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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11780/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato ad ALESSANDRIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] CASELLAche chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 20 agosto 2025 confermaval’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale avevaapplicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, perchégravemente indiziato del reato di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola 9x21, ela misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di lesioni aggravate in danno diCimmino [OSCURATO:PERSONA], così riqualificata l’originaria incolpazione provvisoria di tentato omicidio;entrambi i reati erano contestati come aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso.2.

La vicenda alla base di tali incolpazioni, come ricostruita nel provvedimentoimpugnato, è il ferimento di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto in un contesto di rappresagliainterna al gruppo criminale legato al clan [OSCURATO:PERSONA]; la vittima era stata attirata daGaravini e Battista nel parco 101 e lì [OSCURATO:PERSONA] le aveva sparato alla gamba sinistra dadistanza ravvicinata.Le modalità esecutive dell’azione, condotta con freddezza, precisione e in un luogoisolato evocavano per il giudice una punizione mafiosa e tale azione era così stata percepitae interpretata dalle persone che, pur avendo allertato il 112, si rifiutarono financo diaffacciarsi alle finestre per paura di essere visti.Gli operanti, a seguito di dette segnalazioni recatisi sul posto avevano trovato la vittimain stato di shock al punto che non era neppure in grado di declinare le proprie generalità.Successivamente era stata in grado di identificare con certezza gli autori del fatto,ammettendo di essere contigua al medesimo gruppo criminale.[OSCURATO:PERSONA] individuava la ragione scatenante l’aggressione in un sinistro stradale nelquale egli era rimasto coinvolto, che effettivamente risultava essere avvenuto.Quanto alle utenze cellulari degli autori materiali del ferimento risultavano spente fra leore 3 e le ore 5 del mattino, cioè quando era avvenuto l’agguato; le due utenzeimmediatamente prima di essere spente agganciavano celle molto vicine al luogo del fatto.Il Tribunale affrontava la questione della utilizzabilità delle dichiarazioni del Cimminorilevando che le stesse, pur essendo evocative di condotte di rilevanza penale delmedesimo, non erano connesse probatoriamente al ferimento né avevano con il medesimoalcun collegamento strutturale ex art. 12 cod. proc. pen., pertanto del tutto correttamentel’esame della persona offesa non era stato interrotto, né, successivamente, le dichiarazionidella vittima erano state assunte con le garanzie indicate.Circa le esigenze cautelari, in disparte la presunzione relativa di cui all’art. 275 comma3 cod. proc. pen., il provvedimento impugnato delinea il pericolo di reiterazione in termini diestrema concretezza, posto che l’indagato si era reso protagonista di un fatto analogo,commesso sempre con armi, nel febbraio precedente.Solo il limite edittale del reato di lesioni aveva impedito al PM di chiedere la misuramassima per quel delitto e pertanto era stata chiesta e concessa la misura degli arrestidomiciliari.3.

Avverso detto provvedimento l’indagato tramite il difensore di fiducia propone ricorsoche affida a tre motivi.3.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 63 e 371 cod. proc. pen.Pur convenendo con la ricostruzione normativa contenuta nel provvedimentoimpugnato il ricorrente ribadisce la convinzione circa la sussistenza di un collegamentoprobatorio fra il ferimento e le condotte di rilevanza criminale di cui il ferito si eraautoaccusato; ciò avrebbe dovuto comportare che il suo esame venisse interrotto e che eglifosse assistito dalle garanzie di cui all’art. 63 cod. proc. pen.3.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione circa la sussistenzadell’aggravante del metodo mafioso.Secondo il ricorrente tale aggravante sarebbe insussistente non emergendo dagli atti laprova dell’esistenza del clan di cui farebbero parte gli autori del reato.3.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenzecautelari.La motivazione, secondo il ricorrente, è gravemente lacunosa poiché basata solo sullapersonalità dell’indagato, senza che alcun rilievo sia stato dato alla assenza di precedenti;analogamente scorretto il rilievo dato alla pendenza di altro procedimento, non giunto ancoraad un accertamento definitivo di responsabilità.Ulteriore profilo di criticità viene individuato nel fatto che il reato più grave è quelloascritto al capo 1), ovvero le lesioni personali e, ciononostante, la misura massima è stataconcessa per il delitto contestato sub 2) senza alcuna reale valutazione circa l’entità delleesigenze cautelari in rapporto alla gravità dei reati contestati.4.

Il difensore ha fatto istanza di trattazione orale del procedimento.5. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.

Il primo motivo è infondato.L'inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. ricorre anche in caso didichiarazioni rese nella fase delle indagini da chi, sin dall'inizio dell'esame o dopol'emersione di indizi a suo carico nel corso di tale atto, senza che lo stesso sia statointerrotto, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato o imputato di reato connessoo di reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 25390del 03/04/2025, Jouahri, Rv. 288177 - 01)Il Tribunale ha ampiamente motivato la ragione per cui tale inutilizzabilità non sarebbeoperante, posto che non sussiste alcun collegamento probatorio fra i fatti per cui siprocedeva nei confronti dell’indagato e l’attività di cui stava riferendo il teste, né alcuncollegamento qualificato ex art. 12 cod proc pen.Ciò anche in quanto tale inutilizzabilità dipende dalla esistenza di precisi indizi di reitàche nel caso in esame non vengono evidenziati; il Tribunale sottolinea infatti come non sianemmeno chiaro quali ipotesi di reato si potrebbero configurare in capo al dichiarante, tali daevocare dei collegamenti qualificati con il delitto contestato all’odierno indagato.L'inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni reseda soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti, fin dall'inizio, in qualità di imputati o dipersone sottoposte ad indagini richiede che a carico dei medesimi risulti l'originariaesistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non puòautomaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto invicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suocarico (Sez. 2, n. 9473 del 21/01/2025, Marinosci, Rv. 287773 - 01).La situazione che pare delinearsi nel caso in esame è proprio sovrapponibile a quellaevidenziata in tale massima: la generica circostanza che il dichiarante sia stato coinvolto invicende potenzialmente suscettibili di rientrare in qualche fattispecie di reato non èsufficiente nemmeno per valutare la sussistenza di una connessione ovvero di uncollegamento.2.

Il secondo motivo è infondato.Il ricorrente pare confondere l’aggravante del metodo mafioso - che è quella quicontestata - con l’aggravante della agevolazione.Ai fini della configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica,che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, inquanto tale potere è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023,Gabriele, Rv. 284950 - 01)È configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso, di cui all'art.416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, inconcreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agiremafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, marisulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato”. (Sez. 1, n.38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 - 01)La configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv.in legge 12 luglio 1991, n. 203), non richiede necessariamente la sussistenza di unacompagine mafiosa o camorristica di riferimento non solo quando è contestato l'utilizzo delmetodo mafioso, ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questaseconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività diun'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica dicontrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipichepreviste dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109 -Ecco che, contestata l’aggravante nella sua declinazione metodologica, l’osservazionedifensiva circa l’insussistenza della prova dell’esistenza del clan è irrilevante, perché ciò checonta è il metodo che deve essere evocativo della forza intimidatrice dell’agire mafioso.3.

Il terzo motivo è infondato.Il ricorrente trascura di considerare la presunzione relativa ex art. 275 comma 3 cod.proc. pen. e non contrasta in alcun modo le argomentazioni contenute nell’impugnatoprovvedimento ove, a fronte di una pendenza recente per fatto analogo, si evidenzia laestrema attualità e concretezza delle esigenze cautelari.4.

Per tutte le ragioni testé evidenziate il ricorso essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali.Lo stato detentivo del ricorrente impone gli oneri di comunicazione previsti dall’art. 94comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.Così deciso il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] SantaluciaCORTE [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11780/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 368/2026MARIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 29/01/2026MASSIMILIANO MICALI R.G.N. 32596/2025GIOVANBATTISTA TONAGIOVANNI GALLOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato ad ALESSANDRIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] CASELLAche chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 20 agosto 2025 confermaval’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale avevaapplicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, perchégravemente indiziato del reato di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola 9x21, ela misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di lesioni aggravate in danno diCimmino [OSCURATO:PERSONA], così riqualificata l’originaria incolpazione provvisoria di tentato omicidio;entrambi i reati erano contestati come aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso.2.

La vicenda alla base di tali incolpazioni, come ricostruita nel provvedimentoimpugnato, è il ferimento di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto in un contesto di rappresagliainterna al gruppo criminale legato al clan [OSCURATO:PERSONA]; la vittima era stata attirata daGaravini e Battista nel parco 101 e lì [OSCURATO:PERSONA] le aveva sparato alla gamba sinistra dadistanza ravvicinata.Le modalità esecutive dell’azione, condotta con freddezza, precisione e in un luogoisolato evocavano per il giudice una punizione mafiosa e tale azione era così stata percepitae interpretata dalle persone che, pur avendo allertato il 112, si rifiutarono financo diaffacciarsi alle finestre per paura di essere visti.Gli operanti, a seguito di dette segnalazioni recatisi sul posto avevano trovato la vittimain stato di shock al punto che non era neppure in grado di declinare le proprie generalità.Successivamente era stata in grado di identificare con certezza gli autori del fatto,ammettendo di essere contigua al medesimo gruppo criminale.[OSCURATO:PERSONA] individuava la ragione scatenante l’aggressione in un sinistro stradale nelquale egli era rimasto coinvolto, che effettivamente risultava essere avvenuto.Quanto alle utenze cellulari degli autori materiali del ferimento risultavano spente fra leore 3 e le ore 5 del mattino, cioè quando era avvenuto l’agguato; le due utenzeimmediatamente prima di essere spente agganciavano celle molto vicine al luogo del fatto.Il Tribunale affrontava la questione della utilizzabilità delle dichiarazioni del Cimminorilevando che le stesse, pur essendo evocative di condotte di rilevanza penale delmedesimo, non erano connesse probatoriamente al ferimento né avevano con il medesimoalcun collegamento strutturale ex art. 12 cod. proc. pen., pertanto del tutto correttamentel’esame della persona offesa non era stato interrotto, né, successivamente, le dichiarazionidella vittima erano state assunte con le garanzie indicate.Circa le esigenze cautelari, in disparte la presunzione relativa di cui all’art. 275 comma3 cod. proc. pen., il provvedimento impugnato delinea il pericolo di reiterazione in termini diestrema concretezza, posto che l’indagato si era reso protagonista di un fatto analogo,commesso sempre con armi, nel febbraio precedente.Solo il limite edittale del reato di lesioni aveva impedito al PM di chiedere la misuramassima per quel delitto e pertanto era stata chiesta e concessa la misura degli arrestidomiciliari.3.

Avverso detto provvedimento l’indagato tramite il difensore di fiducia propone ricorsoche affida a tre motivi.3.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 63 e 371 cod. proc. pen.Pur convenendo con la ricostruzione normativa contenuta nel provvedimentoimpugnato il ricorrente ribadisce la convinzione circa la sussistenza di un collegamentoprobatorio fra il ferimento e le condotte di rilevanza criminale di cui il ferito si eraautoaccusato; ciò avrebbe dovuto comportare che il suo esame venisse interrotto e che eglifosse assistito dalle garanzie di cui all’art. 63 cod. proc. pen.3.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione circa la sussistenzadell’aggravante del metodo mafioso.Secondo il ricorrente tale aggravante sarebbe insussistente non emergendo dagli atti laprova dell’esistenza del clan di cui farebbero parte gli autori del reato.3.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenzecautelari.La motivazione, secondo il ricorrente, è gravemente lacunosa poiché basata solo sullapersonalità dell’indagato, senza che alcun rilievo sia stato dato alla assenza di precedenti;analogamente scorretto il rilievo dato alla pendenza di altro procedimento, non giunto ancoraad un accertamento definitivo di responsabilità.Ulteriore profilo di criticità viene individuato nel fatto che il reato più grave è quelloascritto al capo 1), ovvero le lesioni personali e, ciononostante, la misura massima è stataconcessa per il delitto contestato sub 2) senza alcuna reale valutazione circa l’entità delleesigenze cautelari in rapporto alla gravità dei reati contestati.4.

Il difensore ha fatto istanza di trattazione orale del procedimento.5. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.

Il primo motivo è infondato.L'inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. ricorre anche in caso didichiarazioni rese nella fase delle indagini da chi, sin dall'inizio dell'esame o dopol'emersione di indizi a suo carico nel corso di tale atto, senza che lo stesso sia statointerrotto, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato o imputato di reato connessoo di reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 25390del 03/04/2025, Jouahri, Rv. 288177 - 01)Il Tribunale ha ampiamente motivato la ragione per cui tale inutilizzabilità non sarebbeoperante, posto che non sussiste alcun collegamento probatorio fra i fatti per cui siprocedeva nei confronti dell’indagato e l’attività di cui stava riferendo il teste, né alcuncollegamento qualificato ex art. 12 cod proc pen.Ciò anche in quanto tale inutilizzabilità dipende dalla esistenza di precisi indizi di reitàche nel caso in esame non vengono evidenziati; il Tribunale sottolinea infatti come non sianemmeno chiaro quali ipotesi di reato si potrebbero configurare in capo al dichiarante, tali daevocare dei collegamenti qualificati con il delitto contestato all’odierno indagato.L'inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni reseda soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti, fin dall'inizio, in qualità di imputati o dipersone sottoposte ad indagini richiede che a carico dei medesimi risulti l'originariaesistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non puòautomaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto invicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suocarico (Sez. 2, n. 9473 del 21/01/2025, Marinosci, Rv. 287773 - 01).La situazione che pare delinearsi nel caso in esame è proprio sovrapponibile a quellaevidenziata in tale massima: la generica circostanza che il dichiarante sia stato coinvolto invicende potenzialmente suscettibili di rientrare in qualche fattispecie di reato non èsufficiente nemmeno per valutare la sussistenza di una connessione ovvero di uncollegamento.2.

Il secondo motivo è infondato.Il ricorrente pare confondere l’aggravante del metodo mafioso - che è quella quicontestata - con l’aggravante della agevolazione.Ai fini della configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica,che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, inquanto tale potere è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023,Gabriele, Rv. 284950 - 01)È configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso, di cui all'art.416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, inconcreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agiremafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, marisulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato”. (Sez. 1, n.38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 - 01)La configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv.in legge 12 luglio 1991, n. 203), non richiede necessariamente la sussistenza di unacompagine mafiosa o camorristica di riferimento non solo quando è contestato l'utilizzo delmetodo mafioso, ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questaseconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività diun'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica dicontrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipichepreviste dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109 -Ecco che, contestata l’aggravante nella sua declinazione metodologica, l’osservazionedifensiva circa l’insussistenza della prova dell’esistenza del clan è irrilevante, perché ciò checonta è il metodo che deve essere evocativo della forza intimidatrice dell’agire mafioso.3.

Il terzo motivo è infondato.Il ricorrente trascura di considerare la presunzione relativa ex art. 275 comma 3 cod.proc. pen. e non contrasta in alcun modo le argomentazioni contenute nell’impugnatoprovvedimento ove, a fronte di una pendenza recente per fatto analogo, si evidenzia laestrema attualità e concretezza delle esigenze cautelari.4.

Per tutte le ragioni testé evidenziate il ricorso essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali.Lo stato detentivo del ricorrente impone gli oneri di comunicazione previsti dall’art. 94comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.Così deciso il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato ad ALESSANDRIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] CASELLAche chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 20 agosto 2025 confermaval’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale avevaapplicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, perchégravemente indiziato del reato di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola 9x21, ela misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di lesioni aggravate in danno diCimmino [OSCURATO:PERSONA], così riqualificata l’originaria incolpazione provvisoria di tentato omicidio;entrambi i reati erano contestati come aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso.2. La vicenda alla base di tali incolpazioni, come ricostruita nel provvedimentoimpugnato, è il ferimento di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto in un contesto di rappresagliainterna al gruppo criminale legato al clan [OSCURATO:PERSONA]; la vittima era stata attirata daGaravini e Battista nel parco 101 e lì [OSCURATO:PERSONA]  le aveva sparato alla gamba sinistra dadistanza ravvicinata.Le modalità esecutive dell’azione, condotta con freddezza, precisione e in un luogoisolato evocavano per il giudice una punizione mafiosa e tale azione era così stata percepitae interpretata dalle persone che, pur avendo allertato il 112, si rifiutarono financo diaffacciarsi alle finestre per paura di essere visti.Gli operanti, a seguito di dette segnalazioni recatisi sul posto avevano trovato la vittimain stato di shock al punto che non era neppure in grado di declinare le proprie generalità.Successivamente era stata in grado di identificare con certezza gli autori del fatto,ammettendo di essere contigua al medesimo gruppo criminale.[OSCURATO:PERSONA] individuava la ragione scatenante l’aggressione in un sinistro stradale nelquale egli era rimasto coinvolto, che effettivamente risultava essere avvenuto.Quanto alle utenze cellulari degli autori materiali del ferimento risultavano spente fra leore 3 e le ore 5 del mattino, cioè quando era avvenuto l’agguato; le due utenzeimmediatamente prima di essere spente agganciavano celle molto vicine al luogo del fatto.Il Tribunale affrontava la questione della utilizzabilità delle dichiarazioni del Cimminorilevando che le stesse, pur essendo evocative di condotte di rilevanza penale delmedesimo, non erano connesse probatoriamente al ferimento né avevano con il medesimoalcun collegamento strutturale ex art. 12 cod. proc. pen., pertanto del tutto correttamentel’esame della persona offesa non era stato interrotto, né, successivamente, le dichiarazionidella vittima erano state assunte con le garanzie indicate.Circa le esigenze cautelari, in disparte la presunzione relativa di cui all’art. 275 comma3 cod. proc. pen., il provvedimento impugnato delinea il pericolo di reiterazione in termini diestrema concretezza, posto che l’indagato si era reso protagonista di un fatto analogo,commesso sempre con armi, nel febbraio precedente.Solo il limite edittale del reato di lesioni aveva impedito al PM di chiedere la misuramassima per quel delitto e pertanto era stata chiesta e concessa la misura degli arrestidomiciliari.3. Avverso detto provvedimento l’indagato tramite il difensore di fiducia propone ricorsoche affida a tre motivi.3.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 63 e 371 cod. proc. pen.Pur convenendo con la ricostruzione normativa contenuta nel provvedimentoimpugnato il ricorrente ribadisce la convinzione circa la sussistenza di un collegamentoprobatorio fra il ferimento e le condotte di rilevanza criminale di cui il ferito si eraautoaccusato; ciò avrebbe dovuto comportare che il suo esame venisse interrotto e che eglifosse assistito dalle garanzie di cui all’art. 63 cod. proc. pen.3.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione circa la sussistenzadell’aggravante del metodo mafioso.Secondo il ricorrente tale aggravante sarebbe insussistente non emergendo dagli atti laprova dell’esistenza del clan di cui farebbero parte gli autori del reato.3.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenzecautelari.La motivazione, secondo il ricorrente, è gravemente lacunosa poiché basata solo sullapersonalità dell’indagato, senza che alcun rilievo sia stato dato alla assenza di precedenti;analogamente scorretto il rilievo dato alla pendenza di altro procedimento, non giunto ancoraad un accertamento definitivo di responsabilità.Ulteriore profilo di criticità viene individuato nel fatto che il reato più grave è quelloascritto al capo 1), ovvero le lesioni personali e, ciononostante, la misura massima è stataconcessa per il delitto contestato sub 2) senza alcuna reale valutazione circa l’entità delleesigenze cautelari in rapporto alla gravità dei reati contestati.4. Il difensore ha fatto istanza di trattazione orale del procedimento.5. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1. Il primo motivo è infondato.L'inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. ricorre anche in caso didichiarazioni rese nella fase delle indagini da chi, sin dall'inizio dell'esame o dopol'emersione di indizi a suo carico nel corso di tale atto, senza che lo stesso sia statointerrotto, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato o imputato di reato connessoo di reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 25390del 03/04/2025, Jouahri, Rv. 288177 - 01)Il Tribunale ha ampiamente motivato la ragione per cui tale inutilizzabilità non sarebbeoperante, posto che non sussiste alcun collegamento probatorio fra i fatti per cui siprocedeva nei confronti dell’indagato e l’attività di cui stava riferendo il teste, né alcuncollegamento qualificato ex art. 12 cod proc pen.Ciò anche in quanto tale inutilizzabilità dipende dalla esistenza di precisi indizi di reitàche nel caso in esame non vengono evidenziati; il Tribunale sottolinea infatti come non sianemmeno chiaro quali ipotesi di reato si potrebbero configurare in capo al dichiarante, tali daevocare dei collegamenti qualificati con il delitto contestato all’odierno indagato.L'inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni reseda soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti, fin dall'inizio, in qualità di imputati o dipersone sottoposte ad indagini richiede che a carico dei medesimi risulti l'originariaesistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non puòautomaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto invicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suocarico (Sez. 2, n. 9473 del 21/01/2025, Marinosci, Rv. 287773 - 01).La situazione che pare delinearsi nel caso in esame è proprio sovrapponibile a quellaevidenziata in tale massima: la generica circostanza che il dichiarante sia stato coinvolto invicende potenzialmente suscettibili di rientrare in qualche fattispecie di reato non èsufficiente nemmeno per valutare la sussistenza di una connessione ovvero di uncollegamento.2. Il secondo motivo è infondato.Il ricorrente pare confondere l’aggravante del metodo mafioso - che è quella quicontestata - con l’aggravante della agevolazione.Ai fini della configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica,che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, inquanto tale potere è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023,Gabriele, Rv. 284950 - 01)È configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso, di cui all'art.416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, inconcreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agiremafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, marisulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato”. (Sez. 1, n.38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 - 01)La configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv.in legge 12 luglio 1991, n. 203), non richiede necessariamente la sussistenza di unacompagine mafiosa o camorristica di riferimento non solo quando è contestato l'utilizzo delmetodo mafioso, ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questaseconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività diun'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica dicontrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipichepreviste dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109 -Ecco che, contestata l’aggravante nella sua declinazione metodologica, l’osservazionedifensiva circa l’insussistenza della prova dell’esistenza del clan è irrilevante, perché ciò checonta è il metodo che deve essere evocativo della forza intimidatrice dell’agire mafioso.3. Il terzo motivo è infondato.Il ricorrente  trascura di considerare la presunzione relativa ex art. 275 comma 3 cod.proc. pen. e non contrasta in alcun modo le argomentazioni contenute nell’impugnatoprovvedimento ove, a fronte di una pendenza recente per fatto analogo, si evidenzia laestrema attualità e concretezza delle esigenze cautelari.4. Per tutte le ragioni testé evidenziate il ricorso essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali.Lo stato detentivo del ricorrente impone gli oneri di comunicazione previsti dall’art. 94comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.Così deciso il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] SantaluciaCORTE [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11780/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 368/2026MARIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -        CC - 29/01/2026MASSIMILIANO MICALI              R.G.N. 32596/2025GIOVANBATTISTA TONAGIOVANNI GALLOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato ad ALESSANDRIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] CASELLAche chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 20 agosto 2025 confermaval’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale avevaapplicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, perchégravemente indiziato del reato di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola 9x21, ela misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di lesioni aggravate in danno diCimmino [OSCURATO:PERSONA], così riqualificata l’originaria incolpazione provvisoria di tentato omicidio;entrambi i reati erano contestati come aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso.2. La vicenda alla base di tali incolpazioni, come ricostruita nel provvedimentoimpugnato, è il ferimento di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto in un contesto di rappresagliainterna al gruppo criminale legato al clan [OSCURATO:PERSONA]; la vittima era stata attirata daGaravini e Battista nel parco 101 e lì [OSCURATO:PERSONA]  le aveva sparato alla gamba sinistra dadistanza ravvicinata.Le modalità esecutive dell’azione, condotta con freddezza, precisione e in un luogoisolato evocavano per il giudice una punizione mafiosa e tale azione era così stata percepitae interpretata dalle persone che, pur avendo allertato il 112, si rifiutarono financo diaffacciarsi alle finestre per paura di essere visti.Gli operanti, a seguito di dette segnalazioni recatisi sul posto avevano trovato la vittimain stato di shock al punto che non era neppure in grado di declinare le proprie generalità.Successivamente era stata in grado di identificare con certezza gli autori del fatto,ammettendo di essere contigua al medesimo gruppo criminale.[OSCURATO:PERSONA] individuava la ragione scatenante l’aggressione in un sinistro stradale nelquale egli era rimasto coinvolto, che effettivamente risultava essere avvenuto.Quanto alle utenze cellulari degli autori materiali del ferimento risultavano spente fra leore 3 e le ore 5 del mattino, cioè quando era avvenuto l’agguato; le due utenzeimmediatamente prima di essere spente agganciavano celle molto vicine al luogo del fatto.Il Tribunale affrontava la questione della utilizzabilità delle dichiarazioni del Cimminorilevando che le stesse, pur essendo evocative di condotte di rilevanza penale delmedesimo, non erano connesse probatoriamente al ferimento né avevano con il medesimoalcun collegamento strutturale ex art. 12 cod. proc. pen., pertanto del tutto correttamentel’esame della persona offesa non era stato interrotto, né, successivamente, le dichiarazionidella vittima erano state assunte con le garanzie indicate.Circa le esigenze cautelari, in disparte la presunzione relativa di cui all’art. 275 comma3 cod. proc. pen., il provvedimento impugnato delinea il pericolo di reiterazione in termini diestrema concretezza, posto che l’indagato si era reso protagonista di un fatto analogo,commesso sempre con armi, nel febbraio precedente.Solo il limite edittale del reato di lesioni aveva impedito al PM di chiedere la misuramassima per quel delitto e pertanto era stata chiesta e concessa la misura degli arrestidomiciliari.3. Avverso detto provvedimento l’indagato tramite il difensore di fiducia propone ricorsoche affida a tre motivi.3.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 63 e 371 cod. proc. pen.Pur convenendo con la ricostruzione normativa contenuta nel provvedimentoimpugnato il ricorrente ribadisce la convinzione circa la sussistenza di un collegamentoprobatorio fra il ferimento e le condotte di rilevanza criminale di cui il ferito si eraautoaccusato; ciò avrebbe dovuto comportare che il suo esame venisse interrotto e che eglifosse assistito dalle garanzie di cui all’art. 63 cod. proc. pen.3.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione circa la sussistenzadell’aggravante del metodo mafioso.Secondo il ricorrente tale aggravante sarebbe insussistente non emergendo dagli atti laprova dell’esistenza del clan di cui farebbero parte gli autori del reato.3.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenzecautelari.La motivazione, secondo il ricorrente, è gravemente lacunosa poiché basata solo sullapersonalità dell’indagato, senza che alcun rilievo sia stato dato alla assenza di precedenti;analogamente scorretto il rilievo dato alla pendenza di altro procedimento, non giunto ancoraad un accertamento definitivo di responsabilità.Ulteriore profilo di criticità viene individuato nel fatto che il reato più grave è quelloascritto al capo 1), ovvero le lesioni personali e, ciononostante, la misura massima è stataconcessa per il delitto contestato sub 2) senza alcuna reale valutazione circa l’entità delleesigenze cautelari in rapporto alla gravità dei reati contestati.4. Il difensore ha fatto istanza di trattazione orale del procedimento.5. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1. Il primo motivo è infondato.L'inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. ricorre anche in caso didichiarazioni rese nella fase delle indagini da chi, sin dall'inizio dell'esame o dopol'emersione di indizi a suo carico nel corso di tale atto, senza che lo stesso sia statointerrotto, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato o imputato di reato connessoo di reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 25390del 03/04/2025, Jouahri, Rv. 288177 - 01)Il Tribunale ha ampiamente motivato la ragione per cui tale inutilizzabilità non sarebbeoperante, posto che non sussiste alcun collegamento probatorio fra i fatti per cui siprocedeva nei confronti dell’indagato e l’attività di cui stava riferendo il teste, né alcuncollegamento qualificato ex art. 12 cod proc pen.Ciò anche in quanto tale inutilizzabilità dipende dalla esistenza di precisi indizi di reitàche nel caso in esame non vengono evidenziati; il Tribunale sottolinea infatti come non sianemmeno chiaro quali ipotesi di reato si potrebbero configurare in capo al dichiarante, tali daevocare dei collegamenti qualificati con il delitto contestato all’odierno indagato.L'inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni reseda soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti, fin dall'inizio, in qualità di imputati o dipersone sottoposte ad indagini richiede che a carico dei medesimi risulti l'originariaesistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non puòautomaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto invicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suocarico (Sez. 2, n. 9473 del 21/01/2025, Marinosci, Rv. 287773 - 01).La situazione che pare delinearsi nel caso in esame è proprio sovrapponibile a quellaevidenziata in tale massima: la generica circostanza che il dichiarante sia stato coinvolto invicende potenzialmente suscettibili di rientrare in qualche fattispecie di reato non èsufficiente nemmeno per valutare la sussistenza di una connessione ovvero di uncollegamento.2. Il secondo motivo è infondato.Il ricorrente pare confondere l’aggravante del metodo mafioso - che è quella quicontestata - con l’aggravante della agevolazione.Ai fini della configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica,che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, inquanto tale potere è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023,Gabriele, Rv. 284950 - 01)È configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso, di cui all'art.416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, inconcreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agiremafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, marisulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato”. (Sez. 1, n.38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 - 01)La configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv.in legge 12 luglio 1991, n. 203), non richiede necessariamente la sussistenza di unacompagine mafiosa o camorristica di riferimento non solo quando è contestato l'utilizzo delmetodo mafioso, ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questaseconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività diun'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica dicontrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipichepreviste dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109 -Ecco che, contestata l’aggravante nella sua declinazione metodologica, l’osservazionedifensiva circa l’insussistenza della prova dell’esistenza del clan è irrilevante, perché ciò checonta è il metodo che deve essere evocativo della forza intimidatrice dell’agire mafioso.3. Il terzo motivo è infondato.Il ricorrente  trascura di considerare la presunzione relativa ex art. 275 comma 3 cod.proc. pen. e non contrasta in alcun modo le argomentazioni contenute nell’impugnatoprovvedimento ove, a fronte di una pendenza recente per fatto analogo, si evidenzia laestrema attualità e concretezza delle esigenze cautelari.4. Per tutte le ragioni testé evidenziate il ricorso essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali.Lo stato detentivo del ricorrente impone gli oneri di comunicazione previsti dall’art. 94comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.Così deciso il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]   
Sentenza Cassazione n. 11780/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris