CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34222/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TONINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso (RG 6617/26) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per i reati di cui agli artt. 116, comma 15, d. Igs. n. 285 del 1992 e 336 cod. pen.); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuta l'inammissibilità del ricorso, poiché: (i) il primo motivo di ricorso (sulla condanna per guida senza patente) deduce vizi non dedotti con l'atto di appello (cfr. atto di appello, che contestava solo la condanna per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen. e l'applicazione della recidiva) e risulta dunque sottratto alla cognizione di questa Corte; in ogni caso, le censure espresse nel ricorso per cassazione risultano inammissibili, poiché del tutto generiche; (ii) il secondo motivo di ricorso è generico - poiché ripropone censure già disattese in modo motivato dalla Corte territoriale - e risulta comunque manifestamente infondato: la Corte territoriale esplicita in modo adeguato le ragioni per cui la condotta minatoria tenuta dal ricorrente era funzionalmente e teleologicamente diretta a coartare la volontà del pubblico ufficiale che stava procedendo alla redazione di un verbale per violazione del codice della strada, avendo constatato una condotta di guida senza patente (sentenza impugnata, pag. 3-4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M