Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 22818/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36316/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio, come da procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, presso la quale è el.dom.to in V.Trionfale n.5637; -parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e Monopoli nonchè [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono ex lege domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 2028 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. §

1. Filtrans srlpropone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittime varie cartelle di pagamento notificate alla società per debiti tributari.

La commissione tributaria regionale, decidendo nel contraddittorio con Agenzia delle Entrate di Milano, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di [OSCURATO:PERSONA] nonché Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) in qualità di ente subentrante ad Equitalia, ha in particolare osservato che: - il ricorso originario della società doveva ritenersi tardivo perché le cartelle in questione, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa, erano state a suo tempo regolarmente notificate a mezzo del servizio postale secondo il disposto di cui all'articolo 26 d.P.R. 602/73: vuoi a mani del portiere, vuoi a mezzo pec, vuoi presso la sede della società a mani di persona che si era qualificata come incaricata di ricevere la notifica; - il fatto che l'azienda sociale fosse stata fatta oggetto di sequestro giudiziale dal marzo a novembre 2011, in conseguenza del procedimento penale instaurato a carico del legale rappresentante, non esimeva la società dall'applicazione delle sanzioni: sia perché non integrante causa di forza maggiore (essendo irrilevanti le vicende personali del legale rappresentante) sia perché, durante il sequestro, il custode ed amministratore giudiziale era comunque tenutoa tutti gli obblighi dichiarativi e di versamento.

Resistono con unitario controricorso l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] società ricorrente ha depositato memoria. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso la società lamenta – ex art.360, co.1^, n. 4 cod.proc.civ. – nullità della sentenza per omesso rilievo della irrituale costituzione in giudizio di Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] mediante avvocato del libero foro, in contrasto con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 28741 del 2018.

Di conseguenza, non avrebbe potuto la commissione tributaria regionale porre a base della propria decisione i documenti illegittimamente prodotti in giudizio da ADER in relazione alla notificazione delle cartelle. § 2.2Il motivo è infondato.

A seguito della successione ex lege di Agenzia delle Entrate – Riscossione ad Equitalia, rileva il disposto di cui al comma 8^ dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, secondo cui: «L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale.

Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa.

Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.».

La materia è stata vagliata dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali – ponendo termine a pregresse incertezze interpretative e superando l’indirizzo di cui in Cass.n. 28741/18, citata dalla ricorrente – hanno stabilito che: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a)dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b)di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questanon sia disponibile ad assumere il patrocinio.

Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazionee di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass.SSUU n. 30008/19).

Emerge dunque come nel grado di appello del presente giudizio non vi fossero cause ostative di sorta a che Ader legittimamente si avvalesse – come avvenuto –di avvocato del libero foro, con conseguente ritualità e piena utilizzabilità probatoria delle sue produzioni documentali. § 3.1Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co.1^, n.3) cod.proc.civ. –violazione e falsa applicazione dell'articolo 26 d.P.R. 602/73 in relazione agli articoli 34, 39 e 40 del DM Ministero Comunicazioni del 9 aprile 2001; normativa, quest'ultima, che, pur in ipotesi di notifica diretta a mezzo posta, stabiliva un ordine di consegna (rispondente a quello previsto dall’art.7 legge 890/82) il cui rispetto doveva essere attestato dall'agente postale prima di addivenire alla consegna a mani del portiere. § 3.2Il motivo è infondato.

Va premesso che la notificazione in questione è avvenuta – come riferisce il giudice regionale e come riconosciuto dallo stesso ricorrente – in via postale diretta ex art. 26 d.P.R. 602/73.

Con riguardo a questa fattispecie, è indirizzo consolidato di legittimità che: “in tema di riscossione delle imposte, la notifica dellacartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

In tal caso, la notifica si perfeziona con laricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'appositarelata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dellacartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia dellacartella con la relaz ione dell'avvenutanotificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma dinotificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (Cass.nn.6395/14; 4567/15; 20918/16 e molte altre).

Cass.n. 23511/16 –in linea con l’indirizzo indicato – ha ribadito che in caso di notifica diretta della cartella da parte del concessionario, con raccomandata AR, ex art.26 cit., è sufficiente per il relativo perfezionamento, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001 recante "Approvazione delle condizioni generali dei servizio postale", (artt. 32 e 39), che la spedizione postale sia eseguita con consegna del plico al domicilio del destinatario; senza altro adempimento, ad opera dell'ufficiale postale, che non sia quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

Difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n. 9111/2012; n. 270/2012).

