CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 27122/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/1972avverso il decreto del 01/12/2025 della Corte d'appello di Bari.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto con requisitoria scrittala dichiarazione di inammissibilità dei ricorsiRITENUTO IN FATTO1. La Sesta sezione penale della Corte di Cassazione annullava il decretodella Corte di appello di Bari con il quale era stata disposta la confisca diprevenzione di beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] RitaPasqua rilevando che non era stata accertata la sussistenza della condizione dipericolosità del [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 2011-2014; segnatamente veniva rilevato:- che per accertare la pericolosità generica del [OSCURATO:PERSONA] non poteva esserevalutato quanto emergeva dalle sentenze di assoluzione e, quindi, dalla sentenzadel Tribunale di Foggia del 21 dicembre 2015 divenuta irrevocabile il 6 maggio2016;- che la motivazione del decreto impugnato era carente in relazione allarilevanza, ai fini della valutazione della pericolosità sociale dei procedimentipendenti a carico del proposto;- che, con riferimento alla terza interessata, [OSCURATO:PERSONA], la confiscaera stata disposta senza verificare se i beni appresi fossero stati acquisiti nelperiodo in cui si era manifestata la pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, rivalutava il materialeprobatorio disponibile, al netto della sentenza di assoluzione, e confermava laconfisca disposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].La Corte confermava solo parzialmente la confisca disposta nei confronti diAnna [OSCURATO:PERSONA] restituendo alla stessa la somma di centosettemila euroentrata nella sua disponibilità in un periodo antecedente a quello in cui era stataaccertata la pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore di RuggieroMassimo [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:2.1. violazione di legge (artt. 1 e 4 d.lgs n. 159 del 2011): sebbene laCorte di appello, in esecuzione del mandato rescindente, non avesse tenuto inconsiderazione i contenuti emergenti dalla sentenza di assoluzione, nonsarebbero state spiegate le ragioni per le quali (a) il procedimento pendente n.6104/2018 riguardasse reati idonei a generare lucro: sul punto si allegava chein quel procedimento era stato contestato il reato di intestazione fittizia e che ibeni e le polizze in ipotesi illecitamente intestati ai terzi sarebbero entrati nelladisponibilità del [OSCURATO:PERSONA] in periodi non ricadenti nel quadriennio 2011-2014; (b)non sarebbe stata valutata l’incidenza sulla valutazione della pericolosità socialedel procedimento n. 1536/2017 relativo al reato di dichiarazione infedele, inveroconsumato il 9.12.2016, dunque riferito ad un arco temporale non coincidentecon quello in cui doveva essere verificata la sussistenza della condizione dipericolosità; (c) con specifico riferimento al reato di ricettazione si allegava chela condotta si riferiva ad assegni bancari la cui detenzione veniva ritenutaillecita senza la verifica della consumazione degli ipotetici delitti presuppostonel quadriennio 2011-2014; (d) sarebbe stato illegittimamente valutato ilcontenuto della sentenza che aveva prosciolto il [OSCURATO:PERSONA] per prescrizione (proc. n.13012/2011) in quanto sia la Corte d'appello, nel giudizio che si era concluso conla sentenza annullata, sia la Cassazione avevano ritenuto - con decisione daritenersi definitiva - che tale sentenza non fosse rilevante ai fini dellavalutazione della pericolosità sociale; (e) si deduceva, infine, che sarebbe stataeffettuata in modo illegittimo la valutazione della “sproporzione” delle risorsedisponibili rispetto alle entrate lecite, dato che non sarebbe stato considerato chenegli anni dal 2008 al 2011 il [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto redditi leciti per oltre novemilioni di euro.3.Ricorreva per cassazione anche il difensore munito di procura specialedella terza interessata [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:3.1. violazione di legge (artt. 1 e 4 del d.lgs n. 159 del2011): si deducevache (a) erroneamente non sarebbe stata restituita la somma di euro 88.658, 01relativa ad investimenti effettuati – come rilevato dalla stessa Corte territoriale –il 22 dicembre 1999, dunque prima del periodo in cui si sarebbe manifestata lapericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA]; (b) avrebbero dovuto essere restituiti i vaglia delvalore di 140.000 euro in quanto gli stessi sarebbero stati lecitamente detenutidalla ricorrente in esecuzione dell’accordo di separazione; peraltro, qualora sifosse ritenuto che i vaglia fossero riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto esserevalutato il fatto che questi, alla data del 1 gennaio del 2012, aveva unaprovvista lecita di nove milioni di euro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e,dunque, non può essere accolto.1.1. [OSCURATO:PERSONA], in via preliminare, riafferma che il giudice di rinvio, in caso diannullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e,salvi i limiti derivanti da un eventuale “giudicato interno”, può rivisitare il fattocon pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolatoall'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accederealla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimatoad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez.5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 03; Sez. 1, n. 5517 del30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 – 02; Sez. 5, n. 41085 del03/07/2009, L., Rv. 245389 - 01).Dunque il giudice investito del giudizio rescissorio può rivisitare il fatto conpiena autonomia di giudizio salvi i limiti derivanti dal “giudicato interno”, che siforma in seguito alla decisione di infondatezza o inammissibilità dei motiviallegati con il primo ricorso ed alla estensione del mandato rescindente. E’ statoinfatti deciso, con orientamento che si condivide e ribadisce, che l’annullamentoparziale con rinvio disposto dalla Corte di cassazione determina la formazione delgiudicato sulle parti della sentenza che non hanno connessione essenzialequelle annullate dovendosi intendere per “parte delle sentenza” qualsiasistatuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale, non consistente in unmero passaggio argomentativo, la cui individuazione spetta, in concreto, algiudice di legittimità in sede rescindente, che delinea il discrimine fra ciò che èoggetto di annullamento e ciò che non lo è (Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024,Elia, Rv. 286870 – 03; Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106 -01).1.2. Ribaditi, in via generale, i limiti del giudizio rescissorio, con specificoriguardo alla materia delle prevenzione si riafferma che il ricorso per cassazioneè ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa lamotivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorrequando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elementopotenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe taleda poter determinare un esito opposto del giudizio (ex multis: Sez. 6, n. 21525del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284).1.3.Tanto premesso con riferimento alle doglianze proposte nei confrontidel provvedimento impugnato il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la motivazione offerta dallaCorte d'appello all'esito del giudizio di rinvio non si configuri come apparente e,dunque, sia idonea a giustificare l’applicazione della misura di prevenzionepatrimoniale oggetto di contestazione.Tale idoneità “resiste” anche se non si considerano gli argomenti che laCorte di appello ha tratto dal contenuto della sentenza di proscioglimento perprescrizione emessa dal Tribunale di Foggia il 7 ottobre 2021. Invero laCassazione, nella sentenza di annullamento, aveva affermato, con decisione chesul punto deve essere ritenuta definitiva, che tale pronuncia “non” fosse stataconsiderata nel percorso valutativo tracciato dalla sentenza rescissa e dunquenon potesse essere ritenuta rilevante (pag. 15 della sentenza di annullamento):ebbene, nonostante la formazione di tale “giudicato interno”, la sentenza diproscioglimento è stata valutata nell’ambito del giudizio rescissorio al fine diconfermare il giudizio sulla sussistenza della pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] nelperiodo 2011-2014.Ciononostante il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la motivazione residua, ovvero quellarimanente dopo l’esclusione delle valutazioni tratte dalla sentenza diproscioglimento per prescrizione, sia comunque idonea a giustificare lasussistenza della condizione di pericolosità.Invero, adempiendo al mandato rescindente, la Corte di appello: (a) haescluso la rilevanza della sentenza di assoluzione per il reato previsto dall’art. 4d.lgs n. 74 del 2000 (che era stato ritenuto non sussistente perché gli importievasi non superavano la soglia di punibilità: pag. 14 della sentenza diannullamento), (b) ha analizzato con puntualità e rigore gli elementi tratti dalprocedimento pendente n. 6104\2018 in cui il [OSCURATO:PERSONA] è stato rinviato a giudizioper l’accertamento dei reati di intestazione fittizia e ricettazione, (c) non halegittimamente considerato il procedimento n. 1536/2017 relativo al reato didichiarazione infedele in quanto la condotta oggetto di accertamento risalivaal 9.12.2016, periodo escluso dall’arco temporale in cui doveva essereverificata la sussistenza della condizione di pericolosità; (d) ha valutato lasproporzione tra le risorse lecite ed i beni riconducibili al proposto ritenutarilevante non solo perché la sua sussistenza era necessaria per applicare lamisura di prevenzione patrimoniale ma anche perché era “in sé” indicativa dellasussistenza della condizione di pericolosità.Nel dettaglio la Corte di merito ha rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] era stato rinviato agiudizio nel 2021 per rispondere, unitamente ai suoi familiari, dei delitti diricettazione ed intestazione fittizia; la Corte, con motivazione articolata e diffusaha rilevato che da quel procedimento era emerso (a) che il [OSCURATO:PERSONA] avevaintestato fittiziamente al figlio Rocco ed al fratello Nicola delle polizze accese trail 2013 ed il 2014 per un valore di oltre dieci milioni di euro, (b) che il Curciaveva donato al figlio Rocco tutti gli immobili a lui intestati per un valoredichiarato di 1,05 milioni di euro - ma stimato il doppio dall'Agenzia delleentrate, (c) che il [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità di denaro contante ed assegnicircolari per oltre due milioni ed ottocentomila euro, beni celati nella mansardadegli anziani ed insospettabili suoceri.La Corte ha conclusivamente ritenuto che l’ammontare di beni e denaroritenuti oggetto di intestazione fittizia e ricettazione non fosse compatibile con leCon specifico riguardo al tema devoluto al giudice del rinvio, ovverol’accertamento della pericolosità sociale nel quadriennio 2011-2014 venivarilevato (a) che le polizze intestate fittiziamente ai familiari erano state accesetra il 2013 e il 2014, dunque proprio durante il quadriennio in valutazione (pag.41 del decreto impugnato), (b) che i delitti presupposto del reato di ricettazionerisultavano consumati dal 2011 in avanti ed, in qualche caso, anche alla fine deldecennio precedente (pag. 43 del provvedimento impugnato).Inoltre la Corte rilevava che i delitti che avevano generato la provvistanecessaria per consumare i reati di intestazione fittizia erano sicuramente lucro-genetici in quanto consistevano in seriali violazioni del d.lgs n. 74 del 2000 comeammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel corso di un interrogatorio svolto nell’ambito dialtro procedimento penale (pag. 41 del provvedimento impugnato).La Corte di appello ha, quindi, persuasivamente rilevato che gli elementiraccolti nel procedimento n. 6104/2018 avevano consentito di evidenziare conchiarezza il progetto del ricorrente di coinvolgere i più stretti congiunti nelladistribuzione dei proventi della sua continuativa attività illecita inveratasi nellaconsumazione di reati lucro-genetici, ovvero reati fiscali, riciclaggio, ricettazionee bancarotta fraudolenta.1.4. Infine, con riferimento alla “sproporzione” tra beni disponibili e risorselecite, veniva ritenuto che la quantità di beni riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] consentiva diritenere irrilevante la - invero asserita, ma non compiutamente dimostrata –“lecita detenzione” di circa nove milioni di euro (pag. 44 del provvedimentoimpugnato).In sintesi, la Corte riteneva che gli elementi emergenti dal procedimento6104\2018 unitamente alle affermazioni confessorie del [OSCURATO:PERSONA], dessero conto diuna evidente “sproporzione” tra risorse lecite e beni disponibili che, oltre asostanziare il requisito necessario per applicare la misura, consentivano diconfermare anche la sussistenza della condizione di pericolosità sociale datoche era emerso il continuativo impegno del ricorrente nella consumazione didelitti lucro-genetici.La relativa motivazione, articolata e diffusa, non può essere sicuramenteessere ritenuta “apparente”.2.Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini chedi seguito saranno specificati.2.1.Non è fondata la doglianza con la quale si invocava la restituzione deivaglia del valore di 140.000 euro allegando che gli stessi fossero giustificati dagliaccordi collegati alla separazione; invero la Corte d'appello, con motivazionesicuramente non apparente, ha ritenuto che la provvista dei vaglia dei quali sichiedeva la restituzione si trovava in un libretto postale acceso il 14 marzo del2013, dunque riferibile al periodo in cui era stata accertata la pericolosità socialedel [OSCURATO:PERSONA].Si riteneva, pertanto, che tali beni fossero riferibili al proposto ed intestatifittiziamente alla [OSCURATO:PERSONA].Tale riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] si ricavava dalla sussistenza di presunzioni nonsmentite da elementi di segno contrario ritenute esplicitamente rilevanti dald.lgs n. 159 del 2011 che, all'art. 19, comma terzo del d.lgs n. 159 del 2011prevede che le indagini patrimoniali funzionali all’applicazione delle misure diprevenzione debbano essere effettuate “anche” nei confronti del coniuge, dei figlie di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con le persone di cui siastata accertata la condizione di pericolosità sociale, essendo probabili intestazionifittizie dissimulatorie: si tratta di una previsione che, come correttamenteritenuto dalla Corte di appello, è fondata sulla valorizzazione di massime diesperienza che indicano come altamente probabile la dissimulazione delladisponibilità di beni provento di attività illecite attraverso intestazioni fittizie aicongiunti; e che si pone in linea di continuità con quanto previsto dall’art. 26d.lgs n. 159 del 2011 secondo cui si presumono fittizi i trasferimenti e leintestazioni agli stretti congiunti (coniuge, figli e conviventi nell’ultimoquinquennio) avvenuti nei due anni antecedenti la misura di prevenzione (pagg.51 e 52 del provvedimento impugnato).2.2. È invece fondato il ricorso nella parte in cui deduce che, nonostante laCorte d'appello avesse accertato che i fondi comuni intestati alla ricorrente ed alCurci fossero stati accesi il 22 dicembre del 1999, ovvero dodici anni prima delladata di inizio di accertamento della condizione di pericolosità sociale, non aveva,tuttavia, proceduto alla restituzione della somma di 88, 658 euro investita in talifondi.Pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato nei confronti diPasqua [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca dei fondi di euro 88.658,01 deiquali si dispone la restituzione. P.Q.MAnnulla il decreto impugnato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente allaconfisca dei fondi di euro 88.658,01 dei quali dispone la restituzione. Rigetta nelresto il ricorso. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna alpagamento delle spese processuali.Così deciso, il giorno 1 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]Agostini