CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 36541/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata il 29/11/2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato della contravvenzione di cui all'art. 186, commi 2 lett.c) e 2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale (capo 1) e dei delitti di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada (capo 2) commessi in Arcola, loc. [OSCURATO:PERSONA], il 5 novembre 2016. Il Tribunale aveva dichiarato l'imputato colpevole di tutti i reati a lui ascritti, ma la Corte di appello lo ha assolto dal reato ascritto al capo 1 per insussistenza del fatto, sostituendo la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, irrogata in primo grado, con la sospensione della stessa per anni uno e mesi sei. 2. I giudici di appello hanno così esplicitato la ricostruzione dei fatti: intorno alle ore 19 del 5 novembre 2016 [OSCURATO:PERSONA] stava percorrendo a piedi una strada provinciale quando era stato colpito lateralmente da un veicolo che lo aveva sbalzato a terra; l'autista del mezzo investitore non si era fermato; era stato raggiunto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], che procedeva alla guida della propria vettura dietro il veicolo investitore e aveva assistito al sinistro; questi aveva provveduto a fermare l'imputato, inducendolo a tornare sul luogo dell'incidente; sopraggiunti i soccorsi, l'imputato era stato sottoposto a test alcolemico ed era risultato in stato di ebbrezza, mentre [OSCURATO:PERSONA] era stato condotto in ospedale, dove era stata diagnosticata la frattura del malleolo. 3. L'eccessivo scarto tra i due valori emersi dall'alcoltest ha indotto i giudici di appello a ritenere non superato ogni ragionevole dubbio circa lo stato di ebbrezza dell'imputato al momento della guida. Con riguardo agli altri motivi di appello qui rilevanti, la Corte territoriale ha ritenuto infondata la censura concernente la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica all'imputato, in quanto eseguita presso i difensori ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. a seguito dell'esito negativo della notificazione a mezzo del servizio postale per irreperibilità del destinatario, come attestato dall'ufficiale postale; secondo i giudici di merito la notificazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. era stata correttamente eseguita. Con riferimento, poi, alla censura concernente l'assenza dell'elemento psicologico dei reati contestati al capo 2), la Corte di appello ha rilevato che l'urto aveva determinato la rottura del finestrino anteriore destro del veicolo condotto dall'imputato, rendendo ' 4 impensabile che quest'ultimo non si fosse reso conto dell'accaduto; i giudici, 2 u premesso che il pedone si trovava lungo la carreggiata perché alcuni lavori regolarmente segnalati impedivano l'usuale passaggio pedonale, hanno ritenuto che, non essendovi alberi, pali o cartelli contro i quali il veicolo potesse aver urtato, secondo quanto risultava dallo stato dei luoghi documentato dalle fotografie in atti, non vi fosse motivo per il quale l'imputato non potesse vedere la sagoma del pedone che camminava a bordo della strada. Anche il riferimento del teste [OSCURATO:PERSONA] al fatto di aver visto «una cosa nera volare» è stato ritenuto non risolutivo in quanto il testimone aveva visto il corpo del ragazzo in movimento durante la caduta, mentre l'imputato era in condizione di rendersi conto dell'accaduto guardando nello specchietto laterale sinistro. Nella sentenza impugnata si è ritenuto che la presenza di un pedone sulla strada non sia evento straordinario, bensì accadimento normale e prevedibile, in relazione al quale la scelta di non fermarsi e verificare l'accaduto non esime da responsabilità. Con riguardo alla censura concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche la Corte territoriale, oltre a rilevare che la difesa non aveva indicato alcuna circostanza a tal fine rilevante, ha considerato assenti elementi valorizzabili a tal fine, non essendo sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato. I giudici di appello non hanno ritenuto l'imputato meritevole della sospensione condizionale della pena attribuendo alla sua condotta processuale di assenza per l'intero processo e di non reperibilità al domicilio dichiarato il significato di mancata presa di coscienza della pericolosissima condotta di guida tenuta. 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per avere la Corte di appello rigettato la richiesta di declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica all'imputato erroneamente applicando l'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Il ricorrente ritiene che l'ufficiale postale non abbia il potere di affermare l'irreperibilità del destinatario del decreto di citazione, tantomeno qualora quest'ultimo si sia solo temporaneamente allontanato dal luogo del domicilio dichiarato; posto che l'assenza dell'imputato non equivale all'impossibilità della notifica, a meno che non sia stato appurato l'avvenuto trasferimento di residenza o altra sopravvenuta causa che renda effettivamente impossibile la notificazione in quel luogo, la notifica nelle mani del difensore non può ritenersi validamente eseguita senza la previa verifica della sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato. 4.1. Con un secondo motivo, ha dedotto il travisamento delle evidenze probatorie, la falsa applicazione dell'art. 43 cod. pen. e l'illogicità della motivazione in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo dei reati di cui al capo 2) dell'imputazione. La Corte di appello, nell'affermare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, ha ricostruito lo stato dei luoghi sulla base di un fascicolo fotografico che non esiste agli atti; per altro verso,la motivazione è del tutto illogica e chiaramente in contrasto con le evidenze probatorie sussistendo quantomeno il ragionevole dubbio che l'imputato non si sia accorto di aver urtato il pedone, sia perché quest'ultimo si trovava in un punto della carreggiata in cui un pedone non dovrebbe transitare, sia perché il sinistro si è verificato nel mese di novembre verso le ore 20:00 di sera, ossia al buio e dopo che aveva piovuto, sia perché anche il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver visto una cosa nera volare, così confermando la difficoltà di percepire che si trattasse di una persona. Lo stesso imputato ha dichiarato, una volta raggiunto dal signor [OSCURATO:PERSONA], di non essersi accorto di nulla. 4.2. Con un terzo motivo, ha dedotto l'illogicità della motivazione in ordine alla negata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale, si assume, ha fondato il proprio giudizio su addebiti di carattere etico caratterizzati da mere ipotesi comportamentali, connotando negativamente il comportamento processuale dell'imputato in relazione a condotte che rappresentano esercizio del diritto di difesa e attribuendo rilievo ad elementi comportamentali negativi già contenuti intrinsecamente nelle condotte delittuose tipiche contestategli o già valutati sia in sede di condanna che in occasione della determinazione della pena. 4.3. Con un quarto motivo; ha dedotto erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e illogicità della motivazione in quanto la Corte di appello ha ritenuto che la difesa avrebbe dovuto indicare su quali elementi fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ha, al contempo, affermato che non vi sarebbero elementi valorizzabili in tal senso. 5. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, è comparso il solo Procuratore generale che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. La Corte di Cassazione si è già espressa, a Sezioni Unite, su questione analoga affermando il principio per cui «L'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.» (Sez. U, n.58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772). 1.2. Con specifico riferimento all'attestazione di irreperibilità del destinatario ad opera dell'addetto al servizio postale incaricato della notificazione, il Collegio condivide e richiama il principio recentemente espresso da Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021 , Usai, Rv. 281419. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, tendendo ad una rilettura degli atti in senso più favorevole all'imputato e sollecitando la Corte di legittimità a svolgere un'inammissibile rivisitazione dei fatti. Con specifico riguardo al dedotto travisamento, il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art.606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. intenda far valere il vizio di «travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova) deve specificare che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica; deve, inoltre, a pena di inammissibilità (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035): (a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza; (b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata; (c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento; (d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale «incompatibilità» all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. Valutato alla luce di tali principi, il motivo di ricorso risulta inammissibile e anche per tale profilo tendente, in sostanza, ad ottenere una rilettura del compendio istruttorio, non consentita in sede di legittimità. 3. Il terzo motivo è fondato. 3.1. Con riguardo al beneficio della sospensione condizionale della pena, occorre, in primo luogo, ricordare che, pur non sussistendo le condizioni ostative previste dagli artt.163 e 164 cod. pen., cionondimeno rientra nella discrezionalità dell'autorità giudiziaria valutare se il colpevole si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati (Sez. 4, n.4073 del 23/02/1996, Avena, Rv. 205188). 3.2. Nel valutare la concedibilità del beneficio, inoltre, il giudice di merito non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art.133 cod. pen., potendo limitarsi a menzionare quelli ritenuti prevalenti (Sez. 5, n.17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 27920602; Sez. 2, n. 37670 del 18/06/2015, Cortopassi, Rv. 264802; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Avveduto, Rv. 260136; Sez. 3, n.6641 del 17/11/2009, dep.2010, Miranda, Rv. 246184; Sez. 3, n.9915 del 12/11/2009, dep.2010, Stimolo, Rv. 246250; Sez. 4, n.9540 del 13/07/1993, Scalia, Rv. 195225), ma deve svolgere un giudizio differente da quello previsto per la determinazione del trattamento sanzionatorio, rivolto al passato, fornendo puntuale motivazione circa la prognosi inerente al comportamento che l'imputato terrà in futuro. 3.3. La decisione impugnata, riformulando le ragioni della decisione negativa espressa dal tribunale sulla base del superamento dei limiti di cui all'art.163 cod. pen. sulla base della cumulabilità delle pene di specie diversa, ha indicato, da un lato, il giudizio inerente alla gravità del reato ma, dall'altro, ha ancorato la valutazione del carattere dell'imputato alla scelta di rimanere assente per l'intero corso del processo e di rendersi non reperibile all'indirizzo di residenza eletto come domicilio, trasferendosi senza informarne l'autorità giudiziaria. Si tratta di motivazione non congrua e non conforme al dettato normativo (art.164, primo comma, cod. pen.) per cui il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri di politica criminale che governano l'istituto, e cioè deve concederlo ogni volta che, sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e che la stessa sospensione condizionale possa costituire per il condannato una controspinta al delitto, essendo conseguentemente incongrua la motivazione del diniego fondata su parametri estranei al tema della prognosi come sopra esplicata. 4. Il quarto motivo è infondato. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] non condivide la prospettazione difensiva secondo la quale la motivazione offerta dai giudici di merito sarebbe contraddittoria. Se, da un lato, la difesa non ha prospettato alcun elemento utile alla concessione delle attenuanti generiche, dall'altro, la Corte neppure ne ha rilevati; ciò non implica che, ove prospettati, eventuali elementi favorevoli non sarebbero stati esaminati. 4.2. L'istanza di applicazione delle circostanze attenuanti generiche risulta, dunque, essere stata esaminata dal giudice di appello, che è pervenuto al diniego in ragione dell'omessa prospettazione dì circostanze tali da attenuare la rilevanza del fatto e del rilievo negativo in tal senso. Occorre, in ogni caso, ricordare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). 5. Conclusivamente, rigettato il ricorso nel resto, la sentenza deve essere annullata, limitatamente al punto inerente al beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Genova. Deve, altresì, dichiararsi ai sensi dell'art.624 cod. proc. pen. l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara irrevoc