CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2025
Cassazione n. 23765/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la penale responsabilità per il solo reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990 (capo 2) così riqualificato il fatto, perché deteneva, per fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo eroina e marijuana. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Osserva il Collegio che, affinché il lucro perseguito possa definirsi di speciale tenuità occorre che le somme siano quanto meno quantificate nel loro ammontare, mancando altrimenti il parametro in forza del quale qualunque valutazione si tradurrebbe in un apprezzamento arbitrario: elemento imprescindibile a tal fine diventa perciò l'individuazione dell'utilità marginale dell'incasso commisurato al valore venale del bene compravenduto, di cui il ricorso non reca traccia, non potendo prescindersi, neppure per i delitti indotti da motivi di lucro diversi da quelli contro il patrimonio, dal valore della res oggetto della transazione negoziale sottostante (Sez. 3, Sentenza n. 18013 del 05/02/2019 Rv. 275950). Ma anche in disparte da tale osservazione, la difesa tralascia integralmente il secondo addendo che deve presiedere alla valutazione richiesta dall'art. 62 n.4 cod. pen., costituito dalla speciale tenuità del danno o del pericolo derivante dalla condotta delittuosa. Il che impone una valutazione che si estende al di là della condotta isolatamente considerata, dovendo la valutazione richiesta all'interprete in termini di particolare tenuità coprire tanto l'elemento del lucro in concreto conseguito e, dunque, un fattore suscettibile di un apprezzamento squisitamente economico, quanto le conseguenze che da essa derivano e dunque i risvolti di natura criminale che vanno al di là, in quanto riferiti al bene. giuridico protétto da'lla norma incriminatr.ice, di un'angolazione soltanto patrimoniaie. L'accertamento del disvalore complessivo della condotta, da parametrarsi ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all'evento (dannoso o pericoloso) del reato - fattori ontologicamente distinti da quelli che concorrono a delineare il fatto di lieve entità ex art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 -, deve rivelare una particolare modestia, "tale da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito", all'esito di una valutazione ancorata a parametri di maggiore intensità e pregnanza rispetto a quelli rilevanti per l'integrazione della fattispecie "lieve" (cf..Sez. U, Sentenza n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499). Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha fondato il diniego dell'attenuante invocata dalle difese sulla (Sez. 3, n. 10234 del 25/01/2024 Ud. (dep. 12/03/2024 ) Rv. 286034. Nel caso in disamina, la Corte ha correttamente escluso l'attenuante de qua posto che la vendita reiterata nel tempo di quantitativi di sostanza drogante del tipo eroina per quaranta euro ciascuna avrebbe assicurato all'agente un profitto che, sia pure non elevato, non rientra nel concetto di speciale tenuità. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/05/2025 Il Consigliere estens