispondente a tale periodo; - del pari è priva di pregio l'eccezione di inammissibilità per mancata esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3) c.p.c. sollevata dalla medesima Amministrazione, perché, seppure sinteticamente viene riportato lo svolgimento del giudizio di merito con le difese ivi svolte, per cui l'esame delle censure di legittimità è comunque agevole, essendo formulate in modo chiaro da pag. 2 a pag. 9 del ricorso, cui seguono subito dopo, sempre a pag. 9, le specifiche conclusioni formulate alla Suprema Corte; - passando al merito della causa, con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., error in procedendo per violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2-quinquies lett. a) legge n. 89 del 2001 e degli artt. 6 e 13 della C.E.D.U., per avere la Corte distrettuale argomentato la originaria consapevolezza dell'infondatezza della domanda unicamente evidenziando la soccombenza della ricorrente nel giudizio presupposto e dunque su un aspetto del tutto estraneo alla norma invocata, che di converso richiede l'accertamento della temerarietà della lite. Con il secondo motivo viene dedotto error in procedendo, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 11 Cost. e dell'art. 132 c.p.c., con nullità del decreto per motivazione apparente. Inoltre la ricorrente denuncia error in iudicando ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2-quinquies lett. a) legge n. 89 del 2001 e dell'art. 2697 c.c., con obliterazione del principio dell'onere della prova. Ad avviso della ricorrente il Giudice distrettuale avrebbe apoditticamente rimarcato che con entrambe le domande, principale e riconvenzionale, sarebbe stato fatto un uso strumentale dell'azione giudiziaria, per accertare situazioni giuridiche insussistenti o illegittime, con reciproche controversie aventi finalità anche "provocatoriamente emulative". I due motivi — da trattare congiuntamente per l'unità della questione posta - sono infondati e con essi il ricorso. Innegabilmente, in relazione al disposto dell'art. 2, comma 2-quinquies, della legge n. 89/2001 ("Non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile"), il riscontro della "consapevolezza" dell'infondatezza delle domande o delle difese si risolve in un giudizio "di fatto", censurabile essenzialmente ai sensi del n. 5 del 1° comma dell'art. 360 c.p.c. (ovvero per "omesso esame circa un fatto decisivo (...) oggetto di discussione tra le parti"). In questi termini, è da escludere che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questa Corte possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte d'appello ha ancorato il suo dictum, allorché ha confermato la valutazione di "temerarietà" dell'iniziativa intrapresa dall'opponente in grado d'appello, dinanzi al Tribunale di Salerno. Tale conclusione si impone in quanto l'accertamento in ordine alla identificazione e qualificazione della domanda proposta dall'odierna ricorrente nel giudizio presupposto e la valutazione della consapevolezza da parte della stessa della manifesta infondatezza della domanda volta ad accertare la natura pubblica o di uso pubblico di un viottolo, integrano apprezzamenti di fatto demandati dalla legge alla esclusiva competenza del giudice di merito, il cui risultano non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità. Sostenendo che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere la domanda introdotta nel giudizio presupposto in termini di manifesta infondatezza e quindi nel formulare la sua valutazione in ordine alla richiesta di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001 la ricorrente non denunzia alcuna violazione di legge, ma sollecita un nuovo e diverso esame degli atti del giudizio presupposto, che questa Corte, che è giudice del diritto e non del fatto, non può compiere. Del resto in base al comma 2-quinquies, aggiunto della L. n. 89 del 2001, art. 2, citato D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. a), n. 3), l'abuso del processo per effetto della temerarietà della lite osta al riconoscimento dell'equo indennizzo anche in mancanza di un provvedimento di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto l'elencazione contenuta in detto comma 2- quinquies non ha carattere tassativo, sicchè il giudice dell'equa riparazione può pervenire a tale giudizio in base al proprio apprezzamento (Cass. n.595 del 2019). Nella specie, sulla base di circostanze di fatto, apprezzate compiutamente dalla corte territoriale, è stata ravvisata la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa originaria, indipendentemente dall'omessa condanna della parte per lite temeraria nel giudizio presupposto. Il giudice di appello ha apprezzato elementi di fatto, insindacabili in sede di legittimità, che lo hanno portato a ravvisare la consapevolezza dell'infondatezza dell'originaria pretesa da parte dell'istante, consistenti in una serie di circostanze, come l'assenza di "alcuna legittimazione" della ricorrente ad accertare una situazione giuridica non rientrante nella sua disponibilità, la quale peraltro aveva formato oggetto di due giudizi amministrativi; aggiungeva che si trattava di dati probatori oggettivi e pubblici che non potevano essere ignorati dalla Mirra. Trattasi di valutazione di merito degli elementi probatori che la parte aveva mancato di acquisire che come tale non è censurabile in sede di legittimità. Ne consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità che vengono liquidate in favore del Ministero in complessivi euro 1.000,00, per compensi, oltre a spese pr