La peculiarità della disciplina normativa della notificazione della cartella, contenuta nell'esaminato D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 26, trova, invero, riscontro anche nella stessa l. n. 890 del 1982 che, all'articolo 14, comma 1, dispone che la notifica degli atti tributari al contribuente, da effettuarsi con l'impiego di plico sigillato, "può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari", venendo fatti espressamente salvi i disposti di cui al citato D.P.R. n. 602 del 1973, articoli 26 e

45. E' stato, peraltro, escluso che la norma del D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 26, con la disposizione dell'u.c. - che in via residuale rinvia al D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 60 per quanto non diversamente prescritto - abbia inteso operare un generale richiamo anche alle forme di notifica degli atti giudiziari, e quindi anche all'obbligo di redazione della relazione di notifica, atteso che tale adempimento e' funzionale a rendere edotta la parte richiedente della avvenuta consegna dell'atto notificando e, come e' stato chiarito da questa Corte, la prova della notifica della cartella puo' risultare " o " dalla relazione di notificazione iscritta sulla cartella," o " dall'avviso di riceviment o, dove l'utilizzo - nell'articolo 26, comma 5 - della preposizione disgiuntiva (" aut....aut ") e' sicuro indice della modalita' alternativa della notifica speciale direttamente effettuata dal Concessionario (Agente) ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, seconda parte, rispetto alla notifica eseguita nelle forme degli atti giudiziari ovvero ai sensi della Legge n. 890 del 1982, articoli 1 - 3 (Cass. n. 6395/2014; n. 11708/2011; n. 14327/2009).

Si tratta di un regime (estraneo alla sfera di operatività dell’ufficiale giudiziario) la cui specialità ha superato il vaglio di legittimità ex artt. 3, 24 e 111 Cost. (C.Cost. sent. n. 175/2018).

In definitiva, la non invocabilità nel caso di specie della disciplina propria delle notificazioni degli atti giudiziari escludeva la necessità di relata e, con questa, dell’attestazione da parte dell’agente postale dell’avvenuta ricerca di soggetti abilitati alla ricezione diversi dal destinatario (diversamente da quanto stabilito, appunto per la differente ipotesi ex artt. 7 l. 890/82 e 139 cod.proc.civ., da Cass.SSUU n. 1097/00 e 8214/05), soggetti che il DM citato, del resto, non pone in necessaria relazione di graduazione e preferenza.

La sentenza impugnata risulta quindi giuridicamente corretta, trattandosi di notificazione (eseguita a mani del portiere) rispettosa delle disposizioni di cui al citato DM Comunicazioni e, segnatamente, dell'art. 34 ("Gli invii di posta sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria, di regola nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato.

Il tentativo di consegna viene effettuato per non piu' di due volte"), dell'art. 39 ("Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi e servizio di portierato, il portiere"), e dell'art. 40 ("Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso imprese, sono consegnati, all'indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato.

L'impresa può indicare i nomi delle persone incaricate, inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante"). § 4.1Con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso la società lamenta, rispettivamente ai sensi dei numeri 4, 3 e 5 dell’art.360 co. 1^ cod.proc.civ., la violazione degli articoli 2, 4 e 5 d.lvo 542/97 nonché degli obblighi motivazionali, dal momento che la commissione tributaria regionale aveva omesso di esplicitare la ratio decidendi in forza della quale aveva ritenuto di disattendere i motivi di appello concernenti il difetto dei presupposti legali di applicazione delle sanzioni amministrative alla società-persona giuridica.

In ogni caso, l'affermazione della legittimità di tali sanzioni concretava violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 d.lvo 542/97 cit., e conseguiva alla mancata considerazione e ‘ponderazione’ di elementi decisivi della fattispecie.

In particolare, il fatto che l'azienda sociale fosse stata fatta oggetto di sequestro penale dal marzo al novembre 2011 (sequestro poi cessato a seguito di pronuncia assolutoria definitiva nel procedimento penale a carico del legale rappresentante, poi reintegrato nella carica) denotava la non configurabilità di colpa (nei connotati della colpa grave) e di rimproverabilità in capo alla società ed ai soci; infatti la società, nel periodo in questione (rilevante ai fini delle contestazioni tributarie dedotte in giudizio), era gestita da un soggetto-custode di nomina giudiziale, il cui operato non poteva quindi ascriversi né a fatto ‘proprio’ della persona giuridica, né a culpa in eligendodei soci. § 4.2 Si tratta di doglianze inammissibili perchè concernenti sanzioni indicate nelle cartelle di pagamento e che, come tali, dovevano essere contestatein sede di impugnazione dell e cartelle medesime, siccome – come detto –regolarmente notificate alla società.

Né la CTR, dopo aver rilevato che “la regolarità di tutte le notifiche determina, piuttosto, la tardività del ricorso introduttivo”, poteva ritenersi ritualmente investita della questione, da essa erroneamente affrontata nel merito.

E neppure, infine, risulta o viene dedotta la sopravvenie nza di elementi normativi o interpretativi di favor rei idonei a comunque rivedere il trattamento sanzionatorio qui ormai definitivamente applicato. § 5.Ne segue il rigetto del ricorso con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 5600,00 oltre spese prenotate a debito; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36316/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio, come da procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, presso la quale è el.dom.to in V.Trionfale n.5637; -parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e Monopoli nonchè [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono ex lege domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 2028 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. Filtrans srlpropone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittime varie cartelle di pagamento notificate alla società per debiti tributari. La commissione tributaria regionale, decidendo nel contraddittorio con Agenzia delle Entrate di Milano, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di [OSCURATO:PERSONA] nonché Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) in qualità di ente subentrante ad Equitalia, ha in particolare osservato che: - il ricorso originario della società doveva ritenersi tardivo perché le cartelle in questione, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa, erano state a suo tempo regolarmente notificate a mezzo del servizio postale secondo il disposto di cui all'articolo 26 d.P.R. 602/73: vuoi a mani del portiere, vuoi a mezzo pec, vuoi presso la sede della società a mani di persona che si era qualificata come incaricata di ricevere la notifica; - il fatto che l'azienda sociale fosse stata fatta oggetto di sequestro giudiziale dal marzo a novembre 2011, in conseguenza del procedimento penale instaurato a carico del legale rappresentante, non esimeva la società dall'applicazione delle sanzioni: sia perché non integrante causa di forza maggiore (essendo irrilevanti le vicende personali del legale rappresentante) sia perché, durante il sequestro, il custode ed amministratore giudiziale era comunque tenutoa tutti gli obblighi dichiarativi e di versamento. Resistono con unitario controricorso l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] società ricorrente ha depositato memoria. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso la società lamenta – ex art.360, co.1^, n. 4 cod.proc.civ. – nullità della sentenza per omesso rilievo della irrituale costituzione in giudizio di Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] mediante avvocato del libero foro, in contrasto con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 28741 del 2018. Di conseguenza, non avrebbe potuto la commissione tributaria regionale porre a base della propria decisione i documenti illegittimamente prodotti in giudizio da ADER in relazione alla notificazione delle cartelle. § 2.2Il motivo è infondato. A seguito della successione ex lege di Agenzia delle Entrate – Riscossione ad Equitalia, rileva il disposto di cui al comma 8^ dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, secondo cui: «L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.». La materia è stata vagliata dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali – ponendo termine a pregresse incertezze interpretative e superando l’indirizzo di cui in Cass.n. 28741/18, citata dalla ricorrente – hanno stabilito che: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a)dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b)di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questanon sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazionee di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass.SSUU n. 30008/19). Emerge dunque come nel grado di appello del presente giudizio non vi fossero cause ostative di sorta a che Ader legittimamente si avvalesse – come avvenuto –di avvocato del libero foro, con conseguente ritualità e piena utilizzabilità probatoria delle sue produzioni documentali. § 3.1Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co.1^, n.3) cod.proc.civ. –violazione e falsa applicazione dell'articolo 26 d.P.R. 602/73 in relazione agli articoli 34, 39 e 40 del DM Ministero Comunicazioni del 9 aprile 2001; normativa, quest'ultima, che, pur in ipotesi di notifica diretta a mezzo posta, stabiliva un ordine di consegna (rispondente a quello previsto dall’art.7 legge 890/82) il cui rispetto doveva essere attestato dall'agente postale prima di addivenire alla consegna a mani del portiere. § 3.2Il motivo è infondato. Va premesso che la notificazione in questione è avvenuta – come riferisce il giudice regionale e come riconosciuto dallo stesso ricorrente – in via postale diretta ex art. 26 d.P.R. 602/73. Con riguardo a questa fattispecie, è indirizzo consolidato di legittimità che: “in tema di riscossione delle imposte, la notifica dellacartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con laricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'appositarelata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dellacartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia dellacartella con la relaz ione dell'avvenutanotificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma dinotificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (Cass.nn.6395/14; 4567/15; 20918/16 e molte altre). Cass.n. 23511/16 –in linea con l’indirizzo indicato – ha ribadito che in caso di notifica diretta della cartella da parte del concessionario, con raccomandata AR, ex art.26 cit., è sufficiente per il relativo perfezionamento, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001 recante "Approvazione delle condizioni generali dei servizio postale", (artt. 32 e 39), che la spedizione postale sia eseguita con consegna del plico al domicilio del destinatario; senza altro adempimento, ad opera dell'ufficiale postale, che non sia quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n. 9111/2012; n. 270/2012). La peculiarità della disciplina normativa della notificazione della cartella, contenuta nell'esaminato D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 26, trova, invero, riscontro anche nella stessa l. n. 890 del 1982 che, all'articolo 14, comma 1, dispone che la notifica degli atti tributari al contribuente, da effettuarsi con l'impiego di plico sigillato, "può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari", venendo fatti espressamente salvi i disposti di cui al citato D.P.R. n. 602 del 1973, articoli 26 e 45. E' stato, peraltro, escluso che la norma del D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 26, con la disposizione dell'u.c. - che in via residuale rinvia al D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 60 per quanto non diversamente prescritto - abbia inteso operare un generale richiamo anche alle forme di notifica degli atti giudiziari, e quindi anche all'obbligo di redazione della relazione di notifica, atteso che tale adempimento e' funzionale a rendere edotta la parte richiedente della avvenuta consegna dell'atto notificando e, come e' stato chiarito da questa Corte, la prova della notifica della cartella puo' risultare " o " dalla relazione di notificazione iscritta sulla cartella," o " dall'avviso di riceviment o, dove l'utilizzo - nell'articolo 26, comma 5 - della preposizione disgiuntiva (" aut....aut ") e' sicuro indice della modalita' alternativa della notifica speciale direttamente effettuata dal Concessionario (Agente) ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, seconda parte, rispetto alla notifica eseguita nelle forme degli atti giudiziari ovvero ai sensi della Legge n. 890 del 1982, articoli 1 - 3 (Cass. n. 6395/2014; n. 11708/2011; n. 14327/2009). Si tratta di un regime (estraneo alla sfera di operatività dell’ufficiale giudiziario) la cui specialità ha superato il vaglio di legittimità ex artt. 3, 24 e 111 Cost. (C.Cost. sent. n. 175/2018). In definitiva, la non invocabilità nel caso di specie della disciplina propria delle notificazioni degli atti giudiziari escludeva la necessità di relata e, con questa, dell’attestazione da parte dell’agente postale dell’avvenuta ricerca di soggetti abilitati alla ricezione diversi dal destinatario (diversamente da quanto stabilito, appunto per la differente ipotesi ex artt. 7 l. 890/82 e 139 cod.proc.civ., da Cass.SSUU n. 1097/00 e 8214/05), soggetti che il DM citato, del resto, non pone in necessaria relazione di graduazione e preferenza. La sentenza impugnata risulta quindi giuridicamente corretta, trattandosi di notificazione (eseguita a mani del portiere) rispettosa delle disposizioni di cui al citato DM Comunicazioni e, segnatamente, dell'art. 34 ("Gli invii di posta sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria, di regola nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato. Il tentativo di consegna viene effettuato per non piu' di due volte"), dell'art. 39 ("Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi e servizio di portierato, il portiere"), e dell'art. 40 ("Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso imprese, sono consegnati, all'indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato. L'impresa può indicare i nomi delle persone incaricate, inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante"). § 4.1Con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso la società lamenta, rispettivamente ai sensi dei numeri 4, 3 e 5 dell’art.360 co. 1^ cod.proc.civ., la violazione degli articoli 2, 4 e 5 d.lvo 542/97 nonché degli obblighi motivazionali, dal momento che la commissione tributaria regionale aveva omesso di esplicitare la ratio decidendi in forza della quale aveva ritenuto di disattendere i motivi di appello concernenti il difetto dei presupposti legali di applicazione delle sanzioni amministrative alla società-persona giuridica. In ogni caso, l'affermazione della legittimità di tali sanzioni concretava violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 d.lvo 542/97 cit., e conseguiva alla mancata considerazione e ‘ponderazione’ di elementi decisivi della fattispecie. In particolare, il fatto che l'azienda sociale fosse stata fatta oggetto di sequestro penale dal marzo al novembre 2011 (sequestro poi cessato a seguito di pronuncia assolutoria definitiva nel procedimento penale a carico del legale rappresentante, poi reintegrato nella carica) denotava la non configurabilità di colpa (nei connotati della colpa grave) e di rimproverabilità in capo alla società ed ai soci; infatti la società, nel periodo in questione (rilevante ai fini delle contestazioni tributarie dedotte in giudizio), era gestita da un soggetto-custode di nomina giudiziale, il cui operato non poteva quindi ascriversi né a fatto ‘proprio’ della persona giuridica, né a culpa in eligendodei soci. § 4.2 Si tratta di doglianze inammissibili perchè concernenti sanzioni indicate nelle cartelle di pagamento e che, come tali, dovevano essere contestatein sede di impugnazione dell e cartelle medesime, siccome – come detto –regolarmente notificate alla società. Né la CTR, dopo aver rilevato che “la regolarità di tutte le notifiche determina, piuttosto, la tardività del ricorso introduttivo”, poteva ritenersi ritualmente investita della questione, da essa erroneamente affrontata nel merito. E neppure, infine, risulta o viene dedotta la sopravvenie nza di elementi normativi o interpretativi di favor rei idonei a comunque rivedere il trattamento sanzionatorio qui ormai definitivamente applicato. § 5.Ne segue il rigetto del ricorso con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo. PQM La Corte - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 5600,00 oltre spese prenotate a debito; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un
Sentenza Cassazione n. 22818/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris