CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 08248/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20637/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 347/2017 depositata il 3/02/2017. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 15 marzo 2023. Robin tax Diniego rimborso Rilevato che: 1. la controversia riguarda l’impugnazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], svolgente attività di commercio di prodotti petroliferi, dei dinieghi opposti dall’amministrazione finanziaria alle istanze della società di rimborso dell’addizionale Ires introdotta dall’art. 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (c.d. Robin tax); 2. la domanda è stata disattesa in ciascuno dei gradi di merito; in particolare, la sentenza d’appello, indicata in epigrafe, per quanto qui rileva, ha respinto la tesi dell’appellante — la quale asseriva di svolgere un’attività (la commercializzazione di oli combustibili) che non rientrava nella previsione dell’articolo 81, comma 16, — in quanto la disposizione, alla lett. b), sottoponeva a tassazione la «commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari», dovendosi con ciò ritenere che il legislatore (cfr. la quarta pagine della decisione della CTR) «abbia voluto genericamente intendere tutto ciò che può essere utilmente usato per trazione o riscaldamento, quindi anche gli olii combustibili, derivando questi, come per gli altri combustibili, dalla raffinazione, sia come prodotti primari che secondari, del petrolio greggio»; 3. la società ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza di appello; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; Consideratoche: 1. con l’unico motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 81, d.l. n. 112 del 2008, la ricorrente assume che la sua attività consisteva prevalentemente nella commercializzazione di oli combustibili densi sul mercato navale internazionale, e censura la sentenza impugnata per non avere colto che essa non era assoggettabile alla c.d. Robin tax, versata cautelativamente per gli anni dal 2008 al 2012, in quanto tale attività era esclusa dal novero di quelle per le quali il legislatore aveva previsto l’addizionale Ires; 2. il motivo non è fondato; 3. l’art. 81, comma 16, d.l. n. 112 del 2008, nella versione vigente ratione temporis , recita: « In dipendenza dell’andamento dell’economia e dell’impatto sociale dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 75 del [OSCURATO:PERSONA] delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati: […] b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale […]»; 4. la sentenza impugnata interpreta correttamente il significato della disposizione che, appunto, prescrive che l’addizionale si applichi (tra le altre) alle imprese operanti nella commercializzazione di “petroli”, parola, questa, che comprende il greggio e i suoi derivati, inclusi gli oli combustibili; 5. l’esegesi della disposizione secondo il suo significato letterale compiuta dai giudici tributari di merito si attaglia alla ratio legis della c.d. Robin tax, come ricostruita dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 10 del 2015 (cfr., in particolare, il par. 6.5. del “Considerato in diritto”), secondo cui il legislatore perseguiva lo scopo di prevedere, in presenza di esigenze finanziarie eccezionali dello Stato, un trattamento fiscale ad hoc per le imprese del settore energetico e petrolifero, un settore di “ stampo oligopolistico”, popolato da pochi soggetti, spesso operanti in tutte le fasi della filiera, al fine di colpirne, mediante un prelievo differenziato, gli eventuali “sovra-profitti” congiunturali, anche di origine speculativa; 6. in conclusione, il ricorso va rigettato; 7. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 13.200,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors