CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39939/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio dell'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] in riferimento a tre sentenze di condanna. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge, e in ispecie del principio di unificazione delle pene concorrenti, in specie per vincolo di continuazione. 3. Il ricorso è genericamente articolato. La Corte di appello ha revocato il beneficio dell'indulto in ragione del fatto che l'interessato risulta aver commesso nei cinque anni dallandi entrata in vigore della legge n. 241 del 2006 un delitto non colposo, un fatto di bancarotta fraudolenta, con condanna a pena detentiva non inferiore a due anni, in particolare anni tre di reclusione. Non si comprende, allora, per la genericità del motivo, perché mai debba essere ritenuta l'illegittimità della impugnata decisione in ragione del principio della unificazione delle pene concorrenti. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il co re estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] alucia [OSCURATO:PERSONA]