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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16213/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, perché i motivi sono manifestamente infondati e generici e, peraltro, reiterativi dei motivi di appello.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma, in via generica ed in fatto, richiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la qualificazione del fatto nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup., con l'esclusione delle arecidiva.

La Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la gravità oggettiva e soggettiva del fatto e in conseguenza la congruità della pena irrogata, nell'assenza di elementi positivi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (la considerazione del comportamento di cui all'art. 337 cod. pen. non contestato al ricorrente non risulta determinate).

La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731).

Per il 5' comma, dell'art. 73 T.U. stup. la sentenza adeguatamente motiva rilevando la quantità degli stupefacenti (1335,5 dosi singole medie di cocaina e 807,84 di eroina) e le modalità della condotta.

Anche per la recidiva la decisione rileva la sussistenza di un precedente specifico a soli pochi anni di distanza che evidenzia una progressione criminosa rilevante per l'art. 99 cod. pen.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, perché i motivi sono manifestamente infondati e generici e, peraltro, reiterativi dei motivi di appello. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma, in via generica ed in fatto, richiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la qualificazione del fatto nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup., con l'esclusione delle arecidiva. La Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la gravità oggettiva e soggettiva del fatto e in conseguenza la congruità della pena irrogata, nell'assenza di elementi positivi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (la considerazione del comportamento di cui all'art. 337 cod. pen. non contestato al ricorrente non risulta determinate). La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). Per il 5' comma, dell'art. 73 T.U. stup. la sentenza adeguatamente motiva rilevando la quantità degli stupefacenti (1335,5 dosi singole medie di cocaina e 807,84 di eroina) e le modalità della condotta. Anche per la recidiva la decisione rileva la sussistenza di un precedente specifico a soli pochi anni di distanza che evidenzia una progressione criminosa rilevante per l'art. 99 cod. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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