CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 novembre 2020
Cassazione n. 37115/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15-12-2020 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 novembre 2019, il Tribunale di Salerno condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione e di euro trecento di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 171 ter, lett. a, b, c, della legge n. 633 del 1941 e 648 cod. pen., a lui contestati perché, pur non avendo concorso nella duplicazione e/o riproduzione, deteneva, al fine di porli in vendita e assicurarsene un profitto, complessivamente n. 531 supporti informatici ottici tipo DVD/CD contenenti tracce dati, audio e video corrispondenti a numerosi titoli di opere musicali, cinematografiche e di videogiochi per [OSCURATO:PERSONA], prive del contrassegno della Società italiana degli autori ed editori; fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] l'11 agosto 2015. Con sentenza del 15 dicembre 2020, la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riconosciuta l'attenuante dell'art. 648, comma 2, cod. pen., rideterminava la pena in mesi quattro di reclusione ed euro centocinquanta di multa, riconoscendo in favore dell'imputato la sospensione condizionale della pena e confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello salernitana, Madiop, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre profili di censure esposti congiuntamente, con i quali, in primo luogo, è stata eccepita la nullità della notificazione del decreto introduttivo del giudizio di appello, atteso che il 9 ottobre 2020 veniva eseguita una irrituale e onnicomprensiva notifica telematica dell'atto, operata contestualmente ai sensi dell'art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen., sebbene il difensore avesse rifiutato tale notifica, e ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sebbene alcun tentativo di notifica sia stato effettuato al domicilio eletto dell'imputato; a un infruttuoso tentativo di notifica al domicilio dell'imputato, si è invece proceduto solo il 13 ottobre 2020, ovvero successivamente alle precedenti modalità di esecuzione della notifica. In secondo luogo, la difesa deduce il difetto di motivazione della sentenza, sia con riferimento al mancato accertamento peritale sollecitato dalla difesa sul contenuto dei supporti sequestrati, sia nella parte in cui non è stata ritenuta sussistente la contravvenzione di incauto acquisto in luogo del delitto di ricettazione, non essendo dato comprendere come dall'asserita falsità manifesta dei beni in sequestro potesse discendere, per conseguenza diretta, la consapevolezza in capo all'imputato dell'illecita provenienza dei supporti. Da ultimo, è stato dedotto il difetto di motivazione in ordine alla richiesta di conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria, fondata sulla qualità soggettiva del ricorrente, che pure era stata riconosciuta al fine di contenere la pena e di riconoscere la sospensione condizionale della pena.[OSCURATO:PERSONA] È fondata e assorbente la doglianza con cui è stata eccepita la nullità del decreto introduttivo del giudizio di secondo grado. 1. Dalla disamina del fascicolo processuale, consentita dal tenore dell'eccezione sollevata, risulta innanzitutto che l'imputato, nell'atto di nomina del difensore del 17 gennaio 2017, depositato il 19 gennaio 2017, ha eletto domicilio in Baronissi, alla via E.A. Mario n. 11. Risulta altresì che il 9 ottobre 2020 è stato notificato al difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], il decreto di citazione per il giudizio di appello ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., senza tuttavia che fosse stata precedentemente verificata l'impossibilità della notifica dell'atto nel domicilio eletto dall'imputato, essendo stato in realtà compiuto tale tentativo di notifica solo 4 giorni dopo, ovvero il 13 ottobre 2020, data in cui l'ufficiale giudiziario ha dato atto della omessa notifica del decreto, risultando errato l'indirizzo in cui Madiop aveva eletto domicilio. Tale tentativo di notifica all'imputato, tuttavia, secondo la scansione procedimentale dettata dall'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., andava esperito non dopo la già avvenuta notifica del decreto al difensore di fiducia dell'atto, ma prima, presupponendo l'esecuzione della notifica al difensore di fiducia la previa verifica dell'impossibilità della notifica dell'atto nel domicilio eletto dall'imputato. Peraltro, non può sottacersi che, a prescindere dal rilievo sulla tardività, nel caso di specie anche la ritualità del tentativo di notifica appare quantomeno dubbia: l'ufficiale giudiziario infatti, nel presupposto che il domicilio eletto da Madiop fosse in via E.A. Mario n. 1 (in Baronissi), ha dato atto dell'inesistenza del civico, iniziando la numerazione della strada da 1, mentre in realtà dall'intestazione della sentenza risulta che l'indirizzo in questione fosse E.A. Mario n. 11, il che renderebbe irrilevante la circostanza che la numerazione della via iniziasse da 3. Sotto questo duplice aspetto, è quindi ravvisabile la nullità della notifica al ricorrente del decreto di fissazione del giudizio di appello, nullità che invero è stata formalmente eccepita dal difensore con memoria validamente depositata il 27 novembre 2020, alla quale la sentenza impugnata non ha fornito risposta. 2. Il vizio sull'instaurazione del rapporto giuridico processuale nei confronti dell'imputato è destinato a riverberarsi sulla validità del provvedimento conclusivo del giudizio e ad assorbire le ulteriori doglianze di merito articolate nel ricorso, per cui si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti per l'ulteriore corso alla Corte di appello di Salerno. Così deciso il 16/06/2021 liere eZtensore Fa io Zuhtc DEPO`-',7-':;r:,,, r CORTE tJ CASSAZIONEti.R.P. CENTRALE j-lnn C-0.4R c ")Qtn`M'' tet". q\an kr)telArk,. 6 k9 3 PA °I( AR)r) kk), 111, v\ i eli\‘'hA)1 %Ared( h Q_ b-Q-k. • /)-( k` 3,