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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 09401/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 060IR86) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 29 maggio 2025 con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice di rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'ha condannata alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 416- bis, 416-bís.1, comma 3, cod. pen., 629 cod. pen., 56-423 cod. pen., 512-bis cod. pen., 62-bis cod. pen., commessi sino al luglio 2020, concedendo l'attenuante della dissociazione attiva ma contenendo la riduzione nel minimo; rilevato che la ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per avere la Corte di appello applicato la diminuente di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. in modo errato, sulla sola pena-base anziché sull'intera pena determinata dal giudice di primo grado, comprensiva quindi degli aumenti per continuazione, ovvero rideterminando tali aumenti anziché mantenere quelli applicati dal giudice di primo grado, e per avere omesso di motivare l'entità della riduzione per la predetta attenuante, calcolata solo in un terzo anziché nella metà; ritenuto che il primo motivo del ricorso sia inammissibile perché prospetta argomenti in contrasto con la norma e la consolidata giurisprudenza di legittimità, sia affermando erroneamente che la riduzione per l'attenuante debba essere applicata dopo gli aumenti per i reati satellite, mentre essa deve essere applicata sulla pena-base, essendo gli aumenti per i reati satellite da applicare sulla pena per il reato-base una volta determinata in modo completo, cioè con le riduzioni e gli aumenti previsti, sia contestando l'entità degli aumenti per i reati satellite, mentre non sussiste alcun obbligo, per il giudice, di mantenere invariati tali aumenti ovvero di ridurli in maniera corrispondente all'attenuante applicata (Sez. 2, n. 26902 del 27/05/2025, Rv. 288450; Sez. 3, n. 22091 del 09/03/2023, Rv. 284663; Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Rv. 288800); ritenuto che anche il secondo motivo del ricorso sia inammissibile, per manifesta infondatezza, avendo la sentenza motivato in modo logico e non contraddittorio le ragioni del contenimento nel minimo della riduzione per l'attenuante concessa, rilevando la non decisività delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, tra l'altro contenute in un memoriale e non rese nell'interrogatorio, e perciò valutando, ai fine della determinazione della pena, quale sia stata la loro effettiva utilità;ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 2026 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 060IR86) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 29 maggio 2025 con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice di rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'ha condannata alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 416- bis, 416-bís.1, comma 3, cod. pen., 629 cod. pen., 56-423 cod. pen., 512-bis cod. pen., 62-bis cod. pen., commessi sino al luglio 2020, concedendo l'attenuante della dissociazione attiva ma contenendo la riduzione nel minimo; rilevato che la ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per avere la Corte di appello applicato la diminuente di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. in modo errato, sulla sola pena-base anziché sull'intera pena determinata dal giudice di primo grado, comprensiva quindi degli aumenti per continuazione, ovvero rideterminando tali aumenti anziché mantenere quelli applicati dal giudice di primo grado, e per avere omesso di motivare l'entità della riduzione per la predetta attenuante, calcolata solo in un terzo anziché nella metà; ritenuto che il primo motivo del ricorso sia inammissibile perché prospetta argomenti in contrasto con la norma e la consolidata giurisprudenza di legittimità, sia affermando erroneamente che la riduzione per l'attenuante debba essere applicata dopo gli aumenti per i reati satellite, mentre essa deve essere applicata sulla pena-base, essendo gli aumenti per i reati satellite da applicare sulla pena per il reato-base una volta determinata in modo completo, cioè con le riduzioni e gli aumenti previsti, sia contestando l'entità degli aumenti per i reati satellite, mentre non sussiste alcun obbligo, per il giudice, di mantenere invariati tali aumenti ovvero di ridurli in maniera corrispondente all'attenuante applicata (Sez. 2, n. 26902 del 27/05/2025, Rv. 288450; Sez. 3, n. 22091 del 09/03/2023, Rv. 284663; Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Rv. 288800); ritenuto che anche il secondo motivo del ricorso sia inammissibile, per manifesta infondatezza, avendo la sentenza motivato in modo logico e non contraddittorio le ragioni del contenimento nel minimo della riduzione per l'attenuante concessa, rilevando la non decisività delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, tra l'altro contenute in un memoriale e non rese nell'interrogatorio, e perciò valutando, ai fine della determinazione della pena, quale sia stata la loro effettiva utilità;ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 Il Consigliere e
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