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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 21314/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca COSTANTINI, con le quali si è chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette altresì le conclusioni rassegnate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Castrovillari, per CARAVETTA [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del riesame - giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento di precedente ordinanza da parte della Terza Sezione penale di questa Corte con sentenza n. 40055 del 12/5/2021 - ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (soggetto sottoposto a indagini quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e figli per i reati di cui agli artt. 56 e 1161, cod. nav., e 633 e 639 bis, cod. pen.) avverso il decreto del GIP del Tribunale di Castrovillari di rigetto dell'istanza di dissequestro di parte di un'area demaniale (fg. 80, p.11a 06 Comune di [OSCURATO:PERSONA]).

2. In particolare, il giudice rimettente, investito del ricorso del pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Cosenza, giudice del riesame delle misure cautelari reali, aveva accolto l'appello proposto dalla CARAVETTA avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto in sede di convalida dal medesimo giudice il 28 agosto 2019 e ordinato il dissequestro dell'area destinata alla posa delle sdraio e degli ombrelloni sita nella struttura balneare [OSCURATO:PERSONA] in Schiavonea di [OSCURATO:PERSONA], ha accolto lo stesso, annullando l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cosenza per nuovo giudizio.

La Corte ha rilevato che il giudice procedente aveva disatteso l'istanza del 22 luglio 2020, con la quale era stata richiesta la revoca del sequestro preventivo già disposto (o comunque la concessione della facoltà d'uso delle aree identificate dalle concessioni demaniali a suo tempo rilasciate, tra l'altro rappresentando la pendenza di ricorso per cassazione circa l'avvenuta conferma della convalida dell'operato sequestro dell'area destinata alla posa di sdraio e ombrelloni), in ragione degli interventi normativi e dell'interpretazione fornita nel tempo da questa Corte di legittimità, ritenendo che non esistesse, nella specie, un titolo valido di detenzione del bene demaniale e che il Comune, al contempo, non potesse rilasciare valido titolo di proroga, con conseguente insussistenza del diritto alla restituzione dell'area in favore della richiedente già concessionaria.

Dal canto suo, il Tribunale del riesame di Cosenza aveva ritenuto il fumus dell'insussistenza di decadenza dalla concessione per titolo o colpa del concessionario, ovvero sorta dopo la legge n. 88 del 2001, dovendosi in tal senso interpretare anche il decreto legge n. 34 del 2020, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, quanto al pagamento del canone previsto nell'atto di concessione.

Il giudice di legittimità, di contro, considerata la non conformità al diritto euro- unitario delle proroghe automatiche, e generalizzate in via normativa interna, alle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo, una volta scaduta la concessione demaniale e, dunque, la conseguente insussistenza di un diritto del già concessionario al rinnovo e di una posizione di preferenza nella necessaria procedura, da instaurarsi a opera dell'Amministrazione per il rilascio della nuova concessione (e l'inammissibilità, dunque, di concessioni implicite, non esistendo neppure un diritto al rinnovo o alla proroga automatica ope legis), ha ritenuto non invocabili in sede cautelare la normativa che dispone la proroga quindicennale delle concessioni vigenti, come previsto dalla legge di bilancio 2019 e le norme del cd. decreto rilancio, siccome ritenute al più inerenti ai rapporti tra le Pubbliche amministrazioni e i soggetti concessionari al fine di sospendere eventuali procedimenti di devoluzione di beni, nonché di rilascio o assegnazione delle aree oggetto di concessione.

Al contrario, nel caso in esame, da un lato, simili procedimenti non risultavano adottati dall'Amministrazione comunale (osservando il giudice rimettente che la palese e protratta pluriennale inerzia dell'ente locale nella definizione formale dei rapporti con la società dell'indagata rappresentava anzi l'unico elemento certo della vicenda); dall'altro, era stata ipotizzata l'occupazione abusiva e arbitraria di spazi demaniali, a riguardo della quale già l'istante aveva proposto ricorso in sede di legittimità nei confronti del provvedimento del Tribunale del riesame, che aveva ravvisato il fumus di tale arbitrarietà, sia pure con valutazione di natura istituzionalmente interinale.

La Corte rimettente ha poi ricordato che l'occupazione dello spazio demaniale marittimo è "arbitraria" e integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. se non legittimata da un valido ed efficace titolo concessorio, rilasciato in precedenza e non surrogabile da altri atti, ovvero allorquando sia scaduto o inefficace il provvedimento abilitativo, ritenendo, quanto alla rivendicata buona fede dell'indagata (in ragione dell'incertezza normativa, dell'avvenuto pagamento dei canoni concessori, della molteplicità e scarsa chiarezza dei passaggi procedimentali), la insussistenza di elementi tali da escludere ictu ocull l'elemento soggettivo e disponendo, quindi, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Cosenza, affinché, con libertà di giudizio e completezza di valutazione sia processuale che anche eventualmente in ordine a forme e modalità dell'ipotetico vincolo reale, procedesse a nuovo giudizio.

3. La difesa della indagata ha proposto ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'appello, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione al principio di dirn:to posto dal giudice rimettente.

Il Tribunale avrebbe omesso ogni considerazione in ordine alle produzioni documentali, in particolare alle proroghe delle concessioni demaniali, rilevando che non era stato iscritto alcun procedimento penale in capo alla CARAVETTA per reati inerenti al rilascio delle concesioni demaniali, a conferma dell'assoluta buona fede della stessa.

In ricorso viene pure evocata la normativa sovranazionale e la giurisprudenza del giudice amministrativo, parimenti richiamata nella sentenza di annullamento, rilevando la difesa il mancato confronto del Tribunale con tali elementi e richiamando l'ampiezza dei poteri del giudice del rinvio in caso di annullamento per vizio motivazionale.

4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca COSTANTINI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Anche la difesa della ricorrente ha rassegnato conclusioni scritte a norma dell'art. 23. comma 8, d.l. n. 137 del 2020, con le quali ha replicato alle osservazioni del Procuratore generale, concludendo per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Tribunale, giudice del rinvio, richiamato il percorso valutativo delineato dalla Corte rimettente, ha intanto precisato che, alla stregua dei principi ivi affermati, dovevano ritenersi non invocabili, nella specie, gli atti normativi intesi a prolungare gli effetti di una concessione scaduta e mai prorogata e il principio dell'affidamento nell'esercizio del relativo potere, alla luce della obiettiva ambiguità di una amministrazione comunale che aveva chiesto la corresponsione di canoni concessori, senza adottare i provvedimenti di proroga della concessione.

La condizione di occupante abusivo e, quanto alla fase cautelare, la mancanza della sua buona fede, impedivano, pertanto, all'appellante di dolersi legittimamente dello spossessamento degli spazi demaniali gestiti, traducendosi le critiche mosse al provvedimento di rigetto in una censura, non consentita, alla stessa sentenza di annullamento.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

Va intanto premesso che, avverso il provvedimento impugnato, il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall'art. 325 cod.proc.pen., a tenore del quale "Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge".

In proposito, le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 co. 1 c.p.p. citato, rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. unite n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. (cfr., ex multis, sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc.

Vespoli e altri, Rv. 242916).

4. Ciò posto, nella sentenza di annullamento, il giudice rimettente ha evidenziato il vizio che connotava il provvedimento di rigetto censurato in quella sede, ponendo stringenti confini al rinnovato giudizio, per ritenuta inapplicabilità della normativa emergenziale e illegittimità di ogni forma di proroga, tanto più tacita, alle concessioni demaniali rilasciate dall'ente locale, del quale ha anche stigmatizzato la ambiguità delle scelte condotte e, per quanto in questa sede maggiormente rilevante, alla stregua del tenore del ricorso, l'assenza di elementi attestanti la buona fede dell'indagata.

5. Le censure articolate da parte ricorrente non prospettano errores in iudicando o in procedendo, ma costituiscono, semmai, una critica al ragionamento esplicativo contenuto nella stessa sentenza di annullamento, riproponendo argomenti che il giudice rimettente ha ritenuto estranei al caso di specie, nel quale mancava del tutto il titolo per l'occupazione dell'area demaniale oggetto del provvedimento censurato.

Peraltro, del tutto de-assiale si presenta il riferimento operato in ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] e alla pronuncia del massimo consesso della giustizia amministrativa adottata il 9 novembre 2021: in quella sede, infatti, i giudici amministrativi, con il loro intervento nomofilattico (inteso ad affermare il principio secondo il quale, alla luce della normativa euro-unitaria e, in particolare, dell'art. 12 della [OSCURATO:PERSONA] cit., il rilascio e il rinnovo delle concessioni marittime a uso turistico-ricreativo deve avvenire con la gara garantendo la concorrenza, con conseguente disapplicazione della normativa nazionale che dispone la proroga automatica), si sono limitati a prevedere la perdurante efficacia delle concessioni in atto sino al 31 dicembre 2023, stante la portata dirompente della decisione adottata, onde scongiurare cioè il grave impatto economico-sociale che deriverebbe dalla immediata decadenza di tutte le concessioni in essere, considerati anche i tempi necessari per le amministrazioni pubbliche per predisporre e espletare le gare (Cons.

St., Ad.

Plen. 9 novembre 2021, n. 17).

Nel caso in esame, al contrario, non viene in discussione un profilo di diritto alla proroga, a qualsivoglia titolo invocata, avendo il giudice rimettente chiarito, con portata invero vincolante in questo giudizio, che la situazione sottostante escludeva qualsivoglia ipotesi di proroga anche tacita, versandosi in ipotesi di occupazione arbitraria di spazio demaniale.

I giudici territoriali, dal canto loro, hanno fatto corretta applicazione di tali principi e ritenuto, in difetto di elementi attestanti la buona fede dell'indagata, che costei non avesse alcun titolo per dolersi legittimamente dello spossessamento dell'area demaniale dalla stessa gestita.

6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr.

Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca COSTANTINI, con le quali si è chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette altresì le conclusioni rassegnate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Castrovillari, per CARAVETTA [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del riesame - giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento di precedente ordinanza da parte della Terza Sezione penale di questa Corte con sentenza n. 40055 del 12/5/2021 - ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (soggetto sottoposto a indagini quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e figli per i reati di cui agli artt. 56 e 1161, cod. nav., e 633 e 639 bis, cod. pen.) avverso il decreto del GIP del Tribunale di Castrovillari di rigetto dell'istanza di dissequestro di parte di un'area demaniale (fg. 80, p.11a 06 Comune di [OSCURATO:PERSONA]). 2. In particolare, il giudice rimettente, investito del ricorso del pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Cosenza, giudice del riesame delle misure cautelari reali, aveva accolto l'appello proposto dalla CARAVETTA avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto in sede di convalida dal medesimo giudice il 28 agosto 2019 e ordinato il dissequestro dell'area destinata alla posa delle sdraio e degli ombrelloni sita nella struttura balneare [OSCURATO:PERSONA] in Schiavonea di [OSCURATO:PERSONA], ha accolto lo stesso, annullando l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cosenza per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il giudice procedente aveva disatteso l'istanza del 22 luglio 2020, con la quale era stata richiesta la revoca del sequestro preventivo già disposto (o comunque la concessione della facoltà d'uso delle aree identificate dalle concessioni demaniali a suo tempo rilasciate, tra l'altro rappresentando la pendenza di ricorso per cassazione circa l'avvenuta conferma della convalida dell'operato sequestro dell'area destinata alla posa di sdraio e ombrelloni), in ragione degli interventi normativi e dell'interpretazione fornita nel tempo da questa Corte di legittimità, ritenendo che non esistesse, nella specie, un titolo valido di detenzione del bene demaniale e che il Comune, al contempo, non potesse rilasciare valido titolo di proroga, con conseguente insussistenza del diritto alla restituzione dell'area in favore della richiedente già concessionaria. Dal canto suo, il Tribunale del riesame di Cosenza aveva ritenuto il fumus dell'insussistenza di decadenza dalla concessione per titolo o colpa del concessionario, ovvero sorta dopo la legge n. 88 del 2001, dovendosi in tal senso interpretare anche il decreto legge n. 34 del 2020, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, quanto al pagamento del canone previsto nell'atto di concessione. Il giudice di legittimità, di contro, considerata la non conformità al diritto euro- unitario delle proroghe automatiche, e generalizzate in via normativa interna, alle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo, una volta scaduta la concessione demaniale e, dunque, la conseguente insussistenza di un diritto del già concessionario al rinnovo e di una posizione di preferenza nella necessaria procedura, da instaurarsi a opera dell'Amministrazione per il rilascio della nuova concessione (e l'inammissibilità, dunque, di concessioni implicite, non esistendo neppure un diritto al rinnovo o alla proroga automatica ope legis), ha ritenuto non invocabili in sede cautelare la normativa che dispone la proroga quindicennale delle concessioni vigenti, come previsto dalla legge di bilancio 2019 e le norme del cd. decreto rilancio, siccome ritenute al più inerenti ai rapporti tra le Pubbliche amministrazioni e i soggetti concessionari al fine di sospendere eventuali procedimenti di devoluzione di beni, nonché di rilascio o assegnazione delle aree oggetto di concessione. Al contrario, nel caso in esame, da un lato, simili procedimenti non risultavano adottati dall'Amministrazione comunale (osservando il giudice rimettente che la palese e protratta pluriennale inerzia dell'ente locale nella definizione formale dei rapporti con la società dell'indagata rappresentava anzi l'unico elemento certo della vicenda); dall'altro, era stata ipotizzata l'occupazione abusiva e arbitraria di spazi demaniali, a riguardo della quale già l'istante aveva proposto ricorso in sede di legittimità nei confronti del provvedimento del Tribunale del riesame, che aveva ravvisato il fumus di tale arbitrarietà, sia pure con valutazione di natura istituzionalmente interinale. La Corte rimettente ha poi ricordato che l'occupazione dello spazio demaniale marittimo è "arbitraria" e integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. se non legittimata da un valido ed efficace titolo concessorio, rilasciato in precedenza e non surrogabile da altri atti, ovvero allorquando sia scaduto o inefficace il provvedimento abilitativo, ritenendo, quanto alla rivendicata buona fede dell'indagata (in ragione dell'incertezza normativa, dell'avvenuto pagamento dei canoni concessori, della molteplicità e scarsa chiarezza dei passaggi procedimentali), la insussistenza di elementi tali da escludere ictu ocull l'elemento soggettivo e disponendo, quindi, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Cosenza, affinché, con libertà di giudizio e completezza di valutazione sia processuale che anche eventualmente in ordine a forme e modalità dell'ipotetico vincolo reale, procedesse a nuovo giudizio. 3. La difesa della indagata ha proposto ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'appello, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione al principio di dirn:to posto dal giudice rimettente. Il Tribunale avrebbe omesso ogni considerazione in ordine alle produzioni documentali, in particolare alle proroghe delle concessioni demaniali, rilevando che non era stato iscritto alcun procedimento penale in capo alla CARAVETTA per reati inerenti al rilascio delle concesioni demaniali, a conferma dell'assoluta buona fede della stessa. In ricorso viene pure evocata la normativa sovranazionale e la giurisprudenza del giudice amministrativo, parimenti richiamata nella sentenza di annullamento, rilevando la difesa il mancato confronto del Tribunale con tali elementi e richiamando l'ampiezza dei poteri del giudice del rinvio in caso di annullamento per vizio motivazionale. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca COSTANTINI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Anche la difesa della ricorrente ha rassegnato conclusioni scritte a norma dell'art. 23. comma 8, d.l. n. 137 del 2020, con le quali ha replicato alle osservazioni del Procuratore generale, concludendo per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale, giudice del rinvio, richiamato il percorso valutativo delineato dalla Corte rimettente, ha intanto precisato che, alla stregua dei principi ivi affermati, dovevano ritenersi non invocabili, nella specie, gli atti normativi intesi a prolungare gli effetti di una concessione scaduta e mai prorogata e il principio dell'affidamento nell'esercizio del relativo potere, alla luce della obiettiva ambiguità di una amministrazione comunale che aveva chiesto la corresponsione di canoni concessori, senza adottare i provvedimenti di proroga della concessione. La condizione di occupante abusivo e, quanto alla fase cautelare, la mancanza della sua buona fede, impedivano, pertanto, all'appellante di dolersi legittimamente dello spossessamento degli spazi demaniali gestiti, traducendosi le critiche mosse al provvedimento di rigetto in una censura, non consentita, alla stessa sentenza di annullamento. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Va intanto premesso che, avverso il provvedimento impugnato, il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall'art. 325 cod.proc.pen., a tenore del quale "Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge". In proposito, le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 co. 1 c.p.p. citato, rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. unite n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. (cfr., ex multis, sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916). 4. Ciò posto, nella sentenza di annullamento, il giudice rimettente ha evidenziato il vizio che connotava il provvedimento di rigetto censurato in quella sede, ponendo stringenti confini al rinnovato giudizio, per ritenuta inapplicabilità della normativa emergenziale e illegittimità di ogni forma di proroga, tanto più tacita, alle concessioni demaniali rilasciate dall'ente locale, del quale ha anche stigmatizzato la ambiguità delle scelte condotte e, per quanto in questa sede maggiormente rilevante, alla stregua del tenore del ricorso, l'assenza di elementi attestanti la buona fede dell'indagata. 5. Le censure articolate da parte ricorrente non prospettano errores in iudicando o in procedendo, ma costituiscono, semmai, una critica al ragionamento esplicativo contenuto nella stessa sentenza di annullamento, riproponendo argomenti che il giudice rimettente ha ritenuto estranei al caso di specie, nel quale mancava del tutto il titolo per l'occupazione dell'area demaniale oggetto del provvedimento censurato. Peraltro, del tutto de-assiale si presenta il riferimento operato in ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] e alla pronuncia del massimo consesso della giustizia amministrativa adottata il 9 novembre 2021: in quella sede, infatti, i giudici amministrativi, con il loro intervento nomofilattico (inteso ad affermare il principio secondo il quale, alla luce della normativa euro-unitaria e, in particolare, dell'art. 12 della [OSCURATO:PERSONA] cit., il rilascio e il rinnovo delle concessioni marittime a uso turistico-ricreativo deve avvenire con la gara garantendo la concorrenza, con conseguente disapplicazione della normativa nazionale che dispone la proroga automatica), si sono limitati a prevedere la perdurante efficacia delle concessioni in atto sino al 31 dicembre 2023, stante la portata dirompente della decisione adottata, onde scongiurare cioè il grave impatto economico-sociale che deriverebbe dalla immediata decadenza di tutte le concessioni in essere, considerati anche i tempi necessari per le amministrazioni pubbliche per predisporre e espletare le gare (Cons. St., Ad. Plen. 9 novembre 2021, n. 17). Nel caso in esame, al contrario, non viene in discussione un profilo di diritto alla proroga, a qualsivoglia titolo invocata, avendo il giudice rimettente chiarito, con portata invero vincolante in questo giudizio, che la situazione sottostante escludeva qualsivoglia ipotesi di proroga anche tacita, versandosi in ipotesi di occupazione arbitraria di spazio demaniale. I giudici territoriali, dal canto loro, hanno fatto corretta applicazione di tali principi e ritenuto, in difetto di elementi attestanti la buona fede dell'indagata, che costei non avesse alcun titolo per dolersi legittimamente dello spossessamento dell'area demaniale dalla stessa gestita. 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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