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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 39984/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: ZENELI Agim, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa in data 17/01/2024 dalla Corte di appello di ,Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria contenente motivi aggiunti e conclusioni scritte, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 27 agosto 2024 dal difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento di entrambi i motivi di ricorso.

RITENUTO _IN FATTO

1. Con i due motivi di doglianza si deduce -con il primo- la inosservanza della legge processuale ed il vizio di motivazione nella decisione della Corte di merito di revocare l'ordinanza ammissiva della prova dichiarativa, giustificata dalla sua superfluità rispetto al patrimonio documentale già acquisito; con il secondo, la violazione della norma penale incriminatrice ed il vizio di motivazione per omissione; aspetti patologici che sono del tutto smentiti dal corretto argomentare procedurale e sostanziale del giudice della revisione nel merito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tema sollecitato dalla difesa con il primo motivo di ricorso, quello della revoca dell'ordinanza di rinnovazione emessa ai sensi dell'art. 603, comnna 3, cod. proc. pen., vede la costante giurisprudenza di questa Corte orientata ad ammettere il provvedimento di revoca quale esito della discrezionale valutazione del giudice d'appello, "senza necessità di una specifica motivazione all'esito delle acquisizioni probatorie officiose"; si è così precisato che il giudice d'appello, una volta che abbia disposto d'ufficio la rinnovazione istruttoria, può nel prosieguo disporne la revoca senza necessità di una specifica motivazione all'esito delle acquisizioni probatorie officiose (Sez. 6, n. 13571 del 12/11/2010, dep. 2011, C., Rv. 249907 - 01), quando ritenga sufficienti le prove già acquisite. (Sez. 4, n. 34730 del 12/07/2011, Allalo, Rv. 251112 - 01), e senza che dia luogo ad alcuna nullità la mancata assunzione della prova testimoniale, già ammessa in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, ove si ritenga sufficientemente istruito il processo (Sez. 6, n. 49047 del 20/09/2004, Bilardello, Rv. 230615 - 01).

Alla strega di tale canone, il provvedimento adottato non è viziato da nullità né per il suo contenuto intrinseco, né per l'assunto difetto di motivazione, poiché la revoca presuppone la valutazione dell'adeguatezza del materiale probatorio raccolto all'esito dell'esame del primo teste (da ultimo, Sez. 2, n. 19541 dei 14/03/2024, Rv. 286494).

Né per vero il motivo di ricorso evidenzia gli aspetti di decisività della prova non assunta (giur. appena sopra cit.), cosi scivolando verso il deficit di specificità estrinseca.

A ciò va aggiunto che l'eventuale motivo di nullità, per il difetto di motivazione del provvedimento, in quanto costituente vizio da ricondurre alla categoria delle nullità generali a regime intermedio (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 79166 - 01; Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732 - 01; Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli, Rv. 257891 - 01), avrebbe imposto alla difesa del ricorrente di eccepire la nullità subito dopo la pronuncia dell'ordinanza oggi censurata, il che, come risulta dall'esame del verbale di udienza, non è viceversa avvenuto.

2. Il lamentato deficit di legittimità e motivazionale dedotto con il secondo motivo di ricorso fonda sul fatto storico della confessione resa in appello, all'udienza del 7 giugno 2023; l'appellante ha ammesso di aver commesso il furto degli automezzi poi oggetto di occultamento.

La Corte di merito ha, sul punto, logicamente e doviziosamente spiegato che le. evidenze obiettive raccolte -tutte convergenti verso il possesso e la disponibilità degli automezzi provento del furto già consumato - militavano tutte per la inattendibilità di siffatta tardiva confessione, non avendo l'appellante dato conto delle modalità dei furti e della sua lontananza dal luogo del commesso reato; il che rende piena contezza della divisata responsabilità per il delitto contestato.

La diversa ricostruzione del fatto argomentata con i motivi di ricorso avrebbe invero richiesto un corredo documentale di accompagnamento alla deduzione che invece manca nelle allegazioni; il che rende il motivo anche aspecifico per difetto di autosufficienza (Sez. 2, n. 33523 del 16/6/2021, Rv. 281960; Sez. 5, n. 5897, del 3/12/2020, del 2021, Rv. 280419; Sez. 1, n. 48422, del 9/9/2019, Rv. 277796: In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; in continuità con Sez. 4, n. 46979, del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. 2, n. 52195, del 7/10/2016, Rv. 268668; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723).

Ne deriva la corretta qualificazione giuridica del fatto, trattandosi all'evidenza dell'attività di conduzione di veicoli rubati verso un deposito ove i mezzi sarebbero poi stati occultati.

3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: ZENELI Agim, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa in data 17/01/2024 dalla Corte di appello di ,Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria contenente motivi aggiunti e conclusioni scritte, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 27 agosto 2024 dal difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento di entrambi i motivi di ricorso. RITENUTO _IN FATTO 1. Con i due motivi di doglianza si deduce -con il primo- la inosservanza della legge processuale ed il vizio di motivazione nella decisione della Corte di merito di revocare l'ordinanza ammissiva della prova dichiarativa, giustificata dalla sua superfluità rispetto al patrimonio documentale già acquisito; con il secondo, la violazione della norma penale incriminatrice ed il vizio di motivazione per omissione; aspetti patologici che sono del tutto smentiti dal corretto argomentare procedurale e sostanziale del giudice della revisione nel merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tema sollecitato dalla difesa con il primo motivo di ricorso, quello della revoca dell'ordinanza di rinnovazione emessa ai sensi dell'art. 603, comnna 3, cod. proc. pen., vede la costante giurisprudenza di questa Corte orientata ad ammettere il provvedimento di revoca quale esito della discrezionale valutazione del giudice d'appello, "senza necessità di una specifica motivazione all'esito delle acquisizioni probatorie officiose"; si è così precisato che il giudice d'appello, una volta che abbia disposto d'ufficio la rinnovazione istruttoria, può nel prosieguo disporne la revoca senza necessità di una specifica motivazione all'esito delle acquisizioni probatorie officiose (Sez. 6, n. 13571 del 12/11/2010, dep. 2011, C., Rv. 249907 - 01), quando ritenga sufficienti le prove già acquisite. (Sez. 4, n. 34730 del 12/07/2011, Allalo, Rv. 251112 - 01), e senza che dia luogo ad alcuna nullità la mancata assunzione della prova testimoniale, già ammessa in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, ove si ritenga sufficientemente istruito il processo (Sez. 6, n. 49047 del 20/09/2004, Bilardello, Rv. 230615 - 01). Alla strega di tale canone, il provvedimento adottato non è viziato da nullità né per il suo contenuto intrinseco, né per l'assunto difetto di motivazione, poiché la revoca presuppone la valutazione dell'adeguatezza del materiale probatorio raccolto all'esito dell'esame del primo teste (da ultimo, Sez. 2, n. 19541 dei 14/03/2024, Rv. 286494). Né per vero il motivo di ricorso evidenzia gli aspetti di decisività della prova non assunta (giur. appena sopra cit.), cosi scivolando verso il deficit di specificità estrinseca. A ciò va aggiunto che l'eventuale motivo di nullità, per il difetto di motivazione del provvedimento, in quanto costituente vizio da ricondurre alla categoria delle nullità generali a regime intermedio (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 79166 - 01; Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732 - 01; Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli, Rv. 257891 - 01), avrebbe imposto alla difesa del ricorrente di eccepire la nullità subito dopo la pronuncia dell'ordinanza oggi censurata, il che, come risulta dall'esame del verbale di udienza, non è viceversa avvenuto. 2. Il lamentato deficit di legittimità e motivazionale dedotto con il secondo motivo di ricorso fonda sul fatto storico della confessione resa in appello, all'udienza del 7 giugno 2023; l'appellante ha ammesso di aver commesso il furto degli automezzi poi oggetto di occultamento. La Corte di merito ha, sul punto, logicamente e doviziosamente spiegato che le. evidenze obiettive raccolte -tutte convergenti verso il possesso e la disponibilità degli automezzi provento del furto già consumato - militavano tutte per la inattendibilità di siffatta tardiva confessione, non avendo l'appellante dato conto delle modalità dei furti e della sua lontananza dal luogo del commesso reato; il che rende piena contezza della divisata responsabilità per il delitto contestato. La diversa ricostruzione del fatto argomentata con i motivi di ricorso avrebbe invero richiesto un corredo documentale di accompagnamento alla deduzione che invece manca nelle allegazioni; il che rende il motivo anche aspecifico per difetto di autosufficienza (Sez. 2, n. 33523 del 16/6/2021, Rv. 281960; Sez. 5, n. 5897, del 3/12/2020, del 2021, Rv. 280419; Sez. 1, n. 48422, del 9/9/2019, Rv. 277796: In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; in continuità con Sez. 4, n. 46979, del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. 2, n. 52195, del 7/10/2016, Rv. 268668; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723). Ne deriva la corretta qualificazione giuridica del fatto, trattandosi all'evidenza dell'attività di conduzione di veicoli rubati verso un deposito ove i mezzi sarebbero poi stati occultati. 3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
Sentenza Cassazione n. 39984/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris