CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 16781/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2018 ORDINANZA sul ricorso 17730/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.175, presso la [OSCURATO:PERSONA] della suddetta società, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., incorporante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Mazzini n. 145 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - igcs( avverso la sentenza n. 2398/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Sez. I - RG 17730/2018 camera di consiglio 22.3.2022 pubblicata il 12/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. —[OSCURATO:SOCIETA]. ha evocato in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. lamentando che quest'ultima avesse proceduto al pagamento di un assegno di traenza non trasferibile, dell'importo di euro 5.400,00, a un soggetto diverso dal beneficiario indicato nel titolo. Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], questa è stata condannata al pagamento della somma di euro 5.400,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2. — In sede di gravame la sentenza di primo grado è stata confermata. La Corte di appello di Roma ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito la prova liberatoria atta ad escludere la responsabilità della medesima; ha ritenuto, in particolare, che il controllo dell'identità del soggetto attraverso la carta di identità e il codice fiscale del presentatore non sia sufficiente quando il presentatore del titolo sia un soggetto che non abbia in corso un rapporto con la banca e non possa dimostrare che l'incasso del titolo sia collegato a un'accertata attività economica o di risparmio; ha osservato che nella circostanza rilevava anche la mancata adozione delle raccomandazioni dell'ABI atte a prevenire illeciti quali quello concretamente occorso. Ha poi affermato che l'avvenuta spedizione dell'assegno a mezzo del servizio postale, ma senza l'adozione di particolari cautele (come ad esempio l'uso del servizio di posta raccomandata o assicurata) non si poneva in rapporto di efficienza causale col danno. 3. — Ricorre per cassazione, con quattro motivi, Poste italiane. Resiste con controricorso UNIPOLSAI. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I - RG 17730/2018 camera di consiglio 22.3.2022 2 1. — Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933, in riferimento agli artt. 1218, 1176, comma 2, 1992 c.c. e alla I. n. 445/2000 e il conseguente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Assume la ricorrente che la fonte della responsabilità della banca negoziatrice trae origine dall'obbligo legale di pagare l'assegno non trasferibile al prenditore effettivo e che nella materia non trova deroga la disciplina generale che governa l'imputazione della responsabilità del debitore in base al criterio della colpa. Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 d.p.r. n. 156/1973 e del d.m. n. 26 febbraio 2004, in riferimento all'art. 1227, comma 1, c.c. e all'art. 43 I. ass.; oppone pure l'omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti . Si sostiene, al riguardo, che la spedizione del titolo a mezzo di corrispondenza assicurata avrebbe costituito un comportamento diligente da parte dell'odierna controricorrente: una forma di cautela diretta a evitare, o quantomeno a contenere, il pregiudizio occorso; per contro, era pacifico che il titolo era stato inviato per posta ordinaria. Col terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione al criterio di riparto dell'onere probatorio. Il ricorrente contesta che il danno occorso possa qualificarsi in re ipsa e lamenta che il Tribunale abbia accordato il risarcimento di un pregiudizio meramente potenziale. Il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.1224 c.c.. La sentenza impugnata è censurata per non aver preso in esame la doglianza formulata con riguardo alla liquidazione del danno da svalutazione monetaria. 2. — E' fondato il primo motivo. Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo un contrasto di Sez. I - RG 17730/2018 camera di consiglio 22.3.2022 3 giurisprudenza determinatosi sul punto che qui interessa, hanno affermato, in conformità di un indirizzo tracciato dalla risalente Cass.9 luglio 1968, n. 2360, che la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. Sez. U. 21 maggio 2018, n. 12477). In passato la stessa Corte ha avuto modo di evidenziare come l'osservanza dell'obbligo di diligenza della banca, ai fini della valutazione della sua responsabilità nell'identificazione del prenditore dell'assegno non trasferibile, non possa essere accertata sulla base di parametri rigidi e predeterminati, ma vada verificata in relazione alle cautele suggerite dalle circostanze del caso concreto (Cass. 5 agosto 1994, n. 7307; Cass. 14 marzo 1997, n. 2303) e si è aggiunto che di tali accertamenti deve essere dato conto in motivazione (Cass. 18 agosto 1997, n. 7658; Cass. 9 settembre 2004, n. 18173). Più di recente si è nondimeno avvertito che, in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma «elastica», da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente (Cass. 19 dicembre 2019, n. 34107). Si è poi precisato che la diligenza del funzionario che ha ricevuto il titolo va valutata non solo in relazione all'attività di Sez. I- RG 17730/2018 camera di consiglio 22.3.2022 4 controllo effettuata in ordine alla rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto di altre circostanze anomale che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario (Cass. 14 aprile 2021, n. 9842; nel medesimo senso, nella sostanza, Cass. 14 maggio 2021, n. 13152, secondo cui l'attività di controllo della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, da espletare nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., deve essere particolarmente attenta, dovendo investire anche la valutazione di eventuali circostanze «extracartolari» anomale). Gli enunciati da ultimo richiamati sono da condividere: essi costituiscono espressione di quell'indirizzo, oramai maggioritario presso questa Corte, secondo cui il giudice di legittimità, allorché si occupa di clausole generali, non vede limitato il proprio sindacato al profilo motivazionale in fatto, essendo investito dell'interpretazione giuridica della norma. Come è stato osservato, il giudizio di merito applicativo di norme elastiche è soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge, in quanto, nell'esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica (che, per la sua stessa struttura, si limita ad esprimere un parametro generale), il giudice di merito compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa, dando concretezza a quella parte mobile (elastica) della stessa, introdotta per consentire alla norma stessa di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-sociale (Cass. 6 aprile 2006, n. 8017; Cass. 13 maggio 2005, n. 10058), ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori Cass. Sez. U.22 febbraio 2012, n. 2572, in motivazione). Ciò detto, deve escludersi che la diligenza richiesta alla banca cui venga presentato un assegno privo di segni di contraffazione Sez. I - RG 17730/2018 camera di consiglio 22.3.2022 5 implichi che questa debba astenersi dall'onorarlo ove l'assegno stesso sia girato per l'incasso da persona da essa sconosciuta — ma individuata con documento di identità apparentemente autentico — la quale apra contestualmente un libretto di risparmio su cui versare la provvista del titolo. Infatti, l'identificazione di tale soggetto deve avvenire attraverso modalità che possono considerarsi esigibili avendo riguardo al parametro dell'accorto banchiere (considerando cioè la specificità della «natura dell'attività esercitata» dal debitore, a mente dell'art. 1176, comma 2, c.c.). In un quadro connotato dall'assenza di un sistema informatizzato che renda possibile la verifica in tempo reale dell'autenticità del documento di identità esibito dall'interessato (tale è, oggi, il sistema di prevenzione del furto di identità, previsto dall'art. 30 ter d.lgs. n. 141/2010, in uso solo da alcuni anni), deve negarsi che l'incaricato della banca cui sia esibito un documento non recante tracce di alterazione sia tenuto a operare complesse verifiche circa la genuinità di esso in ragione della semplice contestualità delle operazioni consistenti nell'apertura del libretto di deposito e della girata per l'incasso di un assegno di traenza recante il nome del presentatore del titolo: deve escludersi, in particolare, che il detto incaricato sia obbligato, nella nominata evenienza, a indagare sugli affari del beneficiario del titolo. Il fatto che subito dopo l'apertura del libretto di deposito siano girati per l'incasso degli assegni non può d'altro canto considerarsi, in sé, circostanza anomala. La finalità del detto libretto è proprio quella di consentire al cliente di operare dei versamenti; la titolarità di un libretto di deposito, al pari, in ipotesi, dall'apertura di un rapporto di conto corrente, è infatti la condizione che consente alla banca, quale mandataria del girante, di rendersi girataria per l'incasso dell'assegno tratto su di un altro istituto di credito (in forza della girata per l'incasso il girante conferisce al giratario per l'incasso il mandato di agire per la riscossione in suo nome e per suo conto — per tutte: Sez. I - RG 17730/2018 camera di consiglio 22.3.2022 6 Cass. 21 febbraio 2002, n. 2490; Cass. 3 marzo 1999, n. 1780 —, come si desume, del resto, dal tenore dell'art. 26 r.d. n. 1736/1933). Né è eccezionale, e tale da potersi per ciò solo reputare equivoca, l'eventualità che proprio in occasione della conclusione del contratto di apertura del libretto di deposito siano poste in atto operazioni di cassa, come appunto la negoziazione di assegni. Il dipendente della banca è certamente tenuto, secondo diligenza, a valutare con sospetto la contestualità delle due operazioni: ma solo in presenza di precisi indici che facciano dubitare del fatto che chi presenta all'incasso il titolo sia colui che è legittimato a riscuoterlo. In assenza di situazioni che, in base a precise massime di esperienza, suggeriscano cautela nel dar corso all'operazione di accreditamento della somma portata dall'assegno, deve pertanto negarsi che la banca girataria per l'incasso sia tenuta a ulteriori operazioni di verifica — come quella, indicata nella sentenza impugnata, avente ad oggetto il collegamento dell'incasso dell'assegno con «un'accertata attività economica o di risparmio» del prestatore del titolo — che si rivelerebbero, oltretutto, non coerenti con le esigenze dei traffici. Parimenti non concludente appare il richiamo, contenuto nella sentenza, a raccomandazioni dell'ABI che la banca avrebbe trascurato di applicare: la Corte di merito ha mancato infatti di precisare quali siano le misure che avrebbero dovuto adottarsi; non è dato nemmeno comprendere se il Giudice del gravame abbia inteso, nell'occasione, far riferimento alla segnalazione, da parte dell'ABI, dell'opportunità, per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza, di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo (indicazione, questa, che questa Corte regolatrice ha peraltro ritenuto priva di portata precettiva, osservando come essa integri una regola prudenziale di condotta che non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo: così Cass. Sez. I - RG 17730/2018 camera di consiglio 22.3.2022 7 19 dicembre 2019, n. 34107). 3. — Risulta fondato pure il secondo mezzo. Deve ribadirsi, al riguardo, il principio per cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore (Cass. Sez. U. 26 maggio 2020, n. 9769; in senso conforme, Cass. 16 novembre 2020, n. 25873). La Corte di merito ha di contro ritenuto, come si è visto, che il trasferimento del titolo con posta ordinaria fosse circostanza priva di rilievo sul piano della causalità del danno occorso. 4. — Il terzo e il quarto motivo, che investono il tema del quantum, restano assorbiti. 5. — In accoglimento del primo e del secondo mezzo la sentenza impugnata è cassata. La causa è rinviata alla Corte di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Sez. I- RG 17730/2018 camera di consiglio 22.3.202