Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 27361/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che ELMHDATI Abderrahim ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di quella città di condanna del predetto per concorso nel reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di circa gr. 295 di hashish confezionato in tre panetti, in Perugia il 27/2/2020); ritenuto che il ricorrente, con un unico motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione limitatamente alla denegata riqualificazione del reato di cui al capo 1) nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, doglianza che costituisce riproposizione di motivo di gravame, tendente ad una inammissibile rilettura delle risultanze istruttorie ed è manifestamente infondata in quanto priva del necessario confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, avendo i giudici del merito operato una valutazione complessiva, che ha tenuto conto del rilevante dato ponderale, dal quale hanno desunto l'inserimento in circuiti ben diversi dallo spaccio di strada, considerato il numero di dosi ricavabili (ben 2.755), tali da comportare anche un'elevata capacità di diffusione della sostanza e introiti rilevanti, tenuto anche conto della personalità del soggetto, gravato da precedenti specifici, pur se non recentissimi (sulla natura del relativo sindacato, sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, Restivo, Rv. 284149-02, in cui si è precisato che la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con ridotta circolazione di merce e denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti; n. 13982 del 20/2/2018, Lombino, Rv. 272529-01; n. 29132 del 9/5/2019, Merli, Rv. 270562-01); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est.

La P sid ti [OSCURATO:PERSONA] anti POSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che ELMHDATI Abderrahim ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di quella città di condanna del predetto per concorso nel reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di circa gr. 295 di hashish confezionato in tre panetti, in Perugia il 27/2/2020); ritenuto che il ricorrente, con un unico motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione limitatamente alla denegata riqualificazione del reato di cui al capo 1) nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, doglianza che costituisce riproposizione di motivo di gravame, tendente ad una inammissibile rilettura delle risultanze istruttorie ed è manifestamente infondata in quanto priva del necessario confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, avendo i giudici del merito operato una valutazione complessiva, che ha tenuto conto del rilevante dato ponderale, dal quale hanno desunto l'inserimento in circuiti ben diversi dallo spaccio di strada, considerato il numero di dosi ricavabili (ben 2.755), tali da comportare anche un'elevata capacità di diffusione della sostanza e introiti rilevanti, tenuto anche conto della personalità del soggetto, gravato da precedenti specifici, pur se non recentissimi (sulla natura del relativo sindacato, sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, Restivo, Rv. 284149-02, in cui si è precisato che la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con ridotta circolazione di merce e denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti; n. 13982 del 20/2/2018, Lombino, Rv. 272529-01; n. 29132 del 9/5/2019, Merli, Rv. 270562-01); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La P sid ti [OSCURATO:PERSONA] anti POSI
Sentenza Cassazione n. 27361/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris