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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 31538/2022

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9) (3 .3S ORDINANZA sul ricorso 33511-2018 proposto da: il MINISTERO del LAVORO e delle [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA dei PORTOGHESI n. 12; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].", elettivamente domiciliate in Roma al Viale SS.

Pietro e Paolo, n. 50, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1797/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 13.11.2017, R.G. n. 946/2015; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Trani accoglieva l'opposizione che [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., per plurimi motivi, aveva proposto contro due ordinanze ingiunzioni (la n. 1667 e la n. 1668 del 23.1.2000) che la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Bari aveva emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], quale accomandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., poiché aveva proceduto all'assunzione alle proprie dipendenze di diciotto braccianti agricoli in violazione degli artt. 9-bis e 9-quater, comma 4, d.l. n. 510/1996, convertito in L. n. 608/1996 (per aver omesso di trasmettere il primo e il secondo esemplare del registro d'impresa agli enti competenti, nonché per aver omesso di consegnare ai lavoratori, all'atto dell'assunzione il terzo esemplare del registro d'impresa) e dell'art. 9-quater, comma 18, dello stesso d.l. (per infedele compilazione del registro d'impresa).

Detto giudice di primo grado, ritenendo fondati i motivi proposti dalle ingiunte, annullava pertanto le ordinanze da loro opposte.

2. Questa Suprema Corte, con sentenza n. 20313/2008, depositata il 23.7.2008, accoglieva il ricorso per cassazione che l'amministrazione aveva proposto contro tale decisione, rilevando l'erronea applicazione dell'art. 9-quater, comma 4, d.l. n. 510/1996 per la mancata consegna del terzo esemplare del registro d'impresa e l'omessa pronuncia sulla violazione relativa alla mancata regolarizzazione del dipendente [OSCURATO:PERSONA].

Per l'effetto cassava la sentenza su menzionata e rinviava al Tribunale, quale giudice in un unico grado, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della L. n. 689/1981, nella formulazione vigente all'epoca della pronuncia.3.

Il Ministero provvedeva, quindi, alla riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Trani.

4. Nel frattempo, le opposte impugnavano per revocazione innanzi alla Corte di Cassazione la su indicata sentenza n. 20313/2008 della Sezione Lavoro della medesima Corte, per errore di fatto (avendo quest'ultima ritenuto perfezionata la notifica del ricorso per cassazione dell'amministrazione, laddove doveva ritenersi inesistente, in ragione del previo esperimento a un indirizzo non esistente), ma questa Corte, con sentenza n. 16184/2011, dichiarava inammissibile tale ricorso per revocazione.

5. Successivamente, il Tribunale di Trani, con ordinanza resa nel verbale di udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenendo che questa Corte avesse ad esso rimesso anche la valutazione della ritualità della notifica del primo ricorso per cassazione ad opera del Ministero, dichiarava "inammissibile" il ricorso del 30.6.2005, proposto dall'Avvocatura dello Stato per la cassazione della sentenza del Tribunale di Trani, facendo riferimento al preteso vizio di notificazione sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] e affermava, così, "la piena validità" della sentenza n. 92/2004 del Tribunale di Trani, precedentemente cassata da questa Corte, dichiarando, altresì, la cessazione della materia del contendere e condannando il Ministero alle spese, quantificandole "equitativamente".

6. Con atto di citazione in appello, notificato il 12.6.2015, l'amministrazione impugnava detta decisione innanzi alla Corte d'appello di Bari, sostenendo, preliminarmente, l'esperibilità di tale mezzo di impugnazione, poiché, a norma dell'art. 26 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, le sentenze pronunciate dopo il 2.3.2006 risultavano soggette ad appello, restandone esclusa, conseguentemente, l'immediata ricorribilità per cassazione (in modifica del previgente regime normativo di cui all'art. 23 L. n. 689/1981).

A ciò aggiungeva, sulla base del principio "tempus regit actum", che il regime impugnatorio del provvedimento del giudice di rinvio non si sottraeva allo jus superveniens, come più volte ribadito dalla Suprema Corte in casi analoghi (Cass. 5.4.2011, n. 7781; Cass. 13.9.2013, n. 20984).

Il Ministero, poi, rilevava l'abnormità del provvedimento del Giudice di prime cure e l'erroneità della statuizione della sentenza, della dichiarazione di cessata materia del contendere e, da ultimo, della condanna "equitativa" alle spese.

7. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Bari dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dal Ministero contro detto provvedimento, compensando integralmente le spese.

8. Avverso tale decisione, il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Bari hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi.

9. Le intimate hanno resistito con unico controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, le amministrazioni ricorrenti denunciano "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 del D.Igs.vo n. 40/2006 di modifica dell'art. 23 della legge n. 689/1981 in relazione all'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c..

Error in procedendo per non avere la Corte di Appello interpretato ed applicato la norma alla luce dell'indirizzo ermeneutico di codesta ecc.ma Corte Suprema esistente all'epoca (anno 2015) della proposizione dell'impugnazione".

2. Con il secondo motivo, deducono "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 Cost., 6 Cedu, 24 Cost., 65 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30.01.1941 n. 12, e degli artt. 12 e 15 delle c.d. preleggi in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Esistenza dei presupposti del c.d. prospective overrulling per avere la Corte di Appello deciso la controversia alla luce dell'orientamento giurisprudenziale invalso in seno a codesta ecc.ma Corte Suprema di Cassazione dall'anno 2016 in poi e, quindi, successivamente all'epoca di proposizione dell'impugnazione (Cass.

SS.UU, sent. 11844/2016 del 09.06.2016 e Cass. civ. Sez. n. 773/2017 del 13.01.2017)".

3. Con il terzo motivo, si lamenta "Violazione e/o falsa applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici nonché dell'art. 50 c.p.c. in relazione dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c..

Error in procedendo per aver la Corte di Appello erroneamente ritenuto - sulla base di quanto affermato dalla ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sez.

VI n. 25078/2016 del 7.12.2016 - di non poter disporre la translatio iudicii di cui agli innovativi principi di cui alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione civ. Sez.

Un. n. 18121/2016 del 14.09.2016".

4. I primi due motivi di ricorso, in quanto tra loro strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati, essendo stati svolti unitariamente dalle stesse impugnanti (cfr. pagg. 5-14 del ricorso).

5. A riguardo, occorre premettere che la Corte distrettuale aveva considerato: "Con la sentenza n. 20313/08, la Cassazione sez. lavoro, cassando la sentenza del Tribunale di Trani sez. di Canosa in accoglimento dei tre motivi articolati dal Ministero, ha rimesso le parti dinnanzi al Tribunale di Trani, quale giudice competente al riesame dell'opposizione in conformità con i principi di diritto fissati.

Come tale, questo rinvio è certamente un rinvio cosiddetto "proprio" o "prosecutorio" perché la Corte ha cassato per ragioni di merito, aprendo la fase rescissoria rispetto al giudizio (rescindente) di cassazione, dinnanzi al giudice individuato secondo le norme ordinarie di competenza e non per scelta discrezionale: tale fase, inserendosi nella formazione progressiva del giudicato è finalizzata all'emanazione di una nuova pronuncia di merito che decida la controversia (ovvero integri i capi rimasti indenni della precedente decisione), facendo applicazione dei criteri di giudizio che la Corte ha ritenuto corretti.Il carattere prosecutorio e la natura di fase ulteriore dell'unico e originario giudizio si rinvengono nelle prescrizioni contenute nell'art.394 c.p.c., commi 1 e 3, mentre può escludersi la natura di rinnovazione del precedente grado dalla lettura dell'art. 393 c.p.c.: tanto accade anche in casi di cassazione con rinvio per vizio di motivazione (da solo o cumulato - come nella specie - con il vizio di violazione di legge) e nell'ipotesi di annullamento per il vizio di "omesso esame" di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 - con il vincolo di prendere in considerazione il fatto storico rilevante in causa, il cui esame era stato omesso.

Nel disposto dell'art. 384 c.p.c., comma 2, che pone il vincolo del principio di diritto, nelle disposizioni di cui all'art. 383 c.p.c., commi 1 e 2 che determinano la scelta da parte della stessa Suprema Corte del giudice funzionalmente competente si manifesta, infine, il "dialogo esclusivo" tra la Suprema Corte e il giudice del rinvio per cui la sentenza emessa in tale sede deve intendersi naturalmente soggetta ad impugnazione esclusivamente con il ricorso per cassazione.

In altri termini, posto che il giudice di rinvio non è configurato dall'ordinamento processuale come un grado del giudizio, ma come una fase (rescissoria) del giudizio di cassazione, non può che essere la Suprema Corte il giudice naturalmente deputato al sindacato circa l'ottemperanza da parte del giudice di rinvio del dictum contenuto nella precedente decisione di legittimità; ciò anche quando la cassazione sia avvenuta con rinvio al primo ed unico grado e, nelle more, sia intervenuta (come nel caso all'esame) una nuova disciplina di impugnazione delle sentenze di primo grado, posto che il "recupero" di un grado del giudizio, prima ancora che contrastare con i fondamentali principi di celerità ed economicità che presiedono al giusto processo, risulterebbe distonico rispetto alla stessa funzione del rinvio (così, chiaramente, in Cassazione civile, sez. un.09/06/2016 n. 11844 nella ipotesi parallela della introduzione - per legge sopravvenuta - del secondo grado di merito delle sentenze di opposizione all'esecuzione; in termini, sull'opposizione ex L. 679/81, Cass. civ., sez.

II, 13-01-2017, n. 773)".

6. Occorre, allora, precisare che le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunciarsi sulla relativa questione di massima di particolare importanza, nella sentenza n. 11844/2016, hanno sancito il seguente principio di diritto: "salvo il caso di rinvio improprio (cd. restitutorio), la sentenza emessa in sede di rinvio è soggetta ad impugnazione in via ordinaria unicamente con il ricorso per cassazione; e ciò in quanto il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico e unitario, che ha il suo "riferimento immediato" nel giudizio (rescindente) di cassazione.

Di conseguenza tale regola di impugnazione si applica anche quando - avuto riguardo alla natura della controversia e al regime di impugnabilità vigente al momento della cassazione con rinvio - le parti siano state rimesse innanzi al giudice di primo e unico grado e, nelle more, sia mutato il regime di impugnabilità della sentenza cassata".

Oltre a Cass. n. 773/2017, richiamata dal giudice a quo, a tale orientamento, più di recente, ha dato continuità Cass. civ., sez.

VI, 7.1.2019, n. 167, ed è nello stesso senso, circa l'incidenza in generale dello ius superveniens sul giudizio di rinvio, Cass. civ., sez.

VI, 15.10.2020, n. 22407.

Le ricorrenti, invece, avevano richiamato Cass. civ., sez.

VI, 5.4.2011, n. 7781, secondo la quale: <La natura cd.

"chiusa" del giudizio di rinvio - il quale integra una nuova ed autonoma fase processuale di natura rescissoria - non comporta alcuna deroga al generale principio di diritto processuale tempus regit actum, in virtù del quale l'atto processuale è soggetto alla disciplina vigente nel momento in cui viene compiuto, sebbene successiva all'introduzione del giudizio.

Ne consegue che la sentenza pronunciata all'esito del giudizio di rinvio deve essere impugnata con il mezzo previsto dalla legge vigente al momento dell'impugnazione> (nella specie, questa Corte, in un giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione in base alla L. 24 novembre 1981 n. 689, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace pubblicata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, il cui art. 26, modificando l'art. 23 della citata legge n. 689, ha introdotto, senza distinzioni di sorta, la regola della appellabilità).

La difesa delle p.a. impugnanti richiama, altresì, Cass. civ., sez.

V, 13.9.2013, n. 20984, per la quale: <In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per sanzione amministrativa, a norma dell'art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, la sentenza pronunciata dopo il 2 marzo 2006 è soggetta ad appello, restandone esclusa l'immediata ricorribilità per cassazione, anche se emessa in sede di rinvio, poiché, in base al principio tempus regit acta, il regime impugnatorio del provvedimento del giudice di rinvio non si sottrae allo ius superveniens di cui al d.lgs. n. 40 del 2006>.

7. Nota, ora, il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte, nel §

3.1. della loro motivazione in Cass. 11844/2016, avevano, tra l'altro, considerato che: "sul versante della tesi dell'appellabilità della sentenza, nell'ordinanza interlocutoria, si evidenzia: ... che un'analoga questione di successione di differenti regimi temporali nel corso del giudizio di rinvio, è venuta in rilievo nella materia delle opposizioni a ordinanze-ingiunzioni per sanzioni amministrative (in relazione al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 23) e ha trovato soluzione nella giurisprudenza di legittimità della sentenza di rinvio, avuto riguardo all'art. 394 c.p.c., comma 1, u.p. ("In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la corte ha rinviato la causa") e in applicazione del principio generale tempus regit actum (cfr. Cass. ord. 1 ottobre 2014, n. 20718; Cass. ord. 5 aprile 2011, n. 7781)".

Benché, come anticipato, le Sezioni Unite fossero state chiamate a pronunciarsi sulla risoluzione di una questione di massima di particolare importanza (concernente l'individuazione del mezzo di impugnazione di una sentenza resa in sede di rinvio, nel caso in cui sia mutata la disciplina dell'impugnabilità rispetto al tempo in cui è iniziato il giudizio previsto dagli artt. 392 e segg. c.p.c.), e non per dirimere un contrasto interno alle sezioni semplici, le stesse avevano anche rilevato, "sotto il versante dell'inapplicabilità dello ius superveniens": "che, secondo affermazione ricorrente nella giurisprudenza di legittimità, il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario, potendo rivelarsi così insensibile alle modifiche del regime processuale intervenute in corso di causa (in tal senso, con specifico riferimento al giudizio di rinvio "proprio" o "prosecutorio": cfr. Cass. Sez.

Unite, 17 settembre 2010, n. 19701, in punto di inapplicabilità dello ius superveniens, rappresentato dalla modificazione del termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., della L. 28 dicembre 2005, n. 263, ex art. 2, comma 1, lett. g)".

8. Dunque, in primo luogo la questione affrontata dalle Sezioni Unite non aveva trovato soluzioni univoche nella giurisprudenza di legittimità precedente il loro intervento in relazione in generale all'incidenza dello ius supervenies sul terreno processuale in sede di giudizio di rinvio.

9. Come si è visto, delle due decisioni di legittimità, sulle quali intendeva far leva l'Avvocatura Generale dello Stato, Cass. n. 7781/2011 era stata considerata dalle Sezioni Unite come espressiva della tesi dell'appellabilità della sentenza resa in sede di rinvio come nel caso che qui ci occupa.

Nota, tuttavia, il Collegio che sia tale decisione che Cass. n. 20984/2013 neppure specificavano se nelle fattispecie dalle stesse considerate si fosse in presenza di un rinvio proprio o prosecutorio, oppure improprio o restitutorio.

Ebbene, il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite, come s'è visto, e come meglio risulta dalla motivazione della loro decisione, alla cui completa lettura qui per brevità si rimanda, si basa essenzialmente appunto sulla distinzione tra rinvio "prosecutorio" (rinvio c.d. proprio) e rinvio "restitutorio" (rinvio c.d. improprio) (cfr. in particolare §§ 6., 6.1.,

6.2. della parte motiva di Cass. n. 11844/2016).

Una distinzione, questa, che, oltre ad essere affermata dalla dottrina sull'abbrivo dell'art. 383, comma terzo, c.p.c., le Sezioni Unite nell'occasione hanno considerato recepita dalle stesse sin da Cass. civ., sez. un., 27.2.2008, n. 5087, e perciò ben prima delle due sole decisioni richiamate dalle ricorrenti; ma del resto tale discrimen era presente e operante anche parecchio tempo prima nella giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici (cfr. a mero titolo esemplificativo Cass. civ., sez. lav., 22.11.2003, n. 17780).

10. Rileva adesso la Corte che la stessa Avvocatura Generale dello Stato, nell'ambito dello svolgimento delle due prime censure in esame, ricorda che, "per poter configurare il c.d. prospective overruling e, quindi, per attribuire carattere innovativo, con decorrenza ex nunc, all'intervento nomofilattico", occorre, tra l'altro che "l'esegesi deve essere imprevedibile ovvero seguire ad altra consolidata nel tempo tale da considerarsi diritto vivente e, quindi, da indurre un ragionevole affidamento".11.

Non può, tuttavia, assolutamente condividersi l'assunto delle ricorrenti secondo cui nel caso in questione appaiono ricorrere tutti i requisiti prospettati da questa stessa Corte Suprema, affinché l'ipotesi del c.d. prospective overrulling possa considerarsi sussistente, e, segnatamente, il presupposto rappresentato da un mutamento d'indirizzo che è stato repentino e, comunque, successivo ad altro precedente, consolidato, per quasi un decennio (2006-2016), nel tempo tale da potersi considerare diritto vivente (in punto di appellabilità delle decisioni in materia di sanzioni amministrative anche con riferimento a quelle rese in ipotesi di giudizio di rinvio), come tale, idoneo ad ingenerare un ragionevole affidamento.

12. E' ben vero che questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha confermato in proposito che una esegesi innovativa, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un overrulling processuale (cfr. più di recente, ad es., Cass. civ., sez. un., 8.11.2018, n. 28575; id., sez.

VI, 25.7.2019, n. 20165).

13. Nel caso che ci occupa, tuttavia, le due sole decisioni di legittimità citate dalle ricorrenti non possono affatto considerarsi espressive di un orientamento che potesse reputarsi consolidato all'atto della proposizione dell'appello poi giudicato inammissibile dalla Corte distrettuale.

L'indirizzo in esse pronunce manifestato, in primo luogo, non si è di certo formato sin dall'anno 2006, come sostiene la difesa erariale: trattasi, infatti, come si è visto, di due sole sentenze, una del 2011 e l'altra del 2013, emesse quindi in un torno di tempo di circa due anni appena.

Traendo, poi, le fila di rilievi sopra già svolti in precedenza, si è in presenza solo di due decisioni, che prima facie, per tale esiguo numero, non possono credersi sufficienti ad integrare un orientamento pregresso consolidato.Inoltre, come pure già notato, le stesse decisioni neanche specificavano se si fosse in presenza di sentenze rese in sede di rinvio proprio o improprio; né comunque tenevano conto del relativo distinguo da tempo tracciato nella giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, oltre che in dottrina, e pure ai fini della rilevanza di modifiche del quadro normativo processuale intervenute medio tempore.

Pertanto, neppure si può assolutamente opinare che l'intervento della massima istanza nomofilattica di questa Corte nell'anno 2016, cui si è riferita la Corte territoriale, fosse percepito o percepibile come un mutamento d'indirizzo imprevedibile e men che meno repentino.

Invero, non solo nella trama motivazionale di Cass. n. 11844/2016 non si coglie assolutamente che le Sezioni Unite di questa Corte avessero in qualche modo qualificato il loro intervento come ipotetico overrulling, ma al contrario praticamente buona parte delle ragioni giuridiche della ridetta decisione è incentrata sulla spiegazione del perché il principio di diritto fissato fosse il portato di indirizzi e distinzione già presenti nei precedenti di legittimità, anche delle stesse Sezioni Unite, come peraltro riprovato dal piano rilievo che le successive decisioni di legittimità sul medesimo tema non hanno sinora avuto difficoltà nel seguire detto principio di diritto.

14. Alla stregua di tutte le superiori considerazioni, neppure avendo formato oggetto d'impugnazione la qualificazione del rinvio in questione come rinvio proprio o prosecutorio, operata dalla Corte d'appello, i primi due motivi di ricorso debbono essere disattesi, dovendosi escludere la violazione o la falsa applicazione di tutte le norme indicate dalle ricorrenti.

15. Del pari dev'essere respinto il terzo motivo di ricorso.

La Corte distrettuale aveva scritto che: "La dichiarazione d'inammissibilità per erronea individuazione del mezzo di impugnazione preclude pure la traslatio di cui agli innovativi principi di Cass. civ., sez. un., 14-9-2016, n. 18121, perché erronea non è stata soltanto l'individuazione del destinatario dell'impugnazione stessa, ma anche la scelta del mezzo con cui gravare la sentenza (sul punto, Cass. sez.

IV-3, ord. n. 2578 del 7.12.2016)".

Ebbene, Cass. civ., sez. un., 14.9.2016, n. 18121, aveva insegnato che: "L'appello proposto dinanzi a un giudice diverso da quello indicato dall'art. 341 c.p.c. non determina l'inammissibilità della impugnazione, ma è idoneo a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii, sia nell'ipotesi di appello proposto dinanzi a un giudice territoriale non corrispondente a quello indicato dalla legge, sia nella ipotesi di appello proposto dinanzi a un giudice di grado diverso rispetto a quello dinanzi al quale avrebbe dovuto essere proposto il gravame".

Nota, allora, il Collegio che - come peraltro riconosce la stessa difesa delle p.a. ricorrenti (cfr. pag. 16 del ricorso in esame) - le Sezioni Unite di questa Corte, immediatamente prima di formulare il su riportato principio di diritto nel § 6F) della loro motivazione, avevano specificato: <Pertanto, una volta che si riconosca effetto conservativo all'atto di appello proposto dinanzi a un giudice territorialmente incompetente, non si vede per quale ragione debba escludersi il medesimo effetto nel caso di gravame (sempre che la scelta del mezzo di impugnazione sia corretta) proposto ad un giudice non corrispondente per grado a quello indicato dall'art. 341 cod. proc. civ.>.

Dunque, quanto sancito dalla massima istanza nomofilattica, da un lato, è espressamente ed esclusivamente riferito al mezzo d'impugnazione tipico dell'appello e, dall'altro, è stato infatti circoscritto all'ipotesi in cui la scelta di tale mezzo sia "corretta", a mezzo di esplicita riserva.Successivamente, Cass. n. 25078/2016, richiamata dalla Corte territoriale, aveva, quindi, ritenuto che l'erronea individuazione del mezzo di impugnazione (nella specie, l'appello in luogo del ricorso per cassazione, avverso sentenza definitoria di una opposizione agli atti esecutivi emessa nel periodo di vigenza dell'art. 616, comma 2, ultima parte, c.p.c., poi soppresso dall'art. 49, L. n. 69 del 2009), impedisce l'insorgenza di alcun obbligo per il giudice adito di operare la translatio iudicii in favore del giudice competente sul corretto mezzo d'impugnazione, e ciò in ragione della inammissibilità radicale ed insanabile della impugnazione erroneamente proposta dinanzi al giudice funzionalmente incompetente per grado.

Nella sua motivazione, detta decisione aveva, tra l'altro, osservato che "l'ipotesi in cui il mezzo di gravame è astrattamente corretto, ma indirizzato ad un giudice che, per territorio o per grado, è diverso da quello che avrebbe dovuto essere competente, va tenuta distinta dall'ipotesi in cui l'impugnante esperisce uno strumento processuale inidoneo, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale".

Più di recente, nel confermare il medesimo principio, Cass. civ., sez.

VI, 3.6.2020, n. 10419, circa altro caso di erronea individuazione del mezzo di impugnazione (ossia, sempre l'appello, in luogo del ricorso per cassazione, avverso sentenza definitoria di una opposizione ex art. 617 c.p.c.), aveva rilevato nella sua parte motiva che: "Pertanto, la translatio iudicii avrebbe potuto operare qualora, ad esempio, una sentenza del giudice di pace fosse stata impugnata innanzi alla corte d'appello, anziché al tribunale.

Nel caso in esame, invece, la B. ha esperito un mezzo di impugnazione inammissibile, anche solo in astratto, avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 617 c.p.c..

Non si è trattato di non aver correttamente individuato l'organo giudiziario innanzi al quale proporre il gravame, bensì di aver utilizzato uno strumento processuale erroneo perché radicalmente diverso da quello corretto.

Né può ipotizzarsi che l'atto d'appello potesse convertirsi in ricorso per cassazione, giacché la conversione dell'atto nullo presuppone che esso comunque possieda tutti i requisiti di validità dell'atto nel quale deve essere convertito.

E poiché il ricorso per cassazione è strutturalmente diverso dall'appello, configurandosi come un mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione se proposto, per via straordinaria, ai sensi dell'art.111 Cost., comma 7), tale conversione certamente non è possibile".

16. Ritiene il Collegio di dover senz'altro dare continuità all'orientamento testé illustrato in relazione al caso di specie.

Le ricorrenti nel motivo in esame lamentano che la Corte d'appello di Bari <non abbia sufficientemente approfondito il profilo riguardante il se veramente l'effetto conservativo si verifica solo nel caso di errore relativo alla competenza territoriale del giudice dell'impugnazione e se, quindi, non è davvero possibile alcuna translatio iudicii se l'errore - che, nel caso di specie, appare, invero, "scusabile" (causa overrulling) - riguarda il grado dell'impugnazione ovvero il tipo di impugnazione> ed esprimono <dubbi sulla legittimità e correttezza della motivazione della Corte di Appello di Bari" appunto perché "vi è stato un errore indotto dalla giurisprudenza di codesta stessa ecc.ma Corte e, quindi, un errore "scusabile">.

Sostengono, in definitiva, che "l'impugnazione proposta davanti alla Corte di Appello di Bari (l'appello e non il ricorso per Cassazione) doveva ritenersi, per tutto quanto sopra esposto in riferimento agli approdi ermeneutici vigenti all'epoca e successivamente modificati, del tutto corretta ed ammissibile".

17. Rileva questa Corte che le considerazioni svolte dalle ricorrenti sono all'evidenza contraddittorie e comunque non condivisibili.

In base alle osservazioni in precedenza esposte per respingere i primi due motivi di ricorso, l'adizione della Corte territoriale con impugnazione che le stesse qualificano come "appello" non può essere reputata giustificata dal dedotto "errore scusabile".

Del resto, non è logicamente sostenibile, da una parte, che la proposizione dell'appello fosse sbagliata, sia pure per un errore asseritamente "scusabile", e, dall'altra, che detta impugnazione sarebbe stata "del tutto corretta ed ammissibile".

Parimenti, sarebbe evidentemente contraddittorio quello che pare sostenere la difesa delle amministrazioni ricorrenti con il mezzo in esame, e, cioè, da un lato, che la Corte distrettuale avrebbe dovuto, non declinare la propria competenza (funzionale) a pronunciarsi sull'appello proposto, ma dichiarare che quest'ultima impugnazione era stata erroneamente proposta, e, dall'altro, che la stessa Corte avrebbe dovuto nondimeno consentire una translatio iudicii, prevista per il solo caso di declaratoria d'incompetenza.

Invero, l'erronea individuazione del mezzo d'impugnazione, ossia, dell'appello, in luogo del ricorso per cassazione, come nei casi decisi nelle decisioni di legittimità sopra richiamate, ha provocato anche nella fattispecie in esame un'inammissibilità radicale ed insanabile di tale impugnazione; il che osta a far sì che potesse proseguire il giudizio circa rappello" proposto, ma innanzi a questa Corte Suprema di Cassazione.

19. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

20. Pertanto, le amministrazioni ricorrenti, di nuovo soccombenti, devono essere condannate al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9) (3 .3S ORDINANZA sul ricorso 33511-2018 proposto da: il MINISTERO del LAVORO e delle [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA dei PORTOGHESI n. 12; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].", elettivamente domiciliate in Roma al Viale SS. Pietro e Paolo, n. 50, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1797/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 13.11.2017, R.G. n. 946/2015; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Trani accoglieva l'opposizione che [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., per plurimi motivi, aveva proposto contro due ordinanze ingiunzioni (la n. 1667 e la n. 1668 del 23.1.2000) che la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Bari aveva emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], quale accomandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., poiché aveva proceduto all'assunzione alle proprie dipendenze di diciotto braccianti agricoli in violazione degli artt. 9-bis e 9-quater, comma 4, d.l. n. 510/1996, convertito in L. n. 608/1996 (per aver omesso di trasmettere il primo e il secondo esemplare del registro d'impresa agli enti competenti, nonché per aver omesso di consegnare ai lavoratori, all'atto dell'assunzione il terzo esemplare del registro d'impresa) e dell'art. 9-quater, comma 18, dello stesso d.l. (per infedele compilazione del registro d'impresa). Detto giudice di primo grado, ritenendo fondati i motivi proposti dalle ingiunte, annullava pertanto le ordinanze da loro opposte. 2. Questa Suprema Corte, con sentenza n. 20313/2008, depositata il 23.7.2008, accoglieva il ricorso per cassazione che l'amministrazione aveva proposto contro tale decisione, rilevando l'erronea applicazione dell'art. 9-quater, comma 4, d.l. n. 510/1996 per la mancata consegna del terzo esemplare del registro d'impresa e l'omessa pronuncia sulla violazione relativa alla mancata regolarizzazione del dipendente [OSCURATO:PERSONA]. Per l'effetto cassava la sentenza su menzionata e rinviava al Tribunale, quale giudice in un unico grado, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della L. n. 689/1981, nella formulazione vigente all'epoca della pronuncia.3. Il Ministero provvedeva, quindi, alla riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Trani. 4. Nel frattempo, le opposte impugnavano per revocazione innanzi alla Corte di Cassazione la su indicata sentenza n. 20313/2008 della Sezione Lavoro della medesima Corte, per errore di fatto (avendo quest'ultima ritenuto perfezionata la notifica del ricorso per cassazione dell'amministrazione, laddove doveva ritenersi inesistente, in ragione del previo esperimento a un indirizzo non esistente), ma questa Corte, con sentenza n. 16184/2011, dichiarava inammissibile tale ricorso per revocazione. 5. Successivamente, il Tribunale di Trani, con ordinanza resa nel verbale di udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenendo che questa Corte avesse ad esso rimesso anche la valutazione della ritualità della notifica del primo ricorso per cassazione ad opera del Ministero, dichiarava "inammissibile" il ricorso del 30.6.2005, proposto dall'Avvocatura dello Stato per la cassazione della sentenza del Tribunale di Trani, facendo riferimento al preteso vizio di notificazione sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] e affermava, così, "la piena validità" della sentenza n. 92/2004 del Tribunale di Trani, precedentemente cassata da questa Corte, dichiarando, altresì, la cessazione della materia del contendere e condannando il Ministero alle spese, quantificandole "equitativamente". 6. Con atto di citazione in appello, notificato il 12.6.2015, l'amministrazione impugnava detta decisione innanzi alla Corte d'appello di Bari, sostenendo, preliminarmente, l'esperibilità di tale mezzo di impugnazione, poiché, a norma dell'art. 26 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, le sentenze pronunciate dopo il 2.3.2006 risultavano soggette ad appello, restandone esclusa, conseguentemente, l'immediata ricorribilità per cassazione (in modifica del previgente regime normativo di cui all'art. 23 L. n. 689/1981). A ciò aggiungeva, sulla base del principio "tempus regit actum", che il regime impugnatorio del provvedimento del giudice di rinvio non si sottraeva allo jus superveniens, come più volte ribadito dalla Suprema Corte in casi analoghi (Cass. 5.4.2011, n. 7781; Cass. 13.9.2013, n. 20984). Il Ministero, poi, rilevava l'abnormità del provvedimento del Giudice di prime cure e l'erroneità della statuizione della sentenza, della dichiarazione di cessata materia del contendere e, da ultimo, della condanna "equitativa" alle spese. 7. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Bari dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dal Ministero contro detto provvedimento, compensando integralmente le spese. 8. Avverso tale decisione, il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Bari hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi. 9. Le intimate hanno resistito con unico controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, le amministrazioni ricorrenti denunciano "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 del D.Igs.vo n. 40/2006 di modifica dell'art. 23 della legge n. 689/1981 in relazione all'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.. Error in procedendo per non avere la Corte di Appello interpretato ed applicato la norma alla luce dell'indirizzo ermeneutico di codesta ecc.ma Corte Suprema esistente all'epoca (anno 2015) della proposizione dell'impugnazione". 2. Con il secondo motivo, deducono "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 Cost., 6 Cedu, 24 Cost., 65 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30.01.1941 n. 12, e degli artt. 12 e 15 delle c.d. preleggi in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Esistenza dei presupposti del c.d. prospective overrulling per avere la Corte di Appello deciso la controversia alla luce dell'orientamento giurisprudenziale invalso in seno a codesta ecc.ma Corte Suprema di Cassazione dall'anno 2016 in poi e, quindi, successivamente all'epoca di proposizione dell'impugnazione (Cass. SS.UU, sent. 11844/2016 del 09.06.2016 e Cass. civ. Sez. n. 773/2017 del 13.01.2017)". 3. Con il terzo motivo, si lamenta "Violazione e/o falsa applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici nonché dell'art. 50 c.p.c. in relazione dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.. Error in procedendo per aver la Corte di Appello erroneamente ritenuto - sulla base di quanto affermato dalla ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sez. VI n. 25078/2016 del 7.12.2016 - di non poter disporre la translatio iudicii di cui agli innovativi principi di cui alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione civ. Sez. Un. n. 18121/2016 del 14.09.2016". 4. I primi due motivi di ricorso, in quanto tra loro strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati, essendo stati svolti unitariamente dalle stesse impugnanti (cfr. pagg. 5-14 del ricorso). 5. A riguardo, occorre premettere che la Corte distrettuale aveva considerato: "Con la sentenza n. 20313/08, la Cassazione sez. lavoro, cassando la sentenza del Tribunale di Trani sez. di Canosa in accoglimento dei tre motivi articolati dal Ministero, ha rimesso le parti dinnanzi al Tribunale di Trani, quale giudice competente al riesame dell'opposizione in conformità con i principi di diritto fissati. Come tale, questo rinvio è certamente un rinvio cosiddetto "proprio" o "prosecutorio" perché la Corte ha cassato per ragioni di merito, aprendo la fase rescissoria rispetto al giudizio (rescindente) di cassazione, dinnanzi al giudice individuato secondo le norme ordinarie di competenza e non per scelta discrezionale: tale fase, inserendosi nella formazione progressiva del giudicato è finalizzata all'emanazione di una nuova pronuncia di merito che decida la controversia (ovvero integri i capi rimasti indenni della precedente decisione), facendo applicazione dei criteri di giudizio che la Corte ha ritenuto corretti.Il carattere prosecutorio e la natura di fase ulteriore dell'unico e originario giudizio si rinvengono nelle prescrizioni contenute nell'art.394 c.p.c., commi 1 e 3, mentre può escludersi la natura di rinnovazione del precedente grado dalla lettura dell'art. 393 c.p.c.: tanto accade anche in casi di cassazione con rinvio per vizio di motivazione (da solo o cumulato - come nella specie - con il vizio di violazione di legge) e nell'ipotesi di annullamento per il vizio di "omesso esame" di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 - con il vincolo di prendere in considerazione il fatto storico rilevante in causa, il cui esame era stato omesso. Nel disposto dell'art. 384 c.p.c., comma 2, che pone il vincolo del principio di diritto, nelle disposizioni di cui all'art. 383 c.p.c., commi 1 e 2 che determinano la scelta da parte della stessa Suprema Corte del giudice funzionalmente competente si manifesta, infine, il "dialogo esclusivo" tra la Suprema Corte e il giudice del rinvio per cui la sentenza emessa in tale sede deve intendersi naturalmente soggetta ad impugnazione esclusivamente con il ricorso per cassazione. In altri termini, posto che il giudice di rinvio non è configurato dall'ordinamento processuale come un grado del giudizio, ma come una fase (rescissoria) del giudizio di cassazione, non può che essere la Suprema Corte il giudice naturalmente deputato al sindacato circa l'ottemperanza da parte del giudice di rinvio del dictum contenuto nella precedente decisione di legittimità; ciò anche quando la cassazione sia avvenuta con rinvio al primo ed unico grado e, nelle more, sia intervenuta (come nel caso all'esame) una nuova disciplina di impugnazione delle sentenze di primo grado, posto che il "recupero" di un grado del giudizio, prima ancora che contrastare con i fondamentali principi di celerità ed economicità che presiedono al giusto processo, risulterebbe distonico rispetto alla stessa funzione del rinvio (così, chiaramente, in Cassazione civile, sez. un.09/06/2016 n. 11844 nella ipotesi parallela della introduzione - per legge sopravvenuta - del secondo grado di merito delle sentenze di opposizione all'esecuzione; in termini, sull'opposizione ex L. 679/81, Cass. civ., sez. II, 13-01-2017, n. 773)". 6. Occorre, allora, precisare che le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunciarsi sulla relativa questione di massima di particolare importanza, nella sentenza n. 11844/2016, hanno sancito il seguente principio di diritto: "salvo il caso di rinvio improprio (cd. restitutorio), la sentenza emessa in sede di rinvio è soggetta ad impugnazione in via ordinaria unicamente con il ricorso per cassazione; e ciò in quanto il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico e unitario, che ha il suo "riferimento immediato" nel giudizio (rescindente) di cassazione. Di conseguenza tale regola di impugnazione si applica anche quando - avuto riguardo alla natura della controversia e al regime di impugnabilità vigente al momento della cassazione con rinvio - le parti siano state rimesse innanzi al giudice di primo e unico grado e, nelle more, sia mutato il regime di impugnabilità della sentenza cassata". Oltre a Cass. n. 773/2017, richiamata dal giudice a quo, a tale orientamento, più di recente, ha dato continuità Cass. civ., sez. VI, 7.1.2019, n. 167, ed è nello stesso senso, circa l'incidenza in generale dello ius superveniens sul giudizio di rinvio, Cass. civ., sez. VI, 15.10.2020, n. 22407. Le ricorrenti, invece, avevano richiamato Cass. civ., sez. VI, 5.4.2011, n. 7781, secondo la quale: <La natura cd. "chiusa" del giudizio di rinvio - il quale integra una nuova ed autonoma fase processuale di natura rescissoria - non comporta alcuna deroga al generale principio di diritto processuale tempus regit actum, in virtù del quale l'atto processuale è soggetto alla disciplina vigente nel momento in cui viene compiuto, sebbene successiva all'introduzione del giudizio. Ne consegue che la sentenza pronunciata all'esito del giudizio di rinvio deve essere impugnata con il mezzo previsto dalla legge vigente al momento dell'impugnazione> (nella specie, questa Corte, in un giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione in base alla L. 24 novembre 1981 n. 689, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace pubblicata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, il cui art. 26, modificando l'art. 23 della citata legge n. 689, ha introdotto, senza distinzioni di sorta, la regola della appellabilità). La difesa delle p.a. impugnanti richiama, altresì, Cass. civ., sez. V, 13.9.2013, n. 20984, per la quale: <In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per sanzione amministrativa, a norma dell'art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, la sentenza pronunciata dopo il 2 marzo 2006 è soggetta ad appello, restandone esclusa l'immediata ricorribilità per cassazione, anche se emessa in sede di rinvio, poiché, in base al principio tempus regit acta, il regime impugnatorio del provvedimento del giudice di rinvio non si sottrae allo ius superveniens di cui al d.lgs. n. 40 del 2006>. 7. Nota, ora, il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte, nel § 3.1. della loro motivazione in Cass. 11844/2016, avevano, tra l'altro, considerato che: "sul versante della tesi dell'appellabilità della sentenza, nell'ordinanza interlocutoria, si evidenzia: ... che un'analoga questione di successione di differenti regimi temporali nel corso del giudizio di rinvio, è venuta in rilievo nella materia delle opposizioni a ordinanze-ingiunzioni per sanzioni amministrative (in relazione al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 23) e ha trovato soluzione nella giurisprudenza di legittimità della sentenza di rinvio, avuto riguardo all'art. 394 c.p.c., comma 1, u.p. ("In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la corte ha rinviato la causa") e in applicazione del principio generale tempus regit actum (cfr. Cass. ord. 1 ottobre 2014, n. 20718; Cass. ord. 5 aprile 2011, n. 7781)". Benché, come anticipato, le Sezioni Unite fossero state chiamate a pronunciarsi sulla risoluzione di una questione di massima di particolare importanza (concernente l'individuazione del mezzo di impugnazione di una sentenza resa in sede di rinvio, nel caso in cui sia mutata la disciplina dell'impugnabilità rispetto al tempo in cui è iniziato il giudizio previsto dagli artt. 392 e segg. c.p.c.), e non per dirimere un contrasto interno alle sezioni semplici, le stesse avevano anche rilevato, "sotto il versante dell'inapplicabilità dello ius superveniens": "che, secondo affermazione ricorrente nella giurisprudenza di legittimità, il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario, potendo rivelarsi così insensibile alle modifiche del regime processuale intervenute in corso di causa (in tal senso, con specifico riferimento al giudizio di rinvio "proprio" o "prosecutorio": cfr. Cass. Sez. Unite, 17 settembre 2010, n. 19701, in punto di inapplicabilità dello ius superveniens, rappresentato dalla modificazione del termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., della L. 28 dicembre 2005, n. 263, ex art. 2, comma 1, lett. g)". 8. Dunque, in primo luogo la questione affrontata dalle Sezioni Unite non aveva trovato soluzioni univoche nella giurisprudenza di legittimità precedente il loro intervento in relazione in generale all'incidenza dello ius supervenies sul terreno processuale in sede di giudizio di rinvio. 9. Come si è visto, delle due decisioni di legittimità, sulle quali intendeva far leva l'Avvocatura Generale dello Stato, Cass. n. 7781/2011 era stata considerata dalle Sezioni Unite come espressiva della tesi dell'appellabilità della sentenza resa in sede di rinvio come nel caso che qui ci occupa. Nota, tuttavia, il Collegio che sia tale decisione che Cass. n. 20984/2013 neppure specificavano se nelle fattispecie dalle stesse considerate si fosse in presenza di un rinvio proprio o prosecutorio, oppure improprio o restitutorio. Ebbene, il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite, come s'è visto, e come meglio risulta dalla motivazione della loro decisione, alla cui completa lettura qui per brevità si rimanda, si basa essenzialmente appunto sulla distinzione tra rinvio "prosecutorio" (rinvio c.d. proprio) e rinvio "restitutorio" (rinvio c.d. improprio) (cfr. in particolare §§ 6., 6.1., 6.2. della parte motiva di Cass. n. 11844/2016). Una distinzione, questa, che, oltre ad essere affermata dalla dottrina sull'abbrivo dell'art. 383, comma terzo, c.p.c., le Sezioni Unite nell'occasione hanno considerato recepita dalle stesse sin da Cass. civ., sez. un., 27.2.2008, n. 5087, e perciò ben prima delle due sole decisioni richiamate dalle ricorrenti; ma del resto tale discrimen era presente e operante anche parecchio tempo prima nella giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici (cfr. a mero titolo esemplificativo Cass. civ., sez. lav., 22.11.2003, n. 17780). 10. Rileva adesso la Corte che la stessa Avvocatura Generale dello Stato, nell'ambito dello svolgimento delle due prime censure in esame, ricorda che, "per poter configurare il c.d. prospective overruling e, quindi, per attribuire carattere innovativo, con decorrenza ex nunc, all'intervento nomofilattico", occorre, tra l'altro che "l'esegesi deve essere imprevedibile ovvero seguire ad altra consolidata nel tempo tale da considerarsi diritto vivente e, quindi, da indurre un ragionevole affidamento".11. Non può, tuttavia, assolutamente condividersi l'assunto delle ricorrenti secondo cui nel caso in questione appaiono ricorrere tutti i requisiti prospettati da questa stessa Corte Suprema, affinché l'ipotesi del c.d. prospective overrulling possa considerarsi sussistente, e, segnatamente, il presupposto rappresentato da un mutamento d'indirizzo che è stato repentino e, comunque, successivo ad altro precedente, consolidato, per quasi un decennio (2006-2016), nel tempo tale da potersi considerare diritto vivente (in punto di appellabilità delle decisioni in materia di sanzioni amministrative anche con riferimento a quelle rese in ipotesi di giudizio di rinvio), come tale, idoneo ad ingenerare un ragionevole affidamento. 12. E' ben vero che questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha confermato in proposito che una esegesi innovativa, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un overrulling processuale (cfr. più di recente, ad es., Cass. civ., sez. un., 8.11.2018, n. 28575; id., sez. VI, 25.7.2019, n. 20165). 13. Nel caso che ci occupa, tuttavia, le due sole decisioni di legittimità citate dalle ricorrenti non possono affatto considerarsi espressive di un orientamento che potesse reputarsi consolidato all'atto della proposizione dell'appello poi giudicato inammissibile dalla Corte distrettuale. L'indirizzo in esse pronunce manifestato, in primo luogo, non si è di certo formato sin dall'anno 2006, come sostiene la difesa erariale: trattasi, infatti, come si è visto, di due sole sentenze, una del 2011 e l'altra del 2013, emesse quindi in un torno di tempo di circa due anni appena. Traendo, poi, le fila di rilievi sopra già svolti in precedenza, si è in presenza solo di due decisioni, che prima facie, per tale esiguo numero, non possono credersi sufficienti ad integrare un orientamento pregresso consolidato.Inoltre, come pure già notato, le stesse decisioni neanche specificavano se si fosse in presenza di sentenze rese in sede di rinvio proprio o improprio; né comunque tenevano conto del relativo distinguo da tempo tracciato nella giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, oltre che in dottrina, e pure ai fini della rilevanza di modifiche del quadro normativo processuale intervenute medio tempore. Pertanto, neppure si può assolutamente opinare che l'intervento della massima istanza nomofilattica di questa Corte nell'anno 2016, cui si è riferita la Corte territoriale, fosse percepito o percepibile come un mutamento d'indirizzo imprevedibile e men che meno repentino. Invero, non solo nella trama motivazionale di Cass. n. 11844/2016 non si coglie assolutamente che le Sezioni Unite di questa Corte avessero in qualche modo qualificato il loro intervento come ipotetico overrulling, ma al contrario praticamente buona parte delle ragioni giuridiche della ridetta decisione è incentrata sulla spiegazione del perché il principio di diritto fissato fosse il portato di indirizzi e distinzione già presenti nei precedenti di legittimità, anche delle stesse Sezioni Unite, come peraltro riprovato dal piano rilievo che le successive decisioni di legittimità sul medesimo tema non hanno sinora avuto difficoltà nel seguire detto principio di diritto. 14. Alla stregua di tutte le superiori considerazioni, neppure avendo formato oggetto d'impugnazione la qualificazione del rinvio in questione come rinvio proprio o prosecutorio, operata dalla Corte d'appello, i primi due motivi di ricorso debbono essere disattesi, dovendosi escludere la violazione o la falsa applicazione di tutte le norme indicate dalle ricorrenti. 15. Del pari dev'essere respinto il terzo motivo di ricorso. La Corte distrettuale aveva scritto che: "La dichiarazione d'inammissibilità per erronea individuazione del mezzo di impugnazione preclude pure la traslatio di cui agli innovativi principi di Cass. civ., sez. un., 14-9-2016, n. 18121, perché erronea non è stata soltanto l'individuazione del destinatario dell'impugnazione stessa, ma anche la scelta del mezzo con cui gravare la sentenza (sul punto, Cass. sez. IV-3, ord. n. 2578 del 7.12.2016)". Ebbene, Cass. civ., sez. un., 14.9.2016, n. 18121, aveva insegnato che: "L'appello proposto dinanzi a un giudice diverso da quello indicato dall'art. 341 c.p.c. non determina l'inammissibilità della impugnazione, ma è idoneo a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii, sia nell'ipotesi di appello proposto dinanzi a un giudice territoriale non corrispondente a quello indicato dalla legge, sia nella ipotesi di appello proposto dinanzi a un giudice di grado diverso rispetto a quello dinanzi al quale avrebbe dovuto essere proposto il gravame". Nota, allora, il Collegio che - come peraltro riconosce la stessa difesa delle p.a. ricorrenti (cfr. pag. 16 del ricorso in esame) - le Sezioni Unite di questa Corte, immediatamente prima di formulare il su riportato principio di diritto nel § 6F) della loro motivazione, avevano specificato: <Pertanto, una volta che si riconosca effetto conservativo all'atto di appello proposto dinanzi a un giudice territorialmente incompetente, non si vede per quale ragione debba escludersi il medesimo effetto nel caso di gravame (sempre che la scelta del mezzo di impugnazione sia corretta) proposto ad un giudice non corrispondente per grado a quello indicato dall'art. 341 cod. proc. civ.>. Dunque, quanto sancito dalla massima istanza nomofilattica, da un lato, è espressamente ed esclusivamente riferito al mezzo d'impugnazione tipico dell'appello e, dall'altro, è stato infatti circoscritto all'ipotesi in cui la scelta di tale mezzo sia "corretta", a mezzo di esplicita riserva.Successivamente, Cass. n. 25078/2016, richiamata dalla Corte territoriale, aveva, quindi, ritenuto che l'erronea individuazione del mezzo di impugnazione (nella specie, l'appello in luogo del ricorso per cassazione, avverso sentenza definitoria di una opposizione agli atti esecutivi emessa nel periodo di vigenza dell'art. 616, comma 2, ultima parte, c.p.c., poi soppresso dall'art. 49, L. n. 69 del 2009), impedisce l'insorgenza di alcun obbligo per il giudice adito di operare la translatio iudicii in favore del giudice competente sul corretto mezzo d'impugnazione, e ciò in ragione della inammissibilità radicale ed insanabile della impugnazione erroneamente proposta dinanzi al giudice funzionalmente incompetente per grado. Nella sua motivazione, detta decisione aveva, tra l'altro, osservato che "l'ipotesi in cui il mezzo di gravame è astrattamente corretto, ma indirizzato ad un giudice che, per territorio o per grado, è diverso da quello che avrebbe dovuto essere competente, va tenuta distinta dall'ipotesi in cui l'impugnante esperisce uno strumento processuale inidoneo, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale". Più di recente, nel confermare il medesimo principio, Cass. civ., sez. VI, 3.6.2020, n. 10419, circa altro caso di erronea individuazione del mezzo di impugnazione (ossia, sempre l'appello, in luogo del ricorso per cassazione, avverso sentenza definitoria di una opposizione ex art. 617 c.p.c.), aveva rilevato nella sua parte motiva che: "Pertanto, la translatio iudicii avrebbe potuto operare qualora, ad esempio, una sentenza del giudice di pace fosse stata impugnata innanzi alla corte d'appello, anziché al tribunale. Nel caso in esame, invece, la B. ha esperito un mezzo di impugnazione inammissibile, anche solo in astratto, avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Non si è trattato di non aver correttamente individuato l'organo giudiziario innanzi al quale proporre il gravame, bensì di aver utilizzato uno strumento processuale erroneo perché radicalmente diverso da quello corretto. Né può ipotizzarsi che l'atto d'appello potesse convertirsi in ricorso per cassazione, giacché la conversione dell'atto nullo presuppone che esso comunque possieda tutti i requisiti di validità dell'atto nel quale deve essere convertito. E poiché il ricorso per cassazione è strutturalmente diverso dall'appello, configurandosi come un mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione se proposto, per via straordinaria, ai sensi dell'art.111 Cost., comma 7), tale conversione certamente non è possibile". 16. Ritiene il Collegio di dover senz'altro dare continuità all'orientamento testé illustrato in relazione al caso di specie. Le ricorrenti nel motivo in esame lamentano che la Corte d'appello di Bari <non abbia sufficientemente approfondito il profilo riguardante il se veramente l'effetto conservativo si verifica solo nel caso di errore relativo alla competenza territoriale del giudice dell'impugnazione e se, quindi, non è davvero possibile alcuna translatio iudicii se l'errore - che, nel caso di specie, appare, invero, "scusabile" (causa overrulling) - riguarda il grado dell'impugnazione ovvero il tipo di impugnazione> ed esprimono <dubbi sulla legittimità e correttezza della motivazione della Corte di Appello di Bari" appunto perché "vi è stato un errore indotto dalla giurisprudenza di codesta stessa ecc.ma Corte e, quindi, un errore "scusabile">. Sostengono, in definitiva, che "l'impugnazione proposta davanti alla Corte di Appello di Bari (l'appello e non il ricorso per Cassazione) doveva ritenersi, per tutto quanto sopra esposto in riferimento agli approdi ermeneutici vigenti all'epoca e successivamente modificati, del tutto corretta ed ammissibile". 17. Rileva questa Corte che le considerazioni svolte dalle ricorrenti sono all'evidenza contraddittorie e comunque non condivisibili. In base alle osservazioni in precedenza esposte per respingere i primi due motivi di ricorso, l'adizione della Corte territoriale con impugnazione che le stesse qualificano come "appello" non può essere reputata giustificata dal dedotto "errore scusabile". Del resto, non è logicamente sostenibile, da una parte, che la proposizione dell'appello fosse sbagliata, sia pure per un errore asseritamente "scusabile", e, dall'altra, che detta impugnazione sarebbe stata "del tutto corretta ed ammissibile". Parimenti, sarebbe evidentemente contraddittorio quello che pare sostenere la difesa delle amministrazioni ricorrenti con il mezzo in esame, e, cioè, da un lato, che la Corte distrettuale avrebbe dovuto, non declinare la propria competenza (funzionale) a pronunciarsi sull'appello proposto, ma dichiarare che quest'ultima impugnazione era stata erroneamente proposta, e, dall'altro, che la stessa Corte avrebbe dovuto nondimeno consentire una translatio iudicii, prevista per il solo caso di declaratoria d'incompetenza. Invero, l'erronea individuazione del mezzo d'impugnazione, ossia, dell'appello, in luogo del ricorso per cassazione, come nei casi decisi nelle decisioni di legittimità sopra richiamate, ha provocato anche nella fattispecie in esame un'inammissibilità radicale ed insanabile di tale impugnazione; il che osta a far sì che potesse proseguire il giudizio circa rappello" proposto, ma innanzi a questa Corte Suprema di Cassazione. 19. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 20. Pertanto, le amministrazioni ricorrenti, di nuovo soccombenti, devono essere condannate al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31538/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris