Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32796/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta riqualificazione del reato di cui al capo 1), lettera b) della rubrica in tentata estorsione, risulta reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto privi di un effettivo confronto con la complessità delle corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della decisione del provvedimento impugnato; che in particolare la Corte di appello, con le diffuse argomentazioni svolte alle pagine 12 e 13 dell'impugnata sentenza, ha evidenziato che le risultanze istruttorie avessero dimostrato l'avvenuto pagamento della somma indebitamente pretesa dall'imputata, con conseguente integrazione del reato di estorsione nella forma consumata; considerato che anche il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui si contesta la mancata derubricazione del reato di cui al capo 1), lettera b) dell'imputazione in quello di cui all'art. 393 cod. pen., sia manifestamente infondato, posto che i giudici di appello hanno fatto esatta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità richiamati a pagina 13 della sentenza impugnata, che pone il discrinnine, tra le due figure di reato, sull'elemento psicologico, ritenuto integrato nel caso di specie, con motivazione esente da manifesta illogicità; ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché, a fronte di una sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., il ricorso è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero, ed alla difformità della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta riqualificazione del reato di cui al capo 1), lettera b) della rubrica in tentata estorsione, risulta reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto privi di un effettivo confronto con la complessità delle corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della decisione del provvedimento impugnato; che in particolare la Corte di appello, con le diffuse argomentazioni svolte alle pagine 12 e 13 dell'impugnata sentenza, ha evidenziato che le risultanze istruttorie avessero dimostrato l'avvenuto pagamento della somma indebitamente pretesa dall'imputata, con conseguente integrazione del reato di estorsione nella forma consumata; considerato che anche il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui si contesta la mancata derubricazione del reato di cui al capo 1), lettera b) dell'imputazione in quello di cui all'art. 393 cod. pen., sia manifestamente infondato, posto che i giudici di appello hanno fatto esatta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità richiamati a pagina 13 della sentenza impugnata, che pone il discrinnine, tra le due figure di reato, sull'elemento psicologico, ritenuto integrato nel caso di specie, con motivazione esente da manifesta illogicità; ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché, a fronte di una sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., il ricorso è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero, ed alla difformità della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15
Sentenza Cassazione n. 32796/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris