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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 35082/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di furto aggravato dall'avere commesso il fatto su cosa esposta alla pubblica fede.

Visti i verbali di remissione della querela ed accettazione della '3tessa allegati al ricorso.

Considerato che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, come da richiesta della difesa, in quanto il reato è estinto per remissione di querela.

Ritenuto che le spese del procedimento devono porsi a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato ,è estinto per remissione di querela.

Spese processuali a carico del querelato.

Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ide te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di furto aggravato dall'avere commesso il fatto su cosa esposta alla pubblica fede. Visti i verbali di remissione della querela ed accettazione della '3tessa allegati al ricorso. Considerato che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, come da richiesta della difesa, in quanto il reato è estinto per remissione di querela. Ritenuto che le spese del procedimento devono porsi a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato ,è estinto per remissione di querela. Spese processuali a carico del querelato. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ide te
Sentenza Cassazione n. 35082/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris