CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17476/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11639/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L, elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso [OSCURATO:PERSONA] e rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende, -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1163/2021, depositata il 25/10/2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato l’avviso di accertamento catastale notificato in data 30 dicembre 2016, con cui l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Siena ha rettificato la rendita catastale della centrale di produzione di energia geotermica, sita nel comune di [OSCURATO:PERSONA], foglio 18, part. 147 e 174, proposta con la d.o.c.f.a. del 25 maggio 2016. 2. Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello, in cui si legge, da un lato, che i pozzi di produzione o reiniezione di una centrale geotermica, in quanto componenti essenziali dell’impianto produttivo, rilevano ai fini della stima catastale e che, dall’altro, il relativo valore è stato correttamente determinato in base alla media dei costi, come indicati dal Politecnico di Milano, ed al coefficiente di vetustà ricavato dal prezzario Dei del 2014 e dall’Osservatorio per i fabbricati. 3. La contribuente, unitamente alla società che, all’esito della scissione intervenuta nel 2019, le è subentrata nella titolarità del bene, ha proposto ricorso per cassazione. 4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Risulta depositata una memoria di parte ricorrente. 6. La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 9 giugno 2023, celebrata con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140-bis cod.proc.civ., in base a provvedimento del Presidente del collegio. CONSIDERATOCHE 1. Le ricorrenti hanno dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 10 della l. n. 843 del 1942, 18 r.d. n.1572 del 1931, 48 del r.d. n. 1539 del 1933 e 1, commi 21 e 22, della l. n. 208 del 2015, che escludono la valorizzazione, ai fini catastali, dei pozzi minerari di produzione e reiniezione; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 1, comma 244, della l. n. 190 del 2014 con riguardo alla stima dei costi relativi allo scavo dei pozzi; 3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 9 del r.d.l. n. 652 del 1939 e 28 e 61 del d.P.R. n. 1142 del 1939 in relazione alla quantificazione della riduzione di valore per il deprezzamento collegato alla vetustà. 2. Occorre premettere che gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio sono stati adottati nel dicembre 2016, all’esito di una d.o.c.f.a del contribuente del maggio 2016, e sono, quindi, soggetti alla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015, che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, precisando che sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Pure deve evidenziarsi che, secondo le stesse allegazioni dell’Agenzia delle Entrate, i pozzi geotermici sono funzionali al processo produttivo, come, del resto, già chiarito recentemente da questa Corte nelle pronunce di Cass., Sez. civ. 5, 15/09/2022, n. 27196 (in cui si è, però, fatto applicazione, ratione temporis , della disciplina previgente) e Cass., Sez. 5, 13/03/2023, n. 7322 (v. anche Cass., Sez. civ. 6, 20/01/2023 n. 1827). Nel controricorso, difatti, l’Agenzia ha sostenuto che l’art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015 esclude la rilevanza, nella stima catastale, delle sole componenti impiantistiche e che i pozzi non possono qualificarsi impianti, ma non ha contestato la loro strumentalità al processo produttivo. 3. Invero, i pozzi, inseriti in una centrale geotermica non sono funzionali all’attività estrattiva e, pertanto, allo sfruttamento di una miniera, bensì alla produzione di energia elettrica, come già evidenziato in altre decisioni di questa Corte, in cui risultano descritte le modalità di funzionamento di un impianto geotermico - i pozzi geotermici di estrazione hanno la funzione di intercettare, attraverso le fratture degli strati rocciosi, le acque riscaldate e i vapori provenienti dalle sorgenti di calore (ad esempio le risalite magmatiche a basse profondità e/o gli assottigliamenti della crosta terrestre) che salgono verso la superficie; il vapore erogato dai pozzi viene convogliato in tubazioni, chiamate vapordotti, ed inviato ad azionare una turbina, dove l'energia viene trasformata in energia meccanica di rotazione; l'asse della turbina è collegato al rotore dell'alternatore che, ruotando, trasforma l'energia meccanica in energia elettrica alternata, che viene trasmessa al trasformatore che, a sua volta, innalza il valore della tensione e la immette nella rete di distribuzione; il vapore in uscita dalla turbina riportato allo stato liquido in un condensatore, ed una torre di raffreddamento consente di raffreddare l'acqua prodotta dalla condensazione del vapore; a questo punto l'acqua fredda viene utilizzata nel condensatore, per abbassare la temperatura del vapore, oppure viene reiniettata nelle rocce profonde grazie ai pozzi di reiniezione, per iniziare un nuovo ciclo produttivo di energia rinnovabile. 5.Alla luce di tali premesse si deve concludere che i pozzi geotermici, in quanto elementi funzionali al ciclo produttivo, non rilevano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai fini della stima catastale, in virtù della legge n. 208 del 2016, il cui obiettivo è quello di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che sia o meno infisso al suolo (in questo senso Cass., Sez. 5, 13/03/2023, n. 7322 e Cass., Sez. civ. 6, 20/01/2023 n. 1827). Per mera completezza deve rilevarsi che non è condivisibile la difesa dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui l’esclusione dalla stima catastale, introdotta dalla l. n. 208 del 2015, dovrebbe essere interpretata restrittivamente e limitata a componenti impiantistiche in senso stretto. Invero, l’elencazione contenuta nella parte finale del comma 21 dell’art. 1 della l. n. 208 del 2015 è alquanto ampia e si chiude con la categoria generale di «altri impianti», che vengono caratterizzati esclusivamente in ragione della loro strumentalità allo specifico processo produttivo, per cui il dato letterale e la ratio della nuova disciplina impongono, al contrario, una interpretazione estensiva e non giustificano certamente una limitazione dell’esenzione solo a componenti meccaniche o di altri tipologie particolari. 4. Il primo motivo deve, quindi, essere accolto con assorbimento degli altri due concernenti la stima dei pozzi. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l’originario ricorso deve essere accolto. Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate, stante la novità della questione. P.Q.M. La Corte: in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri,cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, ac