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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 04942/2022

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021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Cicerone n. 66; - controricorrente - avverso la sentenza n. 451/2020 della Corte di appello di Torino depositata il 9 dicembre 2020.

F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5527/2021 Numero sezionale 111/2022 Numero di raccolta generale 4942/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la Corte di appello di Torino ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo, con cui erano stati dichiarati prescritti i contributi dovuti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta nell’anno 2011;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., di cui al primo atto interruttivo ricevuto dalla contribuente solo in data 7 settembre 2017, fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che, nel caso in esame, scadeva il 9 luglio 2012, infondato l’ulteriore rilievo dell’I.N.P.S. in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ., per l’incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd.

“quadro RR” del modello di dichiarazione dei redditi, non essendo ravvisabile un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, e, in ogni modo, l’effetto conseguente non sarebbe configurabile in termini di una vera e propria impossibilità di agire bensì di una mera difficoltà di accertamento, sormontabile con gli ordinari controlli;F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5527/2021 Numero sezionale 111/2022 Numero di raccolta generale 4942/2022

3. avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per Data pubblicazione 15/02/2022 cassazione deducendo un unico motivo di censura;

4. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso;

5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che:

1. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ. in relazione all’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge n. 15 luglio 2011, n. 111, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di libero professionista, iscritto d’ufficio dall’I.N.P.S. alla Gestione separata, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi ometta la compilazione del cd. quadro RR;

2. il motivo è infondato per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze di questa Corte (Sez. 6-L. 15/03/2021, n. 7254, Sez. 6-L. 14/10/2021, n. 28088, nonché, ancor più di recente, Sez. 6–L. 30/11/2021, n. 37529), pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

3. in particolare, premesso che l’operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941, n. 8, cod. civ., «ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» (Cass. Sez.

L. 24/07/2018, n. 19640, in conformità ad indirizzo consolidato: ex F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5527/2021 Numero sezionale 111/2022 Numero di raccolta generale 4942/2022 multis, Cass. Sez.

L. 13/10/2014, n. 21567), la Corte territoriale ha Data pubblicazione 15/02/2022 correttamente motivato sulla infondatezza della censura formulata dall'I.N.P.S., in quanto ha ritenuto, in riferimento al caso di specie, che la mancata denuncia del reddito non equivalga né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo né che essa configuri un impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare;

4. tale accertamento in fatto da parte dei giudici di appello non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come peraltro affermato da questa Corte anche nella ordinanza n. 6677 del 07/03/2019, dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra assumere l’Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo;

5. alla soccombenza segue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

6. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna l’Istituto ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5527/2021 Numero sezionale 111/2022 Numero di raccolta generale 4942/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Cicerone n. 66; - controricorrente - avverso la sentenza n. 451/2020 della Corte di appello di Torino depositata il 9 dicembre 2020. F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5527/2021 Numero sezionale 111/2022 Numero di raccolta generale 4942/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte di appello di Torino ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo, con cui erano stati dichiarati prescritti i contributi dovuti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta nell’anno 2011; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., di cui al primo atto interruttivo ricevuto dalla contribuente solo in data 7 settembre 2017, fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che, nel caso in esame, scadeva il 9 luglio 2012, infondato l’ulteriore rilievo dell’I.N.P.S. in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ., per l’incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd. “quadro RR” del modello di dichiarazione dei redditi, non essendo ravvisabile un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, e, in ogni modo, l’effetto conseguente non sarebbe configurabile in termini di una vera e propria impossibilità di agire bensì di una mera difficoltà di accertamento, sormontabile con gli ordinari controlli;F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5527/2021 Numero sezionale 111/2022 Numero di raccolta generale 4942/2022 3. avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per Data pubblicazione 15/02/2022 cassazione deducendo un unico motivo di censura; 4. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ. in relazione all’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge n. 15 luglio 2011, n. 111, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di libero professionista, iscritto d’ufficio dall’I.N.P.S. alla Gestione separata, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi ometta la compilazione del cd. quadro RR; 2. il motivo è infondato per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze di questa Corte (Sez. 6-L. 15/03/2021, n. 7254, Sez. 6-L. 14/10/2021, n. 28088, nonché, ancor più di recente, Sez. 6–L. 30/11/2021, n. 37529), pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 3. in particolare, premesso che l’operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941, n. 8, cod. civ., «ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» (Cass. Sez. L. 24/07/2018, n. 19640, in conformità ad indirizzo consolidato: ex F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5527/2021 Numero sezionale 111/2022 Numero di raccolta generale 4942/2022 multis, Cass. Sez. L. 13/10/2014, n. 21567), la Corte territoriale ha Data pubblicazione 15/02/2022 correttamente motivato sulla infondatezza della censura formulata dall'I.N.P.S., in quanto ha ritenuto, in riferimento al caso di specie, che la mancata denuncia del reddito non equivalga né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo né che essa configuri un impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare; 4. tale accertamento in fatto da parte dei giudici di appello non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come peraltro affermato da questa Corte anche nella ordinanza n. 6677 del 07/03/2019, dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra assumere l’Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo; 5. alla soccombenza segue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 6. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna l’Istituto ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5527/2021 Numero sezionale 111/2022 Numero di raccolta generale 4942/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o
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