CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33272/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Giovanni B. Bertolini, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere, in relazione al provvedimento di determinazione di pene concorrenti del 21/06/2021, l'esclusione dal secondo provvedimento di cumulo parziale della condanna di cui alla sentenza indicata al n. 7 emessa dalla Corte d'appello di Napoli, irrevocabile il 17 aprile 2007, in quanto, per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione, doveva considerarsi assorbita nella sentenza indicata al n. 17. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione , [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] , deducendo l'erronea applicazione degli artt. 663 e 665 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.Ad avviso della difesa, la richiesta avanzata dal ricorrente non poteva considerarsi inammissibile per essere reiterativa di analoga istanza del 9 maggio 2022 e si evidenzia che sia il giudice dell'esecuzione, sia la sentenza della Corte di cassazione n. 3863 del 2022, a seguito di impugnazione del predetto provvedimento, avevano pretermesso di fornire una risposta esaustiva alla specifica richiesta volta ad escludere dal secondo cumulo parziale la condanna di cui alla sentenza n. 7, relativa alla pena di anni 9 mesi e 8 di reclusione, in quanto inglobata nel computo finale della sentenza n. 17. Osserva la difesa che nella precedente ordinanza il Giudice dell'esecuzione si era pronunciato sulla sola questione concernente l'indulto, mentre non è stata affrontato ciò che la difesa sosteneva, e che costituisce oggetto della doglianza del ricorso avverso il provvedimento impugnato, ovvero che la pena di cui alla sentenza indicata al n. 7 è stata calcolata due volte, in quanto già in sede di continuazione, in ordine alla pena calcolata con la sentenza indicata al n. 17, era stato applicato il relativo aumento; ragione per la quale la difesa aveva richiesto l'esclusione dal secondo provvedimento di cumulo della sentenza indicata al n. 7. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve rilevarsi che correttamente il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inammissibilità della istanza del 18 dicembre 2024, rilevando che la richiesta oggetto della procedura era stata già esaminata e rigettata con ordinanza emessa il 9 maggio 2022 dal Tribunale di Napoli. Al riguardo, la Corte di cassazione, investita del ricorso del ricorrente avverso il diniego dell'istanza del 9 maggio 2022, ai paragrafi 1.2 e 1.3 del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto ha affermato «1.1. Questa Corte ha costantemente affermato che il precetto dettato dall'art. 174, secondo comma, cod. proc. pen., secondo cui l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati (artt. 71 e segg. Cod. pen.), e comporta che dalle pene materialmente cumulate occorre detrarre in primo luogo, e in un'unica soluzione, le pene estinte per effetto 2 dell'applicazione dell'indulto e, successivamente, debba applicarsi il criterio moderatore del cumulo giuridico di cui all'art. 78 cod. pen. (Sez. 1, n. 31211 del 18/06/2004, Pernasetti, Rv. 229799; Sez. 1, n. 46279 del 13/11/2007, Patanè, Rv. 238427). 1.2. Il giudice (A-Adell'esecuzione, sulla scorta del principio sopraesposto, ha fornito una chiara ed esaustiva spiegazione in ordine all'impossibilità di procedere all'esclusione dal secondo cumulo parziale della sentenza di condanna n. 7 per assorbimento in quella n. 17, in ragione del fatto che secondo il Tribunale di Napoli sono indicati in modo distinto i due periodi concorsuali in relazione alle due condanne, pertanto condividendosi quanto sostenuto nel cumulo del 21.6.2021, è necessario dapprima scorporare dal cumulo materiale la somma delle pene estinte per indulto e solo dopo applicare il criterio moderatore del cumulo giuridico». Ciò evidenziato in punto di verifica della impossibilità dell'esclusione dal secondo cumulo della sentenza n. 7 per assorbimento in quella n. 17, va, altresì, rilevato che il ricorrente non ha fornito ai giudice di merito elementi specifici a fondamento delle rinnovate deduzioni che avrebbero consentito di valutare nel merito l'istanza. 3. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile P.Q.[OSCURATO:PERSONA] EgrAie: Depcsitata CEincei;Diia oggi ROM41, iì i ILSET,...2026 [OSCURATO:PERSONA] 9IZIAR10 [OSCURATO:PERSONA]( )