CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 novembre 2024
Cassazione n. 32849/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28636/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P. [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di PALERMO n. 3612/2018 depositata il 28/07/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo, accogliendo parzialmente la domanda tardiva ex artt. 209 e 101 legge fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , l’ ha ammessaal lo stato passivo d i [OSCURATO:SOCIETA]. in LCA per l’importo complessivo di € 60.882,02 ( di cui € 59.532,7 0 in privilegio ed € 1.349,32 in chirografo), sulla base di alcune cartelle esattoriali , dopo aver affermato il difetto di legittimazione passiva del concessionario sulle richieste di sgravio per avvenuto pagamento (di competenza dell’ente impositore), rilevato la tardività della produzione di una sentenza favorevole della CTP di Palermo e accolto in partel’eccezione di prescrizione di alcuni crediti . 2. – Avverso detta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. in LCA ha proposto ricorso per cassazione in sei mezzi, illustrato da memoria, cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con i l primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c. p . c . e 88 , d . P . R . n. 602 del 19 73 , con riguardo alla cartella di pagamento n. 29620140015633758 che, a fronte del fatto non contestato della sua impugnazione in giudizio pendente, avrebbe dovuto comportare l’ammissione de i relativ i creditinon già in via definitiva, ma con riserva. 2. – Il secondo mezzo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 152, 183 c . p . c . , 87 ss. TULB, 101 l.fall., 24 e 111 Cost., per avere il tribunale erroneamente dichiarato tardivo il deposito dei documenti relativi ai giudizi pendenti sulla suddetta cartella, che Sicilcassa aveva effettuato nella prima udienza utile , senza che fossero mai stati concessi in termini ex art. 183 c.p.c. 3. –Il terzo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 41e 152 c.p.c., 2909 c . c . , 88 d . P . R . 602/73, 87 ss . TULB , per non avere il tribunale ammesso il deposito delle sentenze dei giudici tributari sui crediti portati dalla medesima cartella di pagamento n. 29620140015633758, che, in quanto emesse tra le stesse parti e sullo stesso oggetto, potevano essere depositate in ogni stato e grado, compreso il giudizio di cassazione, con conseguente deposito in questa sede di ulteriore sentenza della CTP di Catania che ha preso atto dello sgraviodella cartella predetta limitatamente al ruolo n. 2014/000294. 4. – Il quarto mezzo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 88 d.P.R. 602/73, 87 ss . TULB, 83 ss. legge fall. e 24 Cost., per avere il tribunale erroneamente affermato di non poter «conosceredel diritto della Sicilcassa allo sgravio » dell a cartell a di pagamento n. 29620140006346290025, ovvero «dei presupposti per l’annullamento», della cartella n. 29620140012761371000 , quando invece «il tribunale fallimentare non può conoscere i vizi dell'atto impositivo, ma può conoscere le sopravvenienze e quelle ulteriori difese che danno diritto allo sgravio e pertanto non rientrano nella cognizione esclusiva dei giudici tributari » , anche ai sensi dell’art. 88, d.P.R. 602/73, del quale, in caso diverso, andrebbe sollevata questione di legittimità costituzionale, per le stesse ragioni della dichiarata illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. 602/73 (Corte cost. n. 114 del 2018). 5. – Il quinto motivo denuncia , in subordine , la violazione e falsa applicazione degli artt. 88 d.P.R. 602/73, 87 ss . TULB, 83 ss . legge fall. e 24 Cost. , con riferimento alle stesse cartelle, posto che, in attesa della pronuncia degli enti impositori sulla richiesta di sgravio, il tribunale, a fronte della contestazione d i Sicilcassa, avrebbe dovuto ammettere con riserva i relativi crediti. 6. – Il sesto mezzo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 44, 5 1 , 5 2 l egge fall. e 83 ss . TULB , per avere il tribunale erroneamente ammesso al passivo l’aggio coattivo (in privilegioper € 2.688,08 ) nonché le spese di notifica e gli interessi moratori (al chirografo per € 1.349,32 ) non ostante tutti i ruoli riguardassero cartelle emesse dopo che Sicilcassa era stata posta in liquidazione coatta amministrativa (1997). 7. – I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi e riguardanti tutti la cartella di pagamento n. 29620140015633758, sono fondati, con assorbimento del quinto, mentre il quarto e il sesto sono inammissibili. 7.1. – Ai fini dell’accoglimento dei primi tre motivi è sufficiente osservare che a nulla rilevano né la discussa tardività della produzione degli atti relativi al contenzioso tributario pendente, né la tempestività della richiesta di ammissione con riserva, poiché, a fronte della indubbia contestazione del credito tributario insinuato al passivo, l’ammissione con riserva è misura prevista dalla legge. Difatti, ild .P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2 ( nel testo introdotto dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) prevede che "il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura" e il successivo art. 88, comma 1, dispone che "se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva", da sciogliere poi, ai sensi del comma 2, allorché sia stata definita la sorte dell'impugnazione esperibile davanti al giudice tributario(ex multis, Cass. 6126/2014, 23110/2016, 23809/2020). 7.2.– Il quarto motivo è inammissibile per travisamento de l la ratio decidendi, poiché il tribunale non si è ritenuto incompetente a decidere sull’eccezione di sgravio ex art. 1, commi 538 e ss., legge n. 228 del 2012,ma si è limitato, in modo eccentrico, a d a ffermare il difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione , trattandosi di questione dicompetenza dell’ente impositore. In ogni caso la censura non focalizza adeguatamente il discrimen tra giurisdizione ordinaria e tributaria, costituito dalla notifica della cartella esattoriale, e difetta di autosufficienza sul punto. Invero questa Corte, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, ha così individuato il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria: «alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione» ( Cass. Sez. U., 21642/2021, che ha ritenuto la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla prospettata questione di prescrizione della pretesa fiscale che si colloca a monte della notifica della cartella di pagamento; cfr. Cass. Sez. U., 16986/2022, per cui «l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva»). 7.3.– Il sesto motivo è parimenti inammissibile per difetto di autosufficienza circa l’assunto che i ruoli sarebbero «tutti successivi alla liquidazione coatta della banca » (risalente al 5 settembre 1997) e che le cartelle s arebbero « tutte successive al 2008 » , su l quale si fonda l’invocata esclusione di aggio, interessi moratori e spese; questione di cui peraltro non v’è traccia nella sentenza impugnata. 8. – C on la memoria il ricorrente ha dato atto di aver depositato documenti sopravvenuti attestanti che « nel corso del processo gli Enti impositori hanno sgravato tutte le cartelle oggetto di insinuazione al passivo. E a seguito dello sgravio [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato cessata la materia del contendere nei giudizi pendenti», chiedendo perciò « che venga dichiarata cessata la materia del contendere e comunque cassare la sentenza impugnata», con «condanna del ricorrente al pagamento delle spese in forza della soccombenza virtuale». 8.1. – Occorre però ricordare che n el giudizio innanzi alla Corte di cassazione non è consentita la produzione di documenti relativi a vicende successive al deposito del ricorso, indipendentemente dal rispetto delle forme previste dall'art. 372, comma 2, c.p.c., fatta eccezione per i documenti che riguardano la nullità della sentenza e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell'atto di rinuncia al ricorso ( ex multis , Cass. 2062/2024, 9689/2002). 8.2. –Ciò non toglie che, in sede di rinvio, i giudici di merito potranno valutare le sopravvenienze e tenerne conto ai fini della decisione. 9. – Segue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] i primi tre motivi del ricorso, dichiara assorbito il quinto e inammissibili il quarto e il sesto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Palermo, in diversa comp