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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 25057/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso eag [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Udine in data 23.3.2018, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad una parte dell'imputazione di bancarotta fraudolenta ascrittagli al capo 1 della contestazione, previa riqualificazione del rimborso finanziamento soci per euro 36.550 ai sensi dell'art. 216

I. fall., nonché in relazione ai capi 2 e 3; ha rideterminato la pena inflitta nei suoi confronti per le residue contestazioni di bancarotta fraudolenta, concessagli l'attenuante di cui all'art. 219, comma 3,

I. fall., in anni uno e mesi sei di reclusione, rimodulando anche le pene accessorie fallimentari nella stessa durata.

L'imputato è stato condannato per le ulteriori condotte di bancarotta distrattiva contestategli al capo 1 dell'imputazione in relazione al fallimento della società NATURABITA s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 27.3.2012, della quale era stato amministratore unico. 2.

Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo complesso, con cui denuncia vizio di motivazione manifestamente illogica in relazione al primo motivo d'appello ed all'accertamento dello stato d'insolvenza della fallita già nell'anno 2010, contestando, in particolare, il travisamento della prova dichiarativa costituita dalle testimonianze del curatore fallimentare e dei testi [OSCURATO:PERSONA] e Fulciniti: i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere che il teste della difesa, dott. [OSCURATO:PERSONA], si era soffermato sulla condizione economica della società ed aveva affermato che lo stato di insolvenza si era rivelato sin dal 2010, poiché egli si era limitato a formulare valutazioni ipotetiche ed esemplificazioni.

Quanto alle dichiarazioni del curatore che, secondo i giudici, concorderebbero nel collocare al 2010 la manifestazione del dissesto, la difesa evidenzia analogo travisamento: il curatore non avrebbe mai dichiarato di aver esaminato i contratti di appalto sottoscritti dalla fallita con vari committenti tra gli anni 2009 e 2011 e prodotti in giudizio dalla difesa.

3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con cui chiede l'inammissibilità del ricorso.

3.1. Deve darsi atto che la richiesta di trattazione orale, avanzata dalla difesa ai sensi della disciplina processuale vigente per il giudizio di cassazione, è stata ritenuta tardiva con provvedimento del Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Quinta Sezione Penale del 5.4.2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.Ite

2. Anzitutto, come ha correttamente rappresentato il Procuratore Generale, deve rilevarsi la genericità dell'impugnazione proposta in sede di legittimità, poiché il ricorrente non ha evidenziato quale sia stata l'incidenza, sulla tenuta complessiva della motivazione del provvedimento avversato, del travisamento della prova denunciato.

Come noto, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova" - che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti - è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117).

Meglio ancora, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (ribadisce un orientamento pacifico, da ultimo, Sez. 6, n. 10795 del 16/2/2021, F., Rv. 281085).

Nel caso di specie, soprattutto, non è stata dedotta alcuna prospettazione relativa alla eventuale decisività del lamentato travisamento, dandola per scontata, laddove così non è.

Del resto, poiché vengono attaccate le valutazioni di una quota limitata delle dichiarazioni di alcuni testimoni, a maggior ragione si sarebbero dovuti confrontare gli assetti motivazionali incisi dal travisamento, mentre invece il ricorrente si è limitato ad estrapolare talune prove ed a criticarne la lettura da parte dei giudici di merito, senza confrontarsi con le ragioni della Corte d'Appello, complessivamente esposte nell'ambito di un impianto argomentativo - quello della sentenza d'appello - che, in verità, non soffre manifeste illogicità o aporie di sorta.

In tal modo, il ricorso si risolve in una richiesta di rivalutazione alternativa delle prove, anch'essa innammissibile (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).029

2.1. Infine, è utile evidenziare anche la manifesta infondatezza delle ragioni di censura eccepite dal ricorrente.

La sentenza impugnata ha messo in luce con attenzione gli elementi di fatto a carico del ricorrente e le ragioni di condanna, riportando anche gli accertamenti già patrimonio del giudizio di primo grado, con riferimento soprattutto alla manifesta crisi d'impresa che aveva avvinto la fallita già dal 2010, a dispetto di quanto oppone assertivamente il ricorrente, promuovendo il travisamento della prova, invece logicamente esaminata; a partire da tale anno, infatti, la società non è stata in grado di onorare i contratti ed era costretta ad onerose transazioni.

In particolare, risulta che, quanto alle condotte residue in relazione alle quali è stata affermata la colpevolezza dell'imputato: a) la somma di euro 7.562 è stata versata con bonifico da una società debitrice della fallita, direttamente sul conto personale dell'imputato e non su quello della società; parallelamente, non è risultato un impiego di tale somma a scopi sociali, sicchè la condotta è stata correttamente ritenuta configurare il delitto di bancarotta distrattiva commesso da chi sia amministratore.

Si applica, infatti, il consolidato orientamento secondo cui, in materia di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2013, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 2732 del 16/12/2021, dep. 2022, Ciraolo, Rv. 282652); b) il prelievo di euro 57.380,49 realizzato dal ricorrente a titolo di rimborsi all'amministratore o di compensi o di anticipo è stato ritenuto che configurasse bancarotta distrattiva in ragione del fatto che dall'istruttoria non sono emerse delibere idonee a giustificare tali prelievi (decurtati già i rimborsi spesa maturati effettivamente) e, d'altra parte, si tratta di somme rilevanti, non adeguate allo stato di decozione in cui si trovava l'impresa a decorrere dall'anno 2010 e, quindi, sintomatiche della volontà distrattiva di risorse.

Tali caratteri concreti della fattispecie configurano il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, che, infatti, si presta a ricomprendere la condotta del socio amministratore di una società di persone che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società, segnatamente di persone (oltreché di capitali), non è assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica (così, tra le molte, Sez. 5, n. 14010 del 12/2/2020, Sarasso, Rv. 279103, da cui, in particolare, si desume la necessità di una valutazione in concreto sulla mancata giustificazione del prelievo dell'amministratore e l'assenza di automatismi tra condotta distrattiva ascritta all'amministratore ed assenza di delibera autorizzativa al rimborso).

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso eag [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Udine in data 23.3.2018, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad una parte dell'imputazione di bancarotta fraudolenta ascrittagli al capo 1 della contestazione, previa riqualificazione del rimborso finanziamento soci per euro 36.550 ai sensi dell'art. 216 I. fall., nonché in relazione ai capi 2 e 3; ha rideterminato la pena inflitta nei suoi confronti per le residue contestazioni di bancarotta fraudolenta, concessagli l'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, I. fall., in anni uno e mesi sei di reclusione, rimodulando anche le pene accessorie fallimentari nella stessa durata. L'imputato è stato condannato per le ulteriori condotte di bancarotta distrattiva contestategli al capo 1 dell'imputazione in relazione al fallimento della società NATURABITA s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 27.3.2012, della quale era stato amministratore unico. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo complesso, con cui denuncia vizio di motivazione manifestamente illogica in relazione al primo motivo d'appello ed all'accertamento dello stato d'insolvenza della fallita già nell'anno 2010, contestando, in particolare, il travisamento della prova dichiarativa costituita dalle testimonianze del curatore fallimentare e dei testi [OSCURATO:PERSONA] e Fulciniti: i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere che il teste della difesa, dott. [OSCURATO:PERSONA], si era soffermato sulla condizione economica della società ed aveva affermato che lo stato di insolvenza si era rivelato sin dal 2010, poiché egli si era limitato a formulare valutazioni ipotetiche ed esemplificazioni. Quanto alle dichiarazioni del curatore che, secondo i giudici, concorderebbero nel collocare al 2010 la manifestazione del dissesto, la difesa evidenzia analogo travisamento: il curatore non avrebbe mai dichiarato di aver esaminato i contratti di appalto sottoscritti dalla fallita con vari committenti tra gli anni 2009 e 2011 e prodotti in giudizio dalla difesa. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con cui chiede l'inammissibilità del ricorso. 3.1. Deve darsi atto che la richiesta di trattazione orale, avanzata dalla difesa ai sensi della disciplina processuale vigente per il giudizio di cassazione, è stata ritenuta tardiva con provvedimento del Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Quinta Sezione Penale del 5.4.2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.Ite 2. Anzitutto, come ha correttamente rappresentato il Procuratore Generale, deve rilevarsi la genericità dell'impugnazione proposta in sede di legittimità, poiché il ricorrente non ha evidenziato quale sia stata l'incidenza, sulla tenuta complessiva della motivazione del provvedimento avversato, del travisamento della prova denunciato. Come noto, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova" - che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti - è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117). Meglio ancora, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (ribadisce un orientamento pacifico, da ultimo, Sez. 6, n. 10795 del 16/2/2021, F., Rv. 281085). Nel caso di specie, soprattutto, non è stata dedotta alcuna prospettazione relativa alla eventuale decisività del lamentato travisamento, dandola per scontata, laddove così non è. Del resto, poiché vengono attaccate le valutazioni di una quota limitata delle dichiarazioni di alcuni testimoni, a maggior ragione si sarebbero dovuti confrontare gli assetti motivazionali incisi dal travisamento, mentre invece il ricorrente si è limitato ad estrapolare talune prove ed a criticarne la lettura da parte dei giudici di merito, senza confrontarsi con le ragioni della Corte d'Appello, complessivamente esposte nell'ambito di un impianto argomentativo - quello della sentenza d'appello - che, in verità, non soffre manifeste illogicità o aporie di sorta. In tal modo, il ricorso si risolve in una richiesta di rivalutazione alternativa delle prove, anch'essa innammissibile (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).029 2.1. Infine, è utile evidenziare anche la manifesta infondatezza delle ragioni di censura eccepite dal ricorrente. La sentenza impugnata ha messo in luce con attenzione gli elementi di fatto a carico del ricorrente e le ragioni di condanna, riportando anche gli accertamenti già patrimonio del giudizio di primo grado, con riferimento soprattutto alla manifesta crisi d'impresa che aveva avvinto la fallita già dal 2010, a dispetto di quanto oppone assertivamente il ricorrente, promuovendo il travisamento della prova, invece logicamente esaminata; a partire da tale anno, infatti, la società non è stata in grado di onorare i contratti ed era costretta ad onerose transazioni. In particolare, risulta che, quanto alle condotte residue in relazione alle quali è stata affermata la colpevolezza dell'imputato: a) la somma di euro 7.562 è stata versata con bonifico da una società debitrice della fallita, direttamente sul conto personale dell'imputato e non su quello della società; parallelamente, non è risultato un impiego di tale somma a scopi sociali, sicchè la condotta è stata correttamente ritenuta configurare il delitto di bancarotta distrattiva commesso da chi sia amministratore. Si applica, infatti, il consolidato orientamento secondo cui, in materia di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2013, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 2732 del 16/12/2021, dep. 2022, Ciraolo, Rv. 282652); b) il prelievo di euro 57.380,49 realizzato dal ricorrente a titolo di rimborsi all'amministratore o di compensi o di anticipo è stato ritenuto che configurasse bancarotta distrattiva in ragione del fatto che dall'istruttoria non sono emerse delibere idonee a giustificare tali prelievi (decurtati già i rimborsi spesa maturati effettivamente) e, d'altra parte, si tratta di somme rilevanti, non adeguate allo stato di decozione in cui si trovava l'impresa a decorrere dall'anno 2010 e, quindi, sintomatiche della volontà distrattiva di risorse. Tali caratteri concreti della fattispecie configurano il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, che, infatti, si presta a ricomprendere la condotta del socio amministratore di una società di persone che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società, segnatamente di persone (oltreché di capitali), non è assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica (così, tra le molte, Sez. 5, n. 14010 del 12/2/2020, Sarasso, Rv. 279103, da cui, in particolare, si desume la necessità di una valutazione in concreto sulla mancata giustificazione del prelievo dell'amministratore e l'assenza di automatismi tra condotta distrattiva ascritta all'amministratore ed assenza di delibera autorizzativa al rimborso). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces
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