CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 29989/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25481/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] i n R.G . 2483/2015depositat o i l 22/08/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. – con il decreto indicato in epigrafe il T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proposta ex art. 98 l.fall. da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; 2. – quest’ultima, per il tramite di [OSCURATO:SOCIETA]. , ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi , cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso; 3. – con memoria ex art. 380 - bis 1 c.p.c. parte ricorrente ha dato atto di aver depositato in data 30 /0 7 /202 1 l ’atto di rinuncia al ricorso, corredato delle ricevute di accettazione e consegna in formato .msg della notificazione eseguita all’indirizzo pec del legale del Fallimento controricorrente, nonché della comunicazione pec di detto difensore recante l’accettazione della rinuncia; 4. –analogo deposito dell’originale di notifica dell’atto di rinuncia e della correlata accettazione è stato effettuato dal controricorrente. Considerato che 5. –sussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese processuali, poiché l'intervenuta accettazione del controricorrente esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4 , c .p.c. (cfr. Cass., Sez.U, 34429/2019; Cass. 9474/2020) ; 6. – in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 , che pone a carico del ricorrente soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di misura riferita ai casi di rigetto o dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica per il suo carattere eccezionale e sanzionatorio(Cass. 23175 /20 15 , 19071 /2018) . P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizioe compensa le spese . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 citato. Così