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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024

Cassazione n. 40221/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del dienso re, articolando due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, pronunciata in data 26 marzo 2024, che, decidendo in funzione di giudice di appello sulle sentenze emesse dal iudice di pace, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, anche gli E. tetti civili, per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. (fatto commesso in Tricase il 10 giugno 2021:); - che, in data 2 ottobre 2024, il difensore della parte civile costitUita, :rascaro [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria conclusionale corredata da nota spese; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., tramite deduzioni dirette a rimettere in discussione la valutazione delle prove siccome ope .ata dai giudici di merito, nelle loro decisioni, conformi in punto di giudizio di responsabilità, eccepisce sostanzialmente ed unicamente il vizio di motivazione, che, però, non è conser tito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39irbis cel d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vicpre il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza 'del iudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione ( ez..;, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); che, I riguardo, va ricordato l'insegnamento impartito dal diritto vivente, secondo cui <<In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cd. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, Der censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibi i, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificaMente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolerSi del 'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità>> (Sez.

U, n. 29541 del 16/07,i 2020, Filardo, Rv. 280027); - che il secondo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 612 cod. ben., è generico, in quanto articolato senza alcun confronto, men che meno critico, con la raiio oecidendi della statuizione impugnata e in quanto affidato a censure versate in fatto [védasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha evidenziato la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata all'imputata conformandosi alla i giurisprudenza di legittimità: cfr. Sez. 5, n. 38387 del 01/03/2017, Rv. 271202, secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di minaccia, non è necessario che le espressioni intirr idatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, potendo quest'ultima venirne 21I conoscenza anche 3i attraverso altri, in un contesto dal quale possa desumersi la volontà dell' genl e di produrre l'effetto intimidatorio (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la minaccia di rr orte proferita dall'imputato dinanzi agli agenti penitenziari ai danni di un altro detenuto, non pi esente, abbia comunque prodotto in quest'ultimo, alla luce degli eventi successivi e delle Misure di protezione adottate a sua tutela, uno stato di turbamento psichico idoneo a configurare il rea to)]; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di I Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; che nulla è dovuto sulle spese di parte civile, essendo stata depositata, la memoria redatta nel suo interesse, tardivamente (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Rv. 281308). • P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nulla ulle spese di parte civile.

Così deciso il 9 ottobre 2024 Il consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del dienso re, articolando due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, pronunciata in data 26 marzo 2024, che, decidendo in funzione di giudice di appello sulle sentenze emesse dal iudice di pace, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, anche gli E. tetti civili, per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. (fatto commesso in Tricase il 10 giugno 2021:); - che, in data 2 ottobre 2024, il difensore della parte civile costitUita, :rascaro [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria conclusionale corredata da nota spese; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., tramite deduzioni dirette a rimettere in discussione la valutazione delle prove siccome ope .ata dai giudici di merito, nelle loro decisioni, conformi in punto di giudizio di responsabilità, eccepisce sostanzialmente ed unicamente il vizio di motivazione, che, però, non è conser tito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39irbis cel d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vicpre il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza 'del iudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione ( ez..;, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); che, I riguardo, va ricordato l'insegnamento impartito dal diritto vivente, secondo cui <<In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cd. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, Der censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibi i, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificaMente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolerSi del 'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità>> (Sez. U, n. 29541 del 16/07,i 2020, Filardo, Rv. 280027); - che il secondo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 612 cod. ben., è generico, in quanto articolato senza alcun confronto, men che meno critico, con la raiio oecidendi della statuizione impugnata e in quanto affidato a censure versate in fatto [védasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha evidenziato la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata all'imputata conformandosi alla i giurisprudenza di legittimità: cfr. Sez. 5, n. 38387 del 01/03/2017, Rv. 271202, secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di minaccia, non è necessario che le espressioni intirr idatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, potendo quest'ultima venirne 21I conoscenza anche 3i attraverso altri, in un contesto dal quale possa desumersi la volontà dell' genl e di produrre l'effetto intimidatorio (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la minaccia di rr orte proferita dall'imputato dinanzi agli agenti penitenziari ai danni di un altro detenuto, non pi esente, abbia comunque prodotto in quest'ultimo, alla luce degli eventi successivi e delle Misure di protezione adottate a sua tutela, uno stato di turbamento psichico idoneo a configurare il rea to)]; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di I Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; che nulla è dovuto sulle spese di parte civile, essendo stata depositata, la memoria redatta nel suo interesse, tardivamente (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Rv. 281308). • P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla ulle spese di parte civile. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il consi
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