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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 01820/2023

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso 12426-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso il DECRETO N. 2928/2017 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatoil [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 2 1 / 1 2 / 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La corte d’appello, con il decreto in epigrafe, ha rigettato il reclamo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale la stessa corte, in data 28/2/2017, aveva liquidato i compensi professionali maturati in favore dello stesso per l’opera svolta nell’interesse di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

1.2. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che il ricorrente aveva lamentato che la causa era di valore indeterminabile, mentre la corte d’appello aveva fatto Ric. 2018n.12426 - Sez. 2 - CC del 21 dicembre 20 22 riferimento allo scaglione da 5.200,00 a 26.000,00 euro, e che gli importi liquidati non tenevano conto della complessità delle controversie, ha ritenuto l’infondatezza delle censure articolate, rilevando: - innanzitutto, che, come indicato dalla corte, per la determinazione del valore occorreva fare riferimento all’art. 13, comma 1°, c.p.c., sicché, anche considerando quanto richiesto (€. 750,00 mensili), il valore era inferiore ad €. 26.000,00; - in secondo luogo, che l’istante si era limitato a lamentare la presunta complessità della causa “senza però indicare in alcun modo, in concreto, quali sarebbero gli aspetti che dovrebbero condurre ad attribuire tale qualifica”.

1.3. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato martedì 10/4/2018, ha chiesto, per tremotivi, la cassazione deldecreto, dichiaratamente non notificato.

1.4. Il ministero della giustizia è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo, il ricorrent e ha lamenta t o la violazione el’omessa motivazione sullo scaglione.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e l’omessa motivazione sui parametri.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e l’omessa motivazione sulle spese.

3.1. Il ricorso è tardivo.

Il decreto impugnato è stato, infatti, depositato in data 9/10/2017 mentre il ricorso è stato notificato ( martedì ) 10/4/2018, e cioè oltre il termine semestrale di decadenza dall’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo introdotto dalla l. n. 69/2009 ed applicabile, ai sensi dell’art. 58 della stessa legge, ai giudizi che, come quello in esame, sono stati introdotti, innanzi al giudice di primo grado, dopo la sua entrata in vigore.Ric. 2018n.12426 - Sez. 2 - CC del 21 dicembre 20 22

3.2. Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, infatti, a norma degli artt. 155, comma 2°, c.p.c., e 2963, comma 4°, c.c., il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale (Cass. n. 15029 del 2020; Cass. n. 2186 del 2021).

3.3. Il termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c., inoltre, decorre dal giorno in cui il provvedimento impugnato è stato depositato, a prescindere da quello in cui è stato comunicato (nella specie, il 10/4/2018).

In tema ditermini processuali, infatti, in assenza di notifica su istanza di parte dell’atto impugnato, anche il ricorso straordinario per cassazione deve essere proposto neltermine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice che l’ha pronunciato, e non dallacomunicazione dell’avvenuto deposito, che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione (Cass. n. 3372 del 2022).

3.4. Neconsegue che, a fronte di un decreto depositato il 9/10/2017, il ricorso per cassazione doveva essere proposto al più tardi entro il (lunedì non festivo) 9/4/2017.

Il ricorso è stato, invece, notificato, come emerge dalla relazione ad esso allegata,il giorno dopo, e cioè il 10/4/2017, ed è, quindi, tardivo e, come tale, inammissibile.

3.5. Nulla per le spese di litepoiché il ministero è rimasto intimato.Ric. 2018n.12426 - Sez. 2 - CC del 21 dicembre 20 22

3.6. La Corte, infine,dà atto, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso 12426-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso il DECRETO N. 2928/2017 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatoil [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 2 1 / 1 2 / 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d’appello, con il decreto in epigrafe, ha rigettato il reclamo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale la stessa corte, in data 28/2/2017, aveva liquidato i compensi professionali maturati in favore dello stesso per l’opera svolta nell’interesse di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 1.2. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che il ricorrente aveva lamentato che la causa era di valore indeterminabile, mentre la corte d’appello aveva fatto Ric. 2018n.12426 - Sez. 2 - CC del 21 dicembre 20 22 riferimento allo scaglione da 5.200,00 a 26.000,00 euro, e che gli importi liquidati non tenevano conto della complessità delle controversie, ha ritenuto l’infondatezza delle censure articolate, rilevando: - innanzitutto, che, come indicato dalla corte, per la determinazione del valore occorreva fare riferimento all’art. 13, comma 1°, c.p.c., sicché, anche considerando quanto richiesto (€. 750,00 mensili), il valore era inferiore ad €. 26.000,00; - in secondo luogo, che l’istante si era limitato a lamentare la presunta complessità della causa “senza però indicare in alcun modo, in concreto, quali sarebbero gli aspetti che dovrebbero condurre ad attribuire tale qualifica”. 1.3. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato martedì 10/4/2018, ha chiesto, per tremotivi, la cassazione deldecreto, dichiaratamente non notificato. 1.4. Il ministero della giustizia è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, il ricorrent e ha lamenta t o la violazione el’omessa motivazione sullo scaglione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e l’omessa motivazione sui parametri. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e l’omessa motivazione sulle spese. 3.1. Il ricorso è tardivo. Il decreto impugnato è stato, infatti, depositato in data 9/10/2017 mentre il ricorso è stato notificato ( martedì ) 10/4/2018, e cioè oltre il termine semestrale di decadenza dall’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo introdotto dalla l. n. 69/2009 ed applicabile, ai sensi dell’art. 58 della stessa legge, ai giudizi che, come quello in esame, sono stati introdotti, innanzi al giudice di primo grado, dopo la sua entrata in vigore.Ric. 2018n.12426 - Sez. 2 - CC del 21 dicembre 20 22 3.2. Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, infatti, a norma degli artt. 155, comma 2°, c.p.c., e 2963, comma 4°, c.c., il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale (Cass. n. 15029 del 2020; Cass. n. 2186 del 2021). 3.3. Il termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c., inoltre, decorre dal giorno in cui il provvedimento impugnato è stato depositato, a prescindere da quello in cui è stato comunicato (nella specie, il 10/4/2018). In tema ditermini processuali, infatti, in assenza di notifica su istanza di parte dell’atto impugnato, anche il ricorso straordinario per cassazione deve essere proposto neltermine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice che l’ha pronunciato, e non dallacomunicazione dell’avvenuto deposito, che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione (Cass. n. 3372 del 2022). 3.4. Neconsegue che, a fronte di un decreto depositato il 9/10/2017, il ricorso per cassazione doveva essere proposto al più tardi entro il (lunedì non festivo) 9/4/2017. Il ricorso è stato, invece, notificato, come emerge dalla relazione ad esso allegata,il giorno dopo, e cioè il 10/4/2017, ed è, quindi, tardivo e, come tale, inammissibile. 3.5. Nulla per le spese di litepoiché il ministero è rimasto intimato.Ric. 2018n.12426 - Sez. 2 - CC del 21 dicembre 20 22 3.6. La Corte, infine,dà atto, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art
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