CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17152/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 5 novembre 2021 dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore he ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, previa riqualificazione in appello dell'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza del 13 ottobre 2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari, successivamente all'ordinanza del 12 ottobre 2021 di cessazione della misura degli arresti domiciliari per decorrenza del termine di fase, ha applicato all'indagato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 319 e 321 cod. pen. 2.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 309 e 282 cod. proc. pen. Erroneamente il Tribunale ha riqualificato l'istanza di riesame in appello, trascurando che la misura applicata è stata applicata ex novo e rientra tra le misure per cui è previsto il riesame ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. Da ciò consegue un ampio effetto devolutivo e l'applicazione del termine di trenta giorni per il deposito dell'ordinanza pena la perdita di efficacia della misura. Nel corpo del medesimo motivo, si deduce, inoltre la violazione degli artt. 274 e 280 cod. proc. pen. atteso che il ravvisato pericolo di reiterazione dei reati difetta dei caratteri di concretezza e attualità, ma è fondato sulla immotivata permanenza di "contatti imprenditoriali" dell'[OSCURATO:PERSONA] con "elementi malavitosi" ed "esponenti dell'Amministrazione pubblica locale". In realtà la insussistenza di tale pericolo emerge con evidenza dalla documentazione prodotta dal Pubblico Ministero e, soprattutto, dai seguenti elementi: lo stato di custodia cautelare dell'[OSCURATO:PERSONA] protrattosi per ben diciotto mesi; lo scioglimento del Consiglio Comunale e della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; il sequestro di prevenzione di tutti i beni e di tutte le aziende disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; il pensionamento da circa due anni dell'unico soggetto nei cui confronti si sarebbe realizzato lo stabile asservimento, l'[OSCURATO:PERSONA]; la mancanza di alcun sostegno elettorale dell'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Sindaco e del Consiglio Comunale neo eletti; l'archiviazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del procedimento per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e l'omessa richiesta di applicazione nei sui confronti di una misura di prevenzione personale. Tali elementi dimostrano che [OSCURATO:PERSONA] non è più in grado di "interferire" a favore delle sue imprese, essendo queste ormai affidate ad un amministratore giudiziario. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 274, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., per carenza di motivazione sulla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato, non potendo rilevare a tal fine il contenuto del parere espresso dal Pubblico Ministero il 13 ottobre 2021 sia perché l'ordinanza non vi fa alcun richiamo sia perché lo stesso contiene una valutazione non individualizzante in relazione ad entrambi gli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di fase.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Innanzitutto è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso nella parte in cui censura la qualificazione dell'impugnazione come appello anziché come riesame. Questa Corte ha già affermato che, in tema di misure cautelari personali, il provvedimento che ripristina la custodia cautelare in carcere a norma dell'art. 307, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., facendo rivivere quello originario cessato per decorrenza dei termini di fase, è impugnabile dall'interessato non già mediante il riesame bensì con l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 27459 del 23/02/2017 [OSCURATO:PERSONA]. 270409; Sez. 4, n. 5740 del 5/12/2007, dep. 2008, Haxhija, Rv 239030). Ritiene il Collegio che anche il provvedimento con il quale, ai sensi del primo comma dell'art. 307 cod. proc. pen., il giudice dispone le "altre" misure cautelari sostitutive di quella custodiale sia impugnabile esclusivamente con l'appello, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., trattandosi, comunque, di un provvedimento che non è completamente autonomo da quello genetico, richiedendo la norma, ai fini della sua emissione, la sola sussistenza delle ragioni che avevano determinato la misura custodiale, siano esse della stessa intensità o, comunque, di rilevanza tale da legittimare le diverse e meno gravose misure cautelari. Va, infatti, considerato che il testo originario della norma, prima delle modifiche apportate con il d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, consentiva l'adozione di una misura nuova solo se non sussistevano elementi sopravvenuti atti a far ritenere la cessazione delle esigenze cautelari. La norma, faceva, infatti, riferimento alla "permanenza" delle ragioni giustificative della custodia cautelare; con le modifiche apportate dal citato d.l. è stato sostituito il concetto di "permanenza" con quello più generico di "sussistenza", interpretato in senso estensivo dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento sia alla persistenza, all'atto della scarcerazione, delle medesime esigenze originarie, sia alla sopravvenienza di esigenze diverse, intervenute alla stessa data di tale provvedimento ovvero in epoca anche successiva (Sez. 3, n. 16053 del 26/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275398; Sez. 6, n. 26458 del 12/03/2014, Riva, Rv. 259975; Sez. 6, n. 20897 del 10/04/2002, Domingo, Rv. 222034).Questa Corte ha, inoltre, già affermato, con un arresto datato, ma ancora oggi condivisibile, che, ai fini dell'applicazione delle altre misure cautelari, ai sensi dell'art. 307, comma 1, cod. proc. pen., il giudice, ancorché non debba accertare che le esigenze cautelari già poste a base dell'ordinanza custodiale, siano rimaste immutate, deve tuttavia dare atto, in concreto, che esse sono ancora di rilevanza tale, da legittimare l'applicazione di altre e meno gravose misure (Sez. 6, n. 4412 del 27/11/1995, dep. 1996, Ciolini, Rv. 203880; si veda anche, in termini sostanzialmente conformi, Sez. 6, n. 15736 del 06/03/2003, dep. 2004, Maranzano, Rv. 225441). La misura adottata ai sensi dell'art. 307, comma 1, cod. proc. pen., viene, dunque, a saldarsi, sul piano delle esigenze cautelari, con quella originaria, legittimando, anche una volta decorsi i termini massimi di durata della custodia cautelare, una ulteriore protrazione della limitazione della libertà personale sulla base della persistenza delle medesime o di ulteriori esigenze cautelari. Si tratta, dunque, di una misura "sostitutiva" di quella custodiale, priva di carattere "genetico". In ragione di tali connotazioni strutturali e funzionali del provvedimento in esame, va, dunque, affermato che il provvedimento applicativo delle "altre" misure cautelari, emesso ai sensi dell'art. 307, comma 1, cod. proc. pen., in caso di scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini della custodia cautelare, è impugnabile non già col riesame, impugnazione che rimette in discussione l'intero quadro probatorio, esigendo la valutazione degli indizi di colpevolezza, bensì con l'appello, mirante ad una pronuncia sulla persistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura prescelta (Sez. 5, n. 261 del 25/01/1996, Arena, Rv. 203957). 3. Parimenti inammissibili per manifesta infondatezza sono le ulteriori censure concernenti le valutazioni relative alle esigenze cautelari, formulate in entrambi i motivi di ricorso. L'ordinanza che ha applicato al ricorrente la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ha reputato sussistenti le medesime esigenze cautelari che avevano giustificato l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, considerando la personalità dell'imputato, emergente dai precedenti penali, la sua contiguità con ambienti mafiosi, in ragione della quale è stato disposto il sequestro di prevenzione dei suoi beni, e le modalità della condotta, «strettamente connesse ad attività di impresa che gli ha consentito di intrattenere relazioni privilegiate con diversi esponenti di spicco della propria comunità per un lungo periodo e che non risultano essersi interrotte.» L'ordinanza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, ha reputato irrilevanti gli elementi di fatto indicati dal ricorrente, considerando, quanto al pensionamento di Craparotta, che tale circostanza, oltre ad essere priva di rilevo in considerazione dell'ampia rete di rapporti intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA], era stata già valutata in sede di appello avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato altra istanza di revoca della misura cautelare. La rete di rapporti tessuta da [OSCURATO:PERSONA] sia con le [OSCURATO:PERSONA] che con i funzionari pubblici è stata, inoltre, considerata determinante per escludere la rilevanza delle ulteriori circostanze dedotte da [OSCURATO:PERSONA] (lo scioglimento del Consiglio comunale, il provvedimento di archiviazione ed il sequestro dei beni e delle società dell'imputato) in relazione alle quali il Tribunale ha anche rilevato la carenza di un adeguato riscontro documentale. Il ricorrente, omettendo ogni confronto con tali argomentazioni e, soprattutto, con la natura dell'impugnazione proposta, come correttamente qualificata dal Tribunale, si è limitato ad insistere sulla possibile rilevanza di tali circostanza di fatto sul giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, così sollecitando una diversa rilettura degli elementi di fatto, esorbitante dal perimetro del giudizio di legittimità. Va, infatti, ribadito che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche <P norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento - entrambe non ricorrenti nella fattispecie in esame - ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca