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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 1977

Cassazione n. 21119/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/10/1977 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di BARI Idato avviso allejFtiT udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta dal giudice di primo grado a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rapina aggravata.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale inflitto una pena particolarmente gravosa.

2. Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso c:omporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Giuseppina A. R. Pacilli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/10/1977 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di BARI Idato avviso allejFtiT udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta dal giudice di primo grado a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rapina aggravata. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale inflitto una pena particolarmente gravosa. 2. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso c:omporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Giuseppina A. R. Pacilli
Sentenza Cassazione n. 21119/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris