Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36226/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 17172/25 Ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché investe questioni di fatto relative alla valutazione delle prove, sorretta da adeguata motivazione in ordine all'esclusa versione difensiva del c.d. consumo di gruppo; ritenuto, più specificamente, che non ricorre l'ipotesi di consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, che implica l'irrilevanza penale del fatto, in difetto della prova della parziale coincidenza soggettiva tra acquirente e assuntore dello stupefacente, della certezza sin dall'origine dell'identità dei componenti il gruppo, della condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale, dell'intesa raggiunta in ordine al luogo e ai tempi del consumo, dell'immediatezza degli effetti dell'acquisizione in capo agli interessati senza passaggi intermedi (Sez. 4, n. 6782 del 23/01/2014, Rv. 259285); . ritenuto che il motivo investe inammissibilmente il merito delle valutazioni discrezionali espresse dalla Corte di appello sulla base di pertinenti massime di esperienza e convergenti con quelle del Giudice di primo grado senza, peraltro, con le stesse specificamente confrontarsi; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena (v. pag. 5 della sentenza impugnata), condividendo il giudizio di primo grado che aveva escluso la sussistenza di elementi di valutazione favorevoli per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 17172/25 Ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché investe questioni di fatto relative alla valutazione delle prove, sorretta da adeguata motivazione in ordine all'esclusa versione difensiva del c.d. consumo di gruppo; ritenuto, più specificamente, che non ricorre l'ipotesi di consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, che implica l'irrilevanza penale del fatto, in difetto della prova della parziale coincidenza soggettiva tra acquirente e assuntore dello stupefacente, della certezza sin dall'origine dell'identità dei componenti il gruppo, della condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale, dell'intesa raggiunta in ordine al luogo e ai tempi del consumo, dell'immediatezza degli effetti dell'acquisizione in capo agli interessati senza passaggi intermedi (Sez. 4, n. 6782 del 23/01/2014, Rv. 259285); . ritenuto che il motivo investe inammissibilmente il merito delle valutazioni discrezionali espresse dalla Corte di appello sulla base di pertinenti massime di esperienza e convergenti con quelle del Giudice di primo grado senza, peraltro, con le stesse specificamente confrontarsi; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena (v. pag. 5 della sentenza impugnata), condividendo il giudizio di primo grado che aveva escluso la sussistenza di elementi di valutazione favorevoli per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 36226/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris