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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 18630/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paolo A.M.

Fiore, che ha chiesto, inaccoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il GIP del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, conl’ordinanza in epigrafe n. 109/2026 emessa in data 22 gennaio 2026 (n. 878/2026 SIGE),decidendo sull’istanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della penaconcesso a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze emesse dal Tribunale monocratico di Bolognain data 9 aprile 2008 (irrevocabile il 27 aprile 2008) e in data 24 luglio 2017 (irrevocabile il 12gennaio 2018) ha:- revocato ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. la sospensione concessaal condannato con sentenza del Tribunale di Bologna in data 24 luglio 2017, avendo lostesso riportato, nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato, una condanna a penadetentiva pronunciata con sentenza del GUP del Tribunale di Bologna del 6 aprile 2023, perfatti commessi il 29 ottobre e il 13 novembre 2019; - rigettato l’istanza di revoca della sospensione condizionale concessa al condannatocon sentenza del 9 aprile 2008 posto che «nella sentenza del 24 luglio 2017 il giudice hamotivato circa il riconoscimento di una seconda sospensione condizionale della pena».2.

Avverso la statuizione di rigetto contenuta nell’ordinanza in epigrafe ricorre ilProcuratore della Repubblica di Bologna che denuncia erronea applicazione della leggepenale, deducendo che il Tribunale di Bologna:- con sentenza successiva a quella del 9 aprile 2008 (irrevocabile il 27 aprile 2008), il24 luglio 2017 condannò l’[OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 476, 482 e 483 cod. pen.,commessi il 6 luglio 2011, 22 giugno 2011 e 6 luglio 2011, con pena sospesa revocata conla medesima ordinanza impugnata;- con la seconda sentenza di condanna pronunciata il 24 luglio 2017, divenutairrevocabile il 12 gennaio 2018, correttamente concesse una seconda volta il beneficio di cuiall’art. 163 cod. pen. giacché la somma delle due condanne non superava i due anni direclusione;- venuta meno, tuttavia, la sospensione condizionale di cui alla sentenza del 24 luglio2017, tale condanna diventa a sua volta causa di revoca di diritto ex art. 168 cod. pen. delbeneficio concesso su quella pronunciata il 9 aprile 2008.3. [OSCURATO:PERSONA] generale Paolo A.M.

Fiore, con requisitoria scritta del 20marzo 2026, ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1.

Occorre premettere che l’art. 168 cod. pen. («Revoca della sospensione») disciplinadistinte ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena:a) il primo comma, che prevede quella che potrebbe definirsi ipotesi della “decadenzaobbligatoria”, consta di due numeri disciplinanti rispettivamente:1) il caso di chi abbia beneficiato della sospensione condizionale della pena e «commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflittauna pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli» (nel senso che il momento alquale ancorare la revoca del beneficio ex art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., è quellodella commissione del reato e non quello del passaggio in giudicato della sentenza che loaccerta, cfr. Sez. 1, n. 29728 del 13/06/2025, Sottile, non mass.; Sez. 5, n. 17974 del14/02/2024, A., Rv. 286388-01; conf. già Sez.

U, n. 19 del 12/05/1956, Melis, Rv. 097623-01);2) il caso in cui il condannato «riporti un’altra condanna per un delitto anteriormentecommesso a pena che, cumulata quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cuiall'art. 163»;b) al secondo comma è prevista quella che potrebbe definirsi ipotesi della “decadenzafacoltativa”nel caso in cui «il condannato riporti un’altra condanna per un delittoanteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, nonsupera i limiti stabiliti dall’art. 163»; in tal caso la revoca non è automatica ma richiede unavalutazione discrezionale del giudice (della cognizione), il quale, tenuto conto dell’indole edella gravità del reato, «può revocare l’ordine di sospensione condizionale della pena» ed èperciò preclusa al giudice della esecuzione, la cui competenza è limitata ai soli casi direvoca di diritto (così Sez. 1, n. 42363 del 25/09/2019, Stabile, Rv. 277142-01; conf.

Sez. 1,n. 19936 del 08/10/2013, dep. 2014, Medina, Rv. 262329-01; Sez. 1, n. 22639 del28/04/2004, Bagozza, Rv. 228912-01).c) al terzo comma, infine, è prevista l’ipotesi che potrebbe definirsi della “illegittimitàgenetica” (ma “obbligatoria” come quella prevista dal primo comma) introdotta dalla legge n.128 del 2001, ricorrente qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessain violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative; la revoca«è disposta» anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell’art. 444cod. proc. pen. (nel senso che il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio dellasospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma,cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fosserodocumentalmente note al giudice della cognizione dovendo a tal fine acquisire, per ladoverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio: cfr. Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015,P.M. in proc.

Longo, Rv. 264381-01; conf.

Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, Bisioli, Rv.282084-01; cfr. altresì Sez.

U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004-01).2.1.

Come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire, ladifferenza tra le ipotesi dei primi due commi dell’art. 168 cod. pen. e quella del terzo commaè netta: nei primi due casi il beneficio è stato, in origine, correttamente riconosciuto, mentrela revoca è legata ad accadimenti successivi alla definitività della sentenza di condanna conla quale la sospensione condizionale della pena è stata concessa (“decadenza obbligatoria”nel primo comma e “facoltativa” nel secondo); nel caso del terzo comma, invece, lasospensione condizionale è stata erroneamente ed irritualmente concessa sin dall’inizio (cd.“illegittimità genetica”), atteso che, già al momento della pronuncia della sentenza dicondanna a pena sospesa, sussistevano cause ostative alla concessione del beneficio (daultimo, Sez. 1, n. 5018 del 22/01/2026, Gajos, non mass. in motiv. § 2.1).2.2.

La distinzione tra i diversi casi di revoca della sospensione condizionale della penaassume notevole rilievo, sostanziale e processuale, atteso che - come costantementesostenuto in giurisprudenza e dottrina - mentre per le ipotesi di revoca obbligatoria di cui alprimo e al terzo comma dell’art. 168 cod. pen. il provvedimento giudiziale ha naturameramente “dichiarativa”, considerato che la caducazione del beneficio deriva direttamenteda effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis al momento del passaggio ingiudicato della sentenza attinente al secondo reato (da ultimo Sez. 1, n. 15823 del06/03/2025, Zaccagnini, in motiv.), senza alcun margine di valutazione da parte del giudice,diversamente, nel caso del secondo comma, il provvedimento revocatorio ha carattere“costitutivo”, richiedendo un preventivo vaglio in ordine all’indole e alla gravità del reato, cheimplica inevitabilmente profili di discrezionalità, valutazione che resta preclusa sia al giudicedi appello, sia a quello dell’esecuzione (ad es.

Sez. 2, n. 49898 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Malvasi, Rv.274301-01; Sez. 5, n. 42583 del 11/06/2015, Camisotti, Rv. 266412-01; Sez. 5, n. 11159 del08/03/2006, Cubadda, Rv. 233980-01; cfr. già Sez.

U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv.210798-01).2.3.

Come autorevolmente ricordato da Sez.

U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv.287004-01, le ipotesi di “revoca-decadenza” sono accomunate dal profilo caratterizzante chel’effetto giuridico della rimozione del beneficio si correla a fatti (commissivi o omissivi,materiali e/o giuridici) che sopravvengono alla pronuncia della sentenza di concessione dellasospensione condizionale dell’esecuzione della pena, quali: la perpetrazione, nei terministabiliti dall’art. 163 cod. pen., di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, per iquali sia irrogata pena detentiva (cd. recidiva delittuosa); il mancato adempimento degliobblighi imposti (art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.); la pronuncia, entro gli stessitermini, di ulteriore condanna per delitto, anteriormente commesso, con irrogazione disanzione che cumulata a quella precedentemente sospesa, ecceda i limiti stabiliti dall'art.163 cod. pen. (art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.); la nuova condanna per delitto checonsente la revoca discrezionale in considerazione dell'indole e della gravità del reato (art.168, secondo comma, cod. pen.).

La revoca prevista dal terzo comma dell’art. 168 cod. pen.prescinde, invece, da qualsiasi condotta criminosa o evento giuridico sopravvenuti e trova,invece, fondamento nell’inosservanza della legge penale (ancora, da ultimo, Sez. 1, n. 5018del 22/01/2026, cit., in motiv. § 2.3).2.4.

Ancora, le ipotesi contemplate nei primi due commi dell'art. 168 cod. pen. siinquadrano a pieno titolo nella fisiologia dell’istituto della sospensione condizionale in quantola temporanea sospensione dell’esecuzione della pena è per la sua stessa essenza giuridicasottoposta alle condiciones risolutive stabilite dalla legge, in carenza delle quali trova, al fine,pen.) che costituisce il fondamento dell'istituto stesso.

Diversamente, la revoca prevista nelterzo comma è affatto estranea a tale ambito: risulta, infatti, preordinata all’eliminazione dellapatologia occorsa nella concessione del beneficio, elargito in violazione della legge a colui alquale non doveva essere concesso (cf.

Sez. 1, n. 29717 del 26/06/2025, Zago, non mass. inmotiv. § 3).3.

Nel delineato contesto (diversificato) di disciplina, con i correlativi (differenziati) poteried oneri di accertamento anche in relazione all’eventuale presenza agli atti di cause ostativenote al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio, l’ordinanzaimpugnata non ha fatto buon governo dei principi dettati in materia di revoca obbligatorianella specifica ipotesi di cui all’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., in forza della qualeera stata correttamente avanzata istanza al Giudice dell’esecuzione dalla competenteProcura della Repubblica.3.1.

Difatti, l’avere il Giudice dell’esecuzione revocato il beneficio della sospensionecondizionale della pena riconosciuto al condannato con sentenza del 24 luglio 2017(riguardante reati della stessa indole commessi nel giugno/luglio del 2011), in dipendenzadella condanna per fatti commessi il 29 ottobre e il 13 novembre 2019 di cui alla decisionedel GUP di Bologna del 6 aprile 2023 – e, quindi, entro il quinquennio dal passaggio ingiudicato della precedente sentenza di condanna a pena sospesa – imponeva, “a cascata”,di revocare anche il beneficio riconosciuto dal Tribunale monocratico di Bologna con laprecedente sentenza del 9 aprile 2008, come fondatamente dedotto dalla Procura ricorrente,vertendosi in ipotesi di “revoca di diritto” (e, quindi, al di fuori di qualsiasi valutazionediscrezionale nei termini suindicati: supra § 2), non essendovi ragioni per discostarsi dalladisciplina contemplata dall’art. 168 cod. pen. e dalla funzione general-preventiva dell’istituto,volta ad indurre il condannato a non reiterare comportamenti criminosi, attraverso ladinamica del premio (estinzione del reato) e della punizione (esecuzione della pena aseguito della revoca) (cfr. Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, dep. 2020, Petrucci, Rv. 278980-01, in motiv. § 4, che cita sul punto Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016, dep. 2017, Lopalco,Rv. 270576-01).Invero, la revoca della sospensione condizionale della pena deve essereobbligatoriamente disposta dal giudice dell’esecuzione quando, entro i termini previstidall’art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delittocommesso successivamente a quello per il quale sia stato già accordato il beneficio, anchese il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono lareiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza di questa compete solo algiudice della cognizione (così da ultimo, Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic, Rv.280682-01; Sez. 1, n. 5232 del 10/11/2020, dep. 2021, Hmdi, non mass. sul punto, in motiv.§ 3.2; conf.

Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015, Badanac, Rv. 263973-01; Sez. 1, n. 8465 del27/01/2009, P.M. in proc.

Safranovych, Rv. 244398-01; Sez. 1, n. 12388 del 14/12/2000,dep. 2001, Scialò, Rv. 218453-01).3.2.

Va dunque riaffermato il principio secondo il quale in tema di revoca dellasospensione condizionale della pena a seguito della commissione di un secondo delitto, èirrilevante che il cumulo delle sanzioni inflitte sia inferiore ai due anni, in quanto la clausola di“salvezza” di cui al primo comma, prima parte, dell’art. 168 cod. pen. riguarda il caso di duecondanne entrambe sospese e l’ultimo comma del medesimo articolo si riferisce a secondacondanna per delitto anteriormente commesso (Sez. 1, n. 49807 del 15/09/2023, Hurmuz,Rv. 285459-01; conf. cfr. già Sez. 6, n. 501 del 22/02/1993, P.M. in proc.

Grandolfo,Rv. 194527-01: nella specie la Corte ha accolto il ricorso del P.M. ed ha annullato con rinvioil provvedimento di diniego della revoca della sospensione condizionale della primacondanna, motivato sull’assunto che il cumulo delle sanzioni inflitte era inferiore ai limitistabiliti dall’art. 168 cod. pen.).3.2.1.

Come pure si è affermato, una condanna a pena condizionalmente sospesa nonpuò costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale disposta con una condannaprecedente, operando il disposto dell'art. 168, primo comma, cod. pen., che fa salva laprevisione dell’ultimo comma dell'art. 164 stesso codice, salvo, naturalmente, l’ulteriore casoin cui la seconda sospensione della pena venga ad essere anch’essa assoggettata a revocaper effetto di una condanna successiva; in tal caso, infatti, la seconda condanna puòcostituire condizione per la revoca della sospensione condizionale accordata con la primacondanna, ricorrendone le condizioni di legge (Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016, cit.,Rv. 270576-01: fattispecie in cui la terza condanna era intervenuta entro i cinque anni dallaseconda, ma oltre i cinque anni dalla prima condanna; conf.

Sez. 1, n. 14018 del21/03/2007, P.M. in proc.

Campanaro, Rv. 236379-01; Sez. 1, n. 29021 del 05/06/2003,Corona, Rv. 224898-01).3.2.2.

In altri termini, una condanna a pena condizionalmente sospesa può costituiretitolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente,solo se la seconda sospensione sia anch’essa revocata per effetto di una ulteriore condanna- intervenuta anche successivamente al quinquennio dall’irrevocabilità della prima condanna- non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all’ultima parte dell’art. 164, ultimocomma, cod. pen. - espressamente richiamato dal primo comma dell’art. 168 stesso codice -dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a penasospesa (così Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, cit.; conf.

Sez. 1, n. 34934 del 6/03/2012,Lettiero, Rv. 253438-01).4.

Si impone, pertanto, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., l’annullamentosenza rinvio dell’impugnata ordinanza, limitatamente alla parte in cui il Giudicedell’esecuzione ha rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della penaconcessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Bologna del 9 aprile 2008,irrevocabile il 27 aprile 2008; beneficio che questa Corte ritiene di poter revocaredirettamente, trattandosi di ipotesi di obbligatoria ex art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen.nei termini suindicati, senza ulteriori adempimenti.5.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Procuratoredella Repubblica presso il Tribunale di Bologna, organo competente per l’esecuzione.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di revocadella sospensione condizionale della pena. revoca la sospensione condizionale della penaapplicata a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Bologna del 9/4/2008 irrevocabileil 27/4/2008.Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BolognaCosì è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paolo A.M. Fiore, che ha chiesto, inaccoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il GIP del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, conl’ordinanza in epigrafe n. 109/2026 emessa in data 22 gennaio 2026 (n. 878/2026 SIGE),decidendo sull’istanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della penaconcesso a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze emesse dal Tribunale monocratico di Bolognain data 9 aprile 2008 (irrevocabile il 27 aprile 2008) e in data 24 luglio 2017 (irrevocabile il 12gennaio 2018) ha:- revocato ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. la sospensione concessaal condannato con sentenza del Tribunale di Bologna in data 24 luglio 2017, avendo lostesso riportato, nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato, una condanna a penadetentiva pronunciata con sentenza del GUP del Tribunale di Bologna del 6 aprile 2023, perfatti commessi il 29 ottobre e il 13 novembre 2019; - rigettato l’istanza di revoca della sospensione condizionale concessa al condannatocon sentenza del 9 aprile 2008 posto che «nella sentenza del 24 luglio 2017 il giudice hamotivato circa il riconoscimento di una seconda sospensione condizionale della pena».2. Avverso la statuizione di rigetto contenuta nell’ordinanza in epigrafe ricorre ilProcuratore della Repubblica di Bologna che denuncia erronea applicazione della leggepenale, deducendo che il Tribunale di Bologna:- con sentenza successiva a quella del 9 aprile 2008 (irrevocabile il 27 aprile 2008), il24 luglio 2017 condannò l’[OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 476, 482 e 483 cod. pen.,commessi il 6 luglio 2011, 22 giugno 2011 e 6 luglio 2011, con pena sospesa revocata conla medesima ordinanza impugnata;- con la seconda sentenza di condanna pronunciata il 24 luglio 2017, divenutairrevocabile il 12 gennaio 2018, correttamente concesse una seconda volta il beneficio di cuiall’art. 163 cod. pen. giacché la somma delle due condanne non superava i due anni direclusione;- venuta meno, tuttavia, la sospensione condizionale di cui alla sentenza del 24 luglio2017, tale condanna diventa a sua volta causa di revoca di diritto ex art. 168 cod. pen. delbeneficio concesso su quella pronunciata il 9 aprile 2008.3. [OSCURATO:PERSONA] generale Paolo A.M. Fiore, con requisitoria scritta del 20marzo 2026, ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. Occorre premettere che l’art. 168 cod. pen. («Revoca della sospensione») disciplinadistinte ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena:a) il primo comma, che prevede quella che potrebbe definirsi ipotesi della “decadenzaobbligatoria”, consta di due numeri disciplinanti rispettivamente:1) il caso di chi abbia beneficiato della sospensione condizionale della pena e «commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflittauna pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli» (nel senso che il momento alquale ancorare la revoca del beneficio ex art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., è quellodella commissione del reato e non quello del passaggio in giudicato della sentenza che loaccerta, cfr. Sez. 1, n. 29728 del 13/06/2025, Sottile, non mass.; Sez. 5, n. 17974 del14/02/2024, A., Rv. 286388-01; conf. già Sez. U, n. 19 del 12/05/1956, Melis, Rv. 097623-01);2) il caso in cui il condannato «riporti un’altra condanna per un delitto anteriormentecommesso a pena che, cumulata quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cuiall'art. 163»;b) al secondo comma è prevista quella che potrebbe definirsi ipotesi della “decadenzafacoltativa”nel caso in cui «il condannato riporti un’altra condanna per un delittoanteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, nonsupera i limiti stabiliti dall’art. 163»; in tal caso la revoca non è automatica ma richiede unavalutazione discrezionale del giudice (della cognizione), il quale, tenuto conto dell’indole edella gravità del reato, «può revocare l’ordine di sospensione condizionale della pena» ed èperciò preclusa al giudice della esecuzione, la cui competenza è limitata ai soli casi direvoca di diritto (così Sez. 1, n. 42363 del 25/09/2019, Stabile, Rv. 277142-01; conf. Sez. 1,n. 19936 del 08/10/2013, dep. 2014, Medina, Rv. 262329-01; Sez. 1, n. 22639 del28/04/2004, Bagozza, Rv. 228912-01).c) al terzo comma, infine, è prevista l’ipotesi che potrebbe definirsi della “illegittimitàgenetica” (ma “obbligatoria” come quella prevista dal primo comma) introdotta dalla legge n.128 del 2001, ricorrente qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessain violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative; la revoca«è disposta» anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell’art. 444cod. proc. pen. (nel senso che il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio dellasospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma,cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fosserodocumentalmente note al giudice della cognizione dovendo a tal fine acquisire, per ladoverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio: cfr. Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015,P.M. in proc. Longo, Rv. 264381-01; conf. Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, Bisioli, Rv.282084-01; cfr. altresì Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004-01).2.1. Come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire, ladifferenza tra le ipotesi dei primi due commi dell’art. 168 cod. pen. e quella del terzo commaè netta: nei primi due casi il beneficio è stato, in origine, correttamente riconosciuto, mentrela revoca è legata ad accadimenti successivi alla definitività della sentenza di condanna conla quale la sospensione condizionale della pena è stata concessa (“decadenza obbligatoria”nel primo comma e “facoltativa” nel secondo); nel caso del terzo comma, invece, lasospensione condizionale è stata erroneamente ed irritualmente concessa sin dall’inizio (cd.“illegittimità genetica”), atteso che, già al momento della pronuncia della sentenza dicondanna a pena sospesa, sussistevano cause ostative alla concessione del beneficio (daultimo, Sez. 1, n. 5018 del 22/01/2026, Gajos, non mass. in motiv. § 2.1).2.2. La distinzione tra i diversi casi di revoca della sospensione condizionale della penaassume notevole rilievo, sostanziale e processuale, atteso che - come costantementesostenuto in giurisprudenza e dottrina - mentre per le ipotesi di revoca obbligatoria di cui alprimo e al terzo comma dell’art. 168 cod. pen. il provvedimento giudiziale ha naturameramente “dichiarativa”, considerato che la caducazione del beneficio deriva direttamenteda effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis al momento del passaggio ingiudicato della sentenza attinente al secondo reato (da ultimo Sez. 1, n. 15823 del06/03/2025, Zaccagnini, in motiv.), senza alcun margine di valutazione da parte del giudice,diversamente, nel caso del secondo comma, il provvedimento revocatorio ha carattere“costitutivo”, richiedendo un preventivo vaglio in ordine all’indole e alla gravità del reato, cheimplica inevitabilmente profili di discrezionalità, valutazione che resta preclusa sia al giudicedi appello, sia a quello dell’esecuzione (ad es. Sez. 2, n. 49898 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Malvasi, Rv.274301-01; Sez. 5, n. 42583 del 11/06/2015, Camisotti, Rv. 266412-01; Sez. 5, n. 11159 del08/03/2006, Cubadda, Rv. 233980-01; cfr. già Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv.210798-01).2.3. Come autorevolmente ricordato da Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv.287004-01, le ipotesi di “revoca-decadenza” sono accomunate dal profilo caratterizzante chel’effetto giuridico della rimozione del beneficio si correla a fatti (commissivi o omissivi,materiali e/o giuridici) che sopravvengono alla pronuncia della sentenza di concessione dellasospensione condizionale dell’esecuzione della pena, quali: la perpetrazione, nei terministabiliti dall’art. 163 cod. pen., di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, per iquali sia irrogata pena detentiva (cd. recidiva delittuosa); il mancato adempimento degliobblighi imposti (art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.); la pronuncia, entro gli stessitermini, di ulteriore condanna per delitto, anteriormente commesso, con irrogazione disanzione che cumulata a quella precedentemente sospesa, ecceda i limiti stabiliti dall'art.163 cod. pen. (art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.); la nuova condanna per delitto checonsente la revoca discrezionale in considerazione dell'indole e della gravità del reato (art.168, secondo comma, cod. pen.). La revoca prevista dal terzo comma dell’art. 168 cod. pen.prescinde, invece, da qualsiasi condotta criminosa o evento giuridico sopravvenuti e trova,invece, fondamento nell’inosservanza della legge penale (ancora, da ultimo, Sez. 1, n. 5018del 22/01/2026, cit., in motiv. § 2.3).2.4. Ancora, le ipotesi contemplate nei primi due commi dell'art. 168 cod. pen. siinquadrano a pieno titolo nella fisiologia dell’istituto della sospensione condizionale in quantola temporanea sospensione dell’esecuzione della pena è per la sua stessa essenza giuridicasottoposta alle condiciones risolutive stabilite dalla legge, in carenza delle quali trova, al fine,pen.) che costituisce il fondamento dell'istituto stesso. Diversamente, la revoca prevista nelterzo comma è affatto estranea a tale ambito: risulta, infatti, preordinata all’eliminazione dellapatologia occorsa nella concessione del beneficio, elargito in violazione della legge a colui alquale non doveva essere concesso (cf. Sez. 1, n. 29717 del 26/06/2025, Zago, non mass. inmotiv. § 3).3. Nel delineato contesto (diversificato) di disciplina, con i correlativi (differenziati) poteried oneri di accertamento anche in relazione all’eventuale presenza agli atti di cause ostativenote al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio, l’ordinanzaimpugnata non ha fatto buon governo dei principi dettati in materia di revoca obbligatorianella specifica ipotesi di cui all’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., in forza della qualeera stata correttamente avanzata istanza al Giudice dell’esecuzione dalla competenteProcura della Repubblica.3.1. Difatti, l’avere il Giudice dell’esecuzione revocato il beneficio della sospensionecondizionale della pena riconosciuto al condannato con sentenza del 24 luglio 2017(riguardante reati della stessa indole commessi nel giugno/luglio del 2011), in dipendenzadella condanna per fatti commessi il 29 ottobre e il 13 novembre 2019 di cui alla decisionedel GUP di Bologna del 6 aprile 2023 – e, quindi, entro il quinquennio dal passaggio ingiudicato della precedente sentenza di condanna a pena sospesa – imponeva, “a cascata”,di revocare anche il beneficio riconosciuto dal Tribunale monocratico di Bologna con laprecedente sentenza del 9 aprile 2008, come fondatamente dedotto dalla Procura ricorrente,vertendosi in ipotesi di “revoca di diritto” (e, quindi, al di fuori di qualsiasi valutazionediscrezionale nei termini suindicati: supra § 2), non essendovi ragioni per discostarsi dalladisciplina contemplata dall’art. 168 cod. pen. e dalla funzione general-preventiva dell’istituto,volta ad indurre il condannato a non reiterare comportamenti criminosi, attraverso ladinamica del premio (estinzione del reato) e della punizione (esecuzione della pena aseguito della revoca) (cfr. Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, dep. 2020, Petrucci, Rv. 278980-01, in motiv. § 4, che cita sul punto Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016, dep. 2017, Lopalco,Rv. 270576-01).Invero, la revoca della sospensione condizionale della pena deve essereobbligatoriamente disposta dal giudice dell’esecuzione quando, entro i termini previstidall’art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delittocommesso successivamente a quello per il quale sia stato già accordato il beneficio, anchese il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono lareiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza di questa compete solo algiudice della cognizione (così da ultimo, Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic, Rv.280682-01; Sez. 1, n. 5232 del 10/11/2020, dep. 2021, Hmdi, non mass. sul punto, in motiv.§ 3.2; conf. Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015, Badanac, Rv. 263973-01; Sez. 1, n. 8465 del27/01/2009, P.M. in proc. Safranovych, Rv. 244398-01; Sez. 1, n. 12388 del 14/12/2000,dep. 2001, Scialò, Rv. 218453-01).3.2. Va dunque riaffermato il principio secondo il quale in tema di revoca dellasospensione condizionale della pena a seguito della commissione di un secondo delitto, èirrilevante che il cumulo delle sanzioni inflitte sia inferiore ai due anni, in quanto la clausola di“salvezza” di cui al primo comma, prima parte, dell’art. 168 cod. pen. riguarda il caso di duecondanne entrambe sospese e l’ultimo comma del medesimo articolo si riferisce a secondacondanna per delitto anteriormente commesso (Sez. 1, n. 49807 del 15/09/2023, Hurmuz,Rv. 285459-01; conf. cfr. già Sez. 6, n. 501 del 22/02/1993, P.M. in proc. Grandolfo,Rv. 194527-01: nella specie la Corte ha accolto il ricorso del P.M. ed ha annullato con rinvioil provvedimento di diniego della revoca della sospensione condizionale della primacondanna, motivato sull’assunto che il cumulo delle sanzioni inflitte era inferiore ai limitistabiliti dall’art. 168 cod. pen.).3.2.1. Come pure si è affermato, una condanna a pena condizionalmente sospesa nonpuò costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale disposta con una condannaprecedente, operando il disposto dell'art. 168, primo comma, cod. pen., che fa salva laprevisione dell’ultimo comma dell'art. 164 stesso codice, salvo, naturalmente, l’ulteriore casoin cui la seconda sospensione della pena venga ad essere anch’essa assoggettata a revocaper effetto di una condanna successiva; in tal caso, infatti, la seconda condanna puòcostituire condizione per la revoca della sospensione condizionale accordata con la primacondanna, ricorrendone le condizioni di legge (Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016, cit.,Rv. 270576-01: fattispecie in cui la terza condanna era intervenuta entro i cinque anni dallaseconda, ma oltre i cinque anni dalla prima condanna; conf. Sez. 1, n. 14018 del21/03/2007, P.M. in proc. Campanaro, Rv. 236379-01; Sez. 1, n. 29021 del 05/06/2003,Corona, Rv. 224898-01).3.2.2. In altri termini, una condanna a pena condizionalmente sospesa può costituiretitolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente,solo se la seconda sospensione sia anch’essa revocata per effetto di una ulteriore condanna- intervenuta anche successivamente al quinquennio dall’irrevocabilità della prima condanna- non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all’ultima parte dell’art. 164, ultimocomma, cod. pen. - espressamente richiamato dal primo comma dell’art. 168 stesso codice -dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a penasospesa (così Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, cit.; conf. Sez. 1, n. 34934 del 6/03/2012,Lettiero, Rv. 253438-01).4. Si impone, pertanto, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., l’annullamentosenza rinvio dell’impugnata ordinanza, limitatamente alla parte in cui il Giudicedell’esecuzione ha rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della penaconcessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Bologna del 9 aprile 2008,irrevocabile il 27 aprile 2008; beneficio che questa Corte ritiene di poter revocaredirettamente, trattandosi di ipotesi di obbligatoria ex art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen.nei termini suindicati, senza ulteriori adempimenti.5. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Procuratoredella Repubblica presso il Tribunale di Bologna, organo competente per l’esecuzione. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di revocadella sospensione condizionale della pena. revoca la sospensione condizionale della penaapplicata a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Bologna del 9/4/2008 irrevocabileil 27/4/2008.Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BolognaCosì è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18630/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